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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16538 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15908/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Natale Perri
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Dionisio e Luca Piras
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte opponente come da citazione “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - in via principale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità o comunque la illegittimità con conseguente annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 21.03.2024 ad istanza della soc.
, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.043.208,17 sulla scorta Controparte_1 delle scritture notarili del 04/08/2020 e del 24/09/2021; - in subordine: - accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della soc. di parte del debito, pari ad €.331.560,00 e per l'effetto dichiarare la nullità parziale Parte_1 dell'atto di precetto notificato;
- Previa nomina di CTU contabile, accertare e dichiarare la nullità degli atti presupposti e del pedissequo atto di precetto per contrarietà alle norme in materia di interessi usurari ed anatocismo”; per parte opposta come da comparsa di costituzione e riposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, preso atto di quanto esposto, • in via principale, accertare l'infondatezza dell'opposizione promossa dalla Parte all'atto di precetto notificato il 21.03.2024 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla in toto;
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della presente opposizione, Parte rideterminare l'importo dovuto da a per i titoli azionati in base a quello che emergerà come dovuto CP_1 Parte in corso di causa, con condanna della al relativo pagamento in favore dell'opposta, oltre interessi (moratori) e rivalutazione monetaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1
1° co., c.p.c. a fronte della notifica in data 21 marzo 2024 di precetto da parte di CP_1 intimante il pagamento di complessivi € 2.043.208,17 in forza di due atti pubblici di
[...] riconoscimento di debito, datati rispettivamente 04 agosto 2020 e 24 settembre 2021.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto:
- l'erronea indicazione della somma precettata per non aver la creditrice procedente tenuto conto degli importi già corrisposti alla stessa dalla attraverso il pagamento di Controparte_2
n. 6 cambiali aventi scadenza dal 31.01.2022 al 30.06.2022, nonché di ulteriori 3 cambiali con scadenza dal 31.10.2022 al 31.12.2022, per un ammontare complessivo pari ad € 331.560,00;
- l'inesigibilità delle rate non ancora scadute per insussistenza dei presupposti per l'operatività della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- la natura usuraria degli interessi applicati, come emergente dagli atti notarili azionati;
- la violazione del divieto di anatocismo, essendo stati addebitati alla società in Parte_1 sede di ricognizione dei debiti, interessi su somme già gravate da interessi;
- la lesione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., tenuto conto in particolare del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. avviato dalla creditrice opposta su 29 automezzi di proprietà della società opponente, impedendole di fatto il proseguo dell'attività.
Si è costituita tempestivamente la società opposta, la quale ha contestato la fondatezza nel merito della domanda avversaria e, in subordine, ha chiesto rideterminarsi l'importo dovuto a Controparte_1 da Parte_1
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa, ritenuta non necessaria la nomina di un CTU, a seguito di discussione orale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione, da qualificarsi per tutti i motivi sollevati quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., è in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di quanto appresso evidenziato.
I titoli esecutivi azionati dalla società creditrice opposta sono rappresentati:
- dall'atto pubblico di ricognizione di debito e costituzione di ipoteca, a firma del notaio Per_1
(rep. n.
8.082 racc. n. 5.873), datato 4.08.2020, in cui la società opponente si riconosce
[...] debitrice nei confronti dell'opposta per una somma pari a 1.105.200,00 euro derivante dall'acquisto di veicoli indicati nell'allegato A all'atto, da rimborsare in 30 rate con scadenza mensile dal 31.01.2021 al 30.06.2023 mediante il rilascio di n. 30 effetti cambiari scadenti in corrispondenza delle rate suddette;
- dall'atto pubblico di ricognizione di debito e costituzione di ipoteca, a firma del notaio Per_1
(rep. n.
8.976 racc. n. 6.521), datato 24.09.2021, in cui la società opponente si riconosce
[...] debitrice nei confronti dell'opposta per una somma pari a 1.378.640,00 euro derivante dall'acquisto di veicoli indicati nell'allegato A all'atto, di parti di ricambio, di servizi di officina e da dilazioni di pagamento su impegni precedentemente presi come da allegato B, da rimborsare in 38 rate con scadenza mensile dal 31.07.2023 al 31.08.2026 mediante il rilascio di n. 38 effetti cambiari scadenti in corrispondenza delle rate suddette.
Ebbene, sul punto giova premettere che la ricognizione di debito - sia essa non titolata o titolata (quale quella nel caso in esame, visto il richiamo al rapporto presupposto) – “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nella presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentatale e nell'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza dello stesso, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Corte Cass. n. 31818 del 10/12/2024).
La ricognizione di debito, dunque, produce un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dal provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, restando tuttavia a carico dell'autore della ricognizione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito (cfr. ancora Cass. Civ. n. 2091/2022).
Venendo al caso in esame e alle censure mosse dall'odierna opponente, in applicazione dei principi su richiamati, spetta a autrice della ricognizione di debito contenuta negli atti pubblici Parte_1 su cui il precetto si fonda, dare prova della dedotta invalidità del rapporto sottostante relativamente alle pattuizioni attinenti agli interessi e della asserita parziale estinzione del debito per avvenuto pagamento.
Quanto al primo profilo, in relazione alle questioni attinenti alla usurarietà degli interessi previsti negli atti di ricognizione di debito e alla asserita violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., grava sempre sulla parte, che nell'atto di ricognizione ha riconosciuto di essere debitore di una certa somma a titolo di interessi , dimostrare l'invalidità degli stessi con allegazioni precise e circostanziate, non bastando una contestazione vaga e generica, a cui non può sopperire una consulenza tecnica altrimenti qualificabile come esplorativa.
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito prove sufficienti a sostegno delle proprie asserzioni, non producendo alcuna documentazione idonea a dimostrare l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, limitandosi a richiamare non meglio precisate “scritture che postulano interessi usurari” e la generica violazione del divieto di anatocismo, senza fornire prove a sostegno (si veda Corte Cass. n. 5709/2025 secondo cui “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi previsti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Dalla mera lettura degli atti di ricognizione di debito, difatti, non emerge la violazione dell'art. 1283 c.c. (secondo cui in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) e, per quanto riguarda l'accertamento dell'usura, non è sufficiente l'enunciazione del tasso di interesse genericamente applicato. Il debitore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia tenuto conto dei periodi di riferimento e della tipologia dell'operazione posta in essere, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia. La deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse concordato non può, infatti, essere meramente affermata ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che “l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Corte Cass. n. 26525 del 11/10/2024).
Pertanto, le contestazioni relative alla nullità degli interessi applicati non possono trovare accoglimento in difetto di prova.
Quanto al secondo profilo, la società opponente afferma di aver già pagato alla Romana Diesel S.r.l. n. 5 cambiali aventi scadenza dal 31.01.2022 al 31.05.2022 per un totale di euro 184.200,00, la cambiale avente scadenza al 30.06.2022 del valore di 36.840,00 euro, nonché ulteriori n. 3 cambiali con scadenza dal 31.10.2022 al 31.12.2022 per un totale di 110.520,00 euro, producendo copia dei predetti titoli (doc. 4 e 6 allegati all'atto di citazione). Secondo l'opponente, la somma così già corrisposta, complessivamente pari ad euro 331.560,00, avrebbe dovuto essere detratta da quella di € 2.043.208,17 indicata nell'atto di precetto.
Orbene, l'avvenuto pagamento di dette cambiali è stato ammesso da parte opposta (e, dunque, non appare bisognoso di prova ai sensi dell'art .115 c.p.c.), la quale ha tuttavia affermato di aver già provveduto a detrarre da quanto dovuto in base alle due ricognizioni di debito quanto corrisposto dall'opponente. Nella comparsa di costituzione e risposta si legge infatti che: “la somma aritmetica delle poste debitorie complessive portate dai due atti notarili azionati mediante il precetto, che ammonta ad €. 2.483.840,00 (di cui €. 1.105.200,00 portate dall'atto del 2020 rep. 8082 ed €. 1.378.640,00 portate dall'atto del 2021 rep. 8976), è sensibilmente superiore rispetto a quella richiesta con l'intimazione, che è pari ad €. 2.043.208,17. Tale delta (€. 440.631,83), addirittura superiore all'importo che controparte indica come indebito (€. 331.560,00) è infatti generato dal conteggio delle somme (di cui ai due atti notarili azionati e relativi regolamenti cambiari) che risultano Parte effettivamente pagate da nella contabilità di RD: esse, pertanto, non sono oggetto della richiesta di pagamento”.
Merita invece accoglimento la censura attinente all'operatività dell'art. 1186 c.c. sulla decadenza del beneficio del termine intimato nei confronti del debitore. Ebbene, non può ritenersi che detta disposizione – secondo cui “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse” – possa trovare applicazione al caso in esame. La creditrice ha agito, come già ricordato, in forza di titoli esecutivi costituiti da due ricognizioni di debito. In tali atti, la si è riconosciuta debitrice di Parte_1 somme da restituire in rate di un determinato ammontare aventi una data scadenza senza alcun riferimento alla possibilità per la creditrice di esercitare la facoltà di cui all'art 1186 c.c.. Ne consegue che la creditrice non può agire in via esecutiva per le rate non ancora scadute, non trattandosi di crediti esigibili in base al titolo secondo quanto richiesto dall'art. 474, comma 1, c.p.c..
In applicazione dei principi sopra indicati, mentre per quanto riguarda il primo atto di ricognizione le rate possono ritenersi tutte ormai scadute (in quanto aventi scadenza dal 31.01.2021 al 30.06.2023), ciò non vale per il successivo atto di ricognizione in cui si legge: “Le Parti convengono di dilazionare i termini di pagamento della complessiva somma di Euro 1.378.640 (un milione trecentosettantottomilaseicentoquaranta), comprensiva delle spese di incasso, del costo banca del richiamo, del costo degli effetti cambiari di cui appresso e degli interessi, somma che pertanto verrà corrisposta dalla Società “ Parte_2
” alla Società “ in numero 38 (trentotto) rate
[...] Parte_3 mensili dell'importo di Euro 36.280 (trentaseimiladuecentottanta) ciascuna, di cui la prima con scadenza il 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitrè) e l'ultima con scadenza il 31 (trentuno) agosto 2026 (duemilaventisei)”.
All'atto della notifica del precetto (21 marzo 2024), pertanto, non risultavano ancora scadute le rate dovute dal 31 marzo 2024 al 31 agosto 2026, con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi esigibili e dunque non può procedersi ad esecuzione forzata per il relativo ammontare. Dall'importo complessivo dovuto in base all'atto pubblico di ricognizione di debito del 24.09.2021 va quindi sottratto l'ammontare delle rate non ancora scadute alla data del precetto.
Da ultimo, devono dichiararsi inammissibili le doglianze attinenti all'esercizio abusivo dei mezzi di espropriazione in relazione al pignoramento avviato ex art. 512 bis c.p.c. trattandosi di questioni che non possono essere esaminate in sede di opposizione esecutiva preventiva in quanto rientranti nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi sussistente il diritto di agire esecutivamente del creditore opposto per la complessiva somma di euro 954.808,17 così determinata:
- euro 664.568,17 in base all'atto pubblico del 04.08.2020, derivante dalla differenza tra l'importo oggetto di ricognizione di debito (euro 1.105.200,00) e l'ammontare già corrisposto da come ammesso da parte opposta per euro 440.631,83); Parte_1
- euro 290.240,00 in base all'atto pubblico del 24.09.2021, derivante dall'ammontare delle rate con scadenza anteriore alla data del precetto (numero 8 rate, dal 31 luglio 2023 al 29 febbraio 2024, ciascuna pari ad euro 36.280,00).
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate per intero tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il diritto di i agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di pari alla minor somma di euro 954.808,17; Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 25 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15908/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Natale Perri
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Dionisio e Luca Piras
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte opponente come da citazione “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - in via principale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità o comunque la illegittimità con conseguente annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 21.03.2024 ad istanza della soc.
, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.043.208,17 sulla scorta Controparte_1 delle scritture notarili del 04/08/2020 e del 24/09/2021; - in subordine: - accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della soc. di parte del debito, pari ad €.331.560,00 e per l'effetto dichiarare la nullità parziale Parte_1 dell'atto di precetto notificato;
- Previa nomina di CTU contabile, accertare e dichiarare la nullità degli atti presupposti e del pedissequo atto di precetto per contrarietà alle norme in materia di interessi usurari ed anatocismo”; per parte opposta come da comparsa di costituzione e riposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, preso atto di quanto esposto, • in via principale, accertare l'infondatezza dell'opposizione promossa dalla Parte all'atto di precetto notificato il 21.03.2024 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla in toto;
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della presente opposizione, Parte rideterminare l'importo dovuto da a per i titoli azionati in base a quello che emergerà come dovuto CP_1 Parte in corso di causa, con condanna della al relativo pagamento in favore dell'opposta, oltre interessi (moratori) e rivalutazione monetaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1
1° co., c.p.c. a fronte della notifica in data 21 marzo 2024 di precetto da parte di CP_1 intimante il pagamento di complessivi € 2.043.208,17 in forza di due atti pubblici di
[...] riconoscimento di debito, datati rispettivamente 04 agosto 2020 e 24 settembre 2021.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto:
- l'erronea indicazione della somma precettata per non aver la creditrice procedente tenuto conto degli importi già corrisposti alla stessa dalla attraverso il pagamento di Controparte_2
n. 6 cambiali aventi scadenza dal 31.01.2022 al 30.06.2022, nonché di ulteriori 3 cambiali con scadenza dal 31.10.2022 al 31.12.2022, per un ammontare complessivo pari ad € 331.560,00;
- l'inesigibilità delle rate non ancora scadute per insussistenza dei presupposti per l'operatività della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- la natura usuraria degli interessi applicati, come emergente dagli atti notarili azionati;
- la violazione del divieto di anatocismo, essendo stati addebitati alla società in Parte_1 sede di ricognizione dei debiti, interessi su somme già gravate da interessi;
- la lesione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., tenuto conto in particolare del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. avviato dalla creditrice opposta su 29 automezzi di proprietà della società opponente, impedendole di fatto il proseguo dell'attività.
Si è costituita tempestivamente la società opposta, la quale ha contestato la fondatezza nel merito della domanda avversaria e, in subordine, ha chiesto rideterminarsi l'importo dovuto a Controparte_1 da Parte_1
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa, ritenuta non necessaria la nomina di un CTU, a seguito di discussione orale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione, da qualificarsi per tutti i motivi sollevati quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., è in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di quanto appresso evidenziato.
I titoli esecutivi azionati dalla società creditrice opposta sono rappresentati:
- dall'atto pubblico di ricognizione di debito e costituzione di ipoteca, a firma del notaio Per_1
(rep. n.
8.082 racc. n. 5.873), datato 4.08.2020, in cui la società opponente si riconosce
[...] debitrice nei confronti dell'opposta per una somma pari a 1.105.200,00 euro derivante dall'acquisto di veicoli indicati nell'allegato A all'atto, da rimborsare in 30 rate con scadenza mensile dal 31.01.2021 al 30.06.2023 mediante il rilascio di n. 30 effetti cambiari scadenti in corrispondenza delle rate suddette;
- dall'atto pubblico di ricognizione di debito e costituzione di ipoteca, a firma del notaio Per_1
(rep. n.
8.976 racc. n. 6.521), datato 24.09.2021, in cui la società opponente si riconosce
[...] debitrice nei confronti dell'opposta per una somma pari a 1.378.640,00 euro derivante dall'acquisto di veicoli indicati nell'allegato A all'atto, di parti di ricambio, di servizi di officina e da dilazioni di pagamento su impegni precedentemente presi come da allegato B, da rimborsare in 38 rate con scadenza mensile dal 31.07.2023 al 31.08.2026 mediante il rilascio di n. 38 effetti cambiari scadenti in corrispondenza delle rate suddette.
Ebbene, sul punto giova premettere che la ricognizione di debito - sia essa non titolata o titolata (quale quella nel caso in esame, visto il richiamo al rapporto presupposto) – “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nella presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentatale e nell'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza dello stesso, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Corte Cass. n. 31818 del 10/12/2024).
La ricognizione di debito, dunque, produce un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dal provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, restando tuttavia a carico dell'autore della ricognizione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito (cfr. ancora Cass. Civ. n. 2091/2022).
Venendo al caso in esame e alle censure mosse dall'odierna opponente, in applicazione dei principi su richiamati, spetta a autrice della ricognizione di debito contenuta negli atti pubblici Parte_1 su cui il precetto si fonda, dare prova della dedotta invalidità del rapporto sottostante relativamente alle pattuizioni attinenti agli interessi e della asserita parziale estinzione del debito per avvenuto pagamento.
Quanto al primo profilo, in relazione alle questioni attinenti alla usurarietà degli interessi previsti negli atti di ricognizione di debito e alla asserita violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., grava sempre sulla parte, che nell'atto di ricognizione ha riconosciuto di essere debitore di una certa somma a titolo di interessi , dimostrare l'invalidità degli stessi con allegazioni precise e circostanziate, non bastando una contestazione vaga e generica, a cui non può sopperire una consulenza tecnica altrimenti qualificabile come esplorativa.
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito prove sufficienti a sostegno delle proprie asserzioni, non producendo alcuna documentazione idonea a dimostrare l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, limitandosi a richiamare non meglio precisate “scritture che postulano interessi usurari” e la generica violazione del divieto di anatocismo, senza fornire prove a sostegno (si veda Corte Cass. n. 5709/2025 secondo cui “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi previsti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Dalla mera lettura degli atti di ricognizione di debito, difatti, non emerge la violazione dell'art. 1283 c.c. (secondo cui in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) e, per quanto riguarda l'accertamento dell'usura, non è sufficiente l'enunciazione del tasso di interesse genericamente applicato. Il debitore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia tenuto conto dei periodi di riferimento e della tipologia dell'operazione posta in essere, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia. La deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse concordato non può, infatti, essere meramente affermata ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che “l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Corte Cass. n. 26525 del 11/10/2024).
Pertanto, le contestazioni relative alla nullità degli interessi applicati non possono trovare accoglimento in difetto di prova.
Quanto al secondo profilo, la società opponente afferma di aver già pagato alla Romana Diesel S.r.l. n. 5 cambiali aventi scadenza dal 31.01.2022 al 31.05.2022 per un totale di euro 184.200,00, la cambiale avente scadenza al 30.06.2022 del valore di 36.840,00 euro, nonché ulteriori n. 3 cambiali con scadenza dal 31.10.2022 al 31.12.2022 per un totale di 110.520,00 euro, producendo copia dei predetti titoli (doc. 4 e 6 allegati all'atto di citazione). Secondo l'opponente, la somma così già corrisposta, complessivamente pari ad euro 331.560,00, avrebbe dovuto essere detratta da quella di € 2.043.208,17 indicata nell'atto di precetto.
Orbene, l'avvenuto pagamento di dette cambiali è stato ammesso da parte opposta (e, dunque, non appare bisognoso di prova ai sensi dell'art .115 c.p.c.), la quale ha tuttavia affermato di aver già provveduto a detrarre da quanto dovuto in base alle due ricognizioni di debito quanto corrisposto dall'opponente. Nella comparsa di costituzione e risposta si legge infatti che: “la somma aritmetica delle poste debitorie complessive portate dai due atti notarili azionati mediante il precetto, che ammonta ad €. 2.483.840,00 (di cui €. 1.105.200,00 portate dall'atto del 2020 rep. 8082 ed €. 1.378.640,00 portate dall'atto del 2021 rep. 8976), è sensibilmente superiore rispetto a quella richiesta con l'intimazione, che è pari ad €. 2.043.208,17. Tale delta (€. 440.631,83), addirittura superiore all'importo che controparte indica come indebito (€. 331.560,00) è infatti generato dal conteggio delle somme (di cui ai due atti notarili azionati e relativi regolamenti cambiari) che risultano Parte effettivamente pagate da nella contabilità di RD: esse, pertanto, non sono oggetto della richiesta di pagamento”.
Merita invece accoglimento la censura attinente all'operatività dell'art. 1186 c.c. sulla decadenza del beneficio del termine intimato nei confronti del debitore. Ebbene, non può ritenersi che detta disposizione – secondo cui “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse” – possa trovare applicazione al caso in esame. La creditrice ha agito, come già ricordato, in forza di titoli esecutivi costituiti da due ricognizioni di debito. In tali atti, la si è riconosciuta debitrice di Parte_1 somme da restituire in rate di un determinato ammontare aventi una data scadenza senza alcun riferimento alla possibilità per la creditrice di esercitare la facoltà di cui all'art 1186 c.c.. Ne consegue che la creditrice non può agire in via esecutiva per le rate non ancora scadute, non trattandosi di crediti esigibili in base al titolo secondo quanto richiesto dall'art. 474, comma 1, c.p.c..
In applicazione dei principi sopra indicati, mentre per quanto riguarda il primo atto di ricognizione le rate possono ritenersi tutte ormai scadute (in quanto aventi scadenza dal 31.01.2021 al 30.06.2023), ciò non vale per il successivo atto di ricognizione in cui si legge: “Le Parti convengono di dilazionare i termini di pagamento della complessiva somma di Euro 1.378.640 (un milione trecentosettantottomilaseicentoquaranta), comprensiva delle spese di incasso, del costo banca del richiamo, del costo degli effetti cambiari di cui appresso e degli interessi, somma che pertanto verrà corrisposta dalla Società “ Parte_2
” alla Società “ in numero 38 (trentotto) rate
[...] Parte_3 mensili dell'importo di Euro 36.280 (trentaseimiladuecentottanta) ciascuna, di cui la prima con scadenza il 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitrè) e l'ultima con scadenza il 31 (trentuno) agosto 2026 (duemilaventisei)”.
All'atto della notifica del precetto (21 marzo 2024), pertanto, non risultavano ancora scadute le rate dovute dal 31 marzo 2024 al 31 agosto 2026, con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi esigibili e dunque non può procedersi ad esecuzione forzata per il relativo ammontare. Dall'importo complessivo dovuto in base all'atto pubblico di ricognizione di debito del 24.09.2021 va quindi sottratto l'ammontare delle rate non ancora scadute alla data del precetto.
Da ultimo, devono dichiararsi inammissibili le doglianze attinenti all'esercizio abusivo dei mezzi di espropriazione in relazione al pignoramento avviato ex art. 512 bis c.p.c. trattandosi di questioni che non possono essere esaminate in sede di opposizione esecutiva preventiva in quanto rientranti nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi sussistente il diritto di agire esecutivamente del creditore opposto per la complessiva somma di euro 954.808,17 così determinata:
- euro 664.568,17 in base all'atto pubblico del 04.08.2020, derivante dalla differenza tra l'importo oggetto di ricognizione di debito (euro 1.105.200,00) e l'ammontare già corrisposto da come ammesso da parte opposta per euro 440.631,83); Parte_1
- euro 290.240,00 in base all'atto pubblico del 24.09.2021, derivante dall'ammontare delle rate con scadenza anteriore alla data del precetto (numero 8 rate, dal 31 luglio 2023 al 29 febbraio 2024, ciascuna pari ad euro 36.280,00).
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate per intero tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il diritto di i agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di pari alla minor somma di euro 954.808,17; Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 25 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi