Art. 2.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.