Sentenza 4 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AN RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Ardolino, Immacolata Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Futani, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di consiglio comunale n. 26 del 30.07.2024, e di tutti gli atti nella medesima richiamati, avente ad oggetto lavori “strada granci-strada sud est al capoluogo”, approvazione progetto in variante al programma di fabbricazione, di urgente dichiarazione di pubblica utilità e adempimenti consequenziali, la cui efficacia relativamente all’apposizione del vincolo è divenuta efficace all’esito della pubblicazione della suddetta variante semplificata preordinata all’apposizione del vincolo con provvedimento n. 69 del 07.10.2024 sul Burc Regione Campania, contemplante in via diretta anche i terreni di proprietà del ricorrente e della quale lo stesso ha acquisito conoscenza in data 24.01.2025 all’esito dell’invio di nota prot. n. 421 del 24.01.2025 di opposizione del ricorrente all’accesso al proprio fondo relativamente alla comunicazione ex art. 15 dpr 327/01, prot. n. 245 del 15.01.2025, emessa dal Responsabile dell’Utc del Comune di Futani, pubblicata all’albo pretorio del suddetto Comune a far data dal 17.01.2025, di autorizzazione all’accesso per dimensionamento e per indagini;
- della conseguente adozione di variante semplificata di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio limitatamente ai terreni di proprietà del ricorrente;
- per quanto di ragione della delibera di Giunta n. 85 del 22.11.2024, emessa dal Comune di Futani ed avente ad oggetto: “lavori strada Granci-Sud Est al Capoluogo”, primo stralcio funzionale “Atto di Indirizzo”, di contenuto sconosciuto, della cui esistenza si è acquisita contezza solo all’esito dell’ultima nota prot. n. 1707 del 17.03.2025 con la quale il responsabile dell’Utc del Comune di Futani ha riscontrato la nota prot. n. 967 del 21.02.2025 trasmessa dalla scrivente difesa in nome e per conto del ricorrente in ordine al motivato dissenso all’ingresso nel proprio fondo prot. n. 967 del 21.02.2025;
- per quanto di ragione della delibera di Giunta n. 93 del 20/12/2024, avente ad oggetto: “approvazione progetto di fattibilità tecnico economica denominato primo stralcio funzionale strada Granci-Sud Est Capoluogo”, di contenuto sconosciuto, della cui esistenza si è acquisita contezza solo all’esito dell’ultima nota prot. n. 1707 del 17.03.2025 con la quale il responsabile dell’Utc del Comune di Futani ha riscontrato la nota prot. n. 967 del 21.02.2025 trasmessa dalla scrivente difesa in nome e per conto del ricorrente in ordine al motivato dissenso all’ingresso nel proprio fondo prot. n. 967 del 21.02.2025;
- Per quanto di ragione della comunicazione ex art. 15 Dpr 327/01, prot. n. 245 del 15.01.2025, succ.ve comunicata, nonché di quella n. 844 del 14.02.2025 con la quale l’UTC del Comune di Futani ha data riscontro all’opposizione all’accesso al proprio fondo ad opera del ricorrente trasmessa con nota prot. n. 421 del 24.01.2025 nonché di quella n. 1707 del 17.03.2025 con la quale il responsabile dell’Utc del Comune di Futani ha riscontrato la nota prot. n. 967 del 21.02.2025 trasmessa dalla scrivente difesa in nome e per conto del ricorrente in ordine al motivato dissenso all’ingresso nel proprio fondo; nonché da ultimo della nota prot. n. 1670 del 14.03.2025 sempre a firma del Responsabile dell’Utc del Comune di Futani che rende noto che in data 24.03.2025 prenderanno inizio le operazioni di rilievo ed indagini nei fondi oggetto di esproprio, tra gli altri quelli di proprietà del ricorrente;
di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguente, di tenore sconosciuto e che ci si riserva di impugnare per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ME TO il 1\10\2025 :
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 giugno 2025, con la quale il Comune di Futani approva il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) in variante al P.d.F. vigente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – Adozione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativa ai “Lavori di realizzazione ‘STRADA GRANCI-STRADA SUD EST AL CAPOLUOGO”, e di tutti gli atti nella medesima richiamati, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Futani al n. 2025/0000431 in data 04.07.2025 per giorni 15 sino alla data del 19.07.2025;
del provvedimento prot. n. 3654 del 20 giugno 2025, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Futani, approvato nella delibera consiliare di cui innanzi, con cui sono state rigettate le osservazioni presentate dal ricorrente in data 30/04/2025 (prot. n. 2660);
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) approvato con la delibera impugnata e lo stesso progetto di fattibilità in quanto inficiato da gravi errori tecnici ed in palese violazione dei precetti normativi di cui di seguito si dirà.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Futani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ET EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera di giunta comunale n. 112 del 09.12.2005, era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “lavori di completamento Via Granci”, redatto dall’Ing. AL e NO per un importo complessivo pari ad euro 380.000,00.
Con delibera del Commissario Prefettizio n. 10 del 18.01.2008, era stato approvato il progetto esecutivo, avente ad oggetto “lavori di costruzione strada a sud-est del capoluogo”, redatto dall’ing. AL per un importo complessivo pari ad euro 183.000,00.
Con delibera di giunta comunale n. 119 del 23/12/2009, era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “lavori di realizzazione imbocco strada Vignali-Granci e annesso parcheggio”, redatto dall’Utc, per un importo complessivo pari ad euro 147.184,00.
Il Comune di Futani incaricava il Responsabile dell’UTC di revisionare i tre progetti precedentemente indicati e di elaborare un unico, complessivo progetto di fattibilità tecnica economica ex art. 23 del d. lgs n. 50/2016.
Con delibera di G.C. n. 54/2022, era approvato il progetto di fattibilità.
Con determina n. 38 del 15.3.2023, era affidato l’incarico di redigere un nuovo progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ex art. 41 del d. lgs. n. 36/2023.
Con nota prot. 1142 del 20.3.2024, il tecnico trasmetteva gli elaborati progettuali.
Con delibera di C.C. n. 26 del 30.7.2024, era approvato il progetto, al fine di avviare, tramite l’adozione, il prescritto procedimento di variante urbanistica finalizzato all’imposizione dello specifico vincolo espropriativo.
Con delibera di G.C. n. 93 del 20.12.2024, era avviato il procedimento di realizzazione di un primo lotto del progetto precedentemente approvato in sede consiliare (delibera C.C. n. 24/2026) tramite la riapprovazione dello stralcio di PFTE d’interesse.
Con nota prot. n. 245 del 15.1.2025, regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio il 15.1.2025, era avviato il procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle indagini pre-progettuali di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001.
Con nota prot. n. 421 del 24.1.2025, il ricorrente esprimeva specifica opposizione all’accesso nei propri fondi.
Con determina, n. 68 del 14.3.2025, era rilasciata ai soggetti incaricati l’autorizzazione all’accesso di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001.
Con successivo atto, prot. n. 1670 del 14.3.2025, erano resi noti la data ed i tempi delle operazioni tecniche da espletare, con espressa indicazione dei proprietari catastali interessati.
Il Comune di Futani adottava il nuovo avviso di comunicazione di avvio del procedimento impositivo del vincolo prot. n. 1955 del 28.3.2025 e ne disponeva la pubblicazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 al proprio Albo Pretorio a partire dall’1.4.2025, sull’apposito sito della Regione Campania (in data 31.3.2025), nonché a mezzo stampa (in data 3.4.2025).
Il ricorrente epigrafato insorge avverso la delibera di consiglio comunale, n. 26 del 30.07.2024, mediante gravame di annullamento, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente epigrafato insorge avverso la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27 giugno 2025, recante l’annullamento in autotutela della precedente delibera n. 26/2024 e l’approvazione del PFTE nonché il provvedimento prot. n. 3654 del 20 giugno 2025, di rigetto delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 30/04/2025 (prot. n. 2660).
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso, notificato il 20.03.2025, è tempestivo.
Con esso, la parte ricorrente lamenta che la proprietà dei fondi incisi dal vincolo preordinato all’esproprio e la conseguente ablazione rendono sussistente la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere. Quanto al termine di decorrenza dell’impugnazione, si evidenzia che – contrariamente da quanto eccepito dal Comune resistente – esso decorre non già dalla pubblicazione della delibera di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni del ricorrente, ma dalla piena conoscenza dell’atto impugnato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 08.09.2023 n. 8224), che è avvenuta allorquando in data 20.01.2025 la parte ha sottoscritto il suo motivato dissenso all’introduzione nel proprio fondo per indagini tese al dimensionamento dell’opera.
Il gravame principale si fonda sui seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 DPR 327/2001 E SUCC.VE MODIFICHE.
La parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, non avendo ricevuto alcuna comunicazione preliminare. Rimarca che, per assicurare legittimità alla dichiarazione di pubblica utilità e al vincolo preordinato all'esproprio (e di conseguenza alla stessa autorizzazione unica), è necessario rispettare il diritto di partecipazione dei soggetti interessati attraverso le comunicazioni di avvio dei procedimenti di apposizione del vincolo, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.
II- VIOLAZIONE, ELUSIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 13 DPR 380/01 RELATIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA PUBBLICA.
La parte ricorrente insiste sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l’atto conclusivo del procedimento ablativo. Dichiarata la p.u. dell’opera, la stessa, anche in mancanza di termini, ha una efficacia quinquennale e che nella specie la delibera di CC n. 26/2024, emessa a distanza di oltre 15 anni rispetto all’approvazione del progetto definitivo relativamente all’opera in questione, è platealmente in dissonanza con la prescrizione normativa di cui all’art. 13 del dpr 327/2001, non risultando indicati ulteriori atti.
III- DIFETTO DI MOTIVAZIONE RIAPPROVAZIONE-REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO.
La parte ricorrente lamenta profili motivazionali. Rimarca che la giustificazione tecnica della variante in relazione alla situazione generale dell’assetto urbano di cui alla relazione illustrativa, oltre a non essere astrattamente strumento idoneo alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla reiterazione del vincolo, non dà conto delle le ragioni che inducono a scegliere la stessa area già vincolata; né precisa l’attualità dell’interesse pubblico sulla base di rinnovate indagini tecniche che giustificano la reiterazione. In sostanza vincoli urbanistici, decaduti per effetto del decorso del termine di legge, possono essere legittimamente reiterati solo se la scelta della P.A. sia corredata da congrui e specifici elementi oggettivi sull’attualità della previsione, a seguito di una nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con motivazione delle scelte urbanistiche, tanto più dettagliata quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo.
IV- ILLOGICITA’, ECCESSO ED ABUSO DI POTERE IN ORDINE ALL’ISTRUTTORIA TESA ALLA LOCALIZZAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO, IMPOSTO CON VINCOLO DI CUI ALLA DELIBERA CC N. 26/2024; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.
Secondo l’assunto attoreo, si ravviserebbe un vizio di eccesso di potere anche sotto il profilo del principio di imparzialità, che trova il proprio fulcro nell’art. 3 della Cost e nel principio di buon andamento, che si declina nei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, dunque nella capacità dell’atto amministrativo di raggiungere lo scopo cui è preposto, utilizzando una quantità di risorse tale da realizzare il migliore rapporto tra mezzi impiegati e risultato finale conseguito. Nella specie la localizzazione del vincolo in ordine al tracciato viario sacrifica oltremodo la posizione del ricorrente.
Il ricorso è improcedibile alla luce della successiva azione posta in essere dal Comune intimato, che “ha avviato ex novo il procedimento partecipativo tipizzato dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, al fine di avviare anche un nuovo procedimento di variante urbanistica ex art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. È stato approvato, infatti, un nuovo avviso di comunicazione di avvio del procedimento impositivo del vincolo prot. n. 1955 del 28.3.2025 e ne è stata disposta la pubblicazione ex art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 (nelle forme previste per i casi con più di 50 destinatari) all’Albo Pretorio comunale.
Il ridetto procedimento partecipativo ora si è concluso. Parte ricorrente ha anche presentato delle osservazioni. Per il giorno 27.6.2025 è stato, poi, convocato il Consiglio comunale con all’ordine del giorno la nuova approvazione del progetto in variante ex art. 19 del D.P.R. n. 380/2001. L’organo consiliare, con la delibera n. 23 del 27.6.2025, ha nuovamente approvato il progetto per cui è causa ai sensi e per gli effetti della ridetta previsione normativa, in tal modo determinando la nuova adozione della conseguente variante urbanistica”.
Può quindi passarsi all’esame dei motivi aggiunti, le censure di illegittimità sono così di seguito sintetizzate:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ 7 MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SUL RIGETTO DELLE OSSERVAZIONI.
Il ricorrente lamenta il vizio motivazionale, in relazione alla valutazione delle osservazioni presentate.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 NOVEMBRE 2001 (“NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE”) E DEL D.M. 19 APRILE 2006 (“NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE INTERSEZIONI STRADALI”). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.
La parte ricorrente lamenta che l'approvazione di un progetto che presenti pendenze fuori norma, sezioni stradali non conformi, o che sia privo di elaborati obbligatori (come il diagramma delle velocità), è sintomo di un'istruttoria gravemente carente e rende la delibera di approvazione illegittima per violazione di legge e irragionevolezza.
III. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.). TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLO STATO DEI LUOGHI.
Secondo l’assunto attoreo, il tracciato seziona in modo irragionevole la proprietà del ricorrente, isolando completamente la particella 638 dal resto del fondo e rendendola di fatto inutilizzabile, creando un danno grave e sproporzionato, che una diversa e più attenta progettazione avrebbe potuto evitare. Il ricorrente lamenta altresì l'omissione di interi fabbricati o la rappresentazione di un tracciato palesemente irrealizzabile, specificando che la progettazione preliminare è la fase in cui si compiono le scelte fondamentali sulla localizzazione e sulle caratteristiche generali dell'opera.
È in questa fase che deve essere dimostrata la fattibilità dell'intervento.
IV. VIOLAZIONE DELLA TUTELA PAESAGGISTICA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI ULIVI SECOLARI.
Il ricorrente epigrafato lamenta che l'Amministrazione Comunale ha palesemente omesso di compiere la necessaria istruttoria in ordine al valore paesaggistico degli ulivi secolari e all'impatto che il loro abbattimento avrebbe determinato sul contesto. Dalla documentazione emerge che il Sig. RO, nelle sue osservazioni, aveva specificamente denunciato che "con tale intervento verranno abbattute varie piante di ulivo secolare".
V. VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA’ MANIFESTA IN RELAZIONE AL PRECEDENTE PROGETTO DI MASSIMA.
Secondo la ricostruzione attorea, l'Amministrazione, per poter legittimamente procedere con l'approvazione del nuovo progetto, avrebbe dovuto esaminare analiticamente le conclusioni del precedente "progetto di massima" e motivare in maniera puntuale e approfondita le ragioni per cui tali conclusioni venivano ritenute superate, errate o non più attuali, sulla base di nuove indagini, diverse valutazioni tecniche o mutate condizioni di fatto. L'aver proceduto all'approvazione del PFTE senza dare conto dell'esistenza di tale precedente studio e senza confutarne le conclusioni integra una palese violazione dell'obbligo di compiere un'istruttoria completa e imparziale.
VI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO: USO ELUSIVO DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA
Il ricorrente lamenta il vizio motivazionale che inficerebbe l’approvazione della variante. A suo dire, la scelta di localizzare una nuova strada in un determinato punto, basandosi su un Programma di Fabbricazione obsoleto, appare viziata da un profondo difetto di istruttoria. La decisione non è il frutto di una ponderazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, né della valutazione di possibili alternative, ma si configura come una scelta isolata e potenzialmente arbitraria.
I motivi aggiunti vanno respinti.
Occorre preliminarmente rimarcare la natura discrezionale delle scelte in contestazione, riguardanti, nella fattispecie, un tratto stradale di 300 mt., che si sviluppa per lo più su territorio montano e solo in parte nel centro abitato.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
In punto di limiti al sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di pianificazione urbanistica, le scelte compiute dall'Amministrazione in sede di variante di piano regolatore - e ciò vale, derivatamente, per tutti i connessi provvedimenti, ivi compreso il rilascio del permesso a costruire o di istanze in sanatoria - sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui essa dispone in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti da manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti, tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito sotto il profilo della metodologia o dei criteri e parametri utilizzati. Pertanto, i poteri del giudice (e con essi le possibilità di contestazione della legittimità dell'atto da parte dei privati che si reputino ingiustamente danneggiati) sono ancora più circoscritti, risultando rigorosamente esclusa ogni possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal soggetto pubblico (Consiglio di Stato, sez. VII, 21/07/2025, n.6424).
Il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 6155), con la conseguenza che la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5492).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche, è evidente che la lamentata scelta di localizzazione del tracciato stradale sia una valutazione di merito, peraltro ponderata e valutata, nei suoi plurimi elementi, sulla base di un progetto regolarmente validato a tutti gli effetti di legge.
La validazione, il cui atto non risulta impugnato, ha dunque attestato la completezza e la rispondenza del progetto ai canoni delle legali e professionali.
Aggiungasi poi che non vi è nemmeno prova che le pretese criticità progettuali riguardino il tratto di strada da realizzare sulla proprietà del ricorrente.
Lo stato degli atti è chiaro.
Nella delibera consiliare impugnata si legge testualmente, infatti, che “il tracciato individuato è l’unica soluzione possibile; … l’opera in progetto riguarda la realizzazione di un asse viario urbano di collegamento tra via Granci (Punto A) e la zona E di Corso Umberto I (Punto D) ricadenti entrambi nel Comune di Futani; … inoltre, a seguito di un’esplicita richiesta da parte della stazione appaltante al fine di migliorare il collegamento con la zona antistante la chiesa di S. Marco e in ottica di interventi futuri sulla medesima zona è stata progettata una diramazione (tratto BC) dall’asse principale che potesse soddisfare tale esigenza; … il tratto che si realizzerà sarà a servizio dei fabbricati esistenti nella parte bassa del territorio comunale che attualmente non risultano essere serviti da una strada percorribile con autovetture” e che, inoltre, “l’intervento potrà essere un incentivo per lo sviluppo della medesima zona e servirà a decongestionare in parte il traffico, anche grazie ai parcheggi che si realizzeranno lungo la strada stessa”.
In sede deliberativa, il Comune di Futani ha ribadito che “con l’intervento in oggetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi: - riduzione del traffico con conseguente diminuzione dell’inquinamento acustico nella parte centrale di Corso Umberto I, attualmente spesso congestionata; - migliorare qualità della vita degli abitanti interessati dall’intervento; - ottimizzazione del traffico; - riqualificazione della zona a sud del capoluogo”; ha precisato che “in aggiunta alla progettazione relativa all’asse viario sopra esposto sono stati considerati anche i seguenti interventi finalizzati al miglioramento dell’area interessata: - struttura in calcestruzzo armato su due livelli da destinare rispettivamente a locali e parcheggi in prossimità del collegamento con Corso Umberto I (punto D); - tratto di rete fognaria (acque nere e bianche) lungo il tratto AB del tracciato stradale, a servizio di parte dell’abitato posto ad una quota inferiore rispetto alla via A. Costabile dove attualmente è presente il collettore fognario per le acque nere”.
Il Comune di Futani è arrivato a concludere, nella delibera consiliare in esame, anche ai fini del rigetto delle avverse osservazioni, che “la soluzione progettuale è la sola considerata non essendo state analizzate alternative al tracciato progettato, in quanto, considerando le esigenze sopra esposte e data la corografia del territorio interessato dall’intervento, la scelta progettuale si è dimostrata l’unica percorribile”.
Le determinazioni sono peraltro avvalorate dalle risultanze peritali versate in atti, depositate l’11.11.2025.
Ne discende che difetta evidentemente il vizio motivazionale lamentato.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di strumenti urbanistici, anche sovracomunali, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri principali che sorreggono le scelte effettuate, potendo la motivazione desumersi anche dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica e, più in generale, dagli atti del procedimento. È richiesta una motivazione puntuale per le varianti che incidono su singoli lotti di terreno: una simile motivazione puntuale è richiesta quando vengano lese le aspettative dei singoli proprietari, il che si verifica quando siano già stati rilasciati titoli edilizi consolidati o approvati strumenti attuativi sulla base dello strumento urbanistico generale oggetto di variante (T.A.R. Trento, sez. I, 24/07/2025, n.126).
La cd. polverizzazione della motivazione e le limitazioni del sindacato giurisdizionale, proprie degli atti di pianificazione urbanistica, non valgono per quelle varianti circoscritte a specifiche aree territoriali, le quali non comportano scelte di politica urbanistica di carattere generale strictu sensu (Consiglio di Stato sez. IV, 03/03/2025, n.1792).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, gli atti impugnati sono evidentemente osservanti della regola motivazionale inerente le varianti.
E’ del pari infondata la doglianza sulla lamentata carenza istruttoria, in relazione ad aspetti squisitamente tecnici del progetto.
Come risulta dalle emergenze documentali in atti, il Comune ha puntualmente adempiuto il suo dovere istruttorio.
Le risultanze peritali in atti, peraltro ribadite dal Comune nella sua memoria, evidenziano che si tratta di una strada locale di tipo F di 300 mt., che si sviluppa su territorio montano e che solo parzialmente tocca il centro abitato. Il limite di velocità imposto sarà di 40 Km h, nel pieno rispetto della normativa primaria e secondaria di settore. La piattaforma stradale prescelta di 8,50 mt. è pienamente compatibile con le previsioni di cui al D.M. 5.11.2011, il cui art. 3 comunque ammette deroghe, a condizione che sia stata accertata la sicurezza del tracciato ed a condizione che vi sia il parere favorevole del Provveditorato regionale per le opere pubbliche, richiesto e non esitato, con conseguente applicabilità dell’art. 16, co. 2, l. 241/1190, secondo cui “in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere”, non vertendosi sulle materie di cui al successivo co. 3.
Nessuna violazione paesaggistica si ravvisa, infine, non sussistendo alcun vincolo di tal genere (cfr. Relazione allegata al P.F.T.E. pgf. 3.1.2. “Vincoli presenti sull’area oggetto di intervento” – all. n. 2 al deposito dell’11.11.2025).
La complessità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso e rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO