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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00432 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01078/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da
AN AL DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9.5.2024, del Tribunale ordinario di
Mantova, in materia di cd. carta docente, in giudicato; N. 01078/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, AN AL DE ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9.5.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “dichiara il diritto di DA AN FR di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici , 2019/2020 e
2020/2021 e relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, dando successivamente atto che l'esecuzione della sentenza sarebbe in corso.
3.- In data 9.1.2026 la ricorrente ha depositato una nota, con cui ha rappresentato l'avvenuta esecuzione della sentenza – circostanza attestata altresì dall'Amministrazione con nota del successivo 18.2.2026, instando per la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque per il favore delle spese di lite, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, cui ha fatto seguito N. 01078/2025 REG.RIC.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, meritando compensazione solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
AN CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01078/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN CC
IL PRESIDENTE
EL RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00432 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01078/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da
AN AL DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9.5.2024, del Tribunale ordinario di
Mantova, in materia di cd. carta docente, in giudicato; N. 01078/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, AN AL DE ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 110/2024, pubblicata in data 9.5.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “dichiara il diritto di DA AN FR di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici , 2019/2020 e
2020/2021 e relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, dando successivamente atto che l'esecuzione della sentenza sarebbe in corso.
3.- In data 9.1.2026 la ricorrente ha depositato una nota, con cui ha rappresentato l'avvenuta esecuzione della sentenza – circostanza attestata altresì dall'Amministrazione con nota del successivo 18.2.2026, instando per la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque per il favore delle spese di lite, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, cui ha fatto seguito N. 01078/2025 REG.RIC.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, meritando compensazione solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
AN CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01078/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN CC
IL PRESIDENTE
EL RI
IL SEGRETARIO