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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N.1507/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1507/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 22 Parte_1 dicembre 1965 (c.f.: ) e residente in [...]
Unità D'Italia n.521, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo DI VITO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Nicolini n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...]alla strada Collebello n.10, rappresentato e difeso
[...]
1 dall'avv. Marzia SPERANDEO, del Foro di La Spezia, presso il cui studio legale, sito in La Spezia alla via Don Minzoni n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 30 luglio 2025 da e;
Parte_1 CP_1
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 29 maggio 2008 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.24 – Parte I – Anno 2008.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1507/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 22 Parte_1 dicembre 1965 (c.f.: ) e residente in [...]
Unità D'Italia n.521, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo DI VITO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Nicolini n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...]alla strada Collebello n.10, rappresentato e difeso
[...]
1 dall'avv. Marzia SPERANDEO, del Foro di La Spezia, presso il cui studio legale, sito in La Spezia alla via Don Minzoni n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 30 luglio 2025 da e;
Parte_1 CP_1
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 29 maggio 2008 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.24 – Parte I – Anno 2008.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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