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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1347/2020 R.G., avente ad oggetto “previdenza complementare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Riccotti del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Scicli (RG), Piazza Scrofani, Controparte_1 27, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Michele Ragusa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. in persona dei Parte_2 P.IVA_2 procuratori speciali Avv.ti Stefania Massenti e Serena Morelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cetti Cinzia Cascio e Maria Ferraro del Foro di Milano, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2020 premettendo di avere lavorato quale Parte_1 camionista dal 27.04.2014 al 31.08.2017 alle dipendenze della Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo e di avere aderito al fondo di
[...] CP_1 previdenza complementare PR gestito dalla ha esposto che a far data dal Parte_2 30.09.2014 la datrice di lavoro aveva interrotto i versamenti delle quote del maturato TFR nell'anzidetto fondo, oltre a non avergli mai riconosciuto gli assegni per il nucleo familiare, il c.d. bonus EN di cui al D.L. n. 66/2014 e le 13me mensilità e ad avere sistematicamente omesso la dovuta consegna dei prospetti paga. Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi: 1) ritenere e dichiarare “la
[...] tenuta a versare le quote di TFR al Fondo di previdenza Controparte_1 complementare PREVIRAS” e “al risarcimento del danno (…) per la perdita di redditività del Fondo” e conseguentemente condannarla “a versare in favore di società che Parte_2 gestisce il prefato fondo pensione, la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU” e ad esso ricorrente il ritenuto importo risarcitorio;
2) ritenere e dichiarare “che la non ha versato al sig. Controparte_1 il bonus ex D.L. n. 66/2014 nel periodo maggio 2014 – agosto 2017 e, Parte_1 conseguentemente, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma complessiva pari ad €. 3.200,00 od in quell'altra maggiore o minore che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”; 3) ritenere e dichiarare “che la
[...] non ha corrisposto al sig. nel corso Controparte_1 Parte_1 del rapporto di lavoro gli assegni per il nucleo familiare e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU”; e 4) ritenere e dichiarare “che la
[...] non ha corrisposto al sig. la Controparte_1 Parte_1 tredicesima mensilità relativamente agli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”. Costituitasi in lite, la ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per omessa CP_1 indicazione dei parametri normativi e contrattuali posti a fondamento delle reclamate differenze retributive e per invocarne in ogni caso il rigetto nel merito, siccome infondato, il ricorrente avendo sempre ricevuto i compensi previsti dalla contrattazione collettiva - assegni familiari, bonus EN e 13me mensilità compresi - ed essa resistente avendo puntualmente versato le quote di TFR nel fondo previdenziale PR gestito dalla fino al 30.09.2014 - data in cui i Parte_2 versamenti erano stati infine interrotti in accoglimento della corrispondente istanza formulata in data 06.06.2014 dallo e da altri lavoratori, “di fatto chiedendo che venisse accantonato Pt_1 dal datore di lavoro” - e tenuto le buste paga a disposizione del ricorrente presso lo studio di consulenza CEDACO di Scicli;
ha inoltre eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. delle 13me mensilità e formulato eccezione riconvenzionale fondata sul credito di € 16.500,00 vantato nei confronti del ricorrente a titolo di restituzione di prestiti allo stesso accordati. Si è altresì costituita in giudizio la la quale, rilevando l'omessa proposizione Parte_2 di domanda alcuna nei propri confronti, ha confermato l'adesione del ricorrente, in data 22.06.2007, al “PR Fondo pensione aperto a contribuzione definita” - dal 14.01.2016 rinominato “Fondo Pensione Aperto Allianz Previdenza” - ed esposto che il totale dei contributi versati sulla posizione previdenziale dello ammontava ad € 4.635,47, rappresentando infine la propria Pt_1 disponibilità ad accreditare le dovute somme presso la posizione previdenziale del ricorrente. Disattese le formulate istanze istruttorie, acquisita la produzione ex art. 210 c.p.c. delle buste paga e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Incontestati i caratteri e la durata del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con la CP_1 dal 27.04.2014 al 31.08.2017, va intanto disattesa la formulata eccezione di prescrizione
[...] triennale ex art. 2956 c.c. delle 13me mensilità rivendicate in ricorso;
nel rapporto di lavoro, infatti, tanto le prescrizioni presuntive quanto le prescrizioni estintive decorrono dalla cessazione del rapporto, in difetto della prova datoriale della c.d. stabilità reale (cfr. CASS. n. 5563/2004; CASS. n. 9825/1998), peraltro venuta meno a seguito delle modifiche del regime di tutela in materia di licenziamento introdotte dalle note riforme del 2012 e del 2015. Confermate le ragioni a fondamento dell'ordinanza reiettiva delle prove orali articolate dalla resistente del 23.05.2021, va quindi altresì respinta l'eccezione riconvenzionale dalla predetta formulata in forza del credito restitutorio vantato nei confronti del lavoratore sulla scorta di titoli non meglio circostanziati, né documentati, né altrimenti provati. Ciò detto, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. La non ha invero fornito prova alcuna della corresponsione al ricorrente delle CP_1 spettanze retributive reclamate in domanda ed esposte negli acquisiti prospetti paga (della cui doverosa consegna al lavoratore non è parimenti prova in atti), ovvero delle 13me mensilità dovute per le tre annualità di rapporto, pari a complessivi € 5.164,58, degli importi dovuti ex D.L. n. 66/2014 (c.d. bonus EN), complessivamente pari ad € 2.996,77, e degli assegni per il nucleo familiare dovuti a far data dal maggio 2014, come da domanda, per complessivi € 3.024,62, importi alla cui sommatoria di € 11.185,97 andrà parametrata l'invocata statuizione condannatoria, il ricorrente essendosi limitato, all'esito della disposta esibizione documentale, alla generica e non utile contestazione di non rispondenza al reale dei dati contabili riportati in busta paga. Quanto al fondo di previdenza complementare per cui è causa, al quale si è Parte_1 iscritto nel giugno 2007 (cfr. modulo di adesione in atti), alimentato dal conferimento del maturando TFR, la ha riconosciuto di avere interrotto ogni versamento a far data CP_1 dall'ottobre 2014, allegando a propria giustificazione di essersi a tanto determinata in accoglimento di corrispondente istanza formulata in data 06.06.2014 dallo e da altri lavoratori (cfr. Pt_1 scrittura in atti), documento tuttavia sprovvisto dell'indicazione di destinatario alcuno e nel quale si legge che i sottoscritti lavoratori, tra i quali il ricorrente, “richiedono dalla data del 06.06.2014 il rimborso delle somme accantonate nel fondo PR”, e non dunque l'interruzione dei versamenti;
la C.U. di fine rapporto del 2017 espone inoltre la somma di € 2.665,33 alla voce “TFR maturato dall'01.01.2007 e versato al fondo” e nessuna cifra alla voce “TFR maturato dall'01.01.2001 e rimasto in azienda”, della cui corresponsione al ricorrente alla cessazione del rapporto non è prova in atti. Ritenuta la qualificabilità sub specie di delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. del rapporto negoziale trilatero intercorrente tra il lavoratore, il fondo e il datore di lavoro, il mancato versamento delle quote di contribuzione da parte di quest'ultimo è senz'altro atto a integrare l'inadempimento contrattuale del conferito mandato di pagamento, con conseguente diritto del lavoratore a rivendicare il pagamento dell'accantonato TFR - pari a complessivi € 4.001,96, giusta prospetti paga in atti - e corrispondente estraneità della società delegataria (nei cui confronti il ricorrente non ha formulato domanda alcuna) all'odierna regiudicanda. Nondimeno, avendo la espressamente dichiarato la propria disponibilità ad Parte_2 accreditare le dovute somme presso la posizione previdenziale del ricorrente, la resistente va condannata, in accoglimento della domanda, a versare l'anzidetto importo nel fondo previdenziale gestito dalla compagnia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'esigibilità del TFR, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro, fino al saldo;
in difetto di allegazione delle variabili (accantonamenti periodici, termini contrattuali di versamento, rendimento effettivo, etc.) necessarie ai fini dello sviluppo contabile, non può invero riconoscersi il risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo invocato in ricorso. Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico della società resistente e le spese di lite sostenute dalla a carico del ricorrente, nelle misure Parte_2 liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1347/2020 R.G., ogni altra domanda disattesa;
condanna la Controparte_1 - al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 11.185,97, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
- al versamento, nel fondo di previdenza complementare gestito dalla e già Parte_2 denominato PR, della somma di € 4.001,96 dovuta al ricorrente oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 31.08.2017 al saldo;
condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1347/2020 R.G., avente ad oggetto “previdenza complementare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Riccotti del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Scicli (RG), Piazza Scrofani, Controparte_1 27, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Michele Ragusa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. in persona dei Parte_2 P.IVA_2 procuratori speciali Avv.ti Stefania Massenti e Serena Morelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cetti Cinzia Cascio e Maria Ferraro del Foro di Milano, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2020 premettendo di avere lavorato quale Parte_1 camionista dal 27.04.2014 al 31.08.2017 alle dipendenze della Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo e di avere aderito al fondo di
[...] CP_1 previdenza complementare PR gestito dalla ha esposto che a far data dal Parte_2 30.09.2014 la datrice di lavoro aveva interrotto i versamenti delle quote del maturato TFR nell'anzidetto fondo, oltre a non avergli mai riconosciuto gli assegni per il nucleo familiare, il c.d. bonus EN di cui al D.L. n. 66/2014 e le 13me mensilità e ad avere sistematicamente omesso la dovuta consegna dei prospetti paga. Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi: 1) ritenere e dichiarare “la
[...] tenuta a versare le quote di TFR al Fondo di previdenza Controparte_1 complementare PREVIRAS” e “al risarcimento del danno (…) per la perdita di redditività del Fondo” e conseguentemente condannarla “a versare in favore di società che Parte_2 gestisce il prefato fondo pensione, la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU” e ad esso ricorrente il ritenuto importo risarcitorio;
2) ritenere e dichiarare “che la non ha versato al sig. Controparte_1 il bonus ex D.L. n. 66/2014 nel periodo maggio 2014 – agosto 2017 e, Parte_1 conseguentemente, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma complessiva pari ad €. 3.200,00 od in quell'altra maggiore o minore che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”; 3) ritenere e dichiarare “che la
[...] non ha corrisposto al sig. nel corso Controparte_1 Parte_1 del rapporto di lavoro gli assegni per il nucleo familiare e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU”; e 4) ritenere e dichiarare “che la
[...] non ha corrisposto al sig. la Controparte_1 Parte_1 tredicesima mensilità relativamente agli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta a versare al lavoratore ricorrente la somma che potrà essere meglio determinata nel corso del giudizio alla luce della chiesta CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”. Costituitasi in lite, la ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per omessa CP_1 indicazione dei parametri normativi e contrattuali posti a fondamento delle reclamate differenze retributive e per invocarne in ogni caso il rigetto nel merito, siccome infondato, il ricorrente avendo sempre ricevuto i compensi previsti dalla contrattazione collettiva - assegni familiari, bonus EN e 13me mensilità compresi - ed essa resistente avendo puntualmente versato le quote di TFR nel fondo previdenziale PR gestito dalla fino al 30.09.2014 - data in cui i Parte_2 versamenti erano stati infine interrotti in accoglimento della corrispondente istanza formulata in data 06.06.2014 dallo e da altri lavoratori, “di fatto chiedendo che venisse accantonato Pt_1 dal datore di lavoro” - e tenuto le buste paga a disposizione del ricorrente presso lo studio di consulenza CEDACO di Scicli;
ha inoltre eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. delle 13me mensilità e formulato eccezione riconvenzionale fondata sul credito di € 16.500,00 vantato nei confronti del ricorrente a titolo di restituzione di prestiti allo stesso accordati. Si è altresì costituita in giudizio la la quale, rilevando l'omessa proposizione Parte_2 di domanda alcuna nei propri confronti, ha confermato l'adesione del ricorrente, in data 22.06.2007, al “PR Fondo pensione aperto a contribuzione definita” - dal 14.01.2016 rinominato “Fondo Pensione Aperto Allianz Previdenza” - ed esposto che il totale dei contributi versati sulla posizione previdenziale dello ammontava ad € 4.635,47, rappresentando infine la propria Pt_1 disponibilità ad accreditare le dovute somme presso la posizione previdenziale del ricorrente. Disattese le formulate istanze istruttorie, acquisita la produzione ex art. 210 c.p.c. delle buste paga e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Incontestati i caratteri e la durata del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con la CP_1 dal 27.04.2014 al 31.08.2017, va intanto disattesa la formulata eccezione di prescrizione
[...] triennale ex art. 2956 c.c. delle 13me mensilità rivendicate in ricorso;
nel rapporto di lavoro, infatti, tanto le prescrizioni presuntive quanto le prescrizioni estintive decorrono dalla cessazione del rapporto, in difetto della prova datoriale della c.d. stabilità reale (cfr. CASS. n. 5563/2004; CASS. n. 9825/1998), peraltro venuta meno a seguito delle modifiche del regime di tutela in materia di licenziamento introdotte dalle note riforme del 2012 e del 2015. Confermate le ragioni a fondamento dell'ordinanza reiettiva delle prove orali articolate dalla resistente del 23.05.2021, va quindi altresì respinta l'eccezione riconvenzionale dalla predetta formulata in forza del credito restitutorio vantato nei confronti del lavoratore sulla scorta di titoli non meglio circostanziati, né documentati, né altrimenti provati. Ciò detto, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. La non ha invero fornito prova alcuna della corresponsione al ricorrente delle CP_1 spettanze retributive reclamate in domanda ed esposte negli acquisiti prospetti paga (della cui doverosa consegna al lavoratore non è parimenti prova in atti), ovvero delle 13me mensilità dovute per le tre annualità di rapporto, pari a complessivi € 5.164,58, degli importi dovuti ex D.L. n. 66/2014 (c.d. bonus EN), complessivamente pari ad € 2.996,77, e degli assegni per il nucleo familiare dovuti a far data dal maggio 2014, come da domanda, per complessivi € 3.024,62, importi alla cui sommatoria di € 11.185,97 andrà parametrata l'invocata statuizione condannatoria, il ricorrente essendosi limitato, all'esito della disposta esibizione documentale, alla generica e non utile contestazione di non rispondenza al reale dei dati contabili riportati in busta paga. Quanto al fondo di previdenza complementare per cui è causa, al quale si è Parte_1 iscritto nel giugno 2007 (cfr. modulo di adesione in atti), alimentato dal conferimento del maturando TFR, la ha riconosciuto di avere interrotto ogni versamento a far data CP_1 dall'ottobre 2014, allegando a propria giustificazione di essersi a tanto determinata in accoglimento di corrispondente istanza formulata in data 06.06.2014 dallo e da altri lavoratori (cfr. Pt_1 scrittura in atti), documento tuttavia sprovvisto dell'indicazione di destinatario alcuno e nel quale si legge che i sottoscritti lavoratori, tra i quali il ricorrente, “richiedono dalla data del 06.06.2014 il rimborso delle somme accantonate nel fondo PR”, e non dunque l'interruzione dei versamenti;
la C.U. di fine rapporto del 2017 espone inoltre la somma di € 2.665,33 alla voce “TFR maturato dall'01.01.2007 e versato al fondo” e nessuna cifra alla voce “TFR maturato dall'01.01.2001 e rimasto in azienda”, della cui corresponsione al ricorrente alla cessazione del rapporto non è prova in atti. Ritenuta la qualificabilità sub specie di delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. del rapporto negoziale trilatero intercorrente tra il lavoratore, il fondo e il datore di lavoro, il mancato versamento delle quote di contribuzione da parte di quest'ultimo è senz'altro atto a integrare l'inadempimento contrattuale del conferito mandato di pagamento, con conseguente diritto del lavoratore a rivendicare il pagamento dell'accantonato TFR - pari a complessivi € 4.001,96, giusta prospetti paga in atti - e corrispondente estraneità della società delegataria (nei cui confronti il ricorrente non ha formulato domanda alcuna) all'odierna regiudicanda. Nondimeno, avendo la espressamente dichiarato la propria disponibilità ad Parte_2 accreditare le dovute somme presso la posizione previdenziale del ricorrente, la resistente va condannata, in accoglimento della domanda, a versare l'anzidetto importo nel fondo previdenziale gestito dalla compagnia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'esigibilità del TFR, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro, fino al saldo;
in difetto di allegazione delle variabili (accantonamenti periodici, termini contrattuali di versamento, rendimento effettivo, etc.) necessarie ai fini dello sviluppo contabile, non può invero riconoscersi il risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo invocato in ricorso. Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico della società resistente e le spese di lite sostenute dalla a carico del ricorrente, nelle misure Parte_2 liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1347/2020 R.G., ogni altra domanda disattesa;
condanna la Controparte_1 - al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 11.185,97, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
- al versamento, nel fondo di previdenza complementare gestito dalla e già Parte_2 denominato PR, della somma di € 4.001,96 dovuta al ricorrente oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 31.08.2017 al saldo;
condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella