Versione
26 gennaio 1960
26 gennaio 1960
Art. 2.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
Commentario • 1
- 1. Legge europea 2015-2016 in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2016 · 1.7366267