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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa MA TE NA Presidente
Dr.ssa Irene Lupo Consigliera
Dr.ssa RI LL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Andegari C.F._2
n. 13;
APPELLANTE contro
(già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 qualità di sostituta processuale ex art. 77 c.p.c. di (P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Castello n. 19.
APPELLATA
e contro
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 15 OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 11129/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.12.2024; materia: responsabilità da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11129/2024 pubblicata il 28 dicembre 2024, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del NO proprietario e conducente del veicolo Fiat Tipo targato Controparte_4 FJ205VL, e, per l'effetto, condannare lo stesso e la Compagnia in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, invalidità temporanea, morale, esistenziale, estetico, per spese mediche e non, presenti e future, spese stragiudiziali) subiti dalla NOa in Parte_1 conseguenza dell'evento de quo quantificati nella misura di € 7.762,19 (già detratta la somma di € 20.000,00 corrisposta da in data 09 luglio 2024) ovvero nella maggiore o nella minore CP_2 misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. C) Porre integralmente a carico degli appellati le spese di TU pari ad € 966,00 (cfr. decreto di liquidazione del 30 novembre 2023) e di CTP pari ad € 302,00 (doc. 36). In via istruttoria F) Ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto NO Controparte_4 (capp. 2 e 3) e per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il giorno 9 luglio 2020, alle ore 15.30 circa, la NOa alla guida Parte_1 dell'autovettura Renault targata FB467ZA, di proprietà del NO , percorreva la SP Parte_2 179 con direzione Gessate nel Comune di Masate quando, giunta all'intersezione con Via Rossini, veniva urtata dal veicolo Fiat Punto targato FJ205VL, di proprietà e condotto dal NO
[...]
il quale, proveniente da quest'ultima via, ometteva di concedere la dovuta Controparte_4 precedenza al mezzo attoreo”;
2) “Vero che sul luogo del sinistro di cui al capitolo 1) interveniva una pattuglia della Polizia Locale di Masate, la quale redigeva il verbale che si rammostra sub doc. 2)”;
3) “Vero che la Polizia Locale di Masate intervenuta sul luogo del sinistro provvedeva a sanzionare il NO per la violazione dell'art. 145, comma 4, C.d.S. perché Controparte_4
“impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di dare la precedenza regolarmente segnalato nel suo senso di marcia”, come da doc. 2) che mi si rammostra”;
4) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa veniva trasportata presso il Pt_1 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vimercate, ove prestate le prime cure ed eseguiti i necessari esami radiografici, le veniva diagnosticato “Frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx” e veniva dimessa con prognosi di 30 giorni s.c., come da doc. 4, 5, 6, e 7) che mi si rammostrano”;
5) “Vero che a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, in data 16 luglio 2020 l'attrice si sottoponeva presso l'ospedale di Vimercate ad un intervento chirurgico di “riduzione
pagina 2 di 15 cruenta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna”, come da doc. 8) che mi si rammostra”;
6) “Vero che a seguito della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa ha indossato la Pt_1 c.d stecca al braccio per un mese”;
7) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa applicava ogni 3 ore al giorno il Pt_1 ghiaccio all'arto superiore sinistro ed assumeva continuamente antidolorifici per il dolore all'avambraccio”;
8) “Vero che a seguito dell'intervento a cui si è sottoposta in data 16 luglio 2020, la NOa Pt_1 riporta una cicatrice chirurgica di 6 cm presente sia sul lato volare sia su quello lineare del polso sinistro”;
9) “Vero che a seguito del sinistro de quo la circonferenza bistiloidea del polso sinistro dell'attrice è aumentata di 2 cm rispetto a quella del controlaterale”;
10) “Vero che la NOa si vergogna a mostrare la propria cicatrice all'avambraccio e il Pt_1 proprio polso “ingrossato” e “deforme” e per questo evita di portare abbigliamento con maniche corte anche d'estate”;
11) “Vero che la NOa precipita in uno stato ansioso al solo pensiero di mostrare il proprio Pt_1 avambraccio sinistro”;
12) “Vero che in seguito al sinistro del 9 luglio 2020 la NOa prova imbarazzo ad indossare Pt_1 canotte e a mostrarsi in costume”;
13) “Vero che prima del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa durante la stagione estiva andava Pt_1 al mare tutti gli anni”;
14) “Vero che ha smesso di andare al mare”;
15) “Vero che la NOa prima del sinistro de quo era appassionata di nuoto e di ginnastica ed Pt_1 era iscritta in piscina ed in palestra che frequentava tre/quattro volte alla settimana”;
16) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha abbandonato il proprio Pt_1 hobby del nuoto e della ginnastica ed ha smesso di andare sia in piscina sia in palestra in quanto si vergogna ad indossare abiti che mostrano la cicatrice”;
17) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa era una persona autonoma e indipendente”; Pt_1
18) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa svolgeva tutte le faccende domestiche come Pt_1 fare la spesa, rassettare casa, lavare i pavimenti, stirare”;
19) “Vero che dopo la della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa era Pt_1 impossibilitata ad eseguire la vestizione, sollevare pesi e l'attività quotidiane e doveva essere aiutata dal marito”;
20) “Vero che dopo la della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa piangeva ed Pt_1 urlava perché non riusciva ad indossare una maglietta autonomamente e ad allacciarsi le scarpe”;
21) “Vero che a seguito della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa si è sottoposta Pt_1 per lunghi mesi a cure fisioterapiche e riabilitative”;
22) “Vero che a causa delle lesioni subite dalla NOa ancora oggi provvede il marito a Pt_1 svolgere le faccende domestiche”;
23) “Vero che a causa delle lesioni subite la NOa ha difficoltà nello svolgere gli atti della vita Pt_1 quotidiana, come infilarsi e sfilarsi gli abiti sopra la testa, riporre o prender abiti dall'armadio, sollevare pesi”;
24) “Vero che i dolori di cui soffre la NOa dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 Pt_1 costringono l'attrice ad assumere continuamente antidolorifici”;
25) “Vero che i dolori di cui soffre la NOa dal giorno del sinistro de quo sono resistenti ai Pt_1 farmaci”;
pagina 3 di 15 26) “Vero che dal giorno del noto sinistro la NOa ha cominciato a soffrire di attacchi di Pt_1 panico e di uno stato ansioso manifestatosi soprattutto quando si trova per strada”;
27) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha affermato più volte di Pt_1 rivivere il momento dell'urto quando si trova per strada”;
28) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa rimane paralizzata all'idea di Pt_1 mettersi alla guida”;
29) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha smesso di uscire di casa Pt_1 tranne quando necessario, dal momento che teme di rimanere vittima di un incidente”;
30) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 nella fase che precede il sonno la NOa Pt_1 si trova spesso a rivivere i momenti dell'incidente”;
31) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha cominciato a soffrire di Pt_1 incubi frequenti, durante i quali rimane vittima di diversi tipi di incidenti”;
32) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa fatica a prendere sonno e Pt_1 assume sonniferi”;
33) “Vero che la NOa ha affermato di non riuscire a superare il trauma patito”; Pt_1
34) “Vero che prima del sinistro la NOa era un'esperta cuoca ed appassionata di cucina, e Pt_1 preparava sempre ricette diverse, per invitare a pranzo la famiglia di suo figlio”;
35) “Vero che dal giorno del noto sinistro la NOa ha smesso di cucinare”; Pt_1
36) “Vero che a causa delle lesioni fisiche conseguenti il noto sinistro la NOa non riesce a Pt_1 tenere le pentole e le padelle”;
37) “Vero che a causa delle lesioni fisiche conseguenti il noto sinistro la NOa piangeva e Pt_1 urlava dal dolore tutte le volte in cui ha provato a cucinare”;
38) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa soffre di deficit di memoria e Pt_1 di difficoltà di concentrazione”;
39) “Vero che prima del noto sinistro la NOa si recava giornalmente presso la casa del figlio Pt_1 per preparare il pranzo e condividere del tempo con i nipoti”;
40) “Vero che dopo il sinistro de quo la NOa ha smesso di recarsi autonomamente a casa del Pt_1 proprio figlio”;
41) “Vero che prima del noto sinistro la NOa si recava giornalmente a casa della madre, Pt_1 NOa , che aveva un'invalidità civile pari al 100% per prendersi cura della stessa, Parte_3 sollevandola e spostandola per provvedere alla sua vestizione ed ai sui bisogni fisiologici”;
42) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa si occupava della cura, della pulizia e Pt_1 dell'ordine della casa della madre, di cucinare e preparare i pasti, di lavare e stirare, di portarla ad un centro diurno”;
43) “Vero che dopo il sinistro de quo la NOa si è recata dalla madre, NOa Pt_1 [...]
, solo due volte al mese accompagnata dal marito”; Parte_3
44) “Vero che la NOa fin da piccola ha avuto un rapporto di forte attaccamento e di amore Pt_1 con la madre”;
45) “Vero che dopo il sinistro de quo, le condizioni di salute dei genitori della NOa si sono Pt_1 aggravate al punto che gli stessi sono deceduti nell'anno 2021, ed in particolare il padre, NO
, in data 3 aprile 2021, e la madre, NOa , in data 6 giugno 2021, Parte_1 Parte_3 come risulta gli estratti per riassunto degli atti di morte che mi si rammostrano sub docc. 33) e 34)”;
46) “Vero che vedo la NOa piangere e disperarsi ogni giorno per non essere stata accanto ai Pt_1 suoi genitori l'ultimo anno della loro vita”;
47) “Vero che la NOa si incolpa giornalmente di aver percorso la SP 179 nel Comune di Pt_1
Masate il giorno del sinistro;
48) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa era appassionata di cucito”; Pt_1 pagina 4 di 15 49) “Vero che prima del sinistro per cui è causa la NOa lavorava giornalmente a maglia, Pt_1 creando vestiti, maglie, cappelli, sciarpe che regalava al proprio figlio, ai propri nipoti e genitori”;
50) “Vero che le lesioni subite dalla NOa le impediscono di lavorare a maglia”; Pt_1
51) “Vero che prima del sinistro la NOa si recava ogni estate con il proprio marito e i propri Pt_1 nipotini ad un villaggio presso Rosolina Mare”;
52) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa si è rifiutata di andare a Rosolina Pt_1 Mare”; 53) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 52 ha causato litigi con il marito”;
54) “Vero che prima del sinistro del 9 luglio 2020 la signor partecipava alle attività della Pt_1 propria parrocchia presso la quale svolgeva anche volontariato”;
55) “Vero che prima del sinistro de quo l'attrice aveva stretto amicizia con altre persone che frequentavano la chiesa”;
56) “Vero che prima del sinistro l'attrice era solita ad effettuare lunghe passeggiate durante i week- end con le amiche”;
57) “Vero che a causa del sinistro e di tutte le tribolazioni che ne sono seguite la NOa ha Pt_1 interrotto la propria frequentazione della parrocchia e di tutte amiche”;
58) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa è sempre depressa”; Pt_1
59) “Vero che la personalità della NOa è cambiata dopo l'incidente”; Pt_1
60) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa afferma di sentirsi inutile e inadeguata, Pt_1 in quanto impossibilitata a provvedere alla propria famiglia”;
61) “Vero che sino al giorno del sinistro la NOa era una persona solare ed estroversa, che Pt_1 amava circondarsi di amici e parenti”;
62) “Vero che ora la NOa è diventata scontrosa e irascibile e i rapporti con amici e parenti si Pt_1 sono diradati e spesso interrotti del tutto”;
63) “Vero che dal giorno del sinistro la NOa si è chiusa in sé stessa e si rifiuta di uscire di Pt_1 casa”;
64) “Vero che a seguito del cambio di personalità della NOa la stessa ha cominciato ad avere Pt_1 frequenti litigi con il proprio marito”;
65) “Vero che la NOa è sostenuto l'esborso di € 251,30, per il trasporto in taxi e tramite Pt_1 mezzi pubblici e per il parcheggio auto al fine di sottoporsi alle visite mediche e alle cure fisioterapiche, come da docc. 28), 29) e 30) che mi si rammostrano. Si indicano a testi: - Agente Matricola 06, C/O Polizia Locale Unione Lombardia dei Testimone_1 Comuni di Basiano e Masate e del Comune di Roncello, Via Milano, 69 - 20060 Masate (MI), sui capp. dal n. 1) al n. 3);
- , residente in [...] - 20060 Pessano con BO (MI) sui capp. Testimone_2 dal n. 4) al n. 14), dal n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- residente in [...] - 20060 Pessano con BO (MI) sui capp. Testimone_3 dal n. 4) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. 4) al n. 14), dal Testimone_4 n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. 4) al n. 14), dal n. Testimone_5
17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. Testimone_6 4) al n. 14), dal n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal Testimone_7 n. 4) al n. 65).”
pagina 5 di 15 Per l'appellata Controparte_1
“1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla signora e Parte_1 dunque confermare la sentenza n. 11129/2024 del Tribunale di Milano;
3) in via subordinata, accertare la concorrente responsabilità della sig.ra nella causazione Pt_1 dell'evento e ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza dell'odierna comparente;
4) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 11129/2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di quale proprietario della Parte_1 Controparte_4 vettura Fiat Tipo (tg. FJ205VL), nonché nei confronti di che assicurava il Controparte_3 veicolo, accertava la responsabilità concorrente di (alla guida della vettura Renault tg FB467ZA) Pt_1
e rispettivamente nella misura del 30% e del 70% nella causazione del sinistro occorso il 9 CP_4 luglio 2020, alle ore 15.30 circa, nel Comune di Masate e, per l'effetto, condannava il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale. Il Tribunale riteneva invece satisfattivo del credito vantato da a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale l'acconto di € 20.000 versato in corso di causa dalla Controparte_2
in nome e per conto di e rigettava quindi la domanda attorea di risarcimento
[...] Controparte_3 del danno non patrimoniale.
Condannava infine i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice metà delle spese di lite, compensandole per la restante metà, ponendo a loro carico metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, proprietario della Parte_1 CP_4 vettura Fiat Tipo tg. FJ205VL, e domandando il risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro stradale avvenuto in data 09.07.2020 in
Masate.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva che:
pagina 6 di 15 - in data 09.07.2020, alle ore 15.30 circa, mentre era a bordo della vettura Renault (tg FB467ZA) sulla S.P. 179 nel Comune di Masate, veniva urtata dal veicolo Fiat Tipo (tg. FJ205VL) di proprietà e condotto dal che aveva omesso di darle la precedenza in prossimità CP_4 dell'intersezione con la via Rossini;
- intervenuti in loco, gli agenti della Polizia Locale accertavano la responsabilità del CP_4 nella causazione del sinistro e lo sanzionavano per la violazione dell'art. 145 c.d.s.;
- in conseguenza del sinistro, veniva diagnostica alla danneggiata una “frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx”, per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- a causa del sinistro aveva altresì patito un danno da sofferenza soggettiva, un rilevante danno esistenziale per via dell'incidenza che le lesioni avevano avuto sulle sue abitudini e sulla sua vita di relazione e un danno estetico in relazione alla deformità assunta dal polso sinistro a causa della frattura;
- aveva patito inoltre un danno patrimoniale, dati i costi sostenuti per le spese mediche, per i trasporti, per il rilascio del rapporto di incidente e per l'attività legale stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale Controparte_2 ex art. 77 c.p.c. di contestando quanto ex adverso dedotto in punto di Controparte_3 dinamica del sinistro, l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati da parte attrice.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato contumace. CP_4
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione delle prove orali e l'espletamento degli accertamenti di natura medico legale.
Con sentenza n. 11129/2024, pubblicata in data 28.12.2024, il Tribunale di Milano ha accertato una responsabilità concorrente del danneggiante e della danneggiata nella causazione del sinistro, nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.
Nella specie il Tribunale ha rilevato da un lato la violazione, da parte del convenuto delle CP_4 norme del codice della strada e le norme generali di perizia e prudenza, avendo lo stesso omesso di dare la dovuta precedenza, come invece prescritto dalla segnaletica stradale, al veicolo condotto da
, che peraltro proveniva dalla sua destra, e avendo altresì sottostimato la distanza e la velocità Pt_1 mantenuta dal veicolo condotto da , decidendo imprudentemente di immettersi comunque nel Pt_1 traffico veicolare nonostante avesse notato che quest'ultima stava sopraggiungendo;
dall'altro ha accertato il comportamento colposo dell'attrice, che aveva tenuto una velocità non consona allo stato pagina 7 di 15 dei luoghi, così finendo per non avvedersi della vettura del convenuto il quale, pur omettendo di dare la precedenza, aveva già quasi ultimato la manovra di immissione sulla via, ed aveva urtato violentemente la vettura condotta da in corrispondenza della portiera posteriore destra. CP_4
In punto di liquidazione dei danni risarcibili, il Tribunale ha condiviso le risultanze della TU medico- legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni riportate dalla danneggiata e per le quali è stato dunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente, liquidato in complessivi €17.171,94 in moneta attuale (di cui € 2.955,34 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea ed €14.216,60 in moneta attuale per i postumi permanenti). Ha inoltre riconosciuto la maggiorazione del 20% (pari a € 2.843,32) prevista dal terzo comma dell'art. 139 cod. ass., in considerazione sia della sofferenza soggettiva patita dalla Pt_1 soprattutto in relazione al danno estetico, sia in considerazione della particolare incidenza avuta dal sinistro per cui è causa sugli aspetti dinamico relazionali della vita della , come accertata mediante Pt_1 la prova testimoniale espletata.
In definitiva, il primo giudice ha riconosciuto, quale somma complessivamente spettante a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 20.015,26 (€17.171,94 + €2.843,32), ridotto a €14.010,68 (in moneta attuale) in considerazione del concorso colposo della danneggiata nella misura del 30%, oltre interessi compensativi da calcolarsi come sancito dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Accertata dunque l'intervenuta corresponsione, in corso di causa, della somma di € 20.000 da parte della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto che nulla fosse ancora dovuto a parte attrice a tale titolo, essendo tale acconto pienamente satisfattivo.
Quanto al danno patrimoniale (spese mediche, spese di trasporto durante il periodo di inabilità temporanea, costi della copia del rapporto di incidente, spese legali stragiudiziali), il Tribunale lo ha accertato nella complessiva somma di €4.101,06 oltre agli interessi compensativi calcolati come sopra, tenuto conto del concorso di colpa della . Pt_1
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite nella misura della metà, in ragione sia dell'accertato concorso colposo dell'attrice, sia del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al pagamento, da parte della Compagnia assicuratrice, di una somma satisfattiva in corso di causa, ponendo la restante metà a carico delle parti convenute in solido tra loro. Per gli stessi motivi, ha posto definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di TU. Non ha, inoltre,
pagina 8 di 15 riconosciuto dall'attrice le spese di CTP, avendo la parte provveduto a depositare la relativa nota spese soltanto con la comparsa conclusionale.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti quattro motivi. Parte_1
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.”
Con il primo motivo l'appellante censura il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, sostenendo l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del CP_4 sinistro de quo.
In particolare, l'appellante sostiene che, poiché la Compagnia assicuratrice si era limitata, in primo grado, ad una contestazione generica della dinamica, dell'an debeatur e del nesso di causalità, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestata e dunque accertata la ricostruzione della dinamica così come riportata dall'attrice, odierna appellante. Del resto, la corresponsione, in corso di causa, di un acconto di € 20.000 a titolo di risarcimento delle lesioni accertate dal TU, nonché la circostanza che controparte non abbia mai eccepito che la procedesse oltre il limite di velocità, sarebbero indici Pt_1 del fatto che la stessa Compagnia assicurativa non ha ritenuto sussistere un concorso di responsabilità.
II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141, 145 C.d.s., del regolamento attuativo dell'indennizzo diretto, approvato con D.p.r. n. 254 del 18 luglio 2006, dell'art. 2054 c.c. e 2697 c.c., errata valutazione delle prove ed errata applicazione di un concorso di colpa della signora , Pt_1 illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura ulteriormente il riconoscimento del concorso colposo della danneggiata evidenziando che, se anche la avesse proceduto ad una velocità non Pt_1 consona allo stato dei luoghi, tenuto conto che il limite di velocità era di 90 km/h, in ogni caso la condotta gravemente colposa tenuta da – che è stato infatti contravvenzionato dalla Polizia CP_4
Locale per la violazione dell'art. 145, comma 4, C.d.S., non avendo concesso la dovuta precedenza- costituirebbe condotta assorbente, da sola sufficiente a costituire antecedente causale del sinistro, tanto più che come dichiarato dalla agli operanti, una volta impegnato l'incrocio, prima CP_4 Pt_1 rallentava e poi, pur avendo scorto la presenza del veicolo condotto dalla che proveniva dalla sua Pt_1 destra, improvvisamente ripartiva tagliandole la strada.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., errata individuazione del tasso di interesse compensativo”.
pagina 9 di 15 Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione, alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, del tasso d'interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c.
IV) “Violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c., sulle spese legali, di TU e di CTP”.
Con l'ultimo motivo d'appello, contesta la compensazione per metà delle spese di lite e la Pt_1 condanna dell'attrice al versamento di metà delle spese di TU, evidenziando che l'attrice è risultata sostanzialmente vincitrice, sebbene per una somma inferiore a quella richiesta, nonché il mancato riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la CTP, sottolineando che la fattura del CTP costituiva un documento sopravvenuto e dunque non poteva considerarsi tardivo.
ha pertanto concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con il Parte_1 riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di della causazione dell'evento lesivo e la CP_4 conseguente condanna degli appellati, in solido, alla corresponsione della differenza tra il danno complessivamente accertato e la somma già versata dalla Compagnia in corso di causa, maggiorata degli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal sinistro al saldo, ponendo integralmente a carico delle controparti le spese di lite di entrambi i gradi e di TU, nonché quelle di CTP.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di respingere il gravame confermando integralmente la sentenza impugnata.
non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 10.07.2025, è stato dichiarato CP_4 contumace.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
4. Decisione
Vanno anzi tutto respinte le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante: i capitoli di prova per interpello e per testi diversi da quelli già ammessi in primo grado (ovvero il capitolo 1 per l'interpello e i capitoli 15, 15, 34, 35, 41, 48, 49, 50, 51 e 52) risultano, invero, in parte documentali, in parte oggetto di valutazioni medico-legali e in parte generici e valutativi.
Ciò premesso, l'appello proposto da va accolto soltanto in relazione al quarto motivo, Parte_1 risultando, per il resto, infondato.
I) E' infondato il primo motivo. pagina 10 di 15 L'art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante impone di ritenere accertati i “fatti” che la controparte non contesta specificamente.
Nel caso di specie, i “fatti” svoltisi nel luogo e nel tempo in cui si verificò il sinistro per cui è causa, come descritti dagli operanti della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza (v. relazione di incidente sub doc. 2 ) sono pacifici in causa e, comunque, documentati. Ciò su cui differiscono le Pt_1 posizioni delle parti è la valutazione di tali fatti, operazione che è appannaggio del giudicante.
Ora, valutando i fatti come descritti nella relazione di incidente e come emergenti dalle dichiarazioni rese dalle parti agli operanti il giorno dopo l'incidente, il Tribunale è giunto alla conclusione che, sebbene il sinistro sia imputabile principalmente alla condotta gravemente colposa di quale, CP_5 giunto all'intersezione che gli imponeva di concedere la precedenza e nonostante avesse dichiaratamente scorto la Renault condotta da che proveniva dalla sua destra, decise comunque, Pt_1 dopo aver peraltro rallentato, di non concedere la precedenza alla e di svoltare subito nella via Pt_1
Rosmini, senza aspettare il transito dei veicolo che aveva la precedenza- lo stesso sinistro sia in parte
(minoritaria) imputabile anche alla condotta colposa della , la quale non ha tenuto nell'occasione Pt_1 la condotta prudente impostale dall'art. 141 CdS, che prescrive di rallentare in prossimità degli incroci e di conservare sempre il controllo del proprio veicolo, per poter compiere tutte le manovre di emergenza che si rendano necessarie anche a causa delle condotte colpose altrui (“[…]
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli […]”; cfr. anche, ex multis,
Cass. civ. 9528/2012, secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” ).
Appare del resto inconferente il richiamo dell'appellante alla pronuncia di questa Corte n. 316/2024, con cui è stato censurato il rilievo d'ufficio, da parte del Tribunale, del “concorso di colpa del danneggiato nell'aggravamento del danno, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione di parte”: nel caso che ci occupa non si trattava e non si tratta di applicare l'art. 1227 c.c., bensì l'art.
pagina 11 di 15 2054 c.c., che impone al giudice in primis di accertare in concreto il grado di colpa di ciascun conducente e di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti soltanto qualora l'accertamento delle singole responsabilità non sia possibile: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. 21130/2013). Orbene, nel caso di specie il Tribunale si è esattamente attenuto al disposto dell'art. 2054 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: ha accertato la violazione dell'obbligo di dare la precedenza sancito dall'art. 145, commi 2 e 4 CdS da parte di ed ha accertato altresì la CP_4 violazione dell'obbligo di prudenza sancito dall'art. 141, commi 3 e 3 CdS da parte di , ritenendo Pt_1
– condivisibilmente- che la condotta di abbia avuto una efficienza causale sensibilmente CP_4 maggiore nella determinazione del sinistro.
II) E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Contrariamente a quanto asserito dell'appellante, l'accertamento della violazione dell'obbligo di precedenza da parte del conducente di uno dei veicoli coinvolti nello scontro non esaurisce l'indagine del giudice e non esclude a priori che possa ravvisarsi, nel caso concreto anche una condotta colposa dell'altro conducente, avente anch'essa una propria efficienza causale nella determinazione dell'evento: come si è detto al punto che precede, “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. 21130/2013).
Ciò detto, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valutato come colposa ed avente un grado di efficacia causale (seppure minore) anche la condotta imprudente tenuta dalla , posto che la stessa, Pt_1 pagina 12 di 15 secondo quanto dalla medesima dichiarato (v. pag. 2 della relazione di incidente: doc. 2 cit.), non aveva rallentato in corrispondenza dell'incrocio; ciò nonostante avesse visto approssimarsi allo stesso il veicolo condotto da confidando nel fatto che quest'ultimo, avendo rallentato, si sarebbe CP_4 fermato per darle la precedenza. Infatti, come condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione,
“In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione
l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro)”
(Cass. n. 30089 del 21/11/2024).
Del resto, che la non avesse rallentato e tenesse una velocità sostenuta al momento dell'impatto, Pt_1 risulta confermato dalla circostanza che l'auto, venuta a collisione con quella del roteò su sé CP_4 stessa prima di arrestarsi.
III) Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Premesso che l'art. 1284 c.c. regolamenta il tasso degli interessi di mora (stabilendo, al quarto comma, che il saggio degli interessi di mora sia pari a quello “commerciale” a decorrere dalla data della domanda giudiziale), il debitore (in questo caso la Compagnia assicurativa, oltre che il responsabile principale) può ritenersi in mora solo a seguito della pronuncia che accerta e liquida la somma oggetto del suo debito.
Ciò detto, nel caso di specie il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha liquidato in complessivi €
18.111,74 (€ 14.010,68 a titolo di danno non patrimoniale ed € 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale), già rivalutati all'attualità, i danni (imputabili alla controparte) patiti da per effetto del sinistro, Pt_1 maggiorandoli degli interessi compensativi calcolati in base all'insegnamento della Corte di cassazione
(cfr. Sez .Un. n. 1712/1995), ovvero al tasso legale dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione. Poiché
pagina 13 di 15 alla data della pronuncia che ha liquidato il credito di (28.12.2024), aveva già pagato, in Pt_1 CP_1 data 3.7.2024, una somma (€ 20.000,00) superiore a quella dovuta, già rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi (pari a € 19.431,49), correttamente non sono stati applicati gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., perché alla data dalla pronuncia i convenuti non potevano ritenersi in mora.
IV) E' invece fondato – nei limiti che seguono- il quarto motivo di appello.
L'attrice , pur avendo ottenuto il risarcimento dei danni in misura inferiore a quella richiesta, non Pt_1 può in alcun modo reputarsi soccombente (cfr. Cass., Sez Un. n. 32061 del 31/10/2022).
Del resto, fino alla conclusione dell'istruttoria di primo grado, l'attrice non aveva ricevuto alcunché dalla Compagnia di assicurazione: il fatto che la condanna si sia limitata ad una somma minima non è dunque imputabile all'attrice – che ha correttamente dovuto agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti- ma dipende semplicemente dal fatto che esaurita l'istruttoria, poco prima dell'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni, ha inteso versarle quanto risultato dovuto in base all'esito dell'istruttoria stessa.
In convenuti, in via tra loro solidale, devono dunque essere condannati a rimborsare integralmente all'attrice le spese di lite, da liquidarsi in base al decisum (Cass. Sez. Un. 11/9/2007, n. 19014), pari a €
19.431,49
Anche le spese di TU- resasi necessaria per accertare i danni non patrimoniali occorsi all'attrice- devono essere poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Non può invece accogliersi la censura riguardante il mancato rimborso delle spese di CTP, che sono state documentate soltanto con la comparsa conclusionale: la Corte di cassazione ha invero, anche di recente, avuto modo di precisare che “Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” (Cass. n. 26729/2024, in motivazione, pag. 14), mentre nel caso di specie, pur essendo la fattura del CTP datata 19.7.2023 – e dunque potendo la stessa essere depositata in sede di precisazione delle conclusioni (24.9.2024)- è stata depositata soltanto con la comparsa conclusionale.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata in punto spese, ponendo a carico esclusivo degli appellati le spese di lite e le spese di TU.
pagina 14 di 15 Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano in base al decisum - ovvero la differenza tra quanto in questa sede riconosciuto all'attrice a titolo di spese di lite di primo grado e di TU (€ 5.541,00+ € 800,00) e quanto riconosciuto all'attrice per i medesimi titoli nella sentenza impugnata (€ 4011,50 + € 400,00), pari a € 1929,50.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 11129/2024 pubblicata il 28.12.2024, così dispone:
- condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_4 Controparte_1 rifondere a le spese di lite di primo grado, che liquida in complessivi € 4996,00 per Parte_1 compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- pone esclusivamente a carico di e in via Controparte_4 Controparte_1 tra loro solidale, le spese di TU, come liquidate dal Tribunale;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_4 Controparte_1 rifondere a le spese di lite del presente grado d'appello, che liquida in complessivi € Parte_1
1.200,00 per compenso professionale ed € 174,00 per esborsi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 5 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
RI LL MA TE NA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa MA TE NA Presidente
Dr.ssa Irene Lupo Consigliera
Dr.ssa RI LL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Andegari C.F._2
n. 13;
APPELLANTE contro
(già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 qualità di sostituta processuale ex art. 77 c.p.c. di (P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Castello n. 19.
APPELLATA
e contro
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 15 OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 11129/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.12.2024; materia: responsabilità da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11129/2024 pubblicata il 28 dicembre 2024, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del NO proprietario e conducente del veicolo Fiat Tipo targato Controparte_4 FJ205VL, e, per l'effetto, condannare lo stesso e la Compagnia in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, invalidità temporanea, morale, esistenziale, estetico, per spese mediche e non, presenti e future, spese stragiudiziali) subiti dalla NOa in Parte_1 conseguenza dell'evento de quo quantificati nella misura di € 7.762,19 (già detratta la somma di € 20.000,00 corrisposta da in data 09 luglio 2024) ovvero nella maggiore o nella minore CP_2 misura che risulterà di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma. B) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. C) Porre integralmente a carico degli appellati le spese di TU pari ad € 966,00 (cfr. decreto di liquidazione del 30 novembre 2023) e di CTP pari ad € 302,00 (doc. 36). In via istruttoria F) Ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto NO Controparte_4 (capp. 2 e 3) e per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il giorno 9 luglio 2020, alle ore 15.30 circa, la NOa alla guida Parte_1 dell'autovettura Renault targata FB467ZA, di proprietà del NO , percorreva la SP Parte_2 179 con direzione Gessate nel Comune di Masate quando, giunta all'intersezione con Via Rossini, veniva urtata dal veicolo Fiat Punto targato FJ205VL, di proprietà e condotto dal NO
[...]
il quale, proveniente da quest'ultima via, ometteva di concedere la dovuta Controparte_4 precedenza al mezzo attoreo”;
2) “Vero che sul luogo del sinistro di cui al capitolo 1) interveniva una pattuglia della Polizia Locale di Masate, la quale redigeva il verbale che si rammostra sub doc. 2)”;
3) “Vero che la Polizia Locale di Masate intervenuta sul luogo del sinistro provvedeva a sanzionare il NO per la violazione dell'art. 145, comma 4, C.d.S. perché Controparte_4
“impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di dare la precedenza regolarmente segnalato nel suo senso di marcia”, come da doc. 2) che mi si rammostra”;
4) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa veniva trasportata presso il Pt_1 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vimercate, ove prestate le prime cure ed eseguiti i necessari esami radiografici, le veniva diagnosticato “Frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx” e veniva dimessa con prognosi di 30 giorni s.c., come da doc. 4, 5, 6, e 7) che mi si rammostrano”;
5) “Vero che a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, in data 16 luglio 2020 l'attrice si sottoponeva presso l'ospedale di Vimercate ad un intervento chirurgico di “riduzione
pagina 2 di 15 cruenta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna”, come da doc. 8) che mi si rammostra”;
6) “Vero che a seguito della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa ha indossato la Pt_1 c.d stecca al braccio per un mese”;
7) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa applicava ogni 3 ore al giorno il Pt_1 ghiaccio all'arto superiore sinistro ed assumeva continuamente antidolorifici per il dolore all'avambraccio”;
8) “Vero che a seguito dell'intervento a cui si è sottoposta in data 16 luglio 2020, la NOa Pt_1 riporta una cicatrice chirurgica di 6 cm presente sia sul lato volare sia su quello lineare del polso sinistro”;
9) “Vero che a seguito del sinistro de quo la circonferenza bistiloidea del polso sinistro dell'attrice è aumentata di 2 cm rispetto a quella del controlaterale”;
10) “Vero che la NOa si vergogna a mostrare la propria cicatrice all'avambraccio e il Pt_1 proprio polso “ingrossato” e “deforme” e per questo evita di portare abbigliamento con maniche corte anche d'estate”;
11) “Vero che la NOa precipita in uno stato ansioso al solo pensiero di mostrare il proprio Pt_1 avambraccio sinistro”;
12) “Vero che in seguito al sinistro del 9 luglio 2020 la NOa prova imbarazzo ad indossare Pt_1 canotte e a mostrarsi in costume”;
13) “Vero che prima del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa durante la stagione estiva andava Pt_1 al mare tutti gli anni”;
14) “Vero che ha smesso di andare al mare”;
15) “Vero che la NOa prima del sinistro de quo era appassionata di nuoto e di ginnastica ed Pt_1 era iscritta in piscina ed in palestra che frequentava tre/quattro volte alla settimana”;
16) “Vero che a seguito del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha abbandonato il proprio Pt_1 hobby del nuoto e della ginnastica ed ha smesso di andare sia in piscina sia in palestra in quanto si vergogna ad indossare abiti che mostrano la cicatrice”;
17) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa era una persona autonoma e indipendente”; Pt_1
18) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa svolgeva tutte le faccende domestiche come Pt_1 fare la spesa, rassettare casa, lavare i pavimenti, stirare”;
19) “Vero che dopo la della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa era Pt_1 impossibilitata ad eseguire la vestizione, sollevare pesi e l'attività quotidiane e doveva essere aiutata dal marito”;
20) “Vero che dopo la della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa piangeva ed Pt_1 urlava perché non riusciva ad indossare una maglietta autonomamente e ad allacciarsi le scarpe”;
21) “Vero che a seguito della dimissione dall'Ospedale di Vimercate la NOa si è sottoposta Pt_1 per lunghi mesi a cure fisioterapiche e riabilitative”;
22) “Vero che a causa delle lesioni subite dalla NOa ancora oggi provvede il marito a Pt_1 svolgere le faccende domestiche”;
23) “Vero che a causa delle lesioni subite la NOa ha difficoltà nello svolgere gli atti della vita Pt_1 quotidiana, come infilarsi e sfilarsi gli abiti sopra la testa, riporre o prender abiti dall'armadio, sollevare pesi”;
24) “Vero che i dolori di cui soffre la NOa dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 Pt_1 costringono l'attrice ad assumere continuamente antidolorifici”;
25) “Vero che i dolori di cui soffre la NOa dal giorno del sinistro de quo sono resistenti ai Pt_1 farmaci”;
pagina 3 di 15 26) “Vero che dal giorno del noto sinistro la NOa ha cominciato a soffrire di attacchi di Pt_1 panico e di uno stato ansioso manifestatosi soprattutto quando si trova per strada”;
27) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha affermato più volte di Pt_1 rivivere il momento dell'urto quando si trova per strada”;
28) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa rimane paralizzata all'idea di Pt_1 mettersi alla guida”;
29) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha smesso di uscire di casa Pt_1 tranne quando necessario, dal momento che teme di rimanere vittima di un incidente”;
30) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 nella fase che precede il sonno la NOa Pt_1 si trova spesso a rivivere i momenti dell'incidente”;
31) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa ha cominciato a soffrire di Pt_1 incubi frequenti, durante i quali rimane vittima di diversi tipi di incidenti”;
32) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa fatica a prendere sonno e Pt_1 assume sonniferi”;
33) “Vero che la NOa ha affermato di non riuscire a superare il trauma patito”; Pt_1
34) “Vero che prima del sinistro la NOa era un'esperta cuoca ed appassionata di cucina, e Pt_1 preparava sempre ricette diverse, per invitare a pranzo la famiglia di suo figlio”;
35) “Vero che dal giorno del noto sinistro la NOa ha smesso di cucinare”; Pt_1
36) “Vero che a causa delle lesioni fisiche conseguenti il noto sinistro la NOa non riesce a Pt_1 tenere le pentole e le padelle”;
37) “Vero che a causa delle lesioni fisiche conseguenti il noto sinistro la NOa piangeva e Pt_1 urlava dal dolore tutte le volte in cui ha provato a cucinare”;
38) “Vero che dal giorno del sinistro del 9 luglio 2020 la NOa soffre di deficit di memoria e Pt_1 di difficoltà di concentrazione”;
39) “Vero che prima del noto sinistro la NOa si recava giornalmente presso la casa del figlio Pt_1 per preparare il pranzo e condividere del tempo con i nipoti”;
40) “Vero che dopo il sinistro de quo la NOa ha smesso di recarsi autonomamente a casa del Pt_1 proprio figlio”;
41) “Vero che prima del noto sinistro la NOa si recava giornalmente a casa della madre, Pt_1 NOa , che aveva un'invalidità civile pari al 100% per prendersi cura della stessa, Parte_3 sollevandola e spostandola per provvedere alla sua vestizione ed ai sui bisogni fisiologici”;
42) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa si occupava della cura, della pulizia e Pt_1 dell'ordine della casa della madre, di cucinare e preparare i pasti, di lavare e stirare, di portarla ad un centro diurno”;
43) “Vero che dopo il sinistro de quo la NOa si è recata dalla madre, NOa Pt_1 [...]
, solo due volte al mese accompagnata dal marito”; Parte_3
44) “Vero che la NOa fin da piccola ha avuto un rapporto di forte attaccamento e di amore Pt_1 con la madre”;
45) “Vero che dopo il sinistro de quo, le condizioni di salute dei genitori della NOa si sono Pt_1 aggravate al punto che gli stessi sono deceduti nell'anno 2021, ed in particolare il padre, NO
, in data 3 aprile 2021, e la madre, NOa , in data 6 giugno 2021, Parte_1 Parte_3 come risulta gli estratti per riassunto degli atti di morte che mi si rammostrano sub docc. 33) e 34)”;
46) “Vero che vedo la NOa piangere e disperarsi ogni giorno per non essere stata accanto ai Pt_1 suoi genitori l'ultimo anno della loro vita”;
47) “Vero che la NOa si incolpa giornalmente di aver percorso la SP 179 nel Comune di Pt_1
Masate il giorno del sinistro;
48) “Vero che prima del sinistro de quo la NOa era appassionata di cucito”; Pt_1 pagina 4 di 15 49) “Vero che prima del sinistro per cui è causa la NOa lavorava giornalmente a maglia, Pt_1 creando vestiti, maglie, cappelli, sciarpe che regalava al proprio figlio, ai propri nipoti e genitori”;
50) “Vero che le lesioni subite dalla NOa le impediscono di lavorare a maglia”; Pt_1
51) “Vero che prima del sinistro la NOa si recava ogni estate con il proprio marito e i propri Pt_1 nipotini ad un villaggio presso Rosolina Mare”;
52) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa si è rifiutata di andare a Rosolina Pt_1 Mare”; 53) “Vero che la circostanza di cui al capitolo 52 ha causato litigi con il marito”;
54) “Vero che prima del sinistro del 9 luglio 2020 la signor partecipava alle attività della Pt_1 propria parrocchia presso la quale svolgeva anche volontariato”;
55) “Vero che prima del sinistro de quo l'attrice aveva stretto amicizia con altre persone che frequentavano la chiesa”;
56) “Vero che prima del sinistro l'attrice era solita ad effettuare lunghe passeggiate durante i week- end con le amiche”;
57) “Vero che a causa del sinistro e di tutte le tribolazioni che ne sono seguite la NOa ha Pt_1 interrotto la propria frequentazione della parrocchia e di tutte amiche”;
58) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa è sempre depressa”; Pt_1
59) “Vero che la personalità della NOa è cambiata dopo l'incidente”; Pt_1
60) “Vero che dal giorno del sinistro de quo la NOa afferma di sentirsi inutile e inadeguata, Pt_1 in quanto impossibilitata a provvedere alla propria famiglia”;
61) “Vero che sino al giorno del sinistro la NOa era una persona solare ed estroversa, che Pt_1 amava circondarsi di amici e parenti”;
62) “Vero che ora la NOa è diventata scontrosa e irascibile e i rapporti con amici e parenti si Pt_1 sono diradati e spesso interrotti del tutto”;
63) “Vero che dal giorno del sinistro la NOa si è chiusa in sé stessa e si rifiuta di uscire di Pt_1 casa”;
64) “Vero che a seguito del cambio di personalità della NOa la stessa ha cominciato ad avere Pt_1 frequenti litigi con il proprio marito”;
65) “Vero che la NOa è sostenuto l'esborso di € 251,30, per il trasporto in taxi e tramite Pt_1 mezzi pubblici e per il parcheggio auto al fine di sottoporsi alle visite mediche e alle cure fisioterapiche, come da docc. 28), 29) e 30) che mi si rammostrano. Si indicano a testi: - Agente Matricola 06, C/O Polizia Locale Unione Lombardia dei Testimone_1 Comuni di Basiano e Masate e del Comune di Roncello, Via Milano, 69 - 20060 Masate (MI), sui capp. dal n. 1) al n. 3);
- , residente in [...] - 20060 Pessano con BO (MI) sui capp. Testimone_2 dal n. 4) al n. 14), dal n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- residente in [...] - 20060 Pessano con BO (MI) sui capp. Testimone_3 dal n. 4) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. 4) al n. 14), dal Testimone_4 n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. 4) al n. 14), dal n. Testimone_5
17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal n. Testimone_6 4) al n. 14), dal n. 17) al n. 33), dal n. 36) al n. 30), dal n. 42) al n. 47), dal n. 53) al n. 65);
- , residente in [...] - 20060 Basiano (MI), sui capp. dal Testimone_7 n. 4) al n. 65).”
pagina 5 di 15 Per l'appellata Controparte_1
“1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla signora e Parte_1 dunque confermare la sentenza n. 11129/2024 del Tribunale di Milano;
3) in via subordinata, accertare la concorrente responsabilità della sig.ra nella causazione Pt_1 dell'evento e ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza dell'odierna comparente;
4) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 11129/2024 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di quale proprietario della Parte_1 Controparte_4 vettura Fiat Tipo (tg. FJ205VL), nonché nei confronti di che assicurava il Controparte_3 veicolo, accertava la responsabilità concorrente di (alla guida della vettura Renault tg FB467ZA) Pt_1
e rispettivamente nella misura del 30% e del 70% nella causazione del sinistro occorso il 9 CP_4 luglio 2020, alle ore 15.30 circa, nel Comune di Masate e, per l'effetto, condannava il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale. Il Tribunale riteneva invece satisfattivo del credito vantato da a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale l'acconto di € 20.000 versato in corso di causa dalla Controparte_2
in nome e per conto di e rigettava quindi la domanda attorea di risarcimento
[...] Controparte_3 del danno non patrimoniale.
Condannava infine i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice metà delle spese di lite, compensandole per la restante metà, ponendo a loro carico metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, proprietario della Parte_1 CP_4 vettura Fiat Tipo tg. FJ205VL, e domandando il risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro stradale avvenuto in data 09.07.2020 in
Masate.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva che:
pagina 6 di 15 - in data 09.07.2020, alle ore 15.30 circa, mentre era a bordo della vettura Renault (tg FB467ZA) sulla S.P. 179 nel Comune di Masate, veniva urtata dal veicolo Fiat Tipo (tg. FJ205VL) di proprietà e condotto dal che aveva omesso di darle la precedenza in prossimità CP_4 dell'intersezione con la via Rossini;
- intervenuti in loco, gli agenti della Polizia Locale accertavano la responsabilità del CP_4 nella causazione del sinistro e lo sanzionavano per la violazione dell'art. 145 c.d.s.;
- in conseguenza del sinistro, veniva diagnostica alla danneggiata una “frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx”, per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- a causa del sinistro aveva altresì patito un danno da sofferenza soggettiva, un rilevante danno esistenziale per via dell'incidenza che le lesioni avevano avuto sulle sue abitudini e sulla sua vita di relazione e un danno estetico in relazione alla deformità assunta dal polso sinistro a causa della frattura;
- aveva patito inoltre un danno patrimoniale, dati i costi sostenuti per le spese mediche, per i trasporti, per il rilascio del rapporto di incidente e per l'attività legale stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale Controparte_2 ex art. 77 c.p.c. di contestando quanto ex adverso dedotto in punto di Controparte_3 dinamica del sinistro, l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati da parte attrice.
Non si costituiva in giudizio che veniva dichiarato contumace. CP_4
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione delle prove orali e l'espletamento degli accertamenti di natura medico legale.
Con sentenza n. 11129/2024, pubblicata in data 28.12.2024, il Tribunale di Milano ha accertato una responsabilità concorrente del danneggiante e della danneggiata nella causazione del sinistro, nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.
Nella specie il Tribunale ha rilevato da un lato la violazione, da parte del convenuto delle CP_4 norme del codice della strada e le norme generali di perizia e prudenza, avendo lo stesso omesso di dare la dovuta precedenza, come invece prescritto dalla segnaletica stradale, al veicolo condotto da
, che peraltro proveniva dalla sua destra, e avendo altresì sottostimato la distanza e la velocità Pt_1 mantenuta dal veicolo condotto da , decidendo imprudentemente di immettersi comunque nel Pt_1 traffico veicolare nonostante avesse notato che quest'ultima stava sopraggiungendo;
dall'altro ha accertato il comportamento colposo dell'attrice, che aveva tenuto una velocità non consona allo stato pagina 7 di 15 dei luoghi, così finendo per non avvedersi della vettura del convenuto il quale, pur omettendo di dare la precedenza, aveva già quasi ultimato la manovra di immissione sulla via, ed aveva urtato violentemente la vettura condotta da in corrispondenza della portiera posteriore destra. CP_4
In punto di liquidazione dei danni risarcibili, il Tribunale ha condiviso le risultanze della TU medico- legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni riportate dalla danneggiata e per le quali è stato dunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente, liquidato in complessivi €17.171,94 in moneta attuale (di cui € 2.955,34 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea ed €14.216,60 in moneta attuale per i postumi permanenti). Ha inoltre riconosciuto la maggiorazione del 20% (pari a € 2.843,32) prevista dal terzo comma dell'art. 139 cod. ass., in considerazione sia della sofferenza soggettiva patita dalla Pt_1 soprattutto in relazione al danno estetico, sia in considerazione della particolare incidenza avuta dal sinistro per cui è causa sugli aspetti dinamico relazionali della vita della , come accertata mediante Pt_1 la prova testimoniale espletata.
In definitiva, il primo giudice ha riconosciuto, quale somma complessivamente spettante a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 20.015,26 (€17.171,94 + €2.843,32), ridotto a €14.010,68 (in moneta attuale) in considerazione del concorso colposo della danneggiata nella misura del 30%, oltre interessi compensativi da calcolarsi come sancito dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Accertata dunque l'intervenuta corresponsione, in corso di causa, della somma di € 20.000 da parte della compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto che nulla fosse ancora dovuto a parte attrice a tale titolo, essendo tale acconto pienamente satisfattivo.
Quanto al danno patrimoniale (spese mediche, spese di trasporto durante il periodo di inabilità temporanea, costi della copia del rapporto di incidente, spese legali stragiudiziali), il Tribunale lo ha accertato nella complessiva somma di €4.101,06 oltre agli interessi compensativi calcolati come sopra, tenuto conto del concorso di colpa della . Pt_1
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite nella misura della metà, in ragione sia dell'accertato concorso colposo dell'attrice, sia del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al pagamento, da parte della Compagnia assicuratrice, di una somma satisfattiva in corso di causa, ponendo la restante metà a carico delle parti convenute in solido tra loro. Per gli stessi motivi, ha posto definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di TU. Non ha, inoltre,
pagina 8 di 15 riconosciuto dall'attrice le spese di CTP, avendo la parte provveduto a depositare la relativa nota spese soltanto con la comparsa conclusionale.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti quattro motivi. Parte_1
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.”
Con il primo motivo l'appellante censura il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, sostenendo l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del CP_4 sinistro de quo.
In particolare, l'appellante sostiene che, poiché la Compagnia assicuratrice si era limitata, in primo grado, ad una contestazione generica della dinamica, dell'an debeatur e del nesso di causalità, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestata e dunque accertata la ricostruzione della dinamica così come riportata dall'attrice, odierna appellante. Del resto, la corresponsione, in corso di causa, di un acconto di € 20.000 a titolo di risarcimento delle lesioni accertate dal TU, nonché la circostanza che controparte non abbia mai eccepito che la procedesse oltre il limite di velocità, sarebbero indici Pt_1 del fatto che la stessa Compagnia assicurativa non ha ritenuto sussistere un concorso di responsabilità.
II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141, 145 C.d.s., del regolamento attuativo dell'indennizzo diretto, approvato con D.p.r. n. 254 del 18 luglio 2006, dell'art. 2054 c.c. e 2697 c.c., errata valutazione delle prove ed errata applicazione di un concorso di colpa della signora , Pt_1 illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura ulteriormente il riconoscimento del concorso colposo della danneggiata evidenziando che, se anche la avesse proceduto ad una velocità non Pt_1 consona allo stato dei luoghi, tenuto conto che il limite di velocità era di 90 km/h, in ogni caso la condotta gravemente colposa tenuta da – che è stato infatti contravvenzionato dalla Polizia CP_4
Locale per la violazione dell'art. 145, comma 4, C.d.S., non avendo concesso la dovuta precedenza- costituirebbe condotta assorbente, da sola sufficiente a costituire antecedente causale del sinistro, tanto più che come dichiarato dalla agli operanti, una volta impegnato l'incrocio, prima CP_4 Pt_1 rallentava e poi, pur avendo scorto la presenza del veicolo condotto dalla che proveniva dalla sua Pt_1 destra, improvvisamente ripartiva tagliandole la strada.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., errata individuazione del tasso di interesse compensativo”.
pagina 9 di 15 Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione, alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, del tasso d'interesse previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c.
IV) “Violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c., sulle spese legali, di TU e di CTP”.
Con l'ultimo motivo d'appello, contesta la compensazione per metà delle spese di lite e la Pt_1 condanna dell'attrice al versamento di metà delle spese di TU, evidenziando che l'attrice è risultata sostanzialmente vincitrice, sebbene per una somma inferiore a quella richiesta, nonché il mancato riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la CTP, sottolineando che la fattura del CTP costituiva un documento sopravvenuto e dunque non poteva considerarsi tardivo.
ha pertanto concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con il Parte_1 riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di della causazione dell'evento lesivo e la CP_4 conseguente condanna degli appellati, in solido, alla corresponsione della differenza tra il danno complessivamente accertato e la somma già versata dalla Compagnia in corso di causa, maggiorata degli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal sinistro al saldo, ponendo integralmente a carico delle controparti le spese di lite di entrambi i gradi e di TU, nonché quelle di CTP.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di respingere il gravame confermando integralmente la sentenza impugnata.
non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 10.07.2025, è stato dichiarato CP_4 contumace.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
4. Decisione
Vanno anzi tutto respinte le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante: i capitoli di prova per interpello e per testi diversi da quelli già ammessi in primo grado (ovvero il capitolo 1 per l'interpello e i capitoli 15, 15, 34, 35, 41, 48, 49, 50, 51 e 52) risultano, invero, in parte documentali, in parte oggetto di valutazioni medico-legali e in parte generici e valutativi.
Ciò premesso, l'appello proposto da va accolto soltanto in relazione al quarto motivo, Parte_1 risultando, per il resto, infondato.
I) E' infondato il primo motivo. pagina 10 di 15 L'art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante impone di ritenere accertati i “fatti” che la controparte non contesta specificamente.
Nel caso di specie, i “fatti” svoltisi nel luogo e nel tempo in cui si verificò il sinistro per cui è causa, come descritti dagli operanti della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza (v. relazione di incidente sub doc. 2 ) sono pacifici in causa e, comunque, documentati. Ciò su cui differiscono le Pt_1 posizioni delle parti è la valutazione di tali fatti, operazione che è appannaggio del giudicante.
Ora, valutando i fatti come descritti nella relazione di incidente e come emergenti dalle dichiarazioni rese dalle parti agli operanti il giorno dopo l'incidente, il Tribunale è giunto alla conclusione che, sebbene il sinistro sia imputabile principalmente alla condotta gravemente colposa di quale, CP_5 giunto all'intersezione che gli imponeva di concedere la precedenza e nonostante avesse dichiaratamente scorto la Renault condotta da che proveniva dalla sua destra, decise comunque, Pt_1 dopo aver peraltro rallentato, di non concedere la precedenza alla e di svoltare subito nella via Pt_1
Rosmini, senza aspettare il transito dei veicolo che aveva la precedenza- lo stesso sinistro sia in parte
(minoritaria) imputabile anche alla condotta colposa della , la quale non ha tenuto nell'occasione Pt_1 la condotta prudente impostale dall'art. 141 CdS, che prescrive di rallentare in prossimità degli incroci e di conservare sempre il controllo del proprio veicolo, per poter compiere tutte le manovre di emergenza che si rendano necessarie anche a causa delle condotte colpose altrui (“[…]
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli […]”; cfr. anche, ex multis,
Cass. civ. 9528/2012, secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” ).
Appare del resto inconferente il richiamo dell'appellante alla pronuncia di questa Corte n. 316/2024, con cui è stato censurato il rilievo d'ufficio, da parte del Tribunale, del “concorso di colpa del danneggiato nell'aggravamento del danno, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione di parte”: nel caso che ci occupa non si trattava e non si tratta di applicare l'art. 1227 c.c., bensì l'art.
pagina 11 di 15 2054 c.c., che impone al giudice in primis di accertare in concreto il grado di colpa di ciascun conducente e di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti soltanto qualora l'accertamento delle singole responsabilità non sia possibile: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. 21130/2013). Orbene, nel caso di specie il Tribunale si è esattamente attenuto al disposto dell'art. 2054 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: ha accertato la violazione dell'obbligo di dare la precedenza sancito dall'art. 145, commi 2 e 4 CdS da parte di ed ha accertato altresì la CP_4 violazione dell'obbligo di prudenza sancito dall'art. 141, commi 3 e 3 CdS da parte di , ritenendo Pt_1
– condivisibilmente- che la condotta di abbia avuto una efficienza causale sensibilmente CP_4 maggiore nella determinazione del sinistro.
II) E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Contrariamente a quanto asserito dell'appellante, l'accertamento della violazione dell'obbligo di precedenza da parte del conducente di uno dei veicoli coinvolti nello scontro non esaurisce l'indagine del giudice e non esclude a priori che possa ravvisarsi, nel caso concreto anche una condotta colposa dell'altro conducente, avente anch'essa una propria efficienza causale nella determinazione dell'evento: come si è detto al punto che precede, “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. 21130/2013).
Ciò detto, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valutato come colposa ed avente un grado di efficacia causale (seppure minore) anche la condotta imprudente tenuta dalla , posto che la stessa, Pt_1 pagina 12 di 15 secondo quanto dalla medesima dichiarato (v. pag. 2 della relazione di incidente: doc. 2 cit.), non aveva rallentato in corrispondenza dell'incrocio; ciò nonostante avesse visto approssimarsi allo stesso il veicolo condotto da confidando nel fatto che quest'ultimo, avendo rallentato, si sarebbe CP_4 fermato per darle la precedenza. Infatti, come condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione,
“In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione
l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro)”
(Cass. n. 30089 del 21/11/2024).
Del resto, che la non avesse rallentato e tenesse una velocità sostenuta al momento dell'impatto, Pt_1 risulta confermato dalla circostanza che l'auto, venuta a collisione con quella del roteò su sé CP_4 stessa prima di arrestarsi.
III) Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Premesso che l'art. 1284 c.c. regolamenta il tasso degli interessi di mora (stabilendo, al quarto comma, che il saggio degli interessi di mora sia pari a quello “commerciale” a decorrere dalla data della domanda giudiziale), il debitore (in questo caso la Compagnia assicurativa, oltre che il responsabile principale) può ritenersi in mora solo a seguito della pronuncia che accerta e liquida la somma oggetto del suo debito.
Ciò detto, nel caso di specie il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha liquidato in complessivi €
18.111,74 (€ 14.010,68 a titolo di danno non patrimoniale ed € 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale), già rivalutati all'attualità, i danni (imputabili alla controparte) patiti da per effetto del sinistro, Pt_1 maggiorandoli degli interessi compensativi calcolati in base all'insegnamento della Corte di cassazione
(cfr. Sez .Un. n. 1712/1995), ovvero al tasso legale dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione. Poiché
pagina 13 di 15 alla data della pronuncia che ha liquidato il credito di (28.12.2024), aveva già pagato, in Pt_1 CP_1 data 3.7.2024, una somma (€ 20.000,00) superiore a quella dovuta, già rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi (pari a € 19.431,49), correttamente non sono stati applicati gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., perché alla data dalla pronuncia i convenuti non potevano ritenersi in mora.
IV) E' invece fondato – nei limiti che seguono- il quarto motivo di appello.
L'attrice , pur avendo ottenuto il risarcimento dei danni in misura inferiore a quella richiesta, non Pt_1 può in alcun modo reputarsi soccombente (cfr. Cass., Sez Un. n. 32061 del 31/10/2022).
Del resto, fino alla conclusione dell'istruttoria di primo grado, l'attrice non aveva ricevuto alcunché dalla Compagnia di assicurazione: il fatto che la condanna si sia limitata ad una somma minima non è dunque imputabile all'attrice – che ha correttamente dovuto agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti- ma dipende semplicemente dal fatto che esaurita l'istruttoria, poco prima dell'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni, ha inteso versarle quanto risultato dovuto in base all'esito dell'istruttoria stessa.
In convenuti, in via tra loro solidale, devono dunque essere condannati a rimborsare integralmente all'attrice le spese di lite, da liquidarsi in base al decisum (Cass. Sez. Un. 11/9/2007, n. 19014), pari a €
19.431,49
Anche le spese di TU- resasi necessaria per accertare i danni non patrimoniali occorsi all'attrice- devono essere poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Non può invece accogliersi la censura riguardante il mancato rimborso delle spese di CTP, che sono state documentate soltanto con la comparsa conclusionale: la Corte di cassazione ha invero, anche di recente, avuto modo di precisare che “Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” (Cass. n. 26729/2024, in motivazione, pag. 14), mentre nel caso di specie, pur essendo la fattura del CTP datata 19.7.2023 – e dunque potendo la stessa essere depositata in sede di precisazione delle conclusioni (24.9.2024)- è stata depositata soltanto con la comparsa conclusionale.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata in punto spese, ponendo a carico esclusivo degli appellati le spese di lite e le spese di TU.
pagina 14 di 15 Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano in base al decisum - ovvero la differenza tra quanto in questa sede riconosciuto all'attrice a titolo di spese di lite di primo grado e di TU (€ 5.541,00+ € 800,00) e quanto riconosciuto all'attrice per i medesimi titoli nella sentenza impugnata (€ 4011,50 + € 400,00), pari a € 1929,50.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 11129/2024 pubblicata il 28.12.2024, così dispone:
- condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_4 Controparte_1 rifondere a le spese di lite di primo grado, che liquida in complessivi € 4996,00 per Parte_1 compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- pone esclusivamente a carico di e in via Controparte_4 Controparte_1 tra loro solidale, le spese di TU, come liquidate dal Tribunale;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e in via tra loro solidale, a Controparte_4 Controparte_1 rifondere a le spese di lite del presente grado d'appello, che liquida in complessivi € Parte_1
1.200,00 per compenso professionale ed € 174,00 per esborsi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 5 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
RI LL MA TE NA
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