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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN SA MA, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPONENTE -
Contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SA Di Pilato, giusta procura conferita in memoria di nomina di nuovo difensore e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTA -
OGGETTO: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da note sostitutive dell'udienza del 10.6.2025)
- Opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Preliminarmente, in rito, si eccepisce la litispendenza relativamente alle spese straordinarie già oggetto del giudizio pendente dinanzi al G.d P. di Trani al n. RG 1828/21; 1) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Trani il 01/02/2023 (R.G. 129/2023) previo accertamento della spese straordinarie e, ove dovute, compensate con i crediti dell'opponente; 2) Accertarsi
e dichiararsi la compensazione del credito dello con il minor debito portato dal Pt_1
d. i. oggetto della presente opposizione e rigettarsi, pertanto, ogni avversa richiesta di condanna al pagamento di somme. 3) Condannarsi la al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio;
4) Condannarsi la al risarcimento per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. essendo stata eccepita la compensazione sin da prima del deposito del ricorso e senza che la abbia in alcun modo riscontrato la fondata CP_1 eccezione, costringendo l'opponenente al giudizio di opposizione con inutile aggravio di spese”.
- Convenuta:
“1) in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cod. proc. civ. poiché l'avversa opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione, per le ragioni rappresentate nel dettaglio in narrativa e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
2) nel merito rigettare
l'opposizione del sig. perché priva di fondamento in fatto e diritto, Parte_1 per quanto esposto in narrativa;
3) condannare l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale formulando opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 87/2023 (RG 129/2023), emesso in data 1/2/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 4.507,85 – oltre interessi e spese di lite -
a titolo di contributo al 50% del sostentamento delle spese straordinarie “necessarie per soddisfare i bisogni primari indifferibili dei figli”, giusta ordinanza Presidenziale emessa dal Tribunale di Trani il 06.11.2018, con la quale, nel procedimento civile di separazione giudiziale tra i coniugi, tra le altre cose, era stato posto a carico dello la corresponsione del 50% delle spese straordinarie Pt_1 mediche e scolastiche relative ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
Ha eccepito, in sintesi, l'opponente: i) che lo stesso versa regolarmente l'importo mensile di € 2.400,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli, che coprirebbe le esigenze primarie degli stessi, mentre le somme richieste non costituirebbero spese straordinarie, risultando “coperte” dall'assegno ordinario;
ii) che lo sarebbe creditore nei confronti della per spese Pt_1 CP_1 di lite non corrisposte nei giudizi in cui quest'ultima sarebbe risultata soccombente, esitati con l'ordinanza n. 1417/2020 e con la sentenza n. 943/2020, per un totale di € 4.133,99; iii) che le spese richieste dalla con pec del 22/9/2021 e del 6/9/2021, sarebbero state già richieste con il CP_1 decreto ingiuntivo n. 594/2021 – la cui opposizione pende innanzi al G.D.P. di Trani (R.G. N.
1258/2021, riunito al d.i. r.g. n. 491/21 e r.g. n. 1216/20); iv) che le spese richieste non sarebbero dovute in quanto non concordate, non dimostrate, coperte dall'assegno ordinario, nei termini dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, mentre quelle dovute sarebbero state riconosciute, avendole lo compensate con il proprio credito;
v) che l'attore avrebbe ricevuto la notifica di Pt_1 numerosi decreti ingiuntivi e atti (n. 490/19, n. 577/19, n. 793/19, atto di citazione R.G. n. 1566/20, dott.ssa Ardito) tutti emessi dal Giudice di Pace di Trani, tutti opposti, riuniti e riassunti dinanzi al
Tribunale di Trani, innanzi al quale pende il relativo giudizio RG n. 908/21 e che penderebbero ulteriori tre giudizi (n. 491/21 R.G., n. 1828/21 R.G., n. 1216/20 R.G.) riuniti, dinanzi al GDP di
Trani.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale di Trani, disattesa e reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così provvedere: Preliminarmente, in rito, si eccepisce la litispendenza relativamente alle spese straordinarie già oggetto del giudizio pendente dinanzi al GdP di Trani RG 1828/21 (di cui si produce copia integrale del fascicolo chiedendo, in caso di contestazione, l'acquisizione d'ufficio della copia integrale del fascicolo). 1) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Trani il 1/2/2023 (R.G. 129/2023) perché il presunto ulteriore credito della non è dovuto avendo lo già corrisposto le somme dovute mediante CP_1 Pt_1 compensazione e, comunque, espungersi quelle richieste con il ricorso monitorio opposto, pendente dinanzi al GdP, sopra richiamato. 2) Ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione. 3)
Accertarsi e dichiararsi la compensazione del credito dello con il minor suo debito portato Pt_1 dal d. i. oggetto della presente opposizione e rigettarsi, pertanto, ogni avversa richiesta di condanna al pagamento di somme. 4) Condannarsi la al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio di opposizione essendo stata eccepita la compensazione via pec, prima del deposito del ricorso senza che la abbia tenuto conto di tale fondata eccezione dell'ex CP_1 coniuge costringendolo alla presente iniziativa giudiziaria con inutile aggravio di spese. 5) Condannarsi la al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 6) Condannarsi la CP_1 ricorrente, , al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” Controparte_1
Con comparsa del 07.06.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo in sintesi: i) che, in forza dell'ordinanza Presidenziale, le spese straordinarie mediche e scolastiche dovevano esser versate indipendentemente dal previo accordo tra i genitori;
ii) l'inoperatività dell'eccepita compensazione, trattandosi di crediti di carattere alimentare-assistenziale e avendo in ogni caso l'opponente eccepito la compensazione in tutti i giudizi di opposizione a D.I. “sin dal primo dell'anno 2019”, a fronte di un credito totale complessivo della di € 18.718,45; iii) che le avverse eccezioni sarebbero infondate, CP_1 trattandosi di spese straordinarie.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cod. proc. civ. poiché l'avversa opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione, per le ragioni rappresentate nel dettaglio in narrativa e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
2) nel merito rigettare
l'opposizione del sig. perché priva di fondamento in fatto e diritto, per quanto Parte_1 esposto in narrativa;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e Parte_1 competenze tutte del presente giudizio di opposizione”.
Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, la causa è stata istruita a livello documentale.
Con ordinanza del 25.1.2024 il Tribunale ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., questione pregiudiziale in merito all'interesse ad agire, invitando quindi le parti a depositare memorie al fine di prender posizione su quanto rilevato in parte motiva e “ad analizzare dettagliatamente e a prender posizione su ogni singola spesa oggetto del concesso decreto monitorio”; ha altresì formulato invito conciliativo nel senso dell'abbandono della lite a spese compensate.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie e, fallito il tentativo conciliativo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.6.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----------- L'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito delineate.
1. In primo luogo deve essere accolta in parte l'eccezione di litispendenza sollevata dall'opponente, avente carattere pregiudiziale. Ed infatti, pur dovendosi rilevare la generale incertezza e scarsa chiarezza e documentazione, attribuibile ad entrambe le parti, del reale coacervo dei giudizi tra di esse pendenti e definiti, vi è che, in merito alle spese di cui ai docc. da 1 a 4 allegati al ricorso per D.I. risulta essersi già pronunciato altro Giudice e, nello specifico, il giudice di pace di
Trani, giusta sentenza (documentata in atti) depositata nell'ambito del procedimento n. 1216/2020, al quale è stato riunito il procedimento n. 1258/2021, di cui l'opponente ha versato in atti il fascicolo di parte della Dall'esame del fascicolo stesso – ed in particolare dall'esame della CP_1 documentazione di cui all'allegato n. 2 – emerge che le spese oggetto dei relativi bollettini postali – poste alla base, tra le altre, di quel giudizio, sono le stesse di cui agli all. da 1 a 4 della procedura d'ingiunzione sottesa all'odierna lite e che, pertanto, su di esse si è già pronunciato, nel merito, il giudice di Pace di Trani. L'opposta, d'altro canto, nulla ha dedotto o
contro
-eccepito sul punto.
Sicché, trattandosi di identità (parziale) di domande – essendo i medesimi il petitum e la causa petendi – ed essendo l'odierno giudice quello successivamente adito, deve accogliersi l'eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ordine a tale parte di domanda.
Né inficia tale conclusione l'emanazione della predetta sentenza, che ha definito il giudizio n. 1216/2020 giacché in assenza di attestazione circa il relativo passaggio in giudicato, deve ritenersi permanente la pendenza della lite, con conseguente operatività della declaratoria ex art. 39 c.p.c. (v. in merito, Cass. Civ. SS.UU., sentenza 12/12/2013 n° 27846).
Del resto, ove anche la detta sentenza fosse passata in giudicato, resterebbe esclusa la declaratoria di litispendenza, ma, di contro, andrebbe rilevato (anche d'ufficio) l'intervenuto giudicato tra le parti, anch'esso ostativo ad una pronuncia nel merito da parte di questo Giudice. (cfr. ex multis Cass. n. 32370/2023; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 20629/2016), con una pronuncia in rito avente, in sostanza, analogo effetto.
Risulta irrilevante, viceversa, il richiamo effettuato dalle parti agli altri procedimenti tenutisi o pendenti tra le parti, non essendovi specifica allegazione e, in ogni caso, prova documentale che essi abbiano avuto o abbiano ad oggetto le medesime spese di cui alla presente lite.
2. In ordine ai residui profili di contesa deve esser dichiarata la carenza parziale di interesse ad agire dell'opposta, con conseguente revoca del concesso decreto ingiuntivo.
Giova ricordare che, nel caso in esame, la ha adito il Tribunale, in sede CP_1 monitoria, al fine di ottenere il rimborso di spese “straordinarie” sostenute tra il settembre 2021 e l'agosto 2022, come menzionate nell'allegato B, indicizzato in calce al ricorso. E tanto ha fatto sulla scorta dell'ordinanza Presidenziale, munita di formula esecutiva, che ha posto a carico dello tra le altre cose, di dover corrispondere il “50% delle spese straordinarie mediche e Pt_1 scolastiche per i minori”, da versarsi “indipendentemente dal previo accordo”.
Orbene, tanto premesso, occorre interpretare correttamente tale ordinanza e poi verificare il perimetro delle spese azionate dalla poiché, avendo tale ordinanza efficacia di titolo CP_1 esecutivo (cfr., sul punto, l'art. 189 disp. att. c.p.c.), ciò che in essa è da ritenersi contenuto può esser dalla rivendicato direttamente in executivis, mediante notifica del precetto e, in CP_1 difetto di adempimento, mediante esercizio dell'azione esecutiva, senza che pertanto la stessa debba
– ed anzi possa – agire in sede monitoria o cognitiva al fine di munirsi di nuovo titolo. Sicché, difetta l'interesse ad agire dell'opposta per rivendicare il rimborso di spese rispetto alle quali la stessa risulta già munita di titolo esecutivo.
Al riguardo, il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass.
Civ. sez. III, 04/08/2025, n.22522; Cass. Civ. sez. I, 18/03/2024, n.7169; Cass., Civ. sez. I,
15/02/2021, n.3835; Cass. Civ. sez. I, 13/01/2021, n.379; Cass. Civ. 23/05/2011 n. 11316), il quale ha chiarito che l'ordinanza presidenziale è munita di efficacia esecutiva non soltanto in ordine all'ordinario contributo per il mantenimento, ma anche con riguardo alle spese straordinarie fissate solo in misura percentuale a carico dei genitori, restandone escluse soltanto le spese “straordinarie” imprevedibili e imponderabili.
In sintesi, per ciò che rileva ai fini di causa, il condivisibile predetto orientamento ha rimarcato che:
- la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non può essere riferita a fatti straordinari e connotati da imprevedibilità ed eccezionalità e tanto in ragione di un dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., nei cui contenuti, per un fisiologico suo atteggiarsi secondo nozioni di comune esperienza, le prime rientrano;
- pertanto, continui esborsi per l'istruzione e per prestazioni mediche (quali ad esempio, spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche) sono qualificabili come routinari, posto che essi, indeterminati nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all'an; - tali spese, dunque, pur andando a integrare quelle c.d. straordinarie (sul punto non potendosi condividere la prospettazione dell'opponente, che pretende di farle rientrare nell'assegno ordinario), finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza e pertanto, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione;
- invece, la distinta ipotesi delle "spese straordinarie", categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva, lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, riguarda quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione;
- solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in difetto, richiedono l'accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
Da quanto sopra esposto deriva che le spese mediche e scolastiche c.d. “routinarie” sono da ritenersi comprese nel titolo esecutivo, sicché per esse la difetta di interesse ad agire – CP_1 potendo agire direttamente in executivis per ottenerne coattivamente il rimborso. Soltanto quelle straordinarie c.d. imprevedibili e imponderabili, viceversa, devono ritenersi non ricomprese nell'ordinanza presidenziale e dunque per esse è legittima la proposizione della domanda monitoria.
Per queste ultime, dunque, occorrerebbe accertare, in difetto di accordo, la congruenza e, dunque, la rimborsabilità.
Orbene, con ordinanza istruttoria del 25.1.2024 il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla carenza di interesse ad agire “in relazione alle singole spese di cui l'opposta ha chiesto il rimborso” richiamando in sintesi i sopra esposti princìpi giurisprudenziali e invitando le parti ad “analizzare dettagliatamente e a prender posizione su ogni singola spesa oggetto del concesso decreto monitorio”. Nelle memorie integrative (e negli scritti successivi), tuttavia, le parti e, per quel che rileva, l'opposta, non hanno preso compiuta posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio, né hanno proceduto all'analisi dettagliata delle singole spese.
L'opposta, nello specifico, ha così testualmente dichiarato: “In ordine alla richiesta del Giudice di analisi di tutte le singole spese oggetto del concesso decreto ingiuntivo l'opposta non può fare altro che richiamare il provvedimento di ingiunzione reso dal Giudice dott.ssa Emanuela
Gallo in data 01.02.2023 che ha già effettuato detto esame escludendo nella parte motiva, rispetto all'importo richiesto di € 5.101,62, quelle spese che non riteneva rientrassero nelle spese straordinarie o erano prive di riferimento specifico ai figli, riducendo così l'importo ad € 4.507,85.
Null'altro può fare questa difesa in ordine alle spese riconosciute nel concesso decreto, che sono sicuramente quasi tutte spese mediche o scolastiche routinarie, soltanto poche spese non rientrano in tale tipologia quali quelle per l'ottenimento della patente da parte dei figli e o Per_2 Per_3 quelle per la figlia per l'ottenimento del rinnovo del patentino per l'equitazione, sport che Per_1 esercita sin da bambina nel maneggio del padre ”. Parte_1
Da un lato, dunque, vi è un difetto di specifica allegazione in relazione all'interesse ad agire con riguardo ad ogni singola spesa (con conseguente difetto di prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, prova che grava sulla parte che agisce: v. Cass. Civ. 2021, n. 29474), dall'altro, in buona sostanza, vi è
l'ammissione che trattasi “sicuramente quasi tutte spese mediche o scolastiche routinarie”, sicché, per esse, deve esser dichiarato il difetto di interesse ad agire, essendo l'opposta già munita di titolo esecutivo.
Ma anche per le spese che, sia pur genericamente, la stessa parte opposta ha allegato come spese non rientranti in quelle routinarie - spese in relazione alle quali è possibile un esame nel merito della domanda – deve essere escluso il rimborso, vuoi perché le stesse non sono da considerarsi straordinarie “eccezionali”, vuoi per difetto di specifica allegazione e prova da parte dell'attrice in senso sostanziale (e cioè l'opposta).
Si ha riguardo, dunque, a quelle “per l'ottenimento della patente da parte dei figli Per_2
e o quelle per la figlia per l'ottenimento del rinnovo del patentino per Per_3 Per_1
l'equitazione, sport che esercita sin da bambina nel maneggio del padre ”. Parte_1
Si ha altresì riferimento a quelle, accennate nella comparsa conclusionale, per l'acquisto del tampone Covid, per “appartamento, luce e gas a Bologna per la figlia ” e quelle “per i Per_1 viaggi effettuati dai figli per raggiungere la città di Bologna”, quelle per l'acquisto di “occhiali da sole.
Ed infatti, per le prime in parte risultano coperte dal rilievo della litispendenza, in altra parte deve escludersi l'eccezionalità, attesa la prevedibilità e l'esiguo ammontare. In relazione alle seconde (quelle, cioè, legate all'esperienza universitaria della figlia
, per stabilire se trattasi di spese straordinarie eccezionali ed imprevedibili e, in caso Per_1 positivo, per decidere se siano rimborsabili anche in difetto di accordo con l'altro coniuge, occorrerebbe effettuare una valutazione concreta ed attuale, che tenga conto delle condizioni esistenti al momento della determinazione del contributo, per verificare se sono spese ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno (Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169). Al fine di deciderne la rimborsabilità, anche in assenza di consenso preventivo dell'altro coniuge, inoltre, occorrerebbe tener conto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha fornito (non ha allegato, prima che dimostrato) le indicazioni concrete necessarie a valutare tutti tali elementi, quali l'età dei figli, il maturarsi o sopraggiungere delle loro esigenze rispetto al momento della determinazione del contributo, la comparazione con le condizioni economiche dell'altro genitore, etc. Così, con riguardo alle spese legate all'Università di Bologna della figlia l'opposta nulla ha dedotto in senso specifico, Per_1 tale da poter consentire al Giudicante di valutare, a fronte del dissenso dell'altro genitore, la rispondenza delle spese all'interesse della minore (oggi maggiorenne), e la sua proporzionalità rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. (v.
Cass. 50597/2021); viceversa, si è limitata a richiamare genericamente le spese sopra enunciate, invocandone la ristorabilità, così riversando sul Giudicante l'onere di ricercare elementi a comprova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Anche in ordine a tali spese, dunque, la pretesa non può ritenersi dimostrata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'opposto decreto.
Resta assorbita ogni questione afferente all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono calcolate ex D.M. 55/2014, avendo riguardo ai parametri medi, scaglione sino 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1261/2023. 1. dichiara la litispendenza parziale, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. dichiara il parziale difetto di interesse ad agire dell'opposta per le ragioni di cui in parte motiva;
3. per i residui profili di interesse, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2023;
4. condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Trani il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN SA MA, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPONENTE -
Contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SA Di Pilato, giusta procura conferita in memoria di nomina di nuovo difensore e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTA -
OGGETTO: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da note sostitutive dell'udienza del 10.6.2025)
- Opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Preliminarmente, in rito, si eccepisce la litispendenza relativamente alle spese straordinarie già oggetto del giudizio pendente dinanzi al G.d P. di Trani al n. RG 1828/21; 1) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Trani il 01/02/2023 (R.G. 129/2023) previo accertamento della spese straordinarie e, ove dovute, compensate con i crediti dell'opponente; 2) Accertarsi
e dichiararsi la compensazione del credito dello con il minor debito portato dal Pt_1
d. i. oggetto della presente opposizione e rigettarsi, pertanto, ogni avversa richiesta di condanna al pagamento di somme. 3) Condannarsi la al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio;
4) Condannarsi la al risarcimento per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. essendo stata eccepita la compensazione sin da prima del deposito del ricorso e senza che la abbia in alcun modo riscontrato la fondata CP_1 eccezione, costringendo l'opponenente al giudizio di opposizione con inutile aggravio di spese”.
- Convenuta:
“1) in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cod. proc. civ. poiché l'avversa opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione, per le ragioni rappresentate nel dettaglio in narrativa e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
2) nel merito rigettare
l'opposizione del sig. perché priva di fondamento in fatto e diritto, Parte_1 per quanto esposto in narrativa;
3) condannare l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale formulando opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 87/2023 (RG 129/2023), emesso in data 1/2/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 4.507,85 – oltre interessi e spese di lite -
a titolo di contributo al 50% del sostentamento delle spese straordinarie “necessarie per soddisfare i bisogni primari indifferibili dei figli”, giusta ordinanza Presidenziale emessa dal Tribunale di Trani il 06.11.2018, con la quale, nel procedimento civile di separazione giudiziale tra i coniugi, tra le altre cose, era stato posto a carico dello la corresponsione del 50% delle spese straordinarie Pt_1 mediche e scolastiche relative ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
Ha eccepito, in sintesi, l'opponente: i) che lo stesso versa regolarmente l'importo mensile di € 2.400,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli, che coprirebbe le esigenze primarie degli stessi, mentre le somme richieste non costituirebbero spese straordinarie, risultando “coperte” dall'assegno ordinario;
ii) che lo sarebbe creditore nei confronti della per spese Pt_1 CP_1 di lite non corrisposte nei giudizi in cui quest'ultima sarebbe risultata soccombente, esitati con l'ordinanza n. 1417/2020 e con la sentenza n. 943/2020, per un totale di € 4.133,99; iii) che le spese richieste dalla con pec del 22/9/2021 e del 6/9/2021, sarebbero state già richieste con il CP_1 decreto ingiuntivo n. 594/2021 – la cui opposizione pende innanzi al G.D.P. di Trani (R.G. N.
1258/2021, riunito al d.i. r.g. n. 491/21 e r.g. n. 1216/20); iv) che le spese richieste non sarebbero dovute in quanto non concordate, non dimostrate, coperte dall'assegno ordinario, nei termini dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, mentre quelle dovute sarebbero state riconosciute, avendole lo compensate con il proprio credito;
v) che l'attore avrebbe ricevuto la notifica di Pt_1 numerosi decreti ingiuntivi e atti (n. 490/19, n. 577/19, n. 793/19, atto di citazione R.G. n. 1566/20, dott.ssa Ardito) tutti emessi dal Giudice di Pace di Trani, tutti opposti, riuniti e riassunti dinanzi al
Tribunale di Trani, innanzi al quale pende il relativo giudizio RG n. 908/21 e che penderebbero ulteriori tre giudizi (n. 491/21 R.G., n. 1828/21 R.G., n. 1216/20 R.G.) riuniti, dinanzi al GDP di
Trani.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale di Trani, disattesa e reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così provvedere: Preliminarmente, in rito, si eccepisce la litispendenza relativamente alle spese straordinarie già oggetto del giudizio pendente dinanzi al GdP di Trani RG 1828/21 (di cui si produce copia integrale del fascicolo chiedendo, in caso di contestazione, l'acquisizione d'ufficio della copia integrale del fascicolo). 1) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Trani il 1/2/2023 (R.G. 129/2023) perché il presunto ulteriore credito della non è dovuto avendo lo già corrisposto le somme dovute mediante CP_1 Pt_1 compensazione e, comunque, espungersi quelle richieste con il ricorso monitorio opposto, pendente dinanzi al GdP, sopra richiamato. 2) Ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione. 3)
Accertarsi e dichiararsi la compensazione del credito dello con il minor suo debito portato Pt_1 dal d. i. oggetto della presente opposizione e rigettarsi, pertanto, ogni avversa richiesta di condanna al pagamento di somme. 4) Condannarsi la al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio di opposizione essendo stata eccepita la compensazione via pec, prima del deposito del ricorso senza che la abbia tenuto conto di tale fondata eccezione dell'ex CP_1 coniuge costringendolo alla presente iniziativa giudiziaria con inutile aggravio di spese. 5) Condannarsi la al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 6) Condannarsi la CP_1 ricorrente, , al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” Controparte_1
Con comparsa del 07.06.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo in sintesi: i) che, in forza dell'ordinanza Presidenziale, le spese straordinarie mediche e scolastiche dovevano esser versate indipendentemente dal previo accordo tra i genitori;
ii) l'inoperatività dell'eccepita compensazione, trattandosi di crediti di carattere alimentare-assistenziale e avendo in ogni caso l'opponente eccepito la compensazione in tutti i giudizi di opposizione a D.I. “sin dal primo dell'anno 2019”, a fronte di un credito totale complessivo della di € 18.718,45; iii) che le avverse eccezioni sarebbero infondate, CP_1 trattandosi di spese straordinarie.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cod. proc. civ. poiché l'avversa opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione, per le ragioni rappresentate nel dettaglio in narrativa e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
2) nel merito rigettare
l'opposizione del sig. perché priva di fondamento in fatto e diritto, per quanto Parte_1 esposto in narrativa;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e Parte_1 competenze tutte del presente giudizio di opposizione”.
Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, la causa è stata istruita a livello documentale.
Con ordinanza del 25.1.2024 il Tribunale ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., questione pregiudiziale in merito all'interesse ad agire, invitando quindi le parti a depositare memorie al fine di prender posizione su quanto rilevato in parte motiva e “ad analizzare dettagliatamente e a prender posizione su ogni singola spesa oggetto del concesso decreto monitorio”; ha altresì formulato invito conciliativo nel senso dell'abbandono della lite a spese compensate.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie e, fallito il tentativo conciliativo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.6.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----------- L'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito delineate.
1. In primo luogo deve essere accolta in parte l'eccezione di litispendenza sollevata dall'opponente, avente carattere pregiudiziale. Ed infatti, pur dovendosi rilevare la generale incertezza e scarsa chiarezza e documentazione, attribuibile ad entrambe le parti, del reale coacervo dei giudizi tra di esse pendenti e definiti, vi è che, in merito alle spese di cui ai docc. da 1 a 4 allegati al ricorso per D.I. risulta essersi già pronunciato altro Giudice e, nello specifico, il giudice di pace di
Trani, giusta sentenza (documentata in atti) depositata nell'ambito del procedimento n. 1216/2020, al quale è stato riunito il procedimento n. 1258/2021, di cui l'opponente ha versato in atti il fascicolo di parte della Dall'esame del fascicolo stesso – ed in particolare dall'esame della CP_1 documentazione di cui all'allegato n. 2 – emerge che le spese oggetto dei relativi bollettini postali – poste alla base, tra le altre, di quel giudizio, sono le stesse di cui agli all. da 1 a 4 della procedura d'ingiunzione sottesa all'odierna lite e che, pertanto, su di esse si è già pronunciato, nel merito, il giudice di Pace di Trani. L'opposta, d'altro canto, nulla ha dedotto o
contro
-eccepito sul punto.
Sicché, trattandosi di identità (parziale) di domande – essendo i medesimi il petitum e la causa petendi – ed essendo l'odierno giudice quello successivamente adito, deve accogliersi l'eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ordine a tale parte di domanda.
Né inficia tale conclusione l'emanazione della predetta sentenza, che ha definito il giudizio n. 1216/2020 giacché in assenza di attestazione circa il relativo passaggio in giudicato, deve ritenersi permanente la pendenza della lite, con conseguente operatività della declaratoria ex art. 39 c.p.c. (v. in merito, Cass. Civ. SS.UU., sentenza 12/12/2013 n° 27846).
Del resto, ove anche la detta sentenza fosse passata in giudicato, resterebbe esclusa la declaratoria di litispendenza, ma, di contro, andrebbe rilevato (anche d'ufficio) l'intervenuto giudicato tra le parti, anch'esso ostativo ad una pronuncia nel merito da parte di questo Giudice. (cfr. ex multis Cass. n. 32370/2023; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 20629/2016), con una pronuncia in rito avente, in sostanza, analogo effetto.
Risulta irrilevante, viceversa, il richiamo effettuato dalle parti agli altri procedimenti tenutisi o pendenti tra le parti, non essendovi specifica allegazione e, in ogni caso, prova documentale che essi abbiano avuto o abbiano ad oggetto le medesime spese di cui alla presente lite.
2. In ordine ai residui profili di contesa deve esser dichiarata la carenza parziale di interesse ad agire dell'opposta, con conseguente revoca del concesso decreto ingiuntivo.
Giova ricordare che, nel caso in esame, la ha adito il Tribunale, in sede CP_1 monitoria, al fine di ottenere il rimborso di spese “straordinarie” sostenute tra il settembre 2021 e l'agosto 2022, come menzionate nell'allegato B, indicizzato in calce al ricorso. E tanto ha fatto sulla scorta dell'ordinanza Presidenziale, munita di formula esecutiva, che ha posto a carico dello tra le altre cose, di dover corrispondere il “50% delle spese straordinarie mediche e Pt_1 scolastiche per i minori”, da versarsi “indipendentemente dal previo accordo”.
Orbene, tanto premesso, occorre interpretare correttamente tale ordinanza e poi verificare il perimetro delle spese azionate dalla poiché, avendo tale ordinanza efficacia di titolo CP_1 esecutivo (cfr., sul punto, l'art. 189 disp. att. c.p.c.), ciò che in essa è da ritenersi contenuto può esser dalla rivendicato direttamente in executivis, mediante notifica del precetto e, in CP_1 difetto di adempimento, mediante esercizio dell'azione esecutiva, senza che pertanto la stessa debba
– ed anzi possa – agire in sede monitoria o cognitiva al fine di munirsi di nuovo titolo. Sicché, difetta l'interesse ad agire dell'opposta per rivendicare il rimborso di spese rispetto alle quali la stessa risulta già munita di titolo esecutivo.
Al riguardo, il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass.
Civ. sez. III, 04/08/2025, n.22522; Cass. Civ. sez. I, 18/03/2024, n.7169; Cass., Civ. sez. I,
15/02/2021, n.3835; Cass. Civ. sez. I, 13/01/2021, n.379; Cass. Civ. 23/05/2011 n. 11316), il quale ha chiarito che l'ordinanza presidenziale è munita di efficacia esecutiva non soltanto in ordine all'ordinario contributo per il mantenimento, ma anche con riguardo alle spese straordinarie fissate solo in misura percentuale a carico dei genitori, restandone escluse soltanto le spese “straordinarie” imprevedibili e imponderabili.
In sintesi, per ciò che rileva ai fini di causa, il condivisibile predetto orientamento ha rimarcato che:
- la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non può essere riferita a fatti straordinari e connotati da imprevedibilità ed eccezionalità e tanto in ragione di un dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c.c., nei cui contenuti, per un fisiologico suo atteggiarsi secondo nozioni di comune esperienza, le prime rientrano;
- pertanto, continui esborsi per l'istruzione e per prestazioni mediche (quali ad esempio, spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche) sono qualificabili come routinari, posto che essi, indeterminati nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all'an; - tali spese, dunque, pur andando a integrare quelle c.d. straordinarie (sul punto non potendosi condividere la prospettazione dell'opponente, che pretende di farle rientrare nell'assegno ordinario), finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza e pertanto, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione;
- invece, la distinta ipotesi delle "spese straordinarie", categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva, lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, riguarda quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione;
- solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in difetto, richiedono l'accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
Da quanto sopra esposto deriva che le spese mediche e scolastiche c.d. “routinarie” sono da ritenersi comprese nel titolo esecutivo, sicché per esse la difetta di interesse ad agire – CP_1 potendo agire direttamente in executivis per ottenerne coattivamente il rimborso. Soltanto quelle straordinarie c.d. imprevedibili e imponderabili, viceversa, devono ritenersi non ricomprese nell'ordinanza presidenziale e dunque per esse è legittima la proposizione della domanda monitoria.
Per queste ultime, dunque, occorrerebbe accertare, in difetto di accordo, la congruenza e, dunque, la rimborsabilità.
Orbene, con ordinanza istruttoria del 25.1.2024 il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla carenza di interesse ad agire “in relazione alle singole spese di cui l'opposta ha chiesto il rimborso” richiamando in sintesi i sopra esposti princìpi giurisprudenziali e invitando le parti ad “analizzare dettagliatamente e a prender posizione su ogni singola spesa oggetto del concesso decreto monitorio”. Nelle memorie integrative (e negli scritti successivi), tuttavia, le parti e, per quel che rileva, l'opposta, non hanno preso compiuta posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio, né hanno proceduto all'analisi dettagliata delle singole spese.
L'opposta, nello specifico, ha così testualmente dichiarato: “In ordine alla richiesta del Giudice di analisi di tutte le singole spese oggetto del concesso decreto ingiuntivo l'opposta non può fare altro che richiamare il provvedimento di ingiunzione reso dal Giudice dott.ssa Emanuela
Gallo in data 01.02.2023 che ha già effettuato detto esame escludendo nella parte motiva, rispetto all'importo richiesto di € 5.101,62, quelle spese che non riteneva rientrassero nelle spese straordinarie o erano prive di riferimento specifico ai figli, riducendo così l'importo ad € 4.507,85.
Null'altro può fare questa difesa in ordine alle spese riconosciute nel concesso decreto, che sono sicuramente quasi tutte spese mediche o scolastiche routinarie, soltanto poche spese non rientrano in tale tipologia quali quelle per l'ottenimento della patente da parte dei figli e o Per_2 Per_3 quelle per la figlia per l'ottenimento del rinnovo del patentino per l'equitazione, sport che Per_1 esercita sin da bambina nel maneggio del padre ”. Parte_1
Da un lato, dunque, vi è un difetto di specifica allegazione in relazione all'interesse ad agire con riguardo ad ogni singola spesa (con conseguente difetto di prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, prova che grava sulla parte che agisce: v. Cass. Civ. 2021, n. 29474), dall'altro, in buona sostanza, vi è
l'ammissione che trattasi “sicuramente quasi tutte spese mediche o scolastiche routinarie”, sicché, per esse, deve esser dichiarato il difetto di interesse ad agire, essendo l'opposta già munita di titolo esecutivo.
Ma anche per le spese che, sia pur genericamente, la stessa parte opposta ha allegato come spese non rientranti in quelle routinarie - spese in relazione alle quali è possibile un esame nel merito della domanda – deve essere escluso il rimborso, vuoi perché le stesse non sono da considerarsi straordinarie “eccezionali”, vuoi per difetto di specifica allegazione e prova da parte dell'attrice in senso sostanziale (e cioè l'opposta).
Si ha riguardo, dunque, a quelle “per l'ottenimento della patente da parte dei figli Per_2
e o quelle per la figlia per l'ottenimento del rinnovo del patentino per Per_3 Per_1
l'equitazione, sport che esercita sin da bambina nel maneggio del padre ”. Parte_1
Si ha altresì riferimento a quelle, accennate nella comparsa conclusionale, per l'acquisto del tampone Covid, per “appartamento, luce e gas a Bologna per la figlia ” e quelle “per i Per_1 viaggi effettuati dai figli per raggiungere la città di Bologna”, quelle per l'acquisto di “occhiali da sole.
Ed infatti, per le prime in parte risultano coperte dal rilievo della litispendenza, in altra parte deve escludersi l'eccezionalità, attesa la prevedibilità e l'esiguo ammontare. In relazione alle seconde (quelle, cioè, legate all'esperienza universitaria della figlia
, per stabilire se trattasi di spese straordinarie eccezionali ed imprevedibili e, in caso Per_1 positivo, per decidere se siano rimborsabili anche in difetto di accordo con l'altro coniuge, occorrerebbe effettuare una valutazione concreta ed attuale, che tenga conto delle condizioni esistenti al momento della determinazione del contributo, per verificare se sono spese ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno (Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169). Al fine di deciderne la rimborsabilità, anche in assenza di consenso preventivo dell'altro coniuge, inoltre, occorrerebbe tener conto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha fornito (non ha allegato, prima che dimostrato) le indicazioni concrete necessarie a valutare tutti tali elementi, quali l'età dei figli, il maturarsi o sopraggiungere delle loro esigenze rispetto al momento della determinazione del contributo, la comparazione con le condizioni economiche dell'altro genitore, etc. Così, con riguardo alle spese legate all'Università di Bologna della figlia l'opposta nulla ha dedotto in senso specifico, Per_1 tale da poter consentire al Giudicante di valutare, a fronte del dissenso dell'altro genitore, la rispondenza delle spese all'interesse della minore (oggi maggiorenne), e la sua proporzionalità rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. (v.
Cass. 50597/2021); viceversa, si è limitata a richiamare genericamente le spese sopra enunciate, invocandone la ristorabilità, così riversando sul Giudicante l'onere di ricercare elementi a comprova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Anche in ordine a tali spese, dunque, la pretesa non può ritenersi dimostrata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'opposto decreto.
Resta assorbita ogni questione afferente all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono calcolate ex D.M. 55/2014, avendo riguardo ai parametri medi, scaglione sino 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1261/2023. 1. dichiara la litispendenza parziale, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. dichiara il parziale difetto di interesse ad agire dell'opposta per le ragioni di cui in parte motiva;
3. per i residui profili di interesse, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2023;
4. condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Trani il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto