Sentenza 5 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Parere interlocutorio 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 10/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00179/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00018/2022
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società Abbanoa S.p.A. contro il comune di Arborea, nei confronti della Società Bonifiche Sarde S.p.A. per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n.12 del 7 settembre 2021 ad oggetto “ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 30 dicembre 2021;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.0046723 del 11 marzo 2024, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dall’ordinanza sindacale n.12 del 7 settembre 2021 ad oggetto “ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) Abbanoa S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato sardo in forza di convenzione del 22 febbraio 2012 sottoscritta dall’ente di governo dell’ambito della Sardegna e dalla prefata società e di quella successiva prot. n.55/2022 recante le date di sottoscrizione 7 e 12 luglio 2021;
b) il comune di Arborea ha accertato che sull’area di sedime censita nel nucleo catasto terreni al foglio 7, particella 135, intestata a Società Bonifiche Sarde S.p.A., esiste un serbatoio pensile, presso la strada provinciale 9, in prossimità della struttura alberghiera “La Pineta”, le cui condizioni di degrado possono determinare pericoli per la pubblica incolumità, ravvisando la necessità di disporre un intervento immediato per l’eliminazione del pericolo;
c) in ragione del fatto che la struttura de qua risulta essere una componente dismessa del sistema idrico integrato nella disponibilità di Abbanoa S.p.A., l’ente locale ha individuato la prefata società, unitamente a Società Bonifiche Sarde S.p.A. quale proprietaria del terreno, come destinatarie di due ordinanza sindacali contingibili e urgenti rispettivamente n.12 del 7 settembre 2021 e n.13 del 7 settembre 2021 aventi il medesimo oggetto ““ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”;
d) l’ordinanza sindacale n.12 è quella oggetto del presente ricorso; mentre il ricorso straordinario proposto da Abbanoa S.p.A. avverso l’ordinanza n.13 (affare n.100/2022) è stato trasposto in sede giurisdizionale ed il relativo giudizio è tutt’ora pendente dinanzi al T.a.r. per la Sardegna con ruolo n.126 del 2022.
3. L’interessata ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 30 dicembre 2021 affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso (esteso da pagina 7 a pagina 12) rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 54 del d.lgs. n.267 del 2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea interpretazione delle risultanze dell’istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. ”
In tesi della ricorrente, l’ordinanza contingibile e urgente sarebbe stata adottata sulla base di un errato presupposto fattuale, ritenendo a torto che Abbanoa S.p.A., quale gestore del servizio idrico, sia il soggetto competente alla realizzazione della condotta nonché possessore dei beni oggetto degli interventi. Ma così non è, in quanto nell’affidamento in servizio non rientrerebbero i beni e gli impianti obsoleti o non più utilizzabili come quello di che trattasi (messo fuori esercizio già a partire dagli anni ’90). Sotto altro profilo, la società ricorrente sostiene che per il caso di specie non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente e che l’amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso, al più, a strumenti ordinari, avviando un confronto tecnico con i diversi soggetti coinvolti. L’ente locale sarebbe incorso anche nella violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione perché, conducendo un’istruttoria carente, ha ravvisato in maniera del tutto sproporzionata il pericolo di un danno all’incolumità delle persone, senza peraltro effettuare la preventiva comunicazione al prefetto prevista dall’art.54, comma 4, del d.lgs. n.267 del 2000 ai fini dell’adozione del motivato provvedimento contingibile e urgente.
4. Nel corso del procedimento:
a) la società ricorrente ha fatto pervenire osservazioni datate 13 novembre 2023;
b) con foglio prot. n.0046723 del 11 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso le controdeduzioni di Società Bonifiche Sarde S.p.A. e del comune di Arborea unitamente alla relazione istruttoria, con la quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso;
c) dalla relazione ministeriale e dalle controdeduzioni delle parti è risultato, inter alia , che il T.a.r. per la Sardegna, nel giudizio pendente con ruolo n.126 del 2022 proposto da Abbanoa S.p.A. contro il Comune di Arborea nei confronti di Società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione (conseguente alla trasposizione giurisdizionale del ricorso straordinario proposto contro l'ordinanza sindacale n.13 - affare n.100/2022), con ordinanza cautelare n.87 del 7 aprile 2022 - non impugnata - ha respinto l’invocata tutela cautelare motivando che “ non pare dimostrata la non riconducibilità della prestazione imposta dalla gravata ordinanza nell’ambito del servizio pubblico affidato ad Abbanoa S.p.A. (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, ord. n. 131/2018) .”
5. Nell’adunanza del 29 gennaio 2025, l’affare è stato trattato.
6. Con riferimento alla richiesta di sospensione dell’ordinanza n.12 del 7 settembre 2021 oggetto del presente ricorso straordinario, la sezione ritiene che non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e che non vi siano ragioni per le quali doversi discostare dal tenore della citata ordinanza cautelare n.87 del 7 aprile 2022 con la quale il T.a.r. per la Sardegna ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento sindacale n.13 del 7 settembre 2021.
Ed invero, come correttamente ritenuto in sede giurisdizionale nel ricorso n.126 del 2022, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, non sembra dimostrata la non riconducibilità della prestazione imposta dall’ordinanza impugnata nell’ambito del servizio pubblico affidato ad Abbanoa S.p.A. e l’urgenza dell’intervento è sicuramente prevalente rispetto al danno di carattere meramente patrimoniale lamentato dalla società ricorrente.
Per tali ragioni, la sezione esprimere il parere che deve essere respinta la richiesta di sospensione dell’ordinanza impugnata.
7. Passando all’esame del merito del ricorso, la sezione ha accertato d’ufficio che in data 15 gennaio 2025 si è tenuta dinanzi al T.a.r. per la Sardegna la pubblica udienza per la discussione del ricorso n.126 del 2022 e che la causa è stata trattenuta per la decisione.
Al contempo, dagli atti presenti nel fascicolo non risulta che la relazione ministeriale sia stata trasmessa alla società ricorrente, con ciò assicurando le garanzie partecipative.
Conseguentemente, il collegio, allo stato, ritiene di non poter rendere il richiesto parere in attesa della sentenza che verrà adottata in sede giurisdizionale e demanda al competente Ministero di assicurare le garanzie partecipative della società ricorrente e di relazionare in merito ai successivi sviluppi della vicenda, chiedendo alle parti se, all’esito della decisione in sede giurisdizionale, vi sarà ancora interesse attuale e concreto alla definizione del presente procedimento, valutando, altresì, i profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti.
8. Per le ragioni esposte, la sezione esprime il parere che la richiesta di sospensione deve essere respinta e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che la richiesta di sospensione deve essere respinta e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas