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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BORRUSO CATHERINA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. ALESSANDRA VITALBA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 12.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, Pt_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
la parte resistente in data 30/10/1996 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Alcamo, al n. 193, parte II, serie A, anno 1996.
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
, nato il [...], e , nato il [...].
[...] Persona_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 83/2022 del 23.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, non opponendosi alla CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 12.02.2025, all'esito dell'ascolto del minore, il giudice istruttore formulava alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis
c.p.c., che dichiaravano di accettare:
- le parti sono libere di organizzare il regime di visita con i figli;
in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé i figli due volte a settimana per cena dalle 20 alle 21:30 (alternativamente il martedì e il giovedì e successivamente il mercoledì e il venerdì) e nel fine settimana a settimane alterne il sabato o la domenica, con eventuale pernottamento se gradito dai minori;
eguale alternanza per le festività. Periodo feriale
4 settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e agosto previo preavviso di almeno 30 gg;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili, da intendersi nella misura di €250,00 per ciascuno di essi. Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT;
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
- l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa.”
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 83/2022 del 23.05.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art. 149 c.c. e dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottata a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 CP_1
30/10/1996 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Alcamo, al n. 193, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 13/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BORRUSO CATHERINA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. ALESSANDRA VITALBA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 12.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, Pt_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
la parte resistente in data 30/10/1996 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Alcamo, al n. 193, parte II, serie A, anno 1996.
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
, nato il [...], e , nato il [...].
[...] Persona_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 83/2022 del 23.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, non opponendosi alla CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 12.02.2025, all'esito dell'ascolto del minore, il giudice istruttore formulava alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis
c.p.c., che dichiaravano di accettare:
- le parti sono libere di organizzare il regime di visita con i figli;
in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé i figli due volte a settimana per cena dalle 20 alle 21:30 (alternativamente il martedì e il giovedì e successivamente il mercoledì e il venerdì) e nel fine settimana a settimane alterne il sabato o la domenica, con eventuale pernottamento se gradito dai minori;
eguale alternanza per le festività. Periodo feriale
4 settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e agosto previo preavviso di almeno 30 gg;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili, da intendersi nella misura di €250,00 per ciascuno di essi. Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT;
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
- l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa.”
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 83/2022 del 23.05.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art. 149 c.c. e dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottata a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 CP_1
30/10/1996 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Alcamo, al n. 193, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 13/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo