Articolo 3 della Legge 4 ottobre 1994, n. 583
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21 ottobre 1994
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1994