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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5060/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Del Capraro, giusta procura speciale in atti
- ricorrente
E
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 di Macedonia) l'11.11.1977;
- resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.09.2023 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 02.12.2011 ha contratto Parte_1 matrimonio civile in Roma con che dall'unione coniugale non sono Controparte_1 nati figli;
che con sentenza n. 5460/2019, pubblicata il 12.03.2019 e passata in giudicato come da attestazione del 05.10.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dall'epoca della separazione non vi è stata riconciliazione, né alcun tipo di rapporto tra i coniugi – chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, anche con sentenza non definitiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 04.10.2022, verificata la rituale notifica del ricorso e nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione, e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 07.03.2023, la parte ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 183
c.p.c. e chiedeva la pronuncia sullo status;
il Giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica, rimetteva la causa al Collegio per la decisione per la pronuncia sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.09.2023.
Con sentenza non definitiva n. 5275 pubblicata in data 31.03.2023, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
ordinava all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza (registro agli atti dello stato civile dell'anno 2011, atto n.
00142, parte I, serie 08) e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio come da ordinanza emessa in data 07.03.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
27.09.2023, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata in giudizio e mai comparsa né costituitasi.
Ciò posto, rilevato che in data 31.03.2023 è già stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status, attesa l'assenza di figli e di domande di carattere economico nessuna altra statuizione deve essere adottata.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, stante la contumacia della parte resistente e considerati la natura e l'oggetto del procedimento, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- prende atto che con sentenza non definitiva n. 5275 pubblicata in data 31.03.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nata a [...] l'[...]; C.F._2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
20.12.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Del Capraro, giusta procura speciale in atti
- ricorrente
E
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 di Macedonia) l'11.11.1977;
- resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.09.2023 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 02.12.2011 ha contratto Parte_1 matrimonio civile in Roma con che dall'unione coniugale non sono Controparte_1 nati figli;
che con sentenza n. 5460/2019, pubblicata il 12.03.2019 e passata in giudicato come da attestazione del 05.10.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dall'epoca della separazione non vi è stata riconciliazione, né alcun tipo di rapporto tra i coniugi – chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, anche con sentenza non definitiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 04.10.2022, verificata la rituale notifica del ricorso e nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione, e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 07.03.2023, la parte ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 183
c.p.c. e chiedeva la pronuncia sullo status;
il Giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica, rimetteva la causa al Collegio per la decisione per la pronuncia sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.09.2023.
Con sentenza non definitiva n. 5275 pubblicata in data 31.03.2023, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
ordinava all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza (registro agli atti dello stato civile dell'anno 2011, atto n.
00142, parte I, serie 08) e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio come da ordinanza emessa in data 07.03.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
27.09.2023, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata in giudizio e mai comparsa né costituitasi.
Ciò posto, rilevato che in data 31.03.2023 è già stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status, attesa l'assenza di figli e di domande di carattere economico nessuna altra statuizione deve essere adottata.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, stante la contumacia della parte resistente e considerati la natura e l'oggetto del procedimento, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- prende atto che con sentenza non definitiva n. 5275 pubblicata in data 31.03.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nata a [...] l'[...]; C.F._2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
20.12.2023.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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