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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Balestro e Parte_1 C.F._1
Giulia Moroni e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso Italia, 8,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvana Mostacchi e domicilio eletto presso gli CP_1 P.IVA_1 uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato-
Oggetto: pensione anticipata per assistenza al convivente disabile.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 178/2024 del 27 febbraio 2024, previa eventuale rimessione alla Coste
Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, L. 232/2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 87/2017, nella parte in cui non includono nel novero dei soggetti beneficiari della prestazione il lavoratore che, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il convivente di fatto con handicap in situazione di gravità, per violazione degli artt. 2, 3, 32
Cost., dell'art. 9 CDFUE:
pagina 1 di 13 a) accertare il diritto del signor a percepire la pensione anticipata a decorrere Parte_1
dal 1° gennaio 2023, per tutte le ragioni di cui in diritto;
per l'effetto
b) condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 18.588,00 ovvero il diverso importo CP_1
ritenuto di giustizia;
c) condannare , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati antistatari.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto,
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro rigettando le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 178/24, pubblicata in data 27/2/2024 (est. dott.ssa Colosimo), che ha rigettato le domande dallo stesso avanzate, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Questi i fatti oggetto della presente vicenda processuale:
- in data 29 agosto 2022 ha presentato all' domanda di verifica dei requisiti Parte_1 CP_1
di accesso alla pensione di anzianità anticipata, allegando di essere convivente di fatto – sin dal
20 marzo 2020 – di alla quale era stata riconosciuta la condizione di Persona_1
handicap con connotato di gravità di cui all'art. 3, co. 3, Legge 104/1992 e che nessun parente o affine della medesima aveva presentato domanda di accesso al pensionamento anticipato;
- con provvedimento del 5 ottobre 2022, l ha escluso la sussistenza del requisito soggettivo CP_1
con la seguente motivazione: “…in quanto il richiedente dichiara di essere convivente di fatto del soggetto con handicap grave. Il suddetto status non rientra tra i casi previsti dalle disposizioni normative previste in materia ai fini dell'accesso alla prestazione richiesta”. La domanda di pensionamento anticipato è stata, pertanto, rigettata.
Avviata senza esito la richiesta di riesame e presentato, con esito parimenti negativo, il ricorso in via amministrativa, il ricorrente ha agito quindi in giudizio contestando la legittimità del provvedimento di rigetto e chiedendo di accertare il diritto di percepire la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio pagina 2 di 13 2023, con ogni correlata conseguenza economica, lamentando il carattere discriminatorio del provvedimento di reiezione dell' alla luce del disposto di cui all'art. 2-bis, co. 1, Legge 104/1992 CP_1
(“è vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura”).
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per CP_1
il suo rigetto.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, condividendo l'assunto dell'ente previdenziale, secondo cui matrimonio e unioni civili “partecipano di certezza, stabilità, reciprocità e corrispettività di diritti
e obblighi non equiparabili a quelli propri delle convivenze di fatto”. Sul punto, infatti, il Tribunale ha così statuito: “Le differenze sin qui evidenziate danno conto di come le convivenze di fatto – per quanto senz'altro connotate da legami affettivi di coppia, e di reciproca assistenza morale e materiale – non possano essere integralmente equiparate a matrimonio e unioni civili: questi ultimi, difatti, perdurando il legame, si connotano per specifici obblighi di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni e, sciolto il vincolo, si caratterizzano per il permanere di un obbligo di mantenimento che è affatto diverso da quello meramente alimentare”.
A supporto della decisione il Tribunale ha richiamato, in particolare, la pronuncia della Corte
Costituzionale in tema di pensione di reversibilità (sentenza del 3 novembre 2000, n. 461) e, quanto alla doglianza relativa alla presunta discriminatorietà, ha osservato: “Diversamente argomentando, emergerebbero profili di potenziale illegittimità costituzionale per discriminazione a contrario: il convivente more uxorio, difatti, vedrebbe acquisito in via definitiva il diritto alla pensione anticipata senza, tuttavia, esser gravato – in caso di scioglimento del vincolo – dai medesimi obblighi posti a carico degli ex coniugi o parti dell'unione civile;
in caso di cessazione del rapporto, dunque, il convivente di fatto beneficerebbe – senza un'oggettiva giustificazione – di una condizione di evidente miglior favore, potendo mantenere il beneficio acquisito in assenza di qualsivoglia obbligo.
Ne consegue che …deve escludersi qualsivoglia ipotesi di discriminazione”. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per non avere riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi, sul presupposto che la convivenza more uxorio difetterebbe dei requisiti della reciprocità e della stabilità. Sul punto osserva -invero- quanto segue:
pagina 3 di 13 - che non corrisponderebbe al vero che dalla convivenza non scaturiscono situazioni giuridiche di reciprocità, dal momento che, ad esempio, tutti i principali corollari in tema di assistenza in una situazione di fragilità di uno dei conviventi sono parificati a quelli del coniuge e dell'unito civilmente:
- nell'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38, L. 76/2016);
- nell'interdizione e nell'amministratore di sostegno (art. 1, comma 48, L. 76/2016);
- in caso di malattia (art. 1, comma 39, L. 76/2016).
- quanto alla non stabilità della convivenza more uxorio, è la stessa norma (art. 1, comma 199, L. n.
232/2016) che elimina il rischio di abuso del beneficio, introducendo un requisito di stabilità della relazione, mediante previsione di attribuzione del diritto a chi presti assistenza da almeno sei mesi.
Per non dimenticare, poi, che la “stabilità” di una convivenza non deriva certo dal matrimonio, potendo anche questo “vincolo” venir meno (peraltro con la possibilità di addivenire allo scioglimento dello stesso a soli sei mesi dalla separazione). impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui, richiamando la pronuncia della Consulta n. Pt_1
461/2000, ha paragonato il beneficio della pensione anticipata di cui all'art. 1, comma 199, L. n.
232/2016 alla pensione di reversibilità, esempio fuorviante, ad avviso dell'appellante, in quanto pone sullo stesso piano il beneficio – quello della pensione di reversibilità – che persiste nel tempo e la cui fonte è il diritto alla pensione maturato da un soggetto diverso, e il beneficio – quello della pensione anticipata – che, invece, è temporaneo e la cui fonte è il diritto alla pensione tramite maturazione di requisiti in capo allo stesso beneficiario.
A ciò aggiunge che la più recente giurisprudenza costituzionale ed europea (si veda, per tutte, l'arresto di Corte Cost. n. 148/2024, infra §1.2), recependo i profondi mutamenti sociali che vedono ormai le famiglie fondate sulla convivenza superare le famiglie fondate sul matrimonio, ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto, riconoscendo via via a tutti gli effetti tale
“modello familiare non a struttura istituzionale” quale modello familiare da cui scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione di fatto, laddove la convivenza more uxorio è in concreto capace di corrispondere alle medesime esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona allo stesso modo del rapporto coniugale.
A sostegno della domanda, richiama la sentenza della Corte Cost. n. 148/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo- anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella in cui collabora anche il convivente di fatto, nonché dell'art. 230-ter c.c. che, introdotto dalla l. 76/2016, riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
pagina 4 di 13 Secondo l'appellante tale pronuncia, pur riferita all'impresa familiare, avrebbe una portata di enorme rilievo e significato anche per le questioni oggetto dell'odierno giudizio, confermando la possibilità di dare un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della normativa relativa alla tematica dibattuta.
Da ultimo impugna, inoltre, la decisione del primo giudice di non porre al centro della questione la tutela del diritto alla salute del disabile e, dunque, il rispetto dei diritti dello stesso costituzionalmente garantiti.
Sostiene che il diritto alla tutela della salute del disabile prevarrebbe in ogni caso sulla presunta disparità di trattamento: tra la mancata attribuzione del beneficio della pensione anticipata che non consente di prestare assistenza al disabile (pur, comunque, ammettendo che la persona possa prestare assistenza tramite i permessi di cui alla L. 104/1992) e la garanzia di assistenza al disabile e il sorgere della questione – risolvibile – sulla sorte del beneficio in caso di interruzione della convivenza, è evidente – assume- che quest'ultima è la situazione che merita tutela più di ogni altra.
Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure per non avere affrontato la Pt_1 questione relativa all'assenza di tutela del diritto del disabile all'assistenza: parte appellante ritiene illogica e contraddittoria l'esclusione del convivente di fatto dall'accesso alla pensione anticipata per assistere il convivente disabile, traducendosi tale esclusione nell'irragionevole compressione del diritto all'assistenza (che si qualifica come diritto del disabile) nella sua comunità di vita.
Sostiene che l'asserita mancanza di reciprocità di obblighi e doveri e di stabilità – quand'anche si accedesse ad una tale lettura dell'istituto della convivenza more uxorio – non potrebbe far venire meno il diritto del soggetto disabile ad essere assistito dalla persona che gli è più prossima, così come accade per il disabile unito civilmente o coniugato.
A sostegno della sua tesi richiama il divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario e declinato in ambito nazionale dal d.lgs. n. 105/2022, mediante aggiunta dell'art. 2-bis alla L. 104/1992, proprio nei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della medesima legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
Lamenta che il trattamento differente che la L. 232/2016 riserva al convivente di fatto rispetto al coniuge e all'unito civilmente che godono dei permessi dell'art. 33, L. 104/1992 si pone in netta violazione della predetta norma.
pagina 5 di 13 Assume, ancora, che la trasposizione nell'ordinamento nazionale dei principi sanciti dalla Dir.
2019/1158/UE, che a sua volta ha recepito la convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e dei prestatori di assistenza, ha sancito una piena equiparazione tra coniuge, unito civilmente e convivente di fatto. Richiama l'art. 42, D.lgs. 151/2001, che al comma 5 modificato in recepimento della direttiva prevede: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge…”.
Parte appellante impugna, inoltre, il capo della sentenza nel quale il primo giudice, pur raccogliendo e riproponendo il richiamo operato dalla scrivente difesa alla sentenza n. 213/2016 della Corte
Costituzionale, non ha accolto e applicato i principi di diritto in essa affermati, ritenendo prevalente quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 146/2000 (in tema di pensione di reversibilità).
Sul punto ricorda che nello stabilire l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, la Corte ha affermato che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.
Parte appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza di prime cure con conseguente riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci.
Allega che, come risulta dai conteggi effettuati dal patronato, lo stesso aveva maturato 41 anni di anzianità contributiva a settembre 2022, con conseguente diritto a percepire il suddetto trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un importo mensile di € 1.429,85.
Il credito complessivo, ad oggi maturato dall'appellante, sarebbe, dunque, pari a complessivi €
18.588,00, così calcolati: € 1.429,85 * 12 (gennaio 2023-dicembre 2023) = € 17.158,20; + € 119,15
(1/12 di € 1.429,85) * 12 (ratei gennaio 2023- dicembre 2023) = € 1.429,80.
In subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda dallo stesso svolta grazie a una lettura costituzionalmente orientata della norma, l'appellante insiste per la rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 199, L. 232/2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 87/2017, nella parte in cui non includono nel novero dei soggetti pagina 6 di 13 beneficiari della prestazione il lavoratore che, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il convivente di fatto con handicap in situazione di gravità, per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., dell'art. 9 CDFUE.
L' si è costituito con memoria difensiva depositata in data 31/10/2024, insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le dirimenti considerazioni di seguito esposte, il ricorso in appello non può essere accolto.
L'appellante, a fronte del rifiuto della prestazione opposto dall' , rivendica il diritto di fruire del CP_1
beneficio della pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci dall'art. 1, comma 199, della l. 232 del 2016, in quanto convivente more uxorio di riconosciuta affetta da Persona_1
handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va, al riguardo, premesso che l'art. 1, comma 199, l. 232/2016, per quanto qui di rilievo, prevede:
“A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi
12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
(omissis)
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
L'art. 3, comma 1, lett. b), del relativo regolamento di attuazione, di cui al DPCM n. 87/2017, in coerenza con la sostanziale equiparazione del regime giuridico dell'unione civile a quello del matrimonio, ha esteso il beneficio al “lavoratore” che “al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi … la persona in unione civile … con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.
Attenendosi al dettato normativo, l' ha rigettato la domanda per difetto, in capo al dello CP_1 Pt_1
status di coniuge o unito civilmente al soggetto assistito, affetto da grave disabilità.
pagina 7 di 13 Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Milano ha confermato la correttezza del provvedimento adottato dall'ente previdenziale.
Questa Corte condivide pienamente la decisione resa sul caso dal giudice di primo grado e le motivazioni che la sorreggono, ritenendo che, come argomentato in modo compiuto nella pronuncia appellata, a fronte del chiaro e inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa, da un lato, la sua portata non possa essere estesa in via interpretativa alla fattispecie della convivenza di fatto, trattandosi, come ben evidenziato dall' , di disposizione eccezionale, in quanto derogatoria CP_1 all'ordinario regime legislativo sull'accesso alle prestazioni pensionistiche e, in quanto tale, di stretta interpretazione e che, dall'altro, non ricorrano neppure i presupposti per sottoporre la norma al vaglio della Consulta, attese le differenze sostanziali a tutt'oggi esistenti tra le tipologie di nucleo familiare dalla stessa contemplate e quella prescelta dall'appellante.
Infatti, sebbene le convivenze di fatto siano ormai ampiamente diffuse nel tessuto sociale, tanto da essere state oggetto dell'intervento legislativo sistematizzatore di cui alla l. 76/2016, si tratta, comunque, ancora di un modello famiglia alternativo a quello “canonico”, fondato sull'assunzione dei vincoli giuridici del matrimonio e dell'unione civile, in quanto, al contrario di questi, la c.d. famiglia di fatto è basata su un legame interpersonale spontaneo, determinato e mantenuto in vita dalla quotidiana rinnovata affectio della coppia.
Ed è proprio questo tratto distintivo a caratterizzarne l'essenza di rapporto precipuamente fattuale, a imporne il mantenimento, a livello legislativo, su un piano di sostanziale anomia (in sede di costituzione, esecuzione e cessazione), con rimessione della relativa regolamentazione all'autonomia negoziale dei partners, che si esplica con la possibilità di sottoscrivere il “contratto di convivenza” (ex art. 1, commi da 50 a 64, l. 76/2016) e, salva l'estensione di singoli istituti e di determinate tutele (tra cui quelle di cui ai commi da 37 a 49 e 65 dell'unico articolo della l. 76/2016), a impedirne una generalizzata assimilazione al matrimonio e alle unioni civili, connotati dall'assunzione ex lege di impegni giuridici vincolanti e dall'obbligatorio adempimento di atti formali sia in occasione della loro costituzione che in occasione del loro scioglimento.
Invero, come esaustivamente messo in luce nel primo arresto nella parte in cui è confutato l'assunto della totale equiparabilità, quanto al profilo controverso, della convivenza di fatto al matrimonio e all'unione civile, mentre “3.1.1. Ai sensi dell'art. 143, co. 2, c.c., “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”; del pari, ai sensi
pagina 8 di 13 dell'art. 1, co. 11, Legge 76/2016, “con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”, al contrario, “Come si evince dall'art. 1, co. 36, Legge 76/2016, già nel corso del rapporto, la convivenza di fatto si connota per vincoli meno stringenti rispetto a quelli propri del legame formalizzato con il matrimonio o l'unione civile: “ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.
Nella convivenza di fatto, non manca solo l'obbligo della coabitazione, ma soprattutto l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Inoltre, come ulteriormente evidenziato dal primo giudice, “
3.1.2. Il vincolo in esame … si differenzia dal matrimonio e dall'unione civile per un ulteriore elemento che assume portata oltremodo rilevante ai fini del decidere.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., in caso di separazione tra coniugi, il giudice “…stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo
l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti…”; in caso di divorzio, poi, l'art. 5, co.
6-7, Legge 898/1970 stabilisce che, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”
Ancora, nell'ipotesi di unione civile, l'art. 1, co. 25, Legge 76/2016 dispone che “si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12- ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui
al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12
pagina 9 di 13 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”: riconosce, quindi, sussistendone i presupposti, il medesimo diritto all'assegno divorzile attribuito, nei casi di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla parte economicamente più debole.
Nessuno dei suddetti obblighi è contemplato nel caso di cessazione di una convivenza di fatto”, là dove il legislatore per tale ipotesi si è limitato a prevedere, all'art. 1, comma 65, della l. 76/2016, che “il giudice stabilisca il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente “gli alimenti” solo qualora “versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”: alimenti la cui misura viene determinata ai sensi dell'art. 438 c.p.c., a mente del quale “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere
assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”, ciò, peraltro, in via gradata e con precedenza solamente sui fratelli e sulle sorelle.
Parimenti significative sono le differenze quanto agli aspetti formali, considerato che, come osservato nella sentenza appellata, “la convivenza cessa in virtù di un mero comportamento concludente e, ove formalizzata con la dichiarazione di cui all'art. 13 D.P.R. 223/1989, con l'unico adempimento – ex art.
13, co. 1, lett. b), D.P.R. 223/1989 – di una dichiarazione attestante i “mutamenti intervenuti nella composizione… della convivenza”, mentre “la cessazione del matrimonio è certificata da un intervento terzo, sia esso in ambito giudiziale ovvero stragiudiziale, così come – ex art. 1, co. 24 e 25, Legge 76/2016
– “l'unione civile si scioglie… quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché
le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162”.
In definitiva, mentre nella convivenza di fatto la stabilità dell'unione è il risultato di un riscontro fattuale e richiede continua conferma nel legame affettivo di coppia, dal quale originano spontaneamente la reciproca assistenza morale e materiale, nel matrimonio e nell'unione civile la stabilità dell'unione è suggellata dall'assunzione di impegni reciproci giuridicamente vincolanti di fonte legislativa, impegni che, anche una volta venuto meno il vincolo, permangono e si traducono, sussistendone i presupposti, in obblighi di mantenimento affatto diversi, per consistenza, da quelli pagina 10 di 13 alimentari da cui, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, può essere gravato ora anche il convivente di fatto successivamente alla cessazione della convivenza.
Ciò premesso, la Corte conviene con il giudice di prime cure sul fatto che le evidenziate differenze
“giustificano – sotto il profilo della ragionevolezza e di una piana applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, nell'ampio ambito dei diritti correlati alle esigenze di cura e assistenza dei soggetti disabili – le differenti discipline previste, da un lato, per benefici connotati dal carattere della contingenza e temporaneità (anche ove duraturi, rilevando comunque la non definitività), quali quelli di cui all'art. 33 Legge 104/1992, e, dall'altro, per istituti destinati a determinare una modificazione permanente della situazione giuridica soggettiva dell'interessato, quali la pensione anticipata di cui si discute”.
Alla luce delle svolte considerazioni resta valido -nonostante l'evoluzione del contesto sociale e del quadro normativo di riferimento- il riferimento ai fini della soluzione del caso ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 461/2000.
La Consulta, infatti, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli art. 2 e 3 cost., dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939 n. 1272
e dell'art. 9 commi 2 e 3 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui non includono il convivente "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, ancorché la convivenza presenti i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, ha ritenuto che “la mancata inclusione del convivente "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che nel caso "de quo" manca, con la conseguenza che la diversità delle situazioni poste a raffronto rende non illegittima una differenziata disciplina delle stesse (sent. n. 8 del 1996)” e ha escluso, nel contempo, che possa “dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del principio alla convivenza di fatto purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità (sentt. n. 310 del 1989 e 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilità, che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 cost.”.
I medesimi rilievi valgono per l'istituto del pensionamento anticipato dei lavoratori precoci che prestano assistenza da almeno sei mesi al coniuge o alla persona unita civilmente affetto da handicap grave, non risultando neppure in questo caso irragionevole la scelta legislativa di escludere dal novero dei beneficiari, legati al soggetto al quale prestano assistenza da rapporti familiari (di coniugio o assimilati) giuridicamente vincolanti, il convivente di fatto.
pagina 11 di 13 Va, infatti, osservato che il riconoscimento dell'accesso alla pensione anticipata, sostanziandosi la stessa in un beneficio concesso all'interessato in via definitiva e conservato, pertanto, anche al venir meno dello status soggettivo legittimante, è stato del tutto ragionevolmente subordinato all'esistenza di un'unione affettiva dotata di stabilità non in via meramente fattuale, come avviene nella convivenza di fatto, ma anche per effetto della formalizzazione di vincoli giuridici cogenti e certi, che, per taluni aspetti (quali l'obbligo di mantenimento sopra esaminato), producono effetti anche successivamente al loro venir meno (là dove l'obbligo alimentare posto a carico del convivente è assai diverso e meno impattante, richiedendosi lo stato di bisogno e il fallimento del preventivo tentativo dell'ex partner bisognoso di ottenerli da parte degli altri soggetti obbligati in via poziore, quali, tra gli altri, nell'ordine i figli, anche adottivi e i genitori).
Né può fondatamente sostenersi che l'esclusione del convivente di fatto del soggetto gravemente disabile dal novero dei soggetti legittimati ad ottenere il pensionamento anticipato integri violazione del “principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana” o comporti il mancato riconoscimento della piena dignità alla famiglia di fatto composta da conviventi, in quanto il riconoscimento in via anticipata della prestazione pensionistica non rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., ma integra una deroga alle regole generali dettate in materia di accesso alla pensione, la cui operatività è riconosciuta in presenza di predeterminati requisiti sulla base di scelte di politica legislativa che, ove, come in questo caso, improntate a ragionevolezza, si sottraggono al giudizio di legittimità costituzionale.
Quanto alle esigenze costituzionalmente tutelate (ex artt. 2 e 32 Cost.) di assistenza del convivente disabile, se la loro valorizzazione ha condotto la Consulta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l. 104/92 nella parte in cui tale disposizione non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili per l'assistenza alle persone con handicap grave, non pare, invece, a questa Corte che le stesse possano indurre a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, lett. b), della l. 232/2016.
Infatti, a differenza dei permessi in parola, concepiti a precipuo e diretto beneficio della persona del disabile destinataria dell'assistenza, la pensione anticipata è un beneficio proprio dell'assicurato, al quale viene riconosciuto in via anticipata l'accesso al trattamento pensionistico in ragione del concorrente ricorrere della duplice condizione del precoce inizio dell'attività lavorativa e della gravosità della situazione in cui versa al momento della domanda in quanto soggetto onerato dell'assistenza di persona gravemente disabile allo stesso unita da matrimonio o unione civile, là dove l'intensificazione dell'assistenza del disabile consentito dal riconoscimento del beneficio è prospettabile quale conseguenza meramente indiretta ed eventuale.
pagina 12 di 13 In conclusione, pur apprezzando le istanze di ampliamento delle tutele prospettate dall'appellante, è da escludere, a giudizio della Corte, che tale risultato possa essere perseguito per via giudiziale nella materia qui controversa.
Si tratta, invero, di scelte che restano appannaggio dell'attività legislativa, fermo restando che, peraltro, una convivenza di fatto di soli sei mesi, quale quella minima che potrebbe essere desunta dalla disposizione esaminata, non risulterebbe, comunque, sufficiente a giustificare l'estensione del beneficio, prestandosi, per brevità, a comportamenti abusivi e strumentali.
Per le assorbenti considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma, mentre la novità e la complessità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. anche nel presente grado d'appello.
In presenza di dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. l'appellante è parimenti esente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Milano, 13/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Giovanni Casella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Silvia Balestro e Parte_1 C.F._1
Giulia Moroni e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso Italia, 8,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvana Mostacchi e domicilio eletto presso gli CP_1 P.IVA_1 uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-appellato-
Oggetto: pensione anticipata per assistenza al convivente disabile.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 178/2024 del 27 febbraio 2024, previa eventuale rimessione alla Coste
Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, L. 232/2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 87/2017, nella parte in cui non includono nel novero dei soggetti beneficiari della prestazione il lavoratore che, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il convivente di fatto con handicap in situazione di gravità, per violazione degli artt. 2, 3, 32
Cost., dell'art. 9 CDFUE:
pagina 1 di 13 a) accertare il diritto del signor a percepire la pensione anticipata a decorrere Parte_1
dal 1° gennaio 2023, per tutte le ragioni di cui in diritto;
per l'effetto
b) condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 18.588,00 ovvero il diverso importo CP_1
ritenuto di giustizia;
c) condannare , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati antistatari.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto,
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro rigettando le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 178/24, pubblicata in data 27/2/2024 (est. dott.ssa Colosimo), che ha rigettato le domande dallo stesso avanzate, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Questi i fatti oggetto della presente vicenda processuale:
- in data 29 agosto 2022 ha presentato all' domanda di verifica dei requisiti Parte_1 CP_1
di accesso alla pensione di anzianità anticipata, allegando di essere convivente di fatto – sin dal
20 marzo 2020 – di alla quale era stata riconosciuta la condizione di Persona_1
handicap con connotato di gravità di cui all'art. 3, co. 3, Legge 104/1992 e che nessun parente o affine della medesima aveva presentato domanda di accesso al pensionamento anticipato;
- con provvedimento del 5 ottobre 2022, l ha escluso la sussistenza del requisito soggettivo CP_1
con la seguente motivazione: “…in quanto il richiedente dichiara di essere convivente di fatto del soggetto con handicap grave. Il suddetto status non rientra tra i casi previsti dalle disposizioni normative previste in materia ai fini dell'accesso alla prestazione richiesta”. La domanda di pensionamento anticipato è stata, pertanto, rigettata.
Avviata senza esito la richiesta di riesame e presentato, con esito parimenti negativo, il ricorso in via amministrativa, il ricorrente ha agito quindi in giudizio contestando la legittimità del provvedimento di rigetto e chiedendo di accertare il diritto di percepire la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio pagina 2 di 13 2023, con ogni correlata conseguenza economica, lamentando il carattere discriminatorio del provvedimento di reiezione dell' alla luce del disposto di cui all'art. 2-bis, co. 1, Legge 104/1992 CP_1
(“è vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura”).
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per CP_1
il suo rigetto.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, condividendo l'assunto dell'ente previdenziale, secondo cui matrimonio e unioni civili “partecipano di certezza, stabilità, reciprocità e corrispettività di diritti
e obblighi non equiparabili a quelli propri delle convivenze di fatto”. Sul punto, infatti, il Tribunale ha così statuito: “Le differenze sin qui evidenziate danno conto di come le convivenze di fatto – per quanto senz'altro connotate da legami affettivi di coppia, e di reciproca assistenza morale e materiale – non possano essere integralmente equiparate a matrimonio e unioni civili: questi ultimi, difatti, perdurando il legame, si connotano per specifici obblighi di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni e, sciolto il vincolo, si caratterizzano per il permanere di un obbligo di mantenimento che è affatto diverso da quello meramente alimentare”.
A supporto della decisione il Tribunale ha richiamato, in particolare, la pronuncia della Corte
Costituzionale in tema di pensione di reversibilità (sentenza del 3 novembre 2000, n. 461) e, quanto alla doglianza relativa alla presunta discriminatorietà, ha osservato: “Diversamente argomentando, emergerebbero profili di potenziale illegittimità costituzionale per discriminazione a contrario: il convivente more uxorio, difatti, vedrebbe acquisito in via definitiva il diritto alla pensione anticipata senza, tuttavia, esser gravato – in caso di scioglimento del vincolo – dai medesimi obblighi posti a carico degli ex coniugi o parti dell'unione civile;
in caso di cessazione del rapporto, dunque, il convivente di fatto beneficerebbe – senza un'oggettiva giustificazione – di una condizione di evidente miglior favore, potendo mantenere il beneficio acquisito in assenza di qualsivoglia obbligo.
Ne consegue che …deve escludersi qualsivoglia ipotesi di discriminazione”. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per non avere riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi, sul presupposto che la convivenza more uxorio difetterebbe dei requisiti della reciprocità e della stabilità. Sul punto osserva -invero- quanto segue:
pagina 3 di 13 - che non corrisponderebbe al vero che dalla convivenza non scaturiscono situazioni giuridiche di reciprocità, dal momento che, ad esempio, tutti i principali corollari in tema di assistenza in una situazione di fragilità di uno dei conviventi sono parificati a quelli del coniuge e dell'unito civilmente:
- nell'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38, L. 76/2016);
- nell'interdizione e nell'amministratore di sostegno (art. 1, comma 48, L. 76/2016);
- in caso di malattia (art. 1, comma 39, L. 76/2016).
- quanto alla non stabilità della convivenza more uxorio, è la stessa norma (art. 1, comma 199, L. n.
232/2016) che elimina il rischio di abuso del beneficio, introducendo un requisito di stabilità della relazione, mediante previsione di attribuzione del diritto a chi presti assistenza da almeno sei mesi.
Per non dimenticare, poi, che la “stabilità” di una convivenza non deriva certo dal matrimonio, potendo anche questo “vincolo” venir meno (peraltro con la possibilità di addivenire allo scioglimento dello stesso a soli sei mesi dalla separazione). impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui, richiamando la pronuncia della Consulta n. Pt_1
461/2000, ha paragonato il beneficio della pensione anticipata di cui all'art. 1, comma 199, L. n.
232/2016 alla pensione di reversibilità, esempio fuorviante, ad avviso dell'appellante, in quanto pone sullo stesso piano il beneficio – quello della pensione di reversibilità – che persiste nel tempo e la cui fonte è il diritto alla pensione maturato da un soggetto diverso, e il beneficio – quello della pensione anticipata – che, invece, è temporaneo e la cui fonte è il diritto alla pensione tramite maturazione di requisiti in capo allo stesso beneficiario.
A ciò aggiunge che la più recente giurisprudenza costituzionale ed europea (si veda, per tutte, l'arresto di Corte Cost. n. 148/2024, infra §1.2), recependo i profondi mutamenti sociali che vedono ormai le famiglie fondate sulla convivenza superare le famiglie fondate sul matrimonio, ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto, riconoscendo via via a tutti gli effetti tale
“modello familiare non a struttura istituzionale” quale modello familiare da cui scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione di fatto, laddove la convivenza more uxorio è in concreto capace di corrispondere alle medesime esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona allo stesso modo del rapporto coniugale.
A sostegno della domanda, richiama la sentenza della Corte Cost. n. 148/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo- anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella in cui collabora anche il convivente di fatto, nonché dell'art. 230-ter c.c. che, introdotto dalla l. 76/2016, riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
pagina 4 di 13 Secondo l'appellante tale pronuncia, pur riferita all'impresa familiare, avrebbe una portata di enorme rilievo e significato anche per le questioni oggetto dell'odierno giudizio, confermando la possibilità di dare un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della normativa relativa alla tematica dibattuta.
Da ultimo impugna, inoltre, la decisione del primo giudice di non porre al centro della questione la tutela del diritto alla salute del disabile e, dunque, il rispetto dei diritti dello stesso costituzionalmente garantiti.
Sostiene che il diritto alla tutela della salute del disabile prevarrebbe in ogni caso sulla presunta disparità di trattamento: tra la mancata attribuzione del beneficio della pensione anticipata che non consente di prestare assistenza al disabile (pur, comunque, ammettendo che la persona possa prestare assistenza tramite i permessi di cui alla L. 104/1992) e la garanzia di assistenza al disabile e il sorgere della questione – risolvibile – sulla sorte del beneficio in caso di interruzione della convivenza, è evidente – assume- che quest'ultima è la situazione che merita tutela più di ogni altra.
Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure per non avere affrontato la Pt_1 questione relativa all'assenza di tutela del diritto del disabile all'assistenza: parte appellante ritiene illogica e contraddittoria l'esclusione del convivente di fatto dall'accesso alla pensione anticipata per assistere il convivente disabile, traducendosi tale esclusione nell'irragionevole compressione del diritto all'assistenza (che si qualifica come diritto del disabile) nella sua comunità di vita.
Sostiene che l'asserita mancanza di reciprocità di obblighi e doveri e di stabilità – quand'anche si accedesse ad una tale lettura dell'istituto della convivenza more uxorio – non potrebbe far venire meno il diritto del soggetto disabile ad essere assistito dalla persona che gli è più prossima, così come accade per il disabile unito civilmente o coniugato.
A sostegno della sua tesi richiama il divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario e declinato in ambito nazionale dal d.lgs. n. 105/2022, mediante aggiunta dell'art. 2-bis alla L. 104/1992, proprio nei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della medesima legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
Lamenta che il trattamento differente che la L. 232/2016 riserva al convivente di fatto rispetto al coniuge e all'unito civilmente che godono dei permessi dell'art. 33, L. 104/1992 si pone in netta violazione della predetta norma.
pagina 5 di 13 Assume, ancora, che la trasposizione nell'ordinamento nazionale dei principi sanciti dalla Dir.
2019/1158/UE, che a sua volta ha recepito la convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e dei prestatori di assistenza, ha sancito una piena equiparazione tra coniuge, unito civilmente e convivente di fatto. Richiama l'art. 42, D.lgs. 151/2001, che al comma 5 modificato in recepimento della direttiva prevede: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge…”.
Parte appellante impugna, inoltre, il capo della sentenza nel quale il primo giudice, pur raccogliendo e riproponendo il richiamo operato dalla scrivente difesa alla sentenza n. 213/2016 della Corte
Costituzionale, non ha accolto e applicato i principi di diritto in essa affermati, ritenendo prevalente quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 146/2000 (in tema di pensione di reversibilità).
Sul punto ricorda che nello stabilire l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, la Corte ha affermato che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.
Parte appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza di prime cure con conseguente riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci.
Allega che, come risulta dai conteggi effettuati dal patronato, lo stesso aveva maturato 41 anni di anzianità contributiva a settembre 2022, con conseguente diritto a percepire il suddetto trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un importo mensile di € 1.429,85.
Il credito complessivo, ad oggi maturato dall'appellante, sarebbe, dunque, pari a complessivi €
18.588,00, così calcolati: € 1.429,85 * 12 (gennaio 2023-dicembre 2023) = € 17.158,20; + € 119,15
(1/12 di € 1.429,85) * 12 (ratei gennaio 2023- dicembre 2023) = € 1.429,80.
In subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda dallo stesso svolta grazie a una lettura costituzionalmente orientata della norma, l'appellante insiste per la rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 199, L. 232/2016, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 87/2017, nella parte in cui non includono nel novero dei soggetti pagina 6 di 13 beneficiari della prestazione il lavoratore che, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il convivente di fatto con handicap in situazione di gravità, per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., dell'art. 9 CDFUE.
L' si è costituito con memoria difensiva depositata in data 31/10/2024, insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso e la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le dirimenti considerazioni di seguito esposte, il ricorso in appello non può essere accolto.
L'appellante, a fronte del rifiuto della prestazione opposto dall' , rivendica il diritto di fruire del CP_1
beneficio della pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci dall'art. 1, comma 199, della l. 232 del 2016, in quanto convivente more uxorio di riconosciuta affetta da Persona_1
handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va, al riguardo, premesso che l'art. 1, comma 199, l. 232/2016, per quanto qui di rilievo, prevede:
“A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi
12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
(omissis)
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
L'art. 3, comma 1, lett. b), del relativo regolamento di attuazione, di cui al DPCM n. 87/2017, in coerenza con la sostanziale equiparazione del regime giuridico dell'unione civile a quello del matrimonio, ha esteso il beneficio al “lavoratore” che “al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi … la persona in unione civile … con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.
Attenendosi al dettato normativo, l' ha rigettato la domanda per difetto, in capo al dello CP_1 Pt_1
status di coniuge o unito civilmente al soggetto assistito, affetto da grave disabilità.
pagina 7 di 13 Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Milano ha confermato la correttezza del provvedimento adottato dall'ente previdenziale.
Questa Corte condivide pienamente la decisione resa sul caso dal giudice di primo grado e le motivazioni che la sorreggono, ritenendo che, come argomentato in modo compiuto nella pronuncia appellata, a fronte del chiaro e inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa, da un lato, la sua portata non possa essere estesa in via interpretativa alla fattispecie della convivenza di fatto, trattandosi, come ben evidenziato dall' , di disposizione eccezionale, in quanto derogatoria CP_1 all'ordinario regime legislativo sull'accesso alle prestazioni pensionistiche e, in quanto tale, di stretta interpretazione e che, dall'altro, non ricorrano neppure i presupposti per sottoporre la norma al vaglio della Consulta, attese le differenze sostanziali a tutt'oggi esistenti tra le tipologie di nucleo familiare dalla stessa contemplate e quella prescelta dall'appellante.
Infatti, sebbene le convivenze di fatto siano ormai ampiamente diffuse nel tessuto sociale, tanto da essere state oggetto dell'intervento legislativo sistematizzatore di cui alla l. 76/2016, si tratta, comunque, ancora di un modello famiglia alternativo a quello “canonico”, fondato sull'assunzione dei vincoli giuridici del matrimonio e dell'unione civile, in quanto, al contrario di questi, la c.d. famiglia di fatto è basata su un legame interpersonale spontaneo, determinato e mantenuto in vita dalla quotidiana rinnovata affectio della coppia.
Ed è proprio questo tratto distintivo a caratterizzarne l'essenza di rapporto precipuamente fattuale, a imporne il mantenimento, a livello legislativo, su un piano di sostanziale anomia (in sede di costituzione, esecuzione e cessazione), con rimessione della relativa regolamentazione all'autonomia negoziale dei partners, che si esplica con la possibilità di sottoscrivere il “contratto di convivenza” (ex art. 1, commi da 50 a 64, l. 76/2016) e, salva l'estensione di singoli istituti e di determinate tutele (tra cui quelle di cui ai commi da 37 a 49 e 65 dell'unico articolo della l. 76/2016), a impedirne una generalizzata assimilazione al matrimonio e alle unioni civili, connotati dall'assunzione ex lege di impegni giuridici vincolanti e dall'obbligatorio adempimento di atti formali sia in occasione della loro costituzione che in occasione del loro scioglimento.
Invero, come esaustivamente messo in luce nel primo arresto nella parte in cui è confutato l'assunto della totale equiparabilità, quanto al profilo controverso, della convivenza di fatto al matrimonio e all'unione civile, mentre “3.1.1. Ai sensi dell'art. 143, co. 2, c.c., “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”; del pari, ai sensi
pagina 8 di 13 dell'art. 1, co. 11, Legge 76/2016, “con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”, al contrario, “Come si evince dall'art. 1, co. 36, Legge 76/2016, già nel corso del rapporto, la convivenza di fatto si connota per vincoli meno stringenti rispetto a quelli propri del legame formalizzato con il matrimonio o l'unione civile: “ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.
Nella convivenza di fatto, non manca solo l'obbligo della coabitazione, ma soprattutto l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Inoltre, come ulteriormente evidenziato dal primo giudice, “
3.1.2. Il vincolo in esame … si differenzia dal matrimonio e dall'unione civile per un ulteriore elemento che assume portata oltremodo rilevante ai fini del decidere.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., in caso di separazione tra coniugi, il giudice “…stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo
l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti…”; in caso di divorzio, poi, l'art. 5, co.
6-7, Legge 898/1970 stabilisce che, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”
Ancora, nell'ipotesi di unione civile, l'art. 1, co. 25, Legge 76/2016 dispone che “si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12- ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui
al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12
pagina 9 di 13 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”: riconosce, quindi, sussistendone i presupposti, il medesimo diritto all'assegno divorzile attribuito, nei casi di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla parte economicamente più debole.
Nessuno dei suddetti obblighi è contemplato nel caso di cessazione di una convivenza di fatto”, là dove il legislatore per tale ipotesi si è limitato a prevedere, all'art. 1, comma 65, della l. 76/2016, che “il giudice stabilisca il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente “gli alimenti” solo qualora “versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”: alimenti la cui misura viene determinata ai sensi dell'art. 438 c.p.c., a mente del quale “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere
assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”, ciò, peraltro, in via gradata e con precedenza solamente sui fratelli e sulle sorelle.
Parimenti significative sono le differenze quanto agli aspetti formali, considerato che, come osservato nella sentenza appellata, “la convivenza cessa in virtù di un mero comportamento concludente e, ove formalizzata con la dichiarazione di cui all'art. 13 D.P.R. 223/1989, con l'unico adempimento – ex art.
13, co. 1, lett. b), D.P.R. 223/1989 – di una dichiarazione attestante i “mutamenti intervenuti nella composizione… della convivenza”, mentre “la cessazione del matrimonio è certificata da un intervento terzo, sia esso in ambito giudiziale ovvero stragiudiziale, così come – ex art. 1, co. 24 e 25, Legge 76/2016
– “l'unione civile si scioglie… quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché
le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162”.
In definitiva, mentre nella convivenza di fatto la stabilità dell'unione è il risultato di un riscontro fattuale e richiede continua conferma nel legame affettivo di coppia, dal quale originano spontaneamente la reciproca assistenza morale e materiale, nel matrimonio e nell'unione civile la stabilità dell'unione è suggellata dall'assunzione di impegni reciproci giuridicamente vincolanti di fonte legislativa, impegni che, anche una volta venuto meno il vincolo, permangono e si traducono, sussistendone i presupposti, in obblighi di mantenimento affatto diversi, per consistenza, da quelli pagina 10 di 13 alimentari da cui, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, può essere gravato ora anche il convivente di fatto successivamente alla cessazione della convivenza.
Ciò premesso, la Corte conviene con il giudice di prime cure sul fatto che le evidenziate differenze
“giustificano – sotto il profilo della ragionevolezza e di una piana applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, nell'ampio ambito dei diritti correlati alle esigenze di cura e assistenza dei soggetti disabili – le differenti discipline previste, da un lato, per benefici connotati dal carattere della contingenza e temporaneità (anche ove duraturi, rilevando comunque la non definitività), quali quelli di cui all'art. 33 Legge 104/1992, e, dall'altro, per istituti destinati a determinare una modificazione permanente della situazione giuridica soggettiva dell'interessato, quali la pensione anticipata di cui si discute”.
Alla luce delle svolte considerazioni resta valido -nonostante l'evoluzione del contesto sociale e del quadro normativo di riferimento- il riferimento ai fini della soluzione del caso ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 461/2000.
La Consulta, infatti, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli art. 2 e 3 cost., dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939 n. 1272
e dell'art. 9 commi 2 e 3 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui non includono il convivente "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, ancorché la convivenza presenti i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, ha ritenuto che “la mancata inclusione del convivente "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che nel caso "de quo" manca, con la conseguenza che la diversità delle situazioni poste a raffronto rende non illegittima una differenziata disciplina delle stesse (sent. n. 8 del 1996)” e ha escluso, nel contempo, che possa “dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del principio alla convivenza di fatto purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità (sentt. n. 310 del 1989 e 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilità, che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 cost.”.
I medesimi rilievi valgono per l'istituto del pensionamento anticipato dei lavoratori precoci che prestano assistenza da almeno sei mesi al coniuge o alla persona unita civilmente affetto da handicap grave, non risultando neppure in questo caso irragionevole la scelta legislativa di escludere dal novero dei beneficiari, legati al soggetto al quale prestano assistenza da rapporti familiari (di coniugio o assimilati) giuridicamente vincolanti, il convivente di fatto.
pagina 11 di 13 Va, infatti, osservato che il riconoscimento dell'accesso alla pensione anticipata, sostanziandosi la stessa in un beneficio concesso all'interessato in via definitiva e conservato, pertanto, anche al venir meno dello status soggettivo legittimante, è stato del tutto ragionevolmente subordinato all'esistenza di un'unione affettiva dotata di stabilità non in via meramente fattuale, come avviene nella convivenza di fatto, ma anche per effetto della formalizzazione di vincoli giuridici cogenti e certi, che, per taluni aspetti (quali l'obbligo di mantenimento sopra esaminato), producono effetti anche successivamente al loro venir meno (là dove l'obbligo alimentare posto a carico del convivente è assai diverso e meno impattante, richiedendosi lo stato di bisogno e il fallimento del preventivo tentativo dell'ex partner bisognoso di ottenerli da parte degli altri soggetti obbligati in via poziore, quali, tra gli altri, nell'ordine i figli, anche adottivi e i genitori).
Né può fondatamente sostenersi che l'esclusione del convivente di fatto del soggetto gravemente disabile dal novero dei soggetti legittimati ad ottenere il pensionamento anticipato integri violazione del “principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana” o comporti il mancato riconoscimento della piena dignità alla famiglia di fatto composta da conviventi, in quanto il riconoscimento in via anticipata della prestazione pensionistica non rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., ma integra una deroga alle regole generali dettate in materia di accesso alla pensione, la cui operatività è riconosciuta in presenza di predeterminati requisiti sulla base di scelte di politica legislativa che, ove, come in questo caso, improntate a ragionevolezza, si sottraggono al giudizio di legittimità costituzionale.
Quanto alle esigenze costituzionalmente tutelate (ex artt. 2 e 32 Cost.) di assistenza del convivente disabile, se la loro valorizzazione ha condotto la Consulta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l. 104/92 nella parte in cui tale disposizione non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili per l'assistenza alle persone con handicap grave, non pare, invece, a questa Corte che le stesse possano indurre a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, lett. b), della l. 232/2016.
Infatti, a differenza dei permessi in parola, concepiti a precipuo e diretto beneficio della persona del disabile destinataria dell'assistenza, la pensione anticipata è un beneficio proprio dell'assicurato, al quale viene riconosciuto in via anticipata l'accesso al trattamento pensionistico in ragione del concorrente ricorrere della duplice condizione del precoce inizio dell'attività lavorativa e della gravosità della situazione in cui versa al momento della domanda in quanto soggetto onerato dell'assistenza di persona gravemente disabile allo stesso unita da matrimonio o unione civile, là dove l'intensificazione dell'assistenza del disabile consentito dal riconoscimento del beneficio è prospettabile quale conseguenza meramente indiretta ed eventuale.
pagina 12 di 13 In conclusione, pur apprezzando le istanze di ampliamento delle tutele prospettate dall'appellante, è da escludere, a giudizio della Corte, che tale risultato possa essere perseguito per via giudiziale nella materia qui controversa.
Si tratta, invero, di scelte che restano appannaggio dell'attività legislativa, fermo restando che, peraltro, una convivenza di fatto di soli sei mesi, quale quella minima che potrebbe essere desunta dalla disposizione esaminata, non risulterebbe, comunque, sufficiente a giustificare l'estensione del beneficio, prestandosi, per brevità, a comportamenti abusivi e strumentali.
Per le assorbenti considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma, mentre la novità e la complessità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. anche nel presente grado d'appello.
In presenza di dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. l'appellante è parimenti esente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Milano, 13/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Giovanni Casella
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