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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1088 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa EN UM Presidente
Dott.ssa IA NI Giudice relatore
Dott.ssa Arianna CARIMATI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.5.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Varese via Cavour n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carignola presso il cui studio sito in
Varese via Morazzone n.5 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo (Repubblica Domenicana) il 3.5.1977
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale come da visto del 24.5.2024
OGGETTO: Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELE PARTI: Per parte ricorrente
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, ed osservando l'un l'altro reciproco rispetto;
2. dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato.
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Varese in data 24.3.2022 con atto iscritto presso il Registro dello Stato civile del predetto Comune anno 2022, atto n. 18 Parte I.
Dall'unione non sono nati figli. ha adito il Tribunale con ricorso per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 contestuale domanda di divorzio chiedendo unicamente la pronuncia sullo status dal momento che ciascun coniuge è in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Con sentenza n.974 del 15.11.2024, passata in giudicato il 16.5.2025, previa dichiarazione di contumacia della resistente, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio con ordinanza collegiale emessa in pari data.
Alla successiva udienza del 21.10.2025 è comparso il solo ricorrente con l'assistenza del proprio difensore il quale ha insistito perché il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio con rinuncia del ricorrente ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
2 A seguito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis .21 c.p.c. celebrata il 15.10.2024, con sentenza n. 974 del 15.11.2024 passata in giudicato il 16.5.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione e di divorzio, altresì valutato il contegno processuale della resistente che, pur regolarmente notiziata, non ha inteso contrastare l'iniziativa giudiziale ex adverso intrapresa, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 in Varese il 24.3.2022 con atto iscritto presso il Registro dello Controparte_1
Stato Civile di detto Comune anno 2022, atto n.18, Parte I;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Varese in camera di consiglio il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
IA NI EN UM
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa EN UM Presidente
Dott.ssa IA NI Giudice relatore
Dott.ssa Arianna CARIMATI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.5.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Varese via Cavour n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carignola presso il cui studio sito in
Varese via Morazzone n.5 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo (Repubblica Domenicana) il 3.5.1977
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale come da visto del 24.5.2024
OGGETTO: Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELE PARTI: Per parte ricorrente
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, ed osservando l'un l'altro reciproco rispetto;
2. dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato.
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Varese in data 24.3.2022 con atto iscritto presso il Registro dello Stato civile del predetto Comune anno 2022, atto n. 18 Parte I.
Dall'unione non sono nati figli. ha adito il Tribunale con ricorso per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 contestuale domanda di divorzio chiedendo unicamente la pronuncia sullo status dal momento che ciascun coniuge è in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Con sentenza n.974 del 15.11.2024, passata in giudicato il 16.5.2025, previa dichiarazione di contumacia della resistente, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio con ordinanza collegiale emessa in pari data.
Alla successiva udienza del 21.10.2025 è comparso il solo ricorrente con l'assistenza del proprio difensore il quale ha insistito perché il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio con rinuncia del ricorrente ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
2 A seguito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis .21 c.p.c. celebrata il 15.10.2024, con sentenza n. 974 del 15.11.2024 passata in giudicato il 16.5.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione e di divorzio, altresì valutato il contegno processuale della resistente che, pur regolarmente notiziata, non ha inteso contrastare l'iniziativa giudiziale ex adverso intrapresa, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 in Varese il 24.3.2022 con atto iscritto presso il Registro dello Controparte_1
Stato Civile di detto Comune anno 2022, atto n.18, Parte I;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Varese in camera di consiglio il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
IA NI EN UM
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