Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1959, n. 1146
Articolo 1Articolo 3
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26 gennaio 1960
Art. 2.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1960