CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 416 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 11/10/2024 comunicata il 14/10/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
, elettivamente domiciliato in RC PO di GO (ME) C.F._1
nella Via G. Carducci n. 76 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tortora che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
Il (cod. fis. e P.Iva ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Claudio
Cannas ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RC PO di GO, Piazza
San Sebastiano n. 17,
APPELLATO Avverso la sentenza n. 482/2022 del 19/04/2022 del Tribunale di RC PO di
GO nel procedimento R.G. 1276/2015.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 06/07/2015 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
RC PO di GO il al fine di chiedere ed Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data
[... 01/11/2014 alle ore 02.30 circa mentre percorreva la Via Procida del Comune
Controparte_1
L'attore esponeva che all'altezza del civico 34, nello scendere i gradini posti nella carreggiata, inciampava a causa della presenza di alcune buche e del dissesto della pavimentazione stradale;
esponeva inoltre che le buche non erano visibili e nemmeno segnalate ed inciampando cadeva rovinosamente per terra procurandosi danni alla caviglia. L'attore inizialmente rientrava a casa, ma permanendo forti dolori, il giorno successivo si recava in ospedale ove gli era diagnosticato un trauma alla caviglia per il quale si sottoponeva a cure mediche e farmacologiche.
In conclusione chiedeva il risarcimento dei danni subiti che quantificava in Euro
20.000,00.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1276/2015 si costituiva il Controparte_1 contestando la domanda avversaria ed eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della stessa, precisando che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta per i fatti di causa, nonché chiedendo l'autorizzazione a chiamare in garanzia la Società di
Assicurazioni per garantirlo e manlevarlo da tutte le domande Parte_2
avanzate da parte attrice;
la chiamata di terzo non veniva però effettuata ed il giudice rigettava la richiesta dell'ente di essere rimesso nei termini per provvedere.
Veniva espletata prova testimoniale e quindi la causa era posta in decisione.
Con sentenza del 19/04/2022 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
pag. 2/8 Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda in quanto dall'esito della prova testimoniale non sono emersi riscontri probatori precisi e concordanti in grado di provare con assoluta certezza la responsabilità dell'ente nel verificarsi del sinistro, anche in considerazione del fatto che il teste principale non Testimone_1
risultava essere presente al momento del fatto.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/10/2024 comunicata il 14/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con la propria impugnazione l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure per illogicità, parziale errata valutazione delle prove ed omessa motivazione su un punto controverso dell'intera vicenda processuale.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nell'emettere la decisione sull'unico presupposto che il teste non fosse presente al momento del verificarsi della caduta, Tes_1
ed afferma di contro che proprio dal contenuto dei verbali ed atti di causa emergono i motivi che invece avrebbero dovuto indurre il decidente ad accogliere le richieste avanzate e ciò in quanto dall'istruttoria espletata è inequivocabilmente emerso come i danni riportati dall'odierno appellante siano una diretta conseguenza dell'incidente occorsogli, in occasione del quale è rovinosamente caduto a terra a causa delle buche tra i gradini e per il dissesto della pavimentazione. Secondo l'appellante, quindi, anche se il teste non ha assistito alla Tes_1
caduta, appare comunque evidente che la rappresentazione probatoria è univocamente conducente verso la motivazione addotta nella richiesta risarcitoria e non esclusa neanche alternativamente dal convenuto Ente o dal Tribunale, rilevando come il teste ha confermato che tra i gradini vi erano buche e che la zona, pur essendo di transito pedonale, non era illuminata. L'appellante evidenzia infine come anche il teste , appartenente Testimone_2
al corpo Vigili Urbani del e redattore della relazione dopo il sinistro, ha affermato la CP_1
presenza di buche nei gradini.
pag. 3/8 L'appellante, inoltre, pone l'attenzione sul principio per il quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., incombe all'attore soltanto l'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l'imputabilità del pregiudizio al caso fortuito;
l'appellante sostiene di avere abbondantemente provato il nesso eziologico, mentre al contrario il non avrebbe CP_1
dimostrato in alcun modo l'esimente del caso fortuito.
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni ex art. 2043 cod. civ. ed azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, adempimento dal quale si può invece prescindere nel caso di responsabilità per custodia il cui fondamento è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, salvo il caso fortuito.
Nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cod. civ. in materia di danni da omessa manutenzione di beni di proprietà pubblica ed oggetto di pubblica fruizione, ciò si traduce nella elaborazione del concetto di "insidia" o "trabocchetto" determinante un "pericolo occulto" per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità che, in quanto tale, comporta un indice tassativo ed ineludibile della responsabilità per colpa della pubblica amministrazione;
l'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. comporta che sia l'utente danneggiato a dover provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile.
Al contrario, considerando applicabile la previsione dell'art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa della
P.a. è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito".
Nella nozione di "caso fortuito" si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 cod.civ., poiché chi sostiene che questa ha natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia pag. 4/8 svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa;
chi sostiene, invece, che questa ha natura oggettiva, addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Orbene, il secondo dei due orientamenti sopra esposti è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 12019 del 11/11/1991, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 cod. civ..
L'evoluzione giurisprudenziale ha nel tempo portato a riconoscere definitivamente l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., e sul punto la sentenza 156/1999 della Corte
Costituzionale è stata il primo "spartiacque", allorché la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, 1° comma, cod. civ. (in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost.), nel ritenere non fondata la questione, e pur non offrendo una soluzione univoca, ha segnato l'abbandono del precedente orientamento affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 cod.civ. alla responsabilità della P.a..
Questa Corte concorda con l'orientamento ormai consolidato per il quale la fattispecie del risarcimento dei danni determinati da ipotesi come quelle in esame rientri in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. in quanto dalla proprietà pubblica del bene discende l'obbligo dell'ente alla custodia.
L'odierno appellante ha formulato la sua domanda secondo il profilo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ma sul punto questa Corte concorda con quanto ritenuto dal Tribunale in ragione di quanto risultato dalla fase istruttoria e dalla descrizione dei luoghi teatro dell'evento.
Seppure, infatti, a fronte dei principi sopra esposti e quindi di una possibile presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti, onere cui, invero, l'appellante non ha adeguatamente adempiuto.
pag. 5/8 L'appellante, nel suo atto introduttivo del giudizio di primo grado, riferisce che in data
01/11/2014 alle ore 2.30 circa, “mentre percorreva la Via Procida del Comune di CP_1
, all'altezza del civico n. 34, nello scendere i gradini posti nella carreggiata, inciampava a
[...]
causa della presenza di alcune buche e del dissesto della pavimentazione stradale”, come pure afferma che “tali buche non erano né visibili, né minimamente segnalate e inciampando il sig. cadeva rovinosamente per terra e subiva soprattutto un trauma alla caviglia sx”. Pt_1
Orbene il teste , ascoltato all'udienza del 14/01/2020 riferisce che “sui Testimone_1
gradini posti sulla via Procida vi sono delle buche”, come pure che “la strada è di solito illuminata anche se in quel periodo non lo era” e che “le buche sono state di recente riempite con del cemento”, ma il teste non ha assistito alla caduta ed infatti riferisce che “ho visto il a terra essendo a casa e avendo sentito lo stesso lamentarsi”, Pt_1
Del resto, stante l'orario in piena notte (h. 02.30) ed in pieno inverno, è immaginabile che sui luoghi non fosse presente alcuno, nemmeno il che non è stato testimone oculare Tes_1
dell'evento ma che ha visto ed aiutato l'appellante quando già questi era a terra.
La dichiarazione testimoniale, pertanto, non può risultare in alcun modo conducente, non potendo il teste fornire alcun elemento utile in ordine alla dinamica ed alle cause della caduta.
Anche la testimonianza dell'altro teste , escusso all'udienza del Testimone_2
01/02/2020, non risulta di utilità probatoria, in quanto il teste, appartenente al Corpo dei Vigili
Urbani del ha solo redatto il verbale di accertamento eseguito due mesi dopo il fatto, CP_1
si limita a confermare la presenza delle buche, ma non ha assistito all'evento ed anzi precisa che sui luoghi era presente un corpo illuminante da lui ritenuto funzionante al momento del sinistro atteso che, essendo la manutenzione affidata al non risultavano esservi state CP_1 segnalazioni o richieste di riparazione.
Può quindi affermarsi, ai fini della valutazione del nesso eziologico, che l'appellante non ha comunque fornito una adeguata e precisa descrizione del luogo ove si è verificata la caduta, o più precisamente delle buche che avrebbero determinato l'accaduto, e tanto meno è risuscito a fornire adeguata prova sulla dinamica e sulle cause della caduta e quindi del necessario nesso eziologico sopra indicato.
pag. 6/8 Non può quindi profilarsi alcuna condizione di pericolo od una situazione di incuria tale da generare un sufficiente nesso di causalità fra lo stato dei luoghi e l'evento sinistro, di guisa che non può ritenersi esistente alcuna responsabilità in capo all'ente nemmeno ex art. 2051 cod.civ..
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto ex art. 1, c. 17, della L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.
1 quater all'art. 13 del T.U. D.P.R. 30/05/2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 482/2022 del 19/04/2022 del Tribunale di Parte_1
RC PO di GO nel procedimento R.G. 1276/2015, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore del appellato di spese e compensi del CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pag. 7/8 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 09/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8