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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2017/2024 R.G., avente ad oggetto separazione consensuale, promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Catania alla via Monsignor Ventimiglia n. 99 presso lo studio dell'avv. Domenica Nadia Trovato (C.F.: ), che li rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.02.2025, resa all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 22.10.2024, documentando di aver contratto matrimonio civile ad Enna (EN) il 27.03.1982; atto annotato nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 3, Parte 1, Ufficio 1, Anno 1982.
I coniugi hanno premesso che dall'unione coniugale sono nate le figlie nata ad [...] il Per_1
15.03.1985, e nata ad [...] il [...], oggi entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) essi vivranno separati, liberi di scegliere la residenza che dovessero reputare più opportuna alle reciproche esigenze di vita e/o lavoro 2) la casa coniugale sita a Pergusa c/da Staglio Agro di Enna, ex S.S 117 bis di proprietà per ½ ciascuno di entrambi i coniugi è attualmente abitata dalla sig.ra
nonché dalla di lei figlia, sig.ra e dalle figliolette minori di Parte_2 Parte_3
quest'ultima; 3) il superiore immobile continuerà ad essere abitato a titolo gratuito dalla sig.ra
rimanendo a carico della stessa i costi delle utenze e di manutenzione ordinaria;
4) Parte_2
la sig.ra si obbliga pertanto, a volturare a proprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione Pt_2
del presente atto i contratti di fornitura delle utenze;
5) il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 [...]
, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 contributo al mantenimento della stessa di € 200,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) il sig. , si impegna ed obbliga altresì a corrispondere, non appena avrà Parte_1
maturato il trattamento pensionistico, il 40% di quanto allo stesso liquidato a titolo di TFR, alla sig.ra ”. Parte_2
Ciò premesso, considerato che le parti hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'11.02.2025, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
23.09.1962 (C.F.: ), e , nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva. C.F._2
2 Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2017/2024 R.G., avente ad oggetto separazione consensuale, promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Catania alla via Monsignor Ventimiglia n. 99 presso lo studio dell'avv. Domenica Nadia Trovato (C.F.: ), che li rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.02.2025, resa all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 22.10.2024, documentando di aver contratto matrimonio civile ad Enna (EN) il 27.03.1982; atto annotato nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 3, Parte 1, Ufficio 1, Anno 1982.
I coniugi hanno premesso che dall'unione coniugale sono nate le figlie nata ad [...] il Per_1
15.03.1985, e nata ad [...] il [...], oggi entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) essi vivranno separati, liberi di scegliere la residenza che dovessero reputare più opportuna alle reciproche esigenze di vita e/o lavoro 2) la casa coniugale sita a Pergusa c/da Staglio Agro di Enna, ex S.S 117 bis di proprietà per ½ ciascuno di entrambi i coniugi è attualmente abitata dalla sig.ra
nonché dalla di lei figlia, sig.ra e dalle figliolette minori di Parte_2 Parte_3
quest'ultima; 3) il superiore immobile continuerà ad essere abitato a titolo gratuito dalla sig.ra
rimanendo a carico della stessa i costi delle utenze e di manutenzione ordinaria;
4) Parte_2
la sig.ra si obbliga pertanto, a volturare a proprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione Pt_2
del presente atto i contratti di fornitura delle utenze;
5) il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 [...]
, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 contributo al mantenimento della stessa di € 200,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) il sig. , si impegna ed obbliga altresì a corrispondere, non appena avrà Parte_1
maturato il trattamento pensionistico, il 40% di quanto allo stesso liquidato a titolo di TFR, alla sig.ra ”. Parte_2
Ciò premesso, considerato che le parti hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'11.02.2025, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
23.09.1962 (C.F.: ), e , nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva. C.F._2
2 Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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