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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2020 promossa da:
(P.va ) con l'avv. CESARI VALENTINA e con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Ascoli Piceno, via G.Galilei n. 9 presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: ) con l'avv. RAGAINI Controparte_1 P.IVA_2 ANNA MARIA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 14 60025 LORETO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 9.12.2024 in modalità telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva al decreto- Parte_1 ingiuntivo nr.436/2020 del 14.08.2020 emesso nel procedimento nr. 1188/2020 R.G., non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato a mezzo pec del 26.08.2020, con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva ad essa il pagamento in favore Parte_1 della dell'importo complessivo di € 80.913,83, oltre interessi e spese legali, come Controparte_2 ivi liquidate a titolo di pagamento di fatture emesse per la fornitura e posa in opera di infissi giusta contratto di subappalto intercorso tra le parti ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare: per i motivi sopra esposti, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito in via principale: dichiarare non dovute le somme ingiunte, poiché da porre in compensazione con i danni causati dalla fornitrice, come descritti e quantificati nella superiore narrativa;
nel merito, sempre in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 436/2020 del 14.08.2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento nr. 1188/2020 R.G., non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato a mezzo pec del 26.08.2020. “
Con comparsa in data 9.3.2021 si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia dichiarare non pertinenti al presente giudizio le pretese restitutorie (che avrebbe semmai dovuto essere svolta con domanda riconvenzionale) per rapporti che hanno avuto pagina 1 di 6 ad oggetto distinte forniture di beni separatamente commissionati, posti in opera e regolarmente pagati. Si eccepisce inoltre la decadenza rispetto a contestazioni non tempestivamente formulate e relative a rapporti definiti e a pretesi vizi dei beni posti in opera. In ogni caso, voglia respingere, per le causali in narrativa, tutte le istanze e le eccezioni formulate da parte opponente nell'atto di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Voglia il Tribunale, infine, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 15.000,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. . In subordine e salvo gravame voglia condannare l'opponente alla somma che risulterà in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite.
Alla prima udienza di comparizione parti del 12.04.2021 il giudice espressamente “…Letti gli atti, vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto svolta dal creditore, perso atto del riconoscimento del debito effettuata dallo stesso debitore per la minor somma di euro 28.989,65 per la quale pertanto certamente l'opposizione non è fondata su prova scritta, ritenuto che, quanto all'importo residuo in contestazione, dalle allegazioni del debitore opponente ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa via email in atti e dai prospetti riepilogativi allegati sembrerebbe, quantomeno allo stato degli atti ed ai fini che qui interessano salvo meglio valutare in corso di causa i rapporti di dare-avere fra le parti, visto l'art. 648 c.p.c., CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO-INGIUNTIVO OPPOSTO LIMITAMAMENTE ALLA COMPLESSIVA minor SOMMA DI EURO 28.989,65 IVA INCLUSA. Fissa per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé in sede di interrogatorio libero ed al fine di tentare una conciliazione, la nuova udienza del 17.5.2021 ore 12,30 che si terrà in presenza dei difensori e delle parti, riservando all'esito la pronuncia sulla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. richiesti dall'opponente ….”.
Nella predetta ultima udienza comparivano i legali rappresentanti delle società personalmente ed il Giudice tentava la conciliazione ed all'esito concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co.VI c.p.c..
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 21.10.2021 il Giudice “ammette la prova per testimoni richiesta da parte attrice nella memoria del 16.7.2021 con i testi ivi indicati e limitatamente ai capitoli 1,2,4,5,6,7,8,15,22,24 con esclusione degli alti in quanto documentali o contenenti giudizi e valutazioni o ininfluenti . Ammette la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente richiesta dalla convenuta, nonché la prova per testi richiesta nella memorie del 16.7.2021, con i testi ivi indicati e con i capitoli formulati ai numeri 4,5,6,8,913,14,15,16,17,19 e 20. Abilita le parti alla prova contraria come da richiesta e riserva la decisione sulla CTU richiesta dalla parte convenuta, all'esito della prova testimoniale. Rinvia per l'interrogatorio formale deferito dalla parte convenuta al legale rappresentante della ditta e per l'audizione di un Parte_1 teste per parte, alla nuova udienza del 20.01.2022 che si terrà in presenza dei difensori, all'interno della stanza 23 piano terra, alle ore 12,00 “ .
La causa veniva istruita a mezzo prove orali come sopra richieste ed ammesse ed all'esito, alla udienza del 13.11.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 22.4.2024 con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
A seguito di alcuni rinvii, sempre in sede di discussione, alla udienza del 9.12.2024 che si teneva in modalità telematica ex art.127 ter c.p.c. di sostituzione di udienza con note, il Giudice tratteneva la causa a sentenza riservandone la pronuncia.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto- ingiuntivo opposto, ma con condanna della opponente al pagamento della minor somma che, all'esito della istruttoria documentale ed orale espletata, è risultata comunque dovuta in quanto dimostrata nella sua certezza, liquidità ed esigibilità. pagina 2 di 6 In particolare, le questioni rilevanti il giudizio attengono alla essenzialità o meno del termine della consegna e posa in opera di porte e finestre da parte dello , le cause del ritardo della posa Controparte_1 in opera se riconducibili ad essa fornitrice o alle “condizioni del cantiere”, i pretesi danni patiti per il ritardo e conseguentemente la operatività della penale prevista nel contratto originario e l'esistenza di danni non patrimoniali patiti dalla Parte_1
Ritiene il Giudice che la abbia comunque conseguito la fornitura per intero sia pure in Parte_1 ritardo rispetto agli accordi del 7.8.2019, che in ogni caso già a quella data la era in ritardo Parte_1 con le tempistiche dei pagamenti così come originariamente concordati, che il termine della consegna non fosse essenziale, ma che in ogni caso il ritardo sia da ricondursi esclusivamente a carico di essa in punto di rimborso delle somme sostenute per la apposizione del telone e quant'altro Controparte_1 necessario, come appresso, a tamponare gli allagamenti subiti a causa della mancata apposizione di porte e finestre, mentre le ulteriori pretese di riduzione della somma dovuta da parte della opponente, siano da rigettare in quanto infondate ed indimostrate.
E valga il vero.
Non è in contestazione il rapporto contrattuale di subappalto per la fornitura e posa in opera di infissi esterni in legno presso il fabbricato sito in Roma, via della Purificazione nr. 31-32, oggetto di trasformazione da parte della da edificio adibito ad uffici a struttura turistico- Parte_1 ricettiva, né è in contestazione che nella prima fase delle consegne le forniture avvenivano in modo piuttosto regolare, in base alle modalità e tempistiche convenute tra le parti, tanto che oltre metà delle somme totali previste da contratto venivano pagate.
Non è in contestazione neppure la tempistica di esecuzione del contratto nella seconda fase di consegne, ove entrambe le parti riconoscono che la fornitura e posa in opera sia stata evasa con ritardi e rinvii rispetto alle tempistiche previste da contratto ed ai successivi accordi del 7.8.2019 , ma quanto alla debitrice opponente, dipesi esclusivamente da inadempienze di essa fornitrice e quanto alla creditrice opposta per disorganizzazione interna de cantiere e dunque per mancato coordinamento del lavoro all'interno.
Punt nevralgico del presente giudizio è che la debitrice opponente non nega la fornitura e la posa in opera della fornitura da parte della e non ha contestato tempestivamente le singole voci Controparte_1 di cui agli importi delle fatture, che invece pure solleva con la presente opposizione, addirittura richiedendo la restituzione di somme versate, ma chiede la riduzione della pretesa creditoria a fronte dei ritardi della consegna e dei danni che ne sono conseguiti e dunque chiede la operatività della penale ed il risarcimento di danni non patrimoniali, quali danni all'immagine nei confronti della originaria committente.
D'altra parte, la creditrice opposta sostiene che il ritardo nella posa in opera degli infissi sia dipesa dalla concomitante esecuzione di altre lavorazioni, come lavori murari o elettrici per il passaggio della domotica o del sistema di allarme, che hanno impedito la ultimazione e dunque la consegna dell'intera finestra montata ed in sintesi, come è emerso dalla istruttoria testimoniale espletata, “dalle condizioni del cantiere” .
Si tenga conto, in ogni caso, che trattasi di cantiere esteso per 6 mila metri quadri che si componeva di n. 6 piano rialzati e n. 2 piani interrati e di trasformazione dell'immobile da uffici ad hotel, per cui è evidente la complessità delle lavorazioni per il numero delle imprese di artigiani e ditte coinvolte, per le relative diverse lavorazioni in ogni piano, dato di fatto questo che incide in maniera determinante nella esecuzione del contratto .
La decisione pertanto si potrà fondare pertanto esclusivamente sulla valutazione delle prove fornite al Giudice per la decisione, in quanto, sostanzialmente i lavori sono stati eseguiti e conclusi ed ad oggi la ha versato solo in parte, il corrispettivo pattuito, per cui decurtato l'importo per cui Parte_2 pagina 3 di 6 vi è stata a provvisoria esecuzione in quanto non contestato, residuano ad oggi 51.924,18 iva inclusa oltre interessi stante l'originario decreto-ingiuntivo.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata e pertanto l'importo di cui a decreto- ingiuntivo vada in parte ridotto con condanna della debitrice al pagamento di un importo diverso e di importo determinato come appresso, in euro 41.717,91 per avere la parte opponente fornito la prova documentale e a mezzo audizione testimoniale, della fondatezza della propria eccezione di restituzione somme per pagamento della impresa Impermedil srl, mentre la creditrice non ha fornito elementi per dimostrare che il ritardo nella posa in opera della fornitura, sia dipeso dalle “condizioni del cantiere” in quanto la documentazione allegata relativa al procedimento monitorio e dunque alle fatture ed al fascicolo fotografico sullo stato dei luoghi, che sicuramente è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa di pagamento per essere stata eseguita la consegna e posa in opera (circostanza questa ammessa dalla stessa parte debitrice) ,in punto di ritardo non offre alcun elemento al Giudice.
Si precisa per inciso che sul ritardo non possono esservi dubbi in quanto, le email della opponente di giugno 2019, ottobre 2019 e novembre 2019 dove già la impresa evidenziava il ritardo e si Parte_1 lamentava sul mancato rispetto dei termini di consegna e posa in opera -così come concordati il 7.8.2025- non sono state riscontrate dalla . Controparte_1
La prima missiva di riscontro della è del febbraio 2020, ad eccezione, della email del Controparte_1
7.8.2019 di conferma e accettazione dei termini di consegna delle finestre.
In particolare, risulta in atti che già nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2019 la società inviava email alla con le quali lamentava il ritardo nelle forniture -si Parte_1 CP_3 confrontino le email allegate alla seconda memoria istruttoria di parte opponente- e nei primi giorni del mese di agosto 2019 le parti, a mezzo scambio di email allegate dalla parte opponente unitamente all'atto di opposizione, avevano concordato ed anzi scadenzato esattamente i termini e le modalità della consegna, come da email del 7.8.2019 con ciò evidentemente restando la tempistica della consegna elemento determinante ai fini dell'esatto adempimento della prestazione .
La accettava infatti i termini per la consegna così come elencati e predisposti dalla Controparte_1
. Parte_1
Si confrontino le email del 4.10.2019, 5 e 8.11.2019 allegate dalla opponente sul ritardo nella consegna e montaggio dei portoni.
Peraltro, come detto, la consegna in ritardo è ammessa dalla stessa parte creditrice opposta, che però si giustifica evidenziando le “condizioni del cantiere” di cui al fascicolo fotografico.
Nel caso de quo il contratto di sub appalto prevedeva una penale per il mancato rispetto del termine della consegna e posa in opera ma di fatto le parti, con il ripetuto accordo del 7.8.2019 avevano rideterminato i termini della consegna e ciò evidentemente tenuto conto della complessità del cantiere, come evidenziato nell'incipit e della mole dei lavori di ristrutturazione : la intervenuta proroga del termine, ritiene il Giudice costituisca un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore, che infatti riceveva tutte le finestre e le porte per i singoli piani, con esclusione, pertanto della operatività della penale pure originariamente pattuita nel contratto di sub appalto.
Anche in presenza di termine non essenziale, però, ritiene il Giudice che il ritardo nell'adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico della parte ritardante del rischio della prestazione ed i particolare, nel caso de quo il rimborso delle spese sostenute dalla parte opponente per gli allagamenti subiti a causa della mancato montaggio degli
pagina 4 di 6 infissi nel periodo pattuito e dunque dei costi per i montaggio dei teloni , come da richiesta sul punto della opponente .
La prova orale per testimoni ha fornito elementi utili a dimostrare la tesi difensiva della parte opponente: e deposizioni dell'ing. sono confermate da quelle del , sicuramente Tes_1 Testimone_2 estraneo alle parti, titolare della Impermedil e dunque altro sub appaltatore per i lavori murari ed inequivocabili in punto di ritardo sulla posa in opera degli infissi, nonché sulla apposizione dei teloni per l'ingresso dell'acqua all'interno del cantiere.
I testi di parte opposta, peraltro soci lavoratori della società cooperativa convenuta, sostanzialmente hanno confermato le foto di cui al fascicolo fotografico allegato che attestano situazione di cantiere ed effettivamente di caos all'interno del piano, ma effettivamente le foto dello stato dei luoghi essendo relative a singole stanze non meglio identificabili ed a piani non identificati, non consentono di ritenere che la presenza di varia attrezzatura e rifiuti possa avere impedito il montaggio e la posa in opera delle finestre, ove tutti gli elementi che le costituiscono, telai mostrine, vetro ed altro, fossero arrivati tempestivamente e ciò tenuto conto che per ammissione degli stessi testi di parte convenuta, la finestra non arriva mai completa,, ma le forniture dei vari elementi che la compongono arrivano distanziati nel tempo e con consegne differenti.
Peraltro le dichiarazioni dei soci, testi di parte convenuta, sono state generiche in punto di condizione del cantiere e sia pure le foto scattate nei mesi oggetto di contestazione per cui non possono esservi dubbi sullo stato dei luoghi, di per sé le foto non consentono di attribuire ad essa la Parte_1 responsabilità per il ritardo, di fatto, invece, imputabile ad essa ditta fornitrice.
Ritiene il Giudice che dall'importo richiesto in decreto-ingiuntivo debbano decurtarsi le somme versate alla società Impermedil srl per l'importo complessivo di euro 10.206,27, così come richiesto dalla debitrice ed in accoglimento della domanda sul punto.
Sostiene infatti la parte opponente che “…in particolare, l'esponente incaricava la società Imperm.
[...]
con sede a Guidonia (RM), per eseguire gli interventi di seguito elencati (doc. nr. 3): CP_4 installazione di parapetti sulla scala A, in corrispondenza delle finestre con scarico materiali, posizionamento a piè opera e montaggio, successivo smontaggio con calo in basso e carico su mezzo (costo sostenuto € 2.026,88); installazione telai in legno con tavole e teli in PVC per protezione aperture ove mancanti finestre su ambienti interni (costo sostenuto € 920,00); aiuto agli operai della per la pulizia cantiere da imballaggi infissi con accumulo a zona di carico per Parte_1 carico e per trasporto a rifiuto (costo sostenuto € 718,75), per un totale pagato di € 3.665,63 (cfr: doc. nr. 2: fattura nr. 97 fe del 31.10.2019 Imper. limitatamente alle voci evidenziate in giallo). CP_4
La medesima società eseguiva altresì i seguenti ulteriori lavori, come descritti nella ulteriore fattura nr. 109-fe del 30.11.2019 di complessive € 8.855,00, della quale le voci evidenziate, per la somma totale di
€ 6.540,64 (cfr: doc. nr. 4), era sicuramente riconducibile alle omissioni della società opposta: asciugatura e pulizia scala infiltrazioni pioggia dell'8.11.19 e successivi interventi di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature a seguito di infiltrazioni di acqua da finestre del vano scala A (costo € 2.946,88); ripristino tinteggiature e finiture camere ed ambienti per eventi pioggia in camere senza infisso o prive di vetri o sigillate male per infiltrazioni (costo € 1.782,50); telai in legno con telo PVC a protezione apertura finestre prive di infisso nelle camere e vani (costo € 301,88); intervento di completamento sigillatura infissi di finestre con sistemazione mostrine per consentire di completare le pitture di finitura nelle camere ancora prive con finestre non sigillate (costo € 934,38); pulizia cantiere con accumulo sino al punto di carico in cantiere per rifiuti di imballi, bombolette e rifiuti degli infissi finestre (costo € 575,00). A tal proposito si allegano email del 4.10.2019 e del 8.11.2018 (doc.to nr. 5) inoltrate dall'ing. dell' nelle quali anticipava la necessità di ricorrere CP_5 Parte_2 agli interventi sopra elencati, qualora la fornitrice avesse manifestato una condotta omissiva, circostanza che, di fatto ebbe a verificarsi ..”. pagina 5 di 6 Trattasi di circostanza dimostrata e documentata dai documenti richiamati.
Sullo smaltimento dei rifiuti ritiene il Giudice che non sia dovuta alcuna somma non risultando l'obbligo della opposta a provvedere allo smaltimento e ciò anche alla luce delle deposizioni sul punto rese dai testi di parte opposta escussi in punto di smaltimento e delle modalità anche tenuto conto delle autorizzazioni a transitare in zona a traffico limitato presso il di Roma. CP_6
Le singole contestazioni sugli importi di cui alle fatture della svolle per la prima volta Controparte_1 con la presente opposizione a decreto-ingiuntivo non sono tempestive ed infatti vengono richieste a titolo di rimborso in quanto già versate e pagate e da ultimo la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale pure svolta con al presente opposizione, deve essere rigettata in quanto non dimostrata.
In particolare la pretesa di risarcimento del danno per euro 15 mila per comportamento contrattuale scorretto della fornitrice, oltre che improntato a mala fede nell'esecuzione del contratto, per avere screditato la società dinanzi alla committente risulta non Parte_1 Controparte_7 meritevole di accoglimento, per essersi, in realtà, la limitata a richiedere direttamente ad Controparte_1 essa committente, il pagamento diretto delle forniture in suo favore, pretesa di pagamento peraltro legittima in quanto di fatto porte e finestre erano state montate presso l'hotel e dunque ricevute ed accettate dalla impresa Parte_1
Difatti, sottratto l'importo versato banco iudicis di € 28.989,65, le restanti somme ingiunte (€ 42.560,8 + iva per € 9.363,38) risultano dovute ad eccezione di euro € 10.206,27 oltre iva e dovuta, quali somme sostenute e pagate dalla alla società Imperm. Parte_1 CP_4 con sede a Guidonia (RM), per eseguire gli interventi che si rendevano necessari a causa dell'inadempimento e dei ritardi della società opposta, per cui risultano ancora dovute a favore dello , euro 41.717,91, per il quale può esservi condanna nei confronti della Controparte_1
. Parte_1
Le spese di causa si determinano come segue: le spese di cui alla procedura monitoria possono porsi integralmente a carico della parte debitrice così come liquidate in quanto in sede di opposizione in ogni caso riconosceva dovuta la minor somma per la quale vi è stata peraltro la concessione della provvisoria esecuzione;
quanto alle spese della presente procedura di opposizione, le stesse, tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, le stesse possono compensarsi fra le parti per 1/3 e con condanna della debitrice nella misura di 2/3 e si liquidano per intero, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e revoca i decreto-ingiuntivo opposto per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato;
Condanna la al pagamento a favore della Parte_1 [...] ella somma di euro 41.717,91 iva inclusa. Parte_3
CONDANNA LA alla refusione dele spese di lite liquidate in Parte_1 euro 2.406,50 di cui euro 2000,00 per compensi professionali oltre rimb. forf, iva e cpa come per legge ed euro 406,50 per spese come da decreto-ingiuntivo opposto, oltre ad euro 9.000,00 PER COMPENSI DELLA PRESENTE PROCEDURA DI OPPOSIZIONE OLTRE RIMB. FORF. IVA E CPA COME PER LEGGE ed euro 56,18 per spese vive, con compensazione fra le parti quanto ad 1/3 sull'interno come sopra liquidato .
Ascoli Piceno, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2020 promossa da:
(P.va ) con l'avv. CESARI VALENTINA e con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Ascoli Piceno, via G.Galilei n. 9 presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: ) con l'avv. RAGAINI Controparte_1 P.IVA_2 ANNA MARIA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 14 60025 LORETO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da udienza di discussione del 9.12.2024 in modalità telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva al decreto- Parte_1 ingiuntivo nr.436/2020 del 14.08.2020 emesso nel procedimento nr. 1188/2020 R.G., non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato a mezzo pec del 26.08.2020, con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva ad essa il pagamento in favore Parte_1 della dell'importo complessivo di € 80.913,83, oltre interessi e spese legali, come Controparte_2 ivi liquidate a titolo di pagamento di fatture emesse per la fornitura e posa in opera di infissi giusta contratto di subappalto intercorso tra le parti ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare: per i motivi sopra esposti, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito in via principale: dichiarare non dovute le somme ingiunte, poiché da porre in compensazione con i danni causati dalla fornitrice, come descritti e quantificati nella superiore narrativa;
nel merito, sempre in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 436/2020 del 14.08.2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento nr. 1188/2020 R.G., non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato a mezzo pec del 26.08.2020. “
Con comparsa in data 9.3.2021 si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia dichiarare non pertinenti al presente giudizio le pretese restitutorie (che avrebbe semmai dovuto essere svolta con domanda riconvenzionale) per rapporti che hanno avuto pagina 1 di 6 ad oggetto distinte forniture di beni separatamente commissionati, posti in opera e regolarmente pagati. Si eccepisce inoltre la decadenza rispetto a contestazioni non tempestivamente formulate e relative a rapporti definiti e a pretesi vizi dei beni posti in opera. In ogni caso, voglia respingere, per le causali in narrativa, tutte le istanze e le eccezioni formulate da parte opponente nell'atto di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Voglia il Tribunale, infine, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 15.000,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. . In subordine e salvo gravame voglia condannare l'opponente alla somma che risulterà in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite.
Alla prima udienza di comparizione parti del 12.04.2021 il giudice espressamente “…Letti gli atti, vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto svolta dal creditore, perso atto del riconoscimento del debito effettuata dallo stesso debitore per la minor somma di euro 28.989,65 per la quale pertanto certamente l'opposizione non è fondata su prova scritta, ritenuto che, quanto all'importo residuo in contestazione, dalle allegazioni del debitore opponente ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa via email in atti e dai prospetti riepilogativi allegati sembrerebbe, quantomeno allo stato degli atti ed ai fini che qui interessano salvo meglio valutare in corso di causa i rapporti di dare-avere fra le parti, visto l'art. 648 c.p.c., CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO-INGIUNTIVO OPPOSTO LIMITAMAMENTE ALLA COMPLESSIVA minor SOMMA DI EURO 28.989,65 IVA INCLUSA. Fissa per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé in sede di interrogatorio libero ed al fine di tentare una conciliazione, la nuova udienza del 17.5.2021 ore 12,30 che si terrà in presenza dei difensori e delle parti, riservando all'esito la pronuncia sulla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. richiesti dall'opponente ….”.
Nella predetta ultima udienza comparivano i legali rappresentanti delle società personalmente ed il Giudice tentava la conciliazione ed all'esito concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co.VI c.p.c..
Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 21.10.2021 il Giudice “ammette la prova per testimoni richiesta da parte attrice nella memoria del 16.7.2021 con i testi ivi indicati e limitatamente ai capitoli 1,2,4,5,6,7,8,15,22,24 con esclusione degli alti in quanto documentali o contenenti giudizi e valutazioni o ininfluenti . Ammette la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente richiesta dalla convenuta, nonché la prova per testi richiesta nella memorie del 16.7.2021, con i testi ivi indicati e con i capitoli formulati ai numeri 4,5,6,8,913,14,15,16,17,19 e 20. Abilita le parti alla prova contraria come da richiesta e riserva la decisione sulla CTU richiesta dalla parte convenuta, all'esito della prova testimoniale. Rinvia per l'interrogatorio formale deferito dalla parte convenuta al legale rappresentante della ditta e per l'audizione di un Parte_1 teste per parte, alla nuova udienza del 20.01.2022 che si terrà in presenza dei difensori, all'interno della stanza 23 piano terra, alle ore 12,00 “ .
La causa veniva istruita a mezzo prove orali come sopra richieste ed ammesse ed all'esito, alla udienza del 13.11.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 22.4.2024 con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
A seguito di alcuni rinvii, sempre in sede di discussione, alla udienza del 9.12.2024 che si teneva in modalità telematica ex art.127 ter c.p.c. di sostituzione di udienza con note, il Giudice tratteneva la causa a sentenza riservandone la pronuncia.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto- ingiuntivo opposto, ma con condanna della opponente al pagamento della minor somma che, all'esito della istruttoria documentale ed orale espletata, è risultata comunque dovuta in quanto dimostrata nella sua certezza, liquidità ed esigibilità. pagina 2 di 6 In particolare, le questioni rilevanti il giudizio attengono alla essenzialità o meno del termine della consegna e posa in opera di porte e finestre da parte dello , le cause del ritardo della posa Controparte_1 in opera se riconducibili ad essa fornitrice o alle “condizioni del cantiere”, i pretesi danni patiti per il ritardo e conseguentemente la operatività della penale prevista nel contratto originario e l'esistenza di danni non patrimoniali patiti dalla Parte_1
Ritiene il Giudice che la abbia comunque conseguito la fornitura per intero sia pure in Parte_1 ritardo rispetto agli accordi del 7.8.2019, che in ogni caso già a quella data la era in ritardo Parte_1 con le tempistiche dei pagamenti così come originariamente concordati, che il termine della consegna non fosse essenziale, ma che in ogni caso il ritardo sia da ricondursi esclusivamente a carico di essa in punto di rimborso delle somme sostenute per la apposizione del telone e quant'altro Controparte_1 necessario, come appresso, a tamponare gli allagamenti subiti a causa della mancata apposizione di porte e finestre, mentre le ulteriori pretese di riduzione della somma dovuta da parte della opponente, siano da rigettare in quanto infondate ed indimostrate.
E valga il vero.
Non è in contestazione il rapporto contrattuale di subappalto per la fornitura e posa in opera di infissi esterni in legno presso il fabbricato sito in Roma, via della Purificazione nr. 31-32, oggetto di trasformazione da parte della da edificio adibito ad uffici a struttura turistico- Parte_1 ricettiva, né è in contestazione che nella prima fase delle consegne le forniture avvenivano in modo piuttosto regolare, in base alle modalità e tempistiche convenute tra le parti, tanto che oltre metà delle somme totali previste da contratto venivano pagate.
Non è in contestazione neppure la tempistica di esecuzione del contratto nella seconda fase di consegne, ove entrambe le parti riconoscono che la fornitura e posa in opera sia stata evasa con ritardi e rinvii rispetto alle tempistiche previste da contratto ed ai successivi accordi del 7.8.2019 , ma quanto alla debitrice opponente, dipesi esclusivamente da inadempienze di essa fornitrice e quanto alla creditrice opposta per disorganizzazione interna de cantiere e dunque per mancato coordinamento del lavoro all'interno.
Punt nevralgico del presente giudizio è che la debitrice opponente non nega la fornitura e la posa in opera della fornitura da parte della e non ha contestato tempestivamente le singole voci Controparte_1 di cui agli importi delle fatture, che invece pure solleva con la presente opposizione, addirittura richiedendo la restituzione di somme versate, ma chiede la riduzione della pretesa creditoria a fronte dei ritardi della consegna e dei danni che ne sono conseguiti e dunque chiede la operatività della penale ed il risarcimento di danni non patrimoniali, quali danni all'immagine nei confronti della originaria committente.
D'altra parte, la creditrice opposta sostiene che il ritardo nella posa in opera degli infissi sia dipesa dalla concomitante esecuzione di altre lavorazioni, come lavori murari o elettrici per il passaggio della domotica o del sistema di allarme, che hanno impedito la ultimazione e dunque la consegna dell'intera finestra montata ed in sintesi, come è emerso dalla istruttoria testimoniale espletata, “dalle condizioni del cantiere” .
Si tenga conto, in ogni caso, che trattasi di cantiere esteso per 6 mila metri quadri che si componeva di n. 6 piano rialzati e n. 2 piani interrati e di trasformazione dell'immobile da uffici ad hotel, per cui è evidente la complessità delle lavorazioni per il numero delle imprese di artigiani e ditte coinvolte, per le relative diverse lavorazioni in ogni piano, dato di fatto questo che incide in maniera determinante nella esecuzione del contratto .
La decisione pertanto si potrà fondare pertanto esclusivamente sulla valutazione delle prove fornite al Giudice per la decisione, in quanto, sostanzialmente i lavori sono stati eseguiti e conclusi ed ad oggi la ha versato solo in parte, il corrispettivo pattuito, per cui decurtato l'importo per cui Parte_2 pagina 3 di 6 vi è stata a provvisoria esecuzione in quanto non contestato, residuano ad oggi 51.924,18 iva inclusa oltre interessi stante l'originario decreto-ingiuntivo.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata e pertanto l'importo di cui a decreto- ingiuntivo vada in parte ridotto con condanna della debitrice al pagamento di un importo diverso e di importo determinato come appresso, in euro 41.717,91 per avere la parte opponente fornito la prova documentale e a mezzo audizione testimoniale, della fondatezza della propria eccezione di restituzione somme per pagamento della impresa Impermedil srl, mentre la creditrice non ha fornito elementi per dimostrare che il ritardo nella posa in opera della fornitura, sia dipeso dalle “condizioni del cantiere” in quanto la documentazione allegata relativa al procedimento monitorio e dunque alle fatture ed al fascicolo fotografico sullo stato dei luoghi, che sicuramente è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa di pagamento per essere stata eseguita la consegna e posa in opera (circostanza questa ammessa dalla stessa parte debitrice) ,in punto di ritardo non offre alcun elemento al Giudice.
Si precisa per inciso che sul ritardo non possono esservi dubbi in quanto, le email della opponente di giugno 2019, ottobre 2019 e novembre 2019 dove già la impresa evidenziava il ritardo e si Parte_1 lamentava sul mancato rispetto dei termini di consegna e posa in opera -così come concordati il 7.8.2025- non sono state riscontrate dalla . Controparte_1
La prima missiva di riscontro della è del febbraio 2020, ad eccezione, della email del Controparte_1
7.8.2019 di conferma e accettazione dei termini di consegna delle finestre.
In particolare, risulta in atti che già nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2019 la società inviava email alla con le quali lamentava il ritardo nelle forniture -si Parte_1 CP_3 confrontino le email allegate alla seconda memoria istruttoria di parte opponente- e nei primi giorni del mese di agosto 2019 le parti, a mezzo scambio di email allegate dalla parte opponente unitamente all'atto di opposizione, avevano concordato ed anzi scadenzato esattamente i termini e le modalità della consegna, come da email del 7.8.2019 con ciò evidentemente restando la tempistica della consegna elemento determinante ai fini dell'esatto adempimento della prestazione .
La accettava infatti i termini per la consegna così come elencati e predisposti dalla Controparte_1
. Parte_1
Si confrontino le email del 4.10.2019, 5 e 8.11.2019 allegate dalla opponente sul ritardo nella consegna e montaggio dei portoni.
Peraltro, come detto, la consegna in ritardo è ammessa dalla stessa parte creditrice opposta, che però si giustifica evidenziando le “condizioni del cantiere” di cui al fascicolo fotografico.
Nel caso de quo il contratto di sub appalto prevedeva una penale per il mancato rispetto del termine della consegna e posa in opera ma di fatto le parti, con il ripetuto accordo del 7.8.2019 avevano rideterminato i termini della consegna e ciò evidentemente tenuto conto della complessità del cantiere, come evidenziato nell'incipit e della mole dei lavori di ristrutturazione : la intervenuta proroga del termine, ritiene il Giudice costituisca un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore, che infatti riceveva tutte le finestre e le porte per i singoli piani, con esclusione, pertanto della operatività della penale pure originariamente pattuita nel contratto di sub appalto.
Anche in presenza di termine non essenziale, però, ritiene il Giudice che il ritardo nell'adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico della parte ritardante del rischio della prestazione ed i particolare, nel caso de quo il rimborso delle spese sostenute dalla parte opponente per gli allagamenti subiti a causa della mancato montaggio degli
pagina 4 di 6 infissi nel periodo pattuito e dunque dei costi per i montaggio dei teloni , come da richiesta sul punto della opponente .
La prova orale per testimoni ha fornito elementi utili a dimostrare la tesi difensiva della parte opponente: e deposizioni dell'ing. sono confermate da quelle del , sicuramente Tes_1 Testimone_2 estraneo alle parti, titolare della Impermedil e dunque altro sub appaltatore per i lavori murari ed inequivocabili in punto di ritardo sulla posa in opera degli infissi, nonché sulla apposizione dei teloni per l'ingresso dell'acqua all'interno del cantiere.
I testi di parte opposta, peraltro soci lavoratori della società cooperativa convenuta, sostanzialmente hanno confermato le foto di cui al fascicolo fotografico allegato che attestano situazione di cantiere ed effettivamente di caos all'interno del piano, ma effettivamente le foto dello stato dei luoghi essendo relative a singole stanze non meglio identificabili ed a piani non identificati, non consentono di ritenere che la presenza di varia attrezzatura e rifiuti possa avere impedito il montaggio e la posa in opera delle finestre, ove tutti gli elementi che le costituiscono, telai mostrine, vetro ed altro, fossero arrivati tempestivamente e ciò tenuto conto che per ammissione degli stessi testi di parte convenuta, la finestra non arriva mai completa,, ma le forniture dei vari elementi che la compongono arrivano distanziati nel tempo e con consegne differenti.
Peraltro le dichiarazioni dei soci, testi di parte convenuta, sono state generiche in punto di condizione del cantiere e sia pure le foto scattate nei mesi oggetto di contestazione per cui non possono esservi dubbi sullo stato dei luoghi, di per sé le foto non consentono di attribuire ad essa la Parte_1 responsabilità per il ritardo, di fatto, invece, imputabile ad essa ditta fornitrice.
Ritiene il Giudice che dall'importo richiesto in decreto-ingiuntivo debbano decurtarsi le somme versate alla società Impermedil srl per l'importo complessivo di euro 10.206,27, così come richiesto dalla debitrice ed in accoglimento della domanda sul punto.
Sostiene infatti la parte opponente che “…in particolare, l'esponente incaricava la società Imperm.
[...]
con sede a Guidonia (RM), per eseguire gli interventi di seguito elencati (doc. nr. 3): CP_4 installazione di parapetti sulla scala A, in corrispondenza delle finestre con scarico materiali, posizionamento a piè opera e montaggio, successivo smontaggio con calo in basso e carico su mezzo (costo sostenuto € 2.026,88); installazione telai in legno con tavole e teli in PVC per protezione aperture ove mancanti finestre su ambienti interni (costo sostenuto € 920,00); aiuto agli operai della per la pulizia cantiere da imballaggi infissi con accumulo a zona di carico per Parte_1 carico e per trasporto a rifiuto (costo sostenuto € 718,75), per un totale pagato di € 3.665,63 (cfr: doc. nr. 2: fattura nr. 97 fe del 31.10.2019 Imper. limitatamente alle voci evidenziate in giallo). CP_4
La medesima società eseguiva altresì i seguenti ulteriori lavori, come descritti nella ulteriore fattura nr. 109-fe del 30.11.2019 di complessive € 8.855,00, della quale le voci evidenziate, per la somma totale di
€ 6.540,64 (cfr: doc. nr. 4), era sicuramente riconducibile alle omissioni della società opposta: asciugatura e pulizia scala infiltrazioni pioggia dell'8.11.19 e successivi interventi di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature a seguito di infiltrazioni di acqua da finestre del vano scala A (costo € 2.946,88); ripristino tinteggiature e finiture camere ed ambienti per eventi pioggia in camere senza infisso o prive di vetri o sigillate male per infiltrazioni (costo € 1.782,50); telai in legno con telo PVC a protezione apertura finestre prive di infisso nelle camere e vani (costo € 301,88); intervento di completamento sigillatura infissi di finestre con sistemazione mostrine per consentire di completare le pitture di finitura nelle camere ancora prive con finestre non sigillate (costo € 934,38); pulizia cantiere con accumulo sino al punto di carico in cantiere per rifiuti di imballi, bombolette e rifiuti degli infissi finestre (costo € 575,00). A tal proposito si allegano email del 4.10.2019 e del 8.11.2018 (doc.to nr. 5) inoltrate dall'ing. dell' nelle quali anticipava la necessità di ricorrere CP_5 Parte_2 agli interventi sopra elencati, qualora la fornitrice avesse manifestato una condotta omissiva, circostanza che, di fatto ebbe a verificarsi ..”. pagina 5 di 6 Trattasi di circostanza dimostrata e documentata dai documenti richiamati.
Sullo smaltimento dei rifiuti ritiene il Giudice che non sia dovuta alcuna somma non risultando l'obbligo della opposta a provvedere allo smaltimento e ciò anche alla luce delle deposizioni sul punto rese dai testi di parte opposta escussi in punto di smaltimento e delle modalità anche tenuto conto delle autorizzazioni a transitare in zona a traffico limitato presso il di Roma. CP_6
Le singole contestazioni sugli importi di cui alle fatture della svolle per la prima volta Controparte_1 con la presente opposizione a decreto-ingiuntivo non sono tempestive ed infatti vengono richieste a titolo di rimborso in quanto già versate e pagate e da ultimo la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale pure svolta con al presente opposizione, deve essere rigettata in quanto non dimostrata.
In particolare la pretesa di risarcimento del danno per euro 15 mila per comportamento contrattuale scorretto della fornitrice, oltre che improntato a mala fede nell'esecuzione del contratto, per avere screditato la società dinanzi alla committente risulta non Parte_1 Controparte_7 meritevole di accoglimento, per essersi, in realtà, la limitata a richiedere direttamente ad Controparte_1 essa committente, il pagamento diretto delle forniture in suo favore, pretesa di pagamento peraltro legittima in quanto di fatto porte e finestre erano state montate presso l'hotel e dunque ricevute ed accettate dalla impresa Parte_1
Difatti, sottratto l'importo versato banco iudicis di € 28.989,65, le restanti somme ingiunte (€ 42.560,8 + iva per € 9.363,38) risultano dovute ad eccezione di euro € 10.206,27 oltre iva e dovuta, quali somme sostenute e pagate dalla alla società Imperm. Parte_1 CP_4 con sede a Guidonia (RM), per eseguire gli interventi che si rendevano necessari a causa dell'inadempimento e dei ritardi della società opposta, per cui risultano ancora dovute a favore dello , euro 41.717,91, per il quale può esservi condanna nei confronti della Controparte_1
. Parte_1
Le spese di causa si determinano come segue: le spese di cui alla procedura monitoria possono porsi integralmente a carico della parte debitrice così come liquidate in quanto in sede di opposizione in ogni caso riconosceva dovuta la minor somma per la quale vi è stata peraltro la concessione della provvisoria esecuzione;
quanto alle spese della presente procedura di opposizione, le stesse, tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, le stesse possono compensarsi fra le parti per 1/3 e con condanna della debitrice nella misura di 2/3 e si liquidano per intero, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e revoca i decreto-ingiuntivo opposto per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato;
Condanna la al pagamento a favore della Parte_1 [...] ella somma di euro 41.717,91 iva inclusa. Parte_3
CONDANNA LA alla refusione dele spese di lite liquidate in Parte_1 euro 2.406,50 di cui euro 2000,00 per compensi professionali oltre rimb. forf, iva e cpa come per legge ed euro 406,50 per spese come da decreto-ingiuntivo opposto, oltre ad euro 9.000,00 PER COMPENSI DELLA PRESENTE PROCEDURA DI OPPOSIZIONE OLTRE RIMB. FORF. IVA E CPA COME PER LEGGE ed euro 56,18 per spese vive, con compensazione fra le parti quanto ad 1/3 sull'interno come sopra liquidato .
Ascoli Piceno, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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