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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1264/2022 R.G. al quale vi è riunito il procedimento n. 2365/2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti, dall'Avv. Mariantonietta Canu e dall'Avv.
RA RO EL giusta procura generale indicata in atti, elettivamente
CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – cancellazione giornate agricole. Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/04/2022 parte ricorrente contestava la cancellazione dagli elenchi anagrafici di riferimento premettendo di essere bracciante agricola e di aver lavorato alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi
IA per l'anno 2017 per 102 giorni. Contestava il provvedimento del 28 aprile 2020 con il quale veniva comunicato che
“nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati pagati €.
6.527,69 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n.
2018771507352, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 3 elenco var-15/12/2019” per illegittimità e mancata erogazione delle somme richieste a titolo di indebito.
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità per litispendenza, nonché CP_1
la decadenza ex art. 22 DL 7/70; contestava nel merito la domanda concludendo per il rigetto.
Con autonomo giudizio, poi riunito, n. 2365/2022 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 59520220000933735000 formato il 24/05/2022 relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
L' si costituiva contestando l'infondatezza nel merito del ricorso. CP_1
Istruita la causa documentalmente, viene odiernamente decisa.
Preliminarmente deve darsi atto che con sentenza n. 321/2025 la Corte
d'Appello di Messina, sezione lavoro, ha dichiarato improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 191/2023 del Tribunale di Patti.
La conferma, implicita, di quest'ultimo provvedimento impedisce allo scrivente di pronunciarsi in merito al riconoscimento delle giornate agricole, già avvenuto in tale sede.
Anzi, la relativa domanda è inammissibile.
Tuttavia, possono trovare accoglimento le domande di annullamento delle richieste di indebito nonché dell'avviso di addebito impugnato poiché, anche alla luce della documentazione e dell'originario riconoscimento della CP_1
2 prestazione, appaiono sussistenti i presupposti per l'originaria erogazione della stessa.
Oggetto di contestazione dell' , infatti, era solo il presupposto della CP_1
cancellazione per l'anno 2017 che è stato superato dal Parte_2
provvedimento sopra indicato.
Nulla è stato contestato in merito agli ulteriori presupposti, anzi, gli stessi erano stati riconosciuti in via amministrativa senza alcuna opposizione nel presente giudizio.
Ne consegue che va dichiarata l'illegittimità della richiesta di indebito per
DS 2017 per la somma di € 6.527,69 nonché annullato l'avviso di addebito impugnato.
Le spese seguono la parziale soccombenza reciproca e vanno compensate per metà mentre poste per il resto a carico dell' in favore di parte ricorrente, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e ss. modificazioni tenuto conto del valore della causa, della liquidazione unitaria stante l'identità parziale di questioni ma con applicazione dei valori medi per la necessità di impugnare l'atto esecutivo emesso dall' , con CP_1
esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 11/04/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del lavoro in agricoltura;
- Dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito della somma di €
6.527,69 erogata a titolo di DS AGR 2017;
- Annulla, per l'effetto, l'avviso di addebito n. 59520220000933735000 formato il 24/05/2022;
- Compensa metà delle spese di lite;
3 - Pone la restante parte a carico dell' , in favore di parte ricorrente e CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 1.863,50 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Patti, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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