Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 08/01/2025 al n. 33/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. VACCARO CIRO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Con ricorso depositato il 07/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Massa di Somma (NA) il 02/08/2008 dalla cui unione nascevano due figli, (il 06/06/2009 a Massa di Somma) e (il 12/09/2014 in Massa di _1 Per_2
Somma), evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 115/2017 reso nel procedimento R.G. n. 4013/2016.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 12/03/2025.
Indi, lette le note di parte depositate il 01/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui _1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 12/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1 un assegno mensile di €.400,00 quale contributo economico al mantenimento dei due figli minori e _1
. Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, inoltre sarà rivalutabile secondo Per_2 gli indici ISTAT;
Le parti di comune accordo stabiliscono altresì, che l'assegno unico per i figli sarà percepito al cinquanta per cento dai due coniugi;
2. Il signor al fine di garantire alle proprie figlie il rispetto delle elementari esigenze di Parte_2 vita si impegna a contribuire per il 50% al pagamento delle spese mediche relative alla salute dei figli e _1
, nonché si impegna a versare il 50% delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione delle Per_2 stesse e infine si impegna a contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute dalla signora
Rientrano nell'assegno di mantenimento come sopra determinato le seguenti Parte_1 voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione in cui vivono i minori, il materiale scolastico e di cancelleria per scuola primaria, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per le Parte_2 minori secondo il distinguo che segue:
I-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master e quanto altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche, b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d)ticket sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese baby sitter;
c)viaggi e vacanze;
3. In ordine all'affidamento dei figli minori e , si chiede che venga confermato l'affidamento _1 Per_2 condiviso dei figli minori ferma restando la residenza privilegiata dei figli presso la mamma. In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e i figli, il padre potrà vedere quando vorrà i figli e , compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente _1 Per_2 assunti, con il consenso della madre e con un preavviso di almeno 24 ore. Solo in caso di disaccordo tra i coniugi si conviene che il padre potrà avere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
A) Ogni settimana il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00; Week-end alterni dalle 15,30 del sabato alle
21,30 della domenica, tuttavia qualora i giorni sopra prestabiliti per il diritto di vista ai minori dovesse coincidere con i turni di lavoro del padre, di volta di in volta saranno concordati tra le parti dei giorni di visita compatibili con le esigenze di lavoro di quest'ultimo, nonché con le esigenze dei minori;
I coniugi convengono che i figli minori e , per due volte al mese, possa dunque pernottare presso _1 Per_2
l'abitazione dove risiede il padre, ciò avverrà in ogni caso nel pieno rispetto e compatibilmente con le esigenze dei minori;
B) Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre alternativamente per anno trascorrerà le vacanze con i figli minori: dal 24 dicembre al 26 dicembre incluso, per il primo anno;
nonché dal 31 dicembre al 2 gennaio incluso per il secondo anno;
e così di seguito fino all'anno del raggiungimento della maggior età dei figli;
C) Per le festività pasquali, dal giovedì Santo al lunedì di Pasqua, il padre potrà trascorrere le vacanze con i figli alternativamente per anno con la madre;
D) Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, i figli potranno trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso, e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i coniugi di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima;
4. I coniugi si obbligano a comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti o cambi di residenza;
5. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e la salute dei figli;
6. I coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio di e e si impegnano a concederlo nuovamente in caso _1 Per_2 di rinnovo di detti documenti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], il giorno 02/08/2008 in Massa di Parte_2
Somma (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Serie A,
Parte II, Anno 2008);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd.
Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca