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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina CA, nella causa iscritta al n. 7498 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
codice fiscale brasiliano “CPF” n. nata Controparte_1 C.F._1
a Rio de Janeiro - RJ, Brasile, il 18/03/1958, residente in [...], Belo Horizonte -
Minas Gerais, CAP: , Brasile, rappresentata e difesa sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F.
) e dall'avv. Monica Callegari (C.F. del Foro di C.F._2 C.F._3
Udine con domicilio eletto presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra n. 108, giusta procura in atti, pec:
Email_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lei riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_2 per essere discendente di (o o ), cittadino italiano Persona_1 Per_1 Persona_2 emigrato in Brasile il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01/08/1893, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Ballao (SU),
[...]
cittadino italiano1; Persona_1
- in data 27/05/1922, contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_1 Persona_3 unione nasceva, in Brasile, in data 03/05/1924, Per_4
- in data 29/12/1949, contraeva matrimonio con (in virtù del Per_4 Persona_5 matrimonio ella passava a chiamarsi ) e dalla loro unione è nata, in Brasile, in data Persona_6
18/03/1958, , la quale in data 17/03/1989 ha contratto matrimonio con Controparte_1 [...]
e ha preso il nome di odierna ricorrente. Persona_7 Controparte_1 CP_1
La ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La ricorrente, essendo discendente di un cittadino italiano per nascita (nato a [...] - Sud Sardegna) promuove il presente giudizio al fine di ottenere la concessione della cittadinanza alla quale ha diritto per ius sanguinis, ex art. 1, lett a), Legge n. 91/92 che prevede “la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza…” (…) Il criterio di acquisizione della cittadinanza italiana fondato sul rapporto di filiazione, per cui è cittadino italiano chi nasce da genitori aventi il medesimo status, fu adottato dal legislatore nel Codice Civile del 1865, che recitava (art.4): “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
La stessa identica disposizione fu adottata con la legge 555/1912 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza dello ius sanguinis, nel senso che l'acquisto della cittadinanza italiana avveniva per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1, n. 1, della citata legge, che recitava: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”. Perciò sia il Codice Civile del 1865 sia la legge 555/1912 prevedevano come principale modo di acquisizione della cittadinanza italiana la trasmissione della stessa iure sanguinis.
Quindi, premesso che lo stato di cittadino è un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, che può perdersi solo per rinuncia, ha validamente ricevuto e trasmesso, in virtù del rapporto Per_4
Per 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti. di filiazione, alla propria figlia la cittadinanza italiana derivatale dal genitore, Persona_1 cittadino italiano.
Qualsiasi interpretazione diversa contraddice la finalità del legislatore dell'epoca di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, “giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l'altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione, tanto che il provvedimento di Grande Naturalizzazione, suscitò all'epoca, una vivace reazione da parte delle autorità italiane, culminata in una nota di protesta, rivolta al governo brasiliano, redatta e sottoscritta anche da altri governi” (come osservato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n. 5573/2022 di 24/03/2022 pronunciata nel procedimento sub
R.G.n. 11933 allegata come doc. 11)”.
La ricorrente ha altresì allegato che:
“Da mesi cerca di ottenere un appuntamento attraverso il sito internet del , anche Parte_1 collegandosi in orari diversi, ma non è mai riuscita ad avere accesso al servizio consolare, come dimostrano le istantanee dello schermo del computer allegate, relative solo ad alcuni dei tentativi
(doc. 9). Il a Belo Horizonte sul sito internet ufficiale informa, che l'accesso al Parte_2 portale Prenot@mi è l'unico modo per procedere con il deposito dell'Istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (cfr. estratto pagina web del – Parte_1
(https://consbelohorizonte.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza/prenotazione-cittadinanza-iure-sanguinis/ - allegato per comodità di lettura doc. 10). In realtà, però questo nuovo sistema non funziona e la ricorrente non ha la minima possibilità di ottenere il necessario appuntamento. Alla ricorrente non è stato quindi possibile inoltrare materialmente la propria istanza di riconoscimento, perché il deposito delle domande dipende esclusivamente dell'assegnazione di un appuntamento impossibile da ottenere.
Ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 08.01.2025 si è costituito in giudizio il CP_2 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_2 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 15.11.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con il Per_4 Persona_5
29/12/1949) e (sposata con il 17/03/1989), Controparte_1 Persona_7 cittadine italiane in quanto discendenti dal cittadino italiano non hanno Persona_1 perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani.
Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalla ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta. 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”. La ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretta di (o Persona_1
o ), cittadino italiano, nato a [...], il [...], il quale non risulta Per_1 Persona_2 abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 18 agosto 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 8).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte della ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina CA:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che in epigrafe Controparte_1 CP_1 compiutamente generalizzata, è cittadina italiana;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Sassari, 23/12/2025
Il g.o.p
(Tina CA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina CA, nella causa iscritta al n. 7498 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
codice fiscale brasiliano “CPF” n. nata Controparte_1 C.F._1
a Rio de Janeiro - RJ, Brasile, il 18/03/1958, residente in [...], Belo Horizonte -
Minas Gerais, CAP: , Brasile, rappresentata e difesa sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F.
) e dall'avv. Monica Callegari (C.F. del Foro di C.F._2 C.F._3
Udine con domicilio eletto presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra n. 108, giusta procura in atti, pec:
Email_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lei riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_2 per essere discendente di (o o ), cittadino italiano Persona_1 Per_1 Persona_2 emigrato in Brasile il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01/08/1893, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Ballao (SU),
[...]
cittadino italiano1; Persona_1
- in data 27/05/1922, contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_1 Persona_3 unione nasceva, in Brasile, in data 03/05/1924, Per_4
- in data 29/12/1949, contraeva matrimonio con (in virtù del Per_4 Persona_5 matrimonio ella passava a chiamarsi ) e dalla loro unione è nata, in Brasile, in data Persona_6
18/03/1958, , la quale in data 17/03/1989 ha contratto matrimonio con Controparte_1 [...]
e ha preso il nome di odierna ricorrente. Persona_7 Controparte_1 CP_1
La ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La ricorrente, essendo discendente di un cittadino italiano per nascita (nato a [...] - Sud Sardegna) promuove il presente giudizio al fine di ottenere la concessione della cittadinanza alla quale ha diritto per ius sanguinis, ex art. 1, lett a), Legge n. 91/92 che prevede “la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza…” (…) Il criterio di acquisizione della cittadinanza italiana fondato sul rapporto di filiazione, per cui è cittadino italiano chi nasce da genitori aventi il medesimo status, fu adottato dal legislatore nel Codice Civile del 1865, che recitava (art.4): “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
La stessa identica disposizione fu adottata con la legge 555/1912 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza dello ius sanguinis, nel senso che l'acquisto della cittadinanza italiana avveniva per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1, n. 1, della citata legge, che recitava: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”. Perciò sia il Codice Civile del 1865 sia la legge 555/1912 prevedevano come principale modo di acquisizione della cittadinanza italiana la trasmissione della stessa iure sanguinis.
Quindi, premesso che lo stato di cittadino è un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, che può perdersi solo per rinuncia, ha validamente ricevuto e trasmesso, in virtù del rapporto Per_4
Per 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti. di filiazione, alla propria figlia la cittadinanza italiana derivatale dal genitore, Persona_1 cittadino italiano.
Qualsiasi interpretazione diversa contraddice la finalità del legislatore dell'epoca di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, “giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l'altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione, tanto che il provvedimento di Grande Naturalizzazione, suscitò all'epoca, una vivace reazione da parte delle autorità italiane, culminata in una nota di protesta, rivolta al governo brasiliano, redatta e sottoscritta anche da altri governi” (come osservato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n. 5573/2022 di 24/03/2022 pronunciata nel procedimento sub
R.G.n. 11933 allegata come doc. 11)”.
La ricorrente ha altresì allegato che:
“Da mesi cerca di ottenere un appuntamento attraverso il sito internet del , anche Parte_1 collegandosi in orari diversi, ma non è mai riuscita ad avere accesso al servizio consolare, come dimostrano le istantanee dello schermo del computer allegate, relative solo ad alcuni dei tentativi
(doc. 9). Il a Belo Horizonte sul sito internet ufficiale informa, che l'accesso al Parte_2 portale Prenot@mi è l'unico modo per procedere con il deposito dell'Istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (cfr. estratto pagina web del – Parte_1
(https://consbelohorizonte.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza/prenotazione-cittadinanza-iure-sanguinis/ - allegato per comodità di lettura doc. 10). In realtà, però questo nuovo sistema non funziona e la ricorrente non ha la minima possibilità di ottenere il necessario appuntamento. Alla ricorrente non è stato quindi possibile inoltrare materialmente la propria istanza di riconoscimento, perché il deposito delle domande dipende esclusivamente dell'assegnazione di un appuntamento impossibile da ottenere.
Ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 08.01.2025 si è costituito in giudizio il CP_2 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_2 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 15.11.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con il Per_4 Persona_5
29/12/1949) e (sposata con il 17/03/1989), Controparte_1 Persona_7 cittadine italiane in quanto discendenti dal cittadino italiano non hanno Persona_1 perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani.
Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalla ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta. 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”. La ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretta di (o Persona_1
o ), cittadino italiano, nato a [...], il [...], il quale non risulta Per_1 Persona_2 abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 18 agosto 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 8).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte della ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina CA:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che in epigrafe Controparte_1 CP_1 compiutamente generalizzata, è cittadina italiana;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Sassari, 23/12/2025
Il g.o.p
(Tina CA)