Sentenza 22 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
3 0 Aula 'B' 4 REPUBBLICA ITALIANA 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA D ONE 9 Oggetto Opposizione agli 0 atti esecutivi 0 Composta dagli Ill ig i Magistrati: R.G.N. 2149/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 1922 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 300 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere- Ud. 05/11/02 -Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocatoGREGORIO VII 396, presso 10 studio EDOARDO CRISTINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato DANIELA CAPUZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SCALIGERA SCARL, con sede in BANCA MONTAGNANESE Montagnana, in persona del Presidente Prof. Dott. Luigi Sammarco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA 2002 SAVINO, che la difende anche disgiuntamente 2097 all'avvocato BRUNO RUSSELLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 431/99 del Tribunale di PADOVA, Sezione III Civile, emessa il 31/12/98 e depositata il 25/03/99 (R.G. 3734/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il tribunale di PA, con sentenza del 25 mar- zo 1999, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del pretore di quella città che ave- va rigettato le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposte da DO TO contro la srl CA di credito cooperativo di Montagnese. Il tribunale ha ritenuto che l'appello era stato proposto oltre il ter- mine indicato dall'art. 325 cod. proc. civ., non poten- dosi tenere conto nel calcolo relativo della sospensio- ne dei termini processuali in periodo feriale.
2. DO TO ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, auspicando che il principio di diritto applicato dal tribunale sia "ri- 2 considerato". La CA resiste con controricorso.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inam- missibile.
4. E' pacifico tra le parti che la sentenza del pretore di PA è stata notificata al TO il 22 luglio 1997 e che l'appello è stato notificato alla CA il 6 ottobre successivo. L'appello, quindi, è stato proposto oltre il termi- ne indicato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.
5. Il tribunale di PA ha ritenuto che la SO- spensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come questa Corte ha affermato a partire da Cass. SS. uu. n. 2221 del 1975, seguita, tra le altre, dalle sentenze 26 novembre 1996 n. 8490 e 26 aprile 2000, n. 5345. A questo principio si deve aggiungere che le sen- tenze che decidono controversie in tema di opposizione 3 agli atti esecutivi, le quali non sono impugnabili con i mezzi ordinari, sono soggette al solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
6. Nella specie l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini dell'impugnazione è stata cor- rettamente pronunciata per quanto riguarda l'opposizio- ne all'esecuzione. Con riferimento all'appello contro quella parte della sentenza del pretore che aveva deciso l'opposi- zione agli atti esecutivi il profilo dell'inammissibi- lità ricorre per la diversa ragione che questo capo della sentenza non era affatto soggetto all'impugnazio- ne mediante appello;
semmai lo era con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
7. Corretta in questo senso la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione deve es- sere rigettato. La questione di costituzionalità sollevata con il ricorso non può essere esaminata, in quanto la difesa del TO non indica le norme o i profili che la sor- reggono. Nella decisione è assorbito l'esame degli altri mo- tivi del ricorso con i quali alla sentenza impugnata è addebitato l'errore della contraddittoria motivazione e 4 del mancato esame del merito della controversia.
9. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 92,00 oltre onorari liquidati in € 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 novembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. by of 26 weerудов Il Fresidente NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 2.2 GEN. 2003 IL CANCELLERE C1 NO TA CORTE SUPREMA CASSAZIONE " presso l'Agenzia delle Entrate of Roma 211 25-3-2003 Si attesta la regstrazione serie 4 al n. 12395 versate € 149.77 apposta in calce alla cople autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 4