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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6021/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6021/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , Controparte_1 Controparte_2
domiciliato per la carica nella sede legale di Limatola (BN), 82030, in via Campitiello n. 6, p. iva
; in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. PartitaIVA_1 Controparte_3
domiciliato per la carica nella sede legale di Caserta (CE), 81100, in via Enrico CP_4
Tazzoli nr. 19, p. iva , nato a [...] il [...] e P.IVA_2 Controparte_2
residente a [...], c.f. ; C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
117, c.f. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Riello (del foro di Santa C.F._2
Maria Capua Vetere in forza di procura in atti e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Piero Riello in Caserta alla via G.M. Bosco nr. 65 -
ATTORI
Contro
Controparte_5
, (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, Presidente Prof. , domiciliato per la carica in Roma, CP_6
00196, Lungotevere G.A. Thaon di Revel n. 76, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
Pagina 1 OGGETTO: opposizione a l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 prot.
Enea/2018/68508/legalt emesso dall' Controparte_5
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento (ingiunzione n. 10/2018 del
11.12.2018 prot. Enea/2018/68508/legalt) ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011, notificato in data
17.01.2019, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto nel presente giudizio civile l'
[...]
(breviter Controparte_5
) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni CP_5
contraria richiesta: - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato ovvero l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 prot. Enea/2018/68508/legalt CP_7
[...] Controparte_5
per tutti i motivi esposti ed enunciati in quest'atto di opposizione. Condannarsi
[...] [...]
, in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t. Presidente Prof. ai sensi dall'art. 96 c.p.c. per le CP_6
evidenti violazioni di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione”. si è tempestivamente costituita in giudizio in data 23 maggio 2021, CP_5
proponendo contestualmente domanda riconvenzionale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) rigettare integralmente la domanda ex adverso proposta e, per l'effetto, accertare la legittimità dell'atto di ingiunzione n. 10/2018 dell'11.12. 2018; 2) in via riconvenzionale: - accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della scadenza del termine essenziale ex. art. 1457 c.c.; - in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex. art. 1453. - In ogni caso e per effetto della dichiarata risoluzione, condannare la e i soci, responsabili in solido e autonomamente Controparte_3 Controparte_1 sig. e sig. alla restituzione dell'importo di euro 128.754,39 CP_4 Controparte_2
maggiorato degli interessi ex D.lgs n. 231/2002 oltre accessori come per legge. Con vittoria delle spese di lite”. Successivamente, in data 09 giugno 2021, le parti presentavano istanza congiunta di differimento dell'udienza di prima comparizione per pendenza di trattative bonarie, istanza a
Pagina 2 seguito della quale il giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al 13 ottobre 2021, udienza di cui veniva disposta in data 08 settembre 2021 la trattazione scritta.
Successivamente, avendo entrambe le parti depositato le proprie note di trattazione scritta ed avendo gli opponenti eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 comma 6 ter del decreto legge 23 febbraio 2020, il giudice rinviava l'udienza di prima comparizione al 1 dicembre
2021, udienza che veniva successivamente differita. In data 10 dicembre 2021, il giudice dr.ssa
Lilia Papoff sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento N. 10/2018 DEL
11.12.2018 PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT., assegnando alle parti il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di sospensione per la presentazione della domanda di mediazione. Il giorno 20 dicembre 2021, gli attori depositavano istanza di mediazione, avviando così procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo in data 15 marzo 2022
(verbale di mediazione dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma n. 4078 del 2021). In seguito, all'esito dell'udienza del 7 giugno 2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. gli attori formulavano le domande e modificavano le proprie conclusioni nel seguente modo: “1) nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato ovvero l'atto di ingiunzione N. 10/2018 DEL 11.12.2018 PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT emesso dall'
[...]
per tutti i Controparte_5
motivi esposti ed enunciati con l'atto di opposizione. 2) in via riconvenzionale, accerti il Tribunale che la parte opponente è debitrice della somma di € 88.074,23 e che gli interessi dovuti sono gli interessi legali e non gli interessi commerciali a far data dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. 3) Sempre in via riconvenzionale, sia come domanda che come eccezione, accerti il
Tribunale che l'emergenza epidemiologica da Covid 19, a partire dal febbraio del 2020, ha determinato un'impossibilità della prestazione da parte della parte debitrice e quindi, nell'ambito del riequilibrio contrattuale, riduca l'importo della somma dovuta dalla parte opponente alla parte opposta in ragione del peggioramento della situazione economica della parte opponente. 4)
Rigettarsi le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opposta perché infondate in fatto e diritto. 4) Con condanna alle spese e competenze di lite a favore della parte opponente”. In seguito, il Giudice dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo, a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del 13 ottobre 2022, disponeva che si facesse luogo a consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominando, a tal fine, il perito contabile dott. . Espletata la CTU, con Persona_1
ordinanza del 16 giugno 2024, a scioglimento dell'ultima riserva assunta, la causa veniva infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che in data 4.5.2017
l' , convenuta, stipulava con gli attori accordi transattivi, comunicandone poi la CP_5
risoluzione per inadempimento in data 28.9.2018, per non aver le parti attrici coobbligate provveduto a pagare le rate stabilite nel termine pattuito. A seguito della risoluzione degli acordi transattivi, l' procedeva ad emettere l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 CP_5
PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT, notificato in data 19.12.2019 nei confronti di Controparte_1
e dei loro soci coobbligati, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma Controparte_3 di € 132.154,30 di cui: - euro 48.350,28 per sorte capitale inerente al debito principale di cui alla transazione suindicata ed interessi moratori di € 10.493,04, come da calcolo alla data del
22.10.2018, sulla sorte capitale di 48.350,28 per un totale parziale di € 58.843,32 dal quale viene detratta la somma di € 1.500,00 versata in data 19.11.2018, per un totale di € 57.343,32 oltre accessori di legge;
- euro 72.381,00 per sorte capitale inerente al debito principale di cui alla transazione suindicata ed euro 2.390,07 per interessi moratori come da calcolo alla data del
22.10.2018, sulla sorte capitale di 72.381,00 per un totale di € 74,771,07 oltre accessori di legge;
- €
40,00 per il risarcimento del danno ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. Con l' atto di citazione in opposizione, introduttivo del presente giudizio, le parti attrici hanno impugnato l'anzidetto atto di ingiunzione per asserita violazione del R.D. 639/1910 e per asserita infondatezza in diritto, chiedendone la revoca, eccependo insussistenza in capo ad del potere di emettere l'atto di CP_5 ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910, sostenendo in particolare che solo gli enti indicati per legge e di cui all'elenco tassativo contenuto nell'art. 1 del R.D. 639/1910, possono ricorrere al procedimento di ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali, ritenendosi dalla difesa attorea non consentita un'interpretazione estensiva o analogica in favore di enti diversi da quelli indicati dal R.D. 639/1901 o anche in leggi speciali successive al R.D. 639/1910, in quanto ciò costituirebbe una violazione della riserva di legge di cui all'art 23 cost. Gli opponenti sostengono, inoltre, che l'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione sia da considerarsi nulla per violazione del comma 2 dell'art. 7 dello Statuto del contribuente in quanto l'atto non contiene né indica il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni, il precedente atto di accertamento, l'autorità competente per un riesame dell'atto in sede di autotutela. Secondo la difesa degli opponenti l'atto di ingiunzione è altresì da ritenersi nullo per violazione degli arti.li 474 e 480 co. 1 c.p.c., in quanto l'ingiunzione
'fiscale' riveste al contempo il ruolo di atto di precetto e quello di titolo esecutivo e deve pertanto
Pagina 4 rispettare i requisiti previsti per entrambi dalle richiamate disposizioni, evidenziandosi nel caso di specie i seguenti vizi: 1) manca del tutto la motivazione (requisito f): manca la causa del debito, che avrebbe dovuto consistere nel richiamo ad un atto propedeutico ovvero ad un titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo o gli altri atti previsti dall'art. 474 c.p.c.), essendo le entrate oggetto della presente controversia entrate patrimoniali di diritto privato;
2) manca del tutto il titolo esecutivo perché l'atto di pagamento non è stato preceduto né da un accertamento giudiziale né da altri atti (come un atto di accertamento divenuto definitivo): se, da un lato, è vero che si fa riferimento alla risoluzione unilaterale di precedenti accordi transattivi, dall'altro lato, manca qualsiasi riferimento ad un atto giudiziale, o un atto ad esso equiparato, che accerti tale risoluzione e la certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
3) è del tutto omessa l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento di formazione dell'atto (requisito i), come è omessa l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto e promuovere un riesame in sede di autotutela (come previsto all'art. 1, comma 162 della legge finanziaria 2007); 4) non viene indicato, nell'atto, il nominativo del responsabile del procedimento di notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 36 della legge 31/2008. Oltre alle suddette contestazioni formali la difesa degli attori ha nel merito riconosciuto che in data 20.1.2017 inviava una comunicazione in cui CP_5
dichiarava di accettare le proposte di rateizzazione (dilazione in 50 rate) del debito presentate da
(per un debito di € 61.572,41) e (per un debito di €72.380,92), come Controparte_1 Controparte_3
da contratto transattivo stipulato in data 4.5.2017 tra e le due suddette società, con il quale i CP_5
soci e si sono fatti garanti rispetto all'eventuale inadempimento Controparte_2 CP_4
delle due società debitrici. Viene altrettanto riconosciuto dalla difesa attorea che il giorno 21.9.2018
ha inviato diffida ad adempiere tramite PEC alle società e CP_5 Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il pagamento delle rate in scadenza al 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9 del 2018 per (€ CP_1
6.000) e della rata in scadenza al 15.9.2018 per (€1.900). LA difesa attorea ha quindi CP_3
rimarcato che non inviava alcuna comunicazione formale ai coobbligati (i soci CP_5 CP_2
e . Pertanto, l'anzidetta diffida rappresentava l'unico atto formale di messa
[...] CP_4
in mora inviato da ad entrambe le società. Ancora in punto di fatto la difesa attorea ha CP_5
evidenziato che in data 11.1.2019 venivano effettuati due distinti bonifici di pagamento dalle società e per l'importo complessivo di €20.000, che andavano ad Controparte_1 Controparte_3
estinguere tutte le rate di cui ai due piani di rientro fino a quelle in scadenza a febbraio 2019, per entrambe le società. Tanto, premesso, la difesa attorea ha sostenuto la decadenza del creditore dall'azione per l'escussione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., atteso che dal patto di CP_5
garanzia, contenuto nelle transazioni in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, si evince che i soci si impegnavano a pagare le rate insolute entro 15 giorni su richiesta del creditore.
Pagina 5 Da ciò viene dedotto dalla difesa attorea che la fideiussione in esame era una fideiussione semplice e che, pertanto, è da ritenersi, ai sensi dell'art. 1957 c.c. comma I, decaduta dal diritto di CP_5
agire nei confronti dei garanti, non avendo la stessa promosso azioni giudiziarie entro 6 mesi dalla prima scadenza (giugno 2018 nel caso di specie). Inoltre i due soci garanti dovevano in base ai patti essere tempestivamente avvisati ma, nonostante il ritardo nel pagamento, questi ultimi, non risultano essere stati formalmente informati dell'inadempimento delle due società debitrici. Inoltre la difesa attorea ha sostenuto che, avendo i fideiussori fissato per la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale, è comunque da ritenersi decaduta dal diritto di agire CP_5
contro i garanti anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1957 c.c., in quanto l'azione giudiziaria è stata promossa oltre due mesi dalla scadenza delle singole rate (giugno 2018 per e CP_1
settembre 2018 per ). Come ulteriore motivo di impugnazione è stata sottolineata la CP_3 violazione dell'art. 1186 c.c., ossia il mancato prodursi degli effetti tipici della diffida di nei CP_5
confronti delle due società debitrici sia per aspetti formali che per aspetti sostanziali, sostenendosi che non fossero presenti al momento della notifica della diffida gli elementi necessari affinché si producessero tali effetti tipici della messa in mora, che sono la fissazione di un termine essenziale di pagamento, la gravità dell'inadempimento e la risoluzione di diritto delle transazioni. La difesa attorea ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 24330 del 2011) che ha chiarito che il mero inadempimento di un'obbligazione non può di per sé dimostrare lo stato di insolvenza, essendo necessario un effettivo squilibrio patrimoniale che renda verosimile l'impossibilità del debitore di far fronte ai propri impegni, evidenziando che nel caso di specie, al momento della notificazione della diffida, erano scadute solo alcune rate per un importo complessivo di € 6.000,00 per e € 1.900,00 per , quindi ritenendo che CP_1 CP_3
l'inadempimento è stato solo momentaneo e successivamente sanato, nonché di scarso valore (€
6.000,00 e € 1.900,00) a fronte della somma di circa € 130.000,00 ancora da restituire, sostenendo che le società debitrici hanno pagato tutte le rate di cui al piano di rientro, comprese quelle scadute e non ancora dovute, dimostrando la loro capacità di far fronte agli impegni economici assunti.
Inoltre, l'analisi della situazione contabile e patrimoniale delle società non evidenziava, secondo la difesa attorea, uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c. Da ciò òa difesa attorea ha dedotto che la diffida ultimativa non poteva produrre i suoi effetti tipici, in quanto non sussisteva uno stato di insolvenza tale da giustificare la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.. In aggiunte alle suddette argomentazioni, la difesa attorea ha rimarcato il mancato prodursi della risoluzione di diritto a causa dell'invalidità della diffida “ultimativa” mancando i requisiti della sottoscrizione e della mancanza di gravità dell'inadempimento, giacché la diffida di del 21.9.2018 non era stata sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell' , CP_5 CP_5
Pagina 6 bensì dagli avvocati Scalzone e De Maria. Sul punto la difesa attorea ha sostenuto che, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dalla forma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto. Nel caso di specie, mancando procura scritta per la diffida ad adempiere,
e non essendo la diffida stata sottoscritta dal legale rappresentante do , essa è da ritenersi, CP_5
secondo la difesa attorea, priva di valore ed effetti. Infine la difesa attorea ha contestato che nel caso di specie sussistesse il requisito della gravità dell'inadempimento giacché in riferimento alle 4 rate da € 6.000 per ed alla rata da € 1.900 per , rispetto ai crediti complessivi CP_1 CP_3
rispettivamente di € 74.507,41 e di € 91.191,67, il ritardato pagamento rappresentava l'8,05% del valore complessivo del contratto/Powerflex e il 2,08% del contratto/Powertech, percentuali reputate dalla difesa attorea non gravi oltre che insufficienti ad alterare l'equilibrio contrattuale. La difesa di ha replicato a tutte le contestazioni attoree evidenziando innanzitutto che era CP_5 CP_5
pienamente legittimata ad emettere atti di ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910, richiamando la pronuncia di Cassazione a SS. UU. SENT. n. 11992 del 2009, secondo cui il procedimento di ingiunzione ex R.D. 639 del 1910 : “è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato … con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile”. Inoltre, essendo ente pubblico strumentale finalizzato alla ricerca, all'innovazione CP_5
tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati, rientra, secondo la difesa erariale, nel novero dei soggetti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e non costituisce un ente pubblico economico. In comparsa di costituzione di parte convenuta si sottolinea, inoltre, che il contenuto dell'articolo 229 della legge 51/1998 non coincide con quello cui alludono gli opponenti, atteso che la richiamata disposizione abolisce i poteri del pretore di rendere esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative, ma non afferma nulla in merito a un eventuale trasferimento di tale potere al funzionario responsabile del servizio. La difesa erariale ha evidenziato altresì che l'articolo 230 della legge 51/1998 ha abolito il potere dell'autorità giudiziaria di apporre il visto su registri delle pubbliche amministrazioni, trasferendolo in capo al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro, ed inoltre che l'art. 230 presuppone l'esistenza di un originario potere in capo all'autorità giudiziaria di vidimare i registri, che è del tutto estraneo all'istituto dell'ingiunzione di pagamento. Inoltre, l'art. 7 della legge 212/2000, nel quale è contenuto un elenco di informazioni che devono essere date al contribuente, è rilevante in ambito tributario e non è applicabile, pertanto, secondo la difesa erariale, al caso in esame, che riguarda il pagamento di entrate patrimoniali di natura contrattuale. In riferimento alla mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'autorità competente per il riesame dell'atto, la difesa erariale ha rimarcato che
Pagina 7 trattasi di mere irregolarità formali che non invalidano l'atto di ingiunzione. Per quanto concerne la validità della diffida ad adempiere inviata in data 21.09.208, la difesa di ha sostenuto che CP_5
con tale atto si è limitata a comunicare alle controparti che, in assenza di pagamento CP_5
dell'importo scaduto entro il 28.09.2018, l'accordo transattivo del 4.05.2017 sarebbe stato risolto per il reiterato ritardo e mancato pagamento delle rate pattuite, essendo stati previsti nell'accordo termini essenziali di pagamento ex art. 1457 c.c.., per cui la diffida non era preordinata a produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., bensì a rendere noto alla controparte l'avvenuta risoluzione stragiudiziale di diritto dell'accordo transattivo per effetto della decorrenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c. Comunque la difesa erariale ha contestato anche la sussistenza dei vizi di forma della diffida elencati dalla difesa degli attori/opponenti, in quanto la diffida è stata sottoscritta da dirigenti di che agivano in qualità di organi dell'amministrazione, sicché la diffida è CP_5
imputabile direttamente all'ente pubblico . Infine, anche volendo contestare la validità della CP_5
sottoscrizione, la costituzione in giudizio di , secondo la difesa erariale, varrebbe comunque a CP_5
ratificare eventuali difetti di legittimazione della diffida. La difesa di ha anche segnalato che CP_5
in data 19.02.2019, il rappresentante delle società debitrici, Dr. aveva inviato una e-mail Per_2
ad manifestando l'intenzione di onorare gli impegni presi in sede di transazione, attraverso CP_5
un accordo che revisionasse le condizioni e modalità di pagamento. Nella stessa e-mail però, il Dr. ha chiarito che l'opposizione proposta davanti al Tribunale di Roma era stata effettuata al Per_2
solo scopo di bloccare l'azione di recupero forzato delle somme, in quanto l'intenzione sia della che della era di rispettare gli impegni assunti. Tuttavia, in concreto Controparte_1 Controparte_3
secondo la difesa di non è stato dato seguito agli impegni assunti ed ai pagamenti dovuti CP_5
essendo stato effettuato dalle società debitrici un unico pagamento parziale ulteriore di 3.400 euro
(1.900 euro per la rata 23/50 e 1.500 euro per la rata 17/50). Attraverso quest'ultima comunicazione, secondo la difesa di , le società debitrici hanno quindi confermato CP_5
l'intenzione di voler rispettare l'accordo sottoscritto con , tuttavia, dopo un singolo episodio CP_5
di versamento, la situazione è rimasta invariata e allo stato attuale la somma residua dovuta ammonta a 128.754,39 euro, oltre accessori di legge. Secondo la parte convenuta è da rigettare anche la tesi attorea secondo cui l'ingiunzione "fiscale" avrebbe dovuto contenere i requisiti formali previsti per gli atti di precetto e di esecuzione dagli artt. 474 e 480 c.p.c., e ciò in quanto l'ingiunzione di pagamento è un atto tipico, dotato di sue peculiari caratteristiche ai sensi del R.D.
639/1910, e pertanto è fisiologicamente distinta, almeno sul piano formale, sia dall'atto di precetto sia dall'atto esecutivo, pur condividendone la natura funzionale. Per quanto concerne l'asserita assenza di motivazione nell'atto impugnato, è stato evidenziato dalla difesa erariale che l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente processo contiene un'ampia motivazione che
Pagina 8 chiarisce le ragioni sottese all'adozione di tale atto, in particolare il mancato pagamento delle rate previste nel contratto di transazione. In replica a quanto sostenuto dagli attori in ordine alla contestazione che la motivazione avrebbe dovuto essere integrata da un atto giudiziale o equiparato che accertasse la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, è stato replicato dalla difesa erariale che il R.D. 639/1910 prevede come unico requisito essenziale la sola esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, senza la necessità di un ulteriore accertamento giudiziale (indicandosi sul punto
Cass. civ., 15 giugno 2002, n. 8162). Inoltre, è stato replicato dalla difesa di che CP_5
l'accertamento operato dall'Amministrazione ha efficacia meramente dichiarativa dell'esistenza del credito “restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. civ., Sezioni Unite, 25 maggio 2009, n. 11992). Infine, per quanto riguarda le censure relative all'omessa indicazione del funzionario responsabile, dell'ufficio per il riesame in autotutela e del responsabile della notificazione, esse sono da considerarsi, secondo la difesa erariale, mere irregolarità formali, prive di efficacia invalidante, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, della legge 241/1990. La difesa di parte convenuta ritiene sia da rigettare anche la censura relativa alla presunta decadenza del diritto di di agire nei confronti del garante in CP_5
base all'art. 1957 c.c., evidenziandosi sul punto che i due soci e si Controparte_2 CP_4
erano obbligati, in qualità di garanti personali, a pagare le rate insolute a prima richiesta entro 15 giorni, in caso di mancato pagamento da parte delle società debitrici. Secondo la tesi difensiva di
, quando il debito è autonomo e unitario, con le rate che rappresentano solo una modalità di CP_5
pagamento concessa al debitore, lo stesso si considera scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata: pertanto, il dies a quo di cui all'art. 1957 c.c. dovrebbe ritenersi decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, fissata al 15.05.2021 per la e al 15.06.2021 per la Controparte_1 Controparte_3
Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il dies a quo decorra dalla scadenza di ogni singola rata, i termini, come evidenziato dalla difesa erariale, risultano comunque rispettati: aveva infatti inviato CP_5
una diffida ultimativa il 21.09.2018, comunicando che in assenza di pagamento entro il 28.09.2018, la transazione sarebbe stata ritenuta risolta. Infine, si evidenzia dalla difesa di che la natura CP_5
di garanzia autonoma del patto di garanzia implica che non è possibile instaurare una correlazione tra il termine dell'obbligazione dei fideiussori e quello dell'obbligazione principale, operando la garanzia a prima richiesta. Per quanto concerne l'asserita inidoneità della lettera di diffida ad adempiere inviata da in data 21.09.2018 a produrre i propri effetti tipici per carenza dei CP_5 requisiti di cui all'art. 1186 c.c., la difesa erariale ha replicato che il riferimento all'art. 1186 c.c. è inconferente, essendo l'accordo transattivo stipulato il 4 maggio 2017 tra le parti già risolto di diritto al momento dell'invio della diffida per effetto della clausola presente all'interno di tale accordo, secondo la quale, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata della transazione
Pagina 9 nel termine essenziale da parte delle due società debitrici o dei loro soli responsabili in solido, si sarebbe reso immediatamente esigibile l'intero importo oltre accessori. La disciplina applicabile secondo la difesa di e quella di cui all' art. 1457 c.c., il quale prevede che se il termine CP_5
fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni, altrimenti, in mancanza di tale comunicazione, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. In ogni caso la difesa erariale ha evidenziato che lo stato di insolvenza che dà facoltà al creditore di esigere immediatamente la prestazione non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Risulta dalla corrispondenza allegata che le società attrici hanno a più riprese fatto presente lo stato di difficoltà finanziaria e quindi l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo la difesa erariale non può essere provata mediante CTU l'esistenza dello stato di insolvenza, per cui, nella denegata ipotesi si consideri applicabile l'art. 1186 c.c. al caso in esame, la parte opponente deve per la difesa di ritenersi decaduta dal beneficio del termine di cui alla richiamata disposizione, e, pertanto, CP_5
la prestazione sarà comunque da considerarsi immediatamente esigibile. Viene infine da parte convenuta contesta la tesi attorea secondo cui la diffida sarebbe invalida e, pertanto, inefficace in quanto sottoscritta dai funzionari di senza che fosse allegata la relativa procura scritta, in CP_5
quanto la suddetta censura muove dal ritenuto erroneo presupposto che la diffida avrebbe dovuto produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., mentre nella fattispecie viene in rilievo, secondo la difesa erariale, esclusivamente l'art. 1457 c.c., relativo alla risoluzione stragiudiziale di diritto a seguito dello scadere del termine essenziale, per cui la diffida del 21.9.2018 aveva semplicemente lo scopo di stimolare il pagamento evitando l'attivazione di rimedi giudiziali. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenga il caso in esame rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.1454 c.c. piuttosto che in quello dell'art. 1457 c.c., è stato evidenziato dalla difesa erariale che la diffida è stata sottoscritta da dirigenti di che agivano in qualità di organi dell'amministrazione, sicché CP_5
la diffida è da ritenersi imputabile ad . Inoltre, con la sottoscrizione della procura ad litem, CP_5 secondo la difesa erariale si verifica un'ipotesi di matrice giurisprudenziale di implicita ratifica della diffida ad adempiere richiamata in citazione, senza che sia necessario, pertanto, l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica. Comunque, secondo la difesa di , rimane il CP_5 fatto che l'opposto ha, con la propria costituzione in giudizio con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale, ratificato la suddetta diffida ad adempiere, rendendo i presunti difetti di legittimazione dell'anzidetta diffida prospettati dalla parte attrice irrilevanti nel caso in esame.
Infine, la difesa erariale ha stigmatizzato l'inadempimento grave delle controparti attoree tenuto
Pagina 10 conto del termine essenziale pattuito, nonché della reiterata condotta di ritardo e di inadempimento agli obblighi nonostante i solleciti di pagamento inoltrati alle due società debitrici, contestandosi le affermazioni degli attori in merito a un "forte squilibrio finanziario" e a "gravi ripercussioni" sull'attività d'impresa in quanto profili non sufficientemente provati. Negli scritti successivi alla comparsa di costituzione di parte convenuta, la difesa di parti attrici ha proposto domanda riconvenzionale alla riconvenzionale (cd. reconventio reconventionis) per far accertare dal
Tribunale che la somma dovuta è di € 88.074,23 euro (di cui 68.699,72 euro di quota capitale e
19.374,51 euro di interessi di mora) e che gli interessi dovuti sono solo quelli legali dalla notifica dell'ingiunzione. In secondo luogo, le parti opponenti hanno eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che il mancato pagamento delle somme accordate nella scrittura privata del 5.4.2017 è dovuto all'insorgenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, chiedendosi che il Tribunale riduca l'importo dovuto tenendo conto di tale circostanza. Caon la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa degli attori ha evidenziato che la censura della parte opposta, secondo cui il visto di esecutività non costituirebbe più condizione necessaria per la validità dell'atto stesso, è inconferente in quanto, come statuito dalla a Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce (24), con la sentenza 2249 del 16 luglio 2019: È nulla l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate locali se il funzionario dell'ente non appone il visto di esecutività sull'atto, il quale serve ad attestare che il credito sia certo, liquido ed esigibile. La stessa regola deve essere osservata qualora l'attività di riscossione sia stata affidata dall'ente a un concessionario.” Pertanto, nel caso di specie l'ingiunzione opposta è da ritenersi nulla, secondo la difesa attorea, per mancanza del visto del funzionario dell'ente. La difesa attorea ha, inoltre, richiamato l'ordinanza del Giudice del
10.12.2021, sottolineando che non aveva il potere di “ritenere gli accordi transattivi risoluti CP_5 di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c. dato che il carattere essenziale dei termini di adempimento appariva smentito dall'invio di diffida ad adempiere e dalla riscossione anche in tempi successivi delle rate pattuite”. In relazione all'escussione della garanzia fideiussoria prestata dai garanti
[...]
e da parte di , la difesa degli attori ha rilevato che non risulta provato che CP_2 CP_4 CP_5
gli anzidetti garanti abbiano ricevuto personalmente la diffida ad adempiere del 21.9.2018, ma l'hanno ricevuta esclusivamente in qualità di legali rappresentanti delle rispettive società e che l' è da ritenersi decaduta dal diritto di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.. CP_5
Al CTU Dott. è stato conferito dal giudice il seguente incarico: “…tenuto Persona_1
conto degli assunti delle parti contrapposte in lite, esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti dalle parti, accerti il CTU i criteri a monte dei calcoli mediante i quali ha quantificato la CP_5
pretesa creditoria dedotta in lite, nonché accerti il CTU i criteri a monte dei calcoli di cui al
Pagina 11 conteggio allegato dagli attori/opponenti in causa;
verifichi il CTU se e quali esaminandi conteggi delle parti contrapposte in causa siano corretti, tenuto conto di quanto risulti pagato e di quanto risulti dovuto;
in caso di riscontro di errori o di criteri errati di calcolo elabori il CTU i conteggi ritenuti corretti, evidenziando l'entità dell'insolvenza (squilibrio finanziario) alla data della diffida del 21-9-2018 in relazione alle due società attrici/opponenti e . Il Controparte_1 Controparte_3
CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Ebbene, il sottoscritto condivide i conteggi effettuati in data 21/9/2018 ( all. 5) da e quindi ante risoluzione della proposta transattiva. Con riferimento CP_5 alle somme richieste nel successivo atto di ingiunzione dell'11/12/2018 ( all. 6), si evidenzia come, ai fini dei calcoli, abbia considerato risolto l'accordo del 5/4/2017 ( all. 4) 28 giorni dopo la CP_5
data del 21/9/2018 ( all. 5). I pagamenti effettuati da e , successivi ai 28 giorni CP_1 CP_3
dopo la data del 21/9/2018, sono quindi stati imputati da prima agli interessi e CP_5
successivamente al capitale”. Il CTU ha quindi dato risposta ai quesiti come segue: “Ebbene, dalla tabella riportata, emerge come il debito totale delle società , alla data del Parte_1
21/9/2018, risulti pari ad € 118.199,33. Tale importo differisce rispetto a quanto calcolato da CP_5
alla data del 21/9/2018 per la sola considerazione, da parte del sottoscritto, degli interessi di mora.
Qualora si ritenesse corretto criticare le pattuizioni del 5/4/2017 (all. 4), che si ricorda stipulate ed accettate da entrambe le parti, allora si dovranno sottrarre all' importo individuato nella precedente tabella, anche € 1.753,89 relativi agli interessi anatocistici, rilevabili nella tabella allegata all' accordo transattivo (all. 4). A tale proposito il sottoscritto ribadisce come l'accordo fosse stato sottoscritto e accettato da entrambe le società e pertanto debba ritenersi ormai concluso. Si ricorda infatti come il calcolo degli interessi sugli interessi risulti ammesso, secondo l'art. 1283 c.c. “
…solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi...” ( cfr. art. 1283).
Trattandosi di questione giuridica il sottoscritto demanda alla S.V. Ill.ma la decisione in merito alla considerazione o meno di tale importo di € 1.753,89. Infine si sottolinea che, ad avviso dello scrivente, risulta anche corretto il conteggio effettuato da e riportato nella richiesta CP_5 dell'11/12/2018 (€ 132.154,39) dove veniva considerata risolta per inadempimento la proposta del
5/4/2017. Nelle osservazioni di parte si legge infatti che dal momento della risoluzione del contratto del 5/4/2017 “…il debito complessivo è stato rideterminato non più con i benefici pattuiti in transazione ma applicando per il debito scaduto quanto dovuto per sorte capitale ed interessi scaduti…”. In sintesi: • risulta corretta la richiesta di ante risoluzione (21/9/2018 all. 5) che CP_5 però deve essere aumentata degli interessi di mora per un totale, alla data del 21/9/2018 di €
118.199,33 ( cfr. precedente tabella). Da tale somma potrebbero venire sottratti € 1.753,89 pari agli interessi c.d. “ anatocistici” contestati e conteggiati in data 5/4/2017 ( cfr. all. 4), se considerati
Pagina 12 illegittimi. A tale proposito il sottoscritto considera tali interessi pattuiti dalle parti e quindi correttamente addebitati;
• risulta corretta la richiesta effettuata da in data 11/12/2018 (all. 6), CP_5 pari ad € 132.154,39, qualora venisse considerata la risoluzione del contratto del 5/4/2017, avvenuta
28 giorni dopo la data del 21/9/2018. Si evidenzia come i pagamenti richiesti da in data CP_5
21/9/2018, venissero effettuati dalle società successivamente ai 28 giorni concessi ( cfr. par. 3.2.3).
Con riferimento alle osservazioni del dott. ( all. 11), si evidenzia come il consulente di Per_3
parte specificasse le modalità di calcolo utilizzate per computare le somme richieste nel documento al 22/10/2018 che non erano state comprese dal sottoscritto nella relazione provvisoria. Il sottoscritto pertanto integrava la presente relazione definitiva con i conteggi della somma richiesta in data 11/12/2018. Tale somma, in seguito ai controlli effettuati, risultava corretta nel caso in cui venisse riconosciuta, da parte del Giudice, la rescissione dell'accordo del 5/4/2017 da parte di CP_5 in seguito alla diffida del 21/9/2018 (all. 5). Nell'elaborato del dott. ( all. 9), si Per_4 condivideva l'impostazione del C.T.U. ed i conteggi effettuati. Solo al termine dell'elaborato si legge che “…Alla luce di tutto quanto sopra, pur condividendo l'impostazione del suo elaborato peritale, si chiede esplicitamente di rappresentare la indebita maggiore pretesa da parte dell' CP_5 per complessivi €. 7.757,05 di cui €.1.753,89 per interessi anatocistici non dovuti ed €.6.003,16 per la differenza tra Capitale richiesto da in data 11/12/2018 (€.119.231,28) ed il capitale CP_5 residuo all' 11/12/2018 secondo il CTU (€.113.228,12)…”. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare come tali risultati siano sufficientemente evidenziati nel par. 3.2.2 (cfr. tab. 1 ). Inoltre, in seguito alle osservazioni della controparte il sottoscritto ha compreso la metodologia di calcolo utilizzata da nella richiesta dell'11/12/2018. Pertanto, la differenza evidenziata nelle CP_5
osservazioni di parte, risulterebbe solo in seguito: • al mancato riconoscimento da parte del Giudice della rescissione del contratto avvenuta, secondo 28 giorni dopo la data del 21/9/2018 (cfr. CP_5 all. 5); • all'accettazione da parte del Giudice della critica afferente gli interessi anatocistici contenuti nel contratto del 5/4/2017 ( all. 4)”. Alla luce dei suddetti accertamenti peritali, nonché della documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal CTU, si deve necessariamente pervenire alla constatazione dell'effettiva sussistenza dell'inadempimento delle parti attrici, tenuto conto che la sospensione dei pagamenti era già risalente al periodo pre-covid (2017/2018), tenuto conto della correttezza dei calcoli effettuati da e confermati dal CTU nella somma di € 132.154,39 CP_5
inclusiva degli interessi c.d. "anatocistici" dovuti in quanto pattuiti dalle parti (pattuizioni del
5/4/2017 esaminate dal CTU). Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità dell'anatocismo se non pattuito per iscritto (Cass. n. 9140 del 19-5-2020). La sospensione del pagamento, il ritardato ed insufficiente pagamento, il mancato pagamento del dovuto, nonostante i tentativi di soluzione bonaria e la corrispondenza intercorsa per confermare l'accordo transattivo, di
Pagina 13 fatto disatteso, sono indici inequivocabili di inadempimento degli accordi transattivi dedotti in lite riconducibile per responsabilità esclusiva delle società obbligate. L' convenuta è ente di CP_5 diritto pubblico per cui è abilitato ad avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639 del 1910: a tal fine per l'esercizio del potere di autoaccertamento della Pubblica Amministrazione è sufficiente che la sussistenza del credito, la sua quantificazione, e le condizioni di esigibilità emergano da fatti e parametri obiettivi e predeterminati che, nel caso di specie, sono emersi in giudizio tenuto conto del contratto transattivo intercorso e della interlocuzione stragiudiziale tra le parti. Detto potere di autoaccertamento è esercitabile anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato (sul punto
Cass. n. 24040 del 26-9-2019). Con l'opposizione ad ingiunzione fiscale si introduce un giudizio nell'ambito del quale il giudice deve necessariamente considerare oltre all'atto formale anche il rapporto. Nel caso di specie gli accordi transattivi intercorsi tra le parti e le interlocuzioni stragiudiziali precedenti all'ingiunzione non lasciano adito a dubbi sulla piena possibilità di comprensione da parte degli opponenti delle ragioni e delle causali dell'ingiunzione opposta, per cui assume rilevanza assorbente il rapporto e l'inadempimento evidente delle parti attrici/opponenti che inevitabilmente hanno provocato la risoluzione del contratto transattivo e legittimato la pretesa di pagamento di risultata pienamente fondata anche nel quantum all'esito della verifica CP_5
contabile del CTU. In ordine alla tematica della decadenza ex art. 1957 c.c. si deve richiamare in questa sede decisoria il condiviso orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 2301/2004) in base al quale per la scadenza dell'obbligazione di pagamento rateale non si è in presenza di una pluralità di obbligazioni autonome ma di una sola frazionata nel tempo per cui va considerata la scadenza dell'ultima rata quale dies a quo di decorrenza dei termini indicati dall'art. 1957 c.c.. In definitiva l'opposizione e le domande proposte dagli attori vanno rigettate. Le spese di CTU e quelle di giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e le domande proposte da Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, . Dichiara la risoluzione del contratto transattivo e degli accordi transattivi
[...] CP_4
dedotti in lite per responsabilità esclusiva di e di Conferma Controparte_1 Controparte_3
l'ingiunzione opposta e per l'effetto condanna debitrici in persona Controparte_1 Controparte_3
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché , e in Controparte_2 CP_4
qualità di garanti delle suddette società debitrici, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 132.154,39 come quantificati dal CTU oltre i
Pagina 14 successivi interessi dalla data di deposito della CTU ex D. Lgs. 231/2002.sino al dì del soddisfo effettivo. Condanna in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_3
pro-tempore, nonché , e al pagamento delle spese di CTU come Controparte_2 CP_4
liquidate nel corso del presente giudizio e, quindi al rimborso in favore della parte convenuta di quanto sia stato dalla stessa convenuta versato al CTU a titolo di acconto. Condanna CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché
[...] Controparte_3 [...]
, e al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 liquidate in € 7500,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge.
Roma, 26-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6021/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , Controparte_1 Controparte_2
domiciliato per la carica nella sede legale di Limatola (BN), 82030, in via Campitiello n. 6, p. iva
; in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. PartitaIVA_1 Controparte_3
domiciliato per la carica nella sede legale di Caserta (CE), 81100, in via Enrico CP_4
Tazzoli nr. 19, p. iva , nato a [...] il [...] e P.IVA_2 Controparte_2
residente a [...], c.f. ; C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
117, c.f. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Riello (del foro di Santa C.F._2
Maria Capua Vetere in forza di procura in atti e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Piero Riello in Caserta alla via G.M. Bosco nr. 65 -
ATTORI
Contro
Controparte_5
, (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, Presidente Prof. , domiciliato per la carica in Roma, CP_6
00196, Lungotevere G.A. Thaon di Revel n. 76, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
Pagina 1 OGGETTO: opposizione a l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 prot.
Enea/2018/68508/legalt emesso dall' Controparte_5
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento (ingiunzione n. 10/2018 del
11.12.2018 prot. Enea/2018/68508/legalt) ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011, notificato in data
17.01.2019, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto nel presente giudizio civile l'
[...]
(breviter Controparte_5
) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni CP_5
contraria richiesta: - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato ovvero l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 prot. Enea/2018/68508/legalt CP_7
[...] Controparte_5
per tutti i motivi esposti ed enunciati in quest'atto di opposizione. Condannarsi
[...] [...]
, in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t. Presidente Prof. ai sensi dall'art. 96 c.p.c. per le CP_6
evidenti violazioni di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione”. si è tempestivamente costituita in giudizio in data 23 maggio 2021, CP_5
proponendo contestualmente domanda riconvenzionale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) rigettare integralmente la domanda ex adverso proposta e, per l'effetto, accertare la legittimità dell'atto di ingiunzione n. 10/2018 dell'11.12. 2018; 2) in via riconvenzionale: - accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della scadenza del termine essenziale ex. art. 1457 c.c.; - in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex. art. 1453. - In ogni caso e per effetto della dichiarata risoluzione, condannare la e i soci, responsabili in solido e autonomamente Controparte_3 Controparte_1 sig. e sig. alla restituzione dell'importo di euro 128.754,39 CP_4 Controparte_2
maggiorato degli interessi ex D.lgs n. 231/2002 oltre accessori come per legge. Con vittoria delle spese di lite”. Successivamente, in data 09 giugno 2021, le parti presentavano istanza congiunta di differimento dell'udienza di prima comparizione per pendenza di trattative bonarie, istanza a
Pagina 2 seguito della quale il giudice disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al 13 ottobre 2021, udienza di cui veniva disposta in data 08 settembre 2021 la trattazione scritta.
Successivamente, avendo entrambe le parti depositato le proprie note di trattazione scritta ed avendo gli opponenti eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 comma 6 ter del decreto legge 23 febbraio 2020, il giudice rinviava l'udienza di prima comparizione al 1 dicembre
2021, udienza che veniva successivamente differita. In data 10 dicembre 2021, il giudice dr.ssa
Lilia Papoff sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento N. 10/2018 DEL
11.12.2018 PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT., assegnando alle parti il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di sospensione per la presentazione della domanda di mediazione. Il giorno 20 dicembre 2021, gli attori depositavano istanza di mediazione, avviando così procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo in data 15 marzo 2022
(verbale di mediazione dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma n. 4078 del 2021). In seguito, all'esito dell'udienza del 7 giugno 2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. gli attori formulavano le domande e modificavano le proprie conclusioni nel seguente modo: “1) nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato ovvero l'atto di ingiunzione N. 10/2018 DEL 11.12.2018 PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT emesso dall'
[...]
per tutti i Controparte_5
motivi esposti ed enunciati con l'atto di opposizione. 2) in via riconvenzionale, accerti il Tribunale che la parte opponente è debitrice della somma di € 88.074,23 e che gli interessi dovuti sono gli interessi legali e non gli interessi commerciali a far data dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. 3) Sempre in via riconvenzionale, sia come domanda che come eccezione, accerti il
Tribunale che l'emergenza epidemiologica da Covid 19, a partire dal febbraio del 2020, ha determinato un'impossibilità della prestazione da parte della parte debitrice e quindi, nell'ambito del riequilibrio contrattuale, riduca l'importo della somma dovuta dalla parte opponente alla parte opposta in ragione del peggioramento della situazione economica della parte opponente. 4)
Rigettarsi le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opposta perché infondate in fatto e diritto. 4) Con condanna alle spese e competenze di lite a favore della parte opponente”. In seguito, il Giudice dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo, a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del 13 ottobre 2022, disponeva che si facesse luogo a consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominando, a tal fine, il perito contabile dott. . Espletata la CTU, con Persona_1
ordinanza del 16 giugno 2024, a scioglimento dell'ultima riserva assunta, la causa veniva infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che in data 4.5.2017
l' , convenuta, stipulava con gli attori accordi transattivi, comunicandone poi la CP_5
risoluzione per inadempimento in data 28.9.2018, per non aver le parti attrici coobbligate provveduto a pagare le rate stabilite nel termine pattuito. A seguito della risoluzione degli acordi transattivi, l' procedeva ad emettere l'atto di ingiunzione n. 10/2018 del 11.12.2018 CP_5
PROT. ENEA/2018/68508/LEGALT, notificato in data 19.12.2019 nei confronti di Controparte_1
e dei loro soci coobbligati, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma Controparte_3 di € 132.154,30 di cui: - euro 48.350,28 per sorte capitale inerente al debito principale di cui alla transazione suindicata ed interessi moratori di € 10.493,04, come da calcolo alla data del
22.10.2018, sulla sorte capitale di 48.350,28 per un totale parziale di € 58.843,32 dal quale viene detratta la somma di € 1.500,00 versata in data 19.11.2018, per un totale di € 57.343,32 oltre accessori di legge;
- euro 72.381,00 per sorte capitale inerente al debito principale di cui alla transazione suindicata ed euro 2.390,07 per interessi moratori come da calcolo alla data del
22.10.2018, sulla sorte capitale di 72.381,00 per un totale di € 74,771,07 oltre accessori di legge;
- €
40,00 per il risarcimento del danno ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. Con l' atto di citazione in opposizione, introduttivo del presente giudizio, le parti attrici hanno impugnato l'anzidetto atto di ingiunzione per asserita violazione del R.D. 639/1910 e per asserita infondatezza in diritto, chiedendone la revoca, eccependo insussistenza in capo ad del potere di emettere l'atto di CP_5 ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910, sostenendo in particolare che solo gli enti indicati per legge e di cui all'elenco tassativo contenuto nell'art. 1 del R.D. 639/1910, possono ricorrere al procedimento di ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali, ritenendosi dalla difesa attorea non consentita un'interpretazione estensiva o analogica in favore di enti diversi da quelli indicati dal R.D. 639/1901 o anche in leggi speciali successive al R.D. 639/1910, in quanto ciò costituirebbe una violazione della riserva di legge di cui all'art 23 cost. Gli opponenti sostengono, inoltre, che l'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione sia da considerarsi nulla per violazione del comma 2 dell'art. 7 dello Statuto del contribuente in quanto l'atto non contiene né indica il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni, il precedente atto di accertamento, l'autorità competente per un riesame dell'atto in sede di autotutela. Secondo la difesa degli opponenti l'atto di ingiunzione è altresì da ritenersi nullo per violazione degli arti.li 474 e 480 co. 1 c.p.c., in quanto l'ingiunzione
'fiscale' riveste al contempo il ruolo di atto di precetto e quello di titolo esecutivo e deve pertanto
Pagina 4 rispettare i requisiti previsti per entrambi dalle richiamate disposizioni, evidenziandosi nel caso di specie i seguenti vizi: 1) manca del tutto la motivazione (requisito f): manca la causa del debito, che avrebbe dovuto consistere nel richiamo ad un atto propedeutico ovvero ad un titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo o gli altri atti previsti dall'art. 474 c.p.c.), essendo le entrate oggetto della presente controversia entrate patrimoniali di diritto privato;
2) manca del tutto il titolo esecutivo perché l'atto di pagamento non è stato preceduto né da un accertamento giudiziale né da altri atti (come un atto di accertamento divenuto definitivo): se, da un lato, è vero che si fa riferimento alla risoluzione unilaterale di precedenti accordi transattivi, dall'altro lato, manca qualsiasi riferimento ad un atto giudiziale, o un atto ad esso equiparato, che accerti tale risoluzione e la certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
3) è del tutto omessa l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento di formazione dell'atto (requisito i), come è omessa l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto e promuovere un riesame in sede di autotutela (come previsto all'art. 1, comma 162 della legge finanziaria 2007); 4) non viene indicato, nell'atto, il nominativo del responsabile del procedimento di notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 36 della legge 31/2008. Oltre alle suddette contestazioni formali la difesa degli attori ha nel merito riconosciuto che in data 20.1.2017 inviava una comunicazione in cui CP_5
dichiarava di accettare le proposte di rateizzazione (dilazione in 50 rate) del debito presentate da
(per un debito di € 61.572,41) e (per un debito di €72.380,92), come Controparte_1 Controparte_3
da contratto transattivo stipulato in data 4.5.2017 tra e le due suddette società, con il quale i CP_5
soci e si sono fatti garanti rispetto all'eventuale inadempimento Controparte_2 CP_4
delle due società debitrici. Viene altrettanto riconosciuto dalla difesa attorea che il giorno 21.9.2018
ha inviato diffida ad adempiere tramite PEC alle società e CP_5 Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il pagamento delle rate in scadenza al 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9 del 2018 per (€ CP_1
6.000) e della rata in scadenza al 15.9.2018 per (€1.900). LA difesa attorea ha quindi CP_3
rimarcato che non inviava alcuna comunicazione formale ai coobbligati (i soci CP_5 CP_2
e . Pertanto, l'anzidetta diffida rappresentava l'unico atto formale di messa
[...] CP_4
in mora inviato da ad entrambe le società. Ancora in punto di fatto la difesa attorea ha CP_5
evidenziato che in data 11.1.2019 venivano effettuati due distinti bonifici di pagamento dalle società e per l'importo complessivo di €20.000, che andavano ad Controparte_1 Controparte_3
estinguere tutte le rate di cui ai due piani di rientro fino a quelle in scadenza a febbraio 2019, per entrambe le società. Tanto, premesso, la difesa attorea ha sostenuto la decadenza del creditore dall'azione per l'escussione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c., atteso che dal patto di CP_5
garanzia, contenuto nelle transazioni in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, si evince che i soci si impegnavano a pagare le rate insolute entro 15 giorni su richiesta del creditore.
Pagina 5 Da ciò viene dedotto dalla difesa attorea che la fideiussione in esame era una fideiussione semplice e che, pertanto, è da ritenersi, ai sensi dell'art. 1957 c.c. comma I, decaduta dal diritto di CP_5
agire nei confronti dei garanti, non avendo la stessa promosso azioni giudiziarie entro 6 mesi dalla prima scadenza (giugno 2018 nel caso di specie). Inoltre i due soci garanti dovevano in base ai patti essere tempestivamente avvisati ma, nonostante il ritardo nel pagamento, questi ultimi, non risultano essere stati formalmente informati dell'inadempimento delle due società debitrici. Inoltre la difesa attorea ha sostenuto che, avendo i fideiussori fissato per la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale, è comunque da ritenersi decaduta dal diritto di agire CP_5
contro i garanti anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1957 c.c., in quanto l'azione giudiziaria è stata promossa oltre due mesi dalla scadenza delle singole rate (giugno 2018 per e CP_1
settembre 2018 per ). Come ulteriore motivo di impugnazione è stata sottolineata la CP_3 violazione dell'art. 1186 c.c., ossia il mancato prodursi degli effetti tipici della diffida di nei CP_5
confronti delle due società debitrici sia per aspetti formali che per aspetti sostanziali, sostenendosi che non fossero presenti al momento della notifica della diffida gli elementi necessari affinché si producessero tali effetti tipici della messa in mora, che sono la fissazione di un termine essenziale di pagamento, la gravità dell'inadempimento e la risoluzione di diritto delle transazioni. La difesa attorea ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 24330 del 2011) che ha chiarito che il mero inadempimento di un'obbligazione non può di per sé dimostrare lo stato di insolvenza, essendo necessario un effettivo squilibrio patrimoniale che renda verosimile l'impossibilità del debitore di far fronte ai propri impegni, evidenziando che nel caso di specie, al momento della notificazione della diffida, erano scadute solo alcune rate per un importo complessivo di € 6.000,00 per e € 1.900,00 per , quindi ritenendo che CP_1 CP_3
l'inadempimento è stato solo momentaneo e successivamente sanato, nonché di scarso valore (€
6.000,00 e € 1.900,00) a fronte della somma di circa € 130.000,00 ancora da restituire, sostenendo che le società debitrici hanno pagato tutte le rate di cui al piano di rientro, comprese quelle scadute e non ancora dovute, dimostrando la loro capacità di far fronte agli impegni economici assunti.
Inoltre, l'analisi della situazione contabile e patrimoniale delle società non evidenziava, secondo la difesa attorea, uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c. Da ciò òa difesa attorea ha dedotto che la diffida ultimativa non poteva produrre i suoi effetti tipici, in quanto non sussisteva uno stato di insolvenza tale da giustificare la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.. In aggiunte alle suddette argomentazioni, la difesa attorea ha rimarcato il mancato prodursi della risoluzione di diritto a causa dell'invalidità della diffida “ultimativa” mancando i requisiti della sottoscrizione e della mancanza di gravità dell'inadempimento, giacché la diffida di del 21.9.2018 non era stata sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell' , CP_5 CP_5
Pagina 6 bensì dagli avvocati Scalzone e De Maria. Sul punto la difesa attorea ha sostenuto che, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dalla forma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto. Nel caso di specie, mancando procura scritta per la diffida ad adempiere,
e non essendo la diffida stata sottoscritta dal legale rappresentante do , essa è da ritenersi, CP_5
secondo la difesa attorea, priva di valore ed effetti. Infine la difesa attorea ha contestato che nel caso di specie sussistesse il requisito della gravità dell'inadempimento giacché in riferimento alle 4 rate da € 6.000 per ed alla rata da € 1.900 per , rispetto ai crediti complessivi CP_1 CP_3
rispettivamente di € 74.507,41 e di € 91.191,67, il ritardato pagamento rappresentava l'8,05% del valore complessivo del contratto/Powerflex e il 2,08% del contratto/Powertech, percentuali reputate dalla difesa attorea non gravi oltre che insufficienti ad alterare l'equilibrio contrattuale. La difesa di ha replicato a tutte le contestazioni attoree evidenziando innanzitutto che era CP_5 CP_5
pienamente legittimata ad emettere atti di ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910, richiamando la pronuncia di Cassazione a SS. UU. SENT. n. 11992 del 2009, secondo cui il procedimento di ingiunzione ex R.D. 639 del 1910 : “è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato … con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile”. Inoltre, essendo ente pubblico strumentale finalizzato alla ricerca, all'innovazione CP_5
tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati, rientra, secondo la difesa erariale, nel novero dei soggetti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e non costituisce un ente pubblico economico. In comparsa di costituzione di parte convenuta si sottolinea, inoltre, che il contenuto dell'articolo 229 della legge 51/1998 non coincide con quello cui alludono gli opponenti, atteso che la richiamata disposizione abolisce i poteri del pretore di rendere esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative, ma non afferma nulla in merito a un eventuale trasferimento di tale potere al funzionario responsabile del servizio. La difesa erariale ha evidenziato altresì che l'articolo 230 della legge 51/1998 ha abolito il potere dell'autorità giudiziaria di apporre il visto su registri delle pubbliche amministrazioni, trasferendolo in capo al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro, ed inoltre che l'art. 230 presuppone l'esistenza di un originario potere in capo all'autorità giudiziaria di vidimare i registri, che è del tutto estraneo all'istituto dell'ingiunzione di pagamento. Inoltre, l'art. 7 della legge 212/2000, nel quale è contenuto un elenco di informazioni che devono essere date al contribuente, è rilevante in ambito tributario e non è applicabile, pertanto, secondo la difesa erariale, al caso in esame, che riguarda il pagamento di entrate patrimoniali di natura contrattuale. In riferimento alla mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'autorità competente per il riesame dell'atto, la difesa erariale ha rimarcato che
Pagina 7 trattasi di mere irregolarità formali che non invalidano l'atto di ingiunzione. Per quanto concerne la validità della diffida ad adempiere inviata in data 21.09.208, la difesa di ha sostenuto che CP_5
con tale atto si è limitata a comunicare alle controparti che, in assenza di pagamento CP_5
dell'importo scaduto entro il 28.09.2018, l'accordo transattivo del 4.05.2017 sarebbe stato risolto per il reiterato ritardo e mancato pagamento delle rate pattuite, essendo stati previsti nell'accordo termini essenziali di pagamento ex art. 1457 c.c.., per cui la diffida non era preordinata a produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., bensì a rendere noto alla controparte l'avvenuta risoluzione stragiudiziale di diritto dell'accordo transattivo per effetto della decorrenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c. Comunque la difesa erariale ha contestato anche la sussistenza dei vizi di forma della diffida elencati dalla difesa degli attori/opponenti, in quanto la diffida è stata sottoscritta da dirigenti di che agivano in qualità di organi dell'amministrazione, sicché la diffida è CP_5
imputabile direttamente all'ente pubblico . Infine, anche volendo contestare la validità della CP_5
sottoscrizione, la costituzione in giudizio di , secondo la difesa erariale, varrebbe comunque a CP_5
ratificare eventuali difetti di legittimazione della diffida. La difesa di ha anche segnalato che CP_5
in data 19.02.2019, il rappresentante delle società debitrici, Dr. aveva inviato una e-mail Per_2
ad manifestando l'intenzione di onorare gli impegni presi in sede di transazione, attraverso CP_5
un accordo che revisionasse le condizioni e modalità di pagamento. Nella stessa e-mail però, il Dr. ha chiarito che l'opposizione proposta davanti al Tribunale di Roma era stata effettuata al Per_2
solo scopo di bloccare l'azione di recupero forzato delle somme, in quanto l'intenzione sia della che della era di rispettare gli impegni assunti. Tuttavia, in concreto Controparte_1 Controparte_3
secondo la difesa di non è stato dato seguito agli impegni assunti ed ai pagamenti dovuti CP_5
essendo stato effettuato dalle società debitrici un unico pagamento parziale ulteriore di 3.400 euro
(1.900 euro per la rata 23/50 e 1.500 euro per la rata 17/50). Attraverso quest'ultima comunicazione, secondo la difesa di , le società debitrici hanno quindi confermato CP_5
l'intenzione di voler rispettare l'accordo sottoscritto con , tuttavia, dopo un singolo episodio CP_5
di versamento, la situazione è rimasta invariata e allo stato attuale la somma residua dovuta ammonta a 128.754,39 euro, oltre accessori di legge. Secondo la parte convenuta è da rigettare anche la tesi attorea secondo cui l'ingiunzione "fiscale" avrebbe dovuto contenere i requisiti formali previsti per gli atti di precetto e di esecuzione dagli artt. 474 e 480 c.p.c., e ciò in quanto l'ingiunzione di pagamento è un atto tipico, dotato di sue peculiari caratteristiche ai sensi del R.D.
639/1910, e pertanto è fisiologicamente distinta, almeno sul piano formale, sia dall'atto di precetto sia dall'atto esecutivo, pur condividendone la natura funzionale. Per quanto concerne l'asserita assenza di motivazione nell'atto impugnato, è stato evidenziato dalla difesa erariale che l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente processo contiene un'ampia motivazione che
Pagina 8 chiarisce le ragioni sottese all'adozione di tale atto, in particolare il mancato pagamento delle rate previste nel contratto di transazione. In replica a quanto sostenuto dagli attori in ordine alla contestazione che la motivazione avrebbe dovuto essere integrata da un atto giudiziale o equiparato che accertasse la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, è stato replicato dalla difesa erariale che il R.D. 639/1910 prevede come unico requisito essenziale la sola esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, senza la necessità di un ulteriore accertamento giudiziale (indicandosi sul punto
Cass. civ., 15 giugno 2002, n. 8162). Inoltre, è stato replicato dalla difesa di che CP_5
l'accertamento operato dall'Amministrazione ha efficacia meramente dichiarativa dell'esistenza del credito “restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. civ., Sezioni Unite, 25 maggio 2009, n. 11992). Infine, per quanto riguarda le censure relative all'omessa indicazione del funzionario responsabile, dell'ufficio per il riesame in autotutela e del responsabile della notificazione, esse sono da considerarsi, secondo la difesa erariale, mere irregolarità formali, prive di efficacia invalidante, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, della legge 241/1990. La difesa di parte convenuta ritiene sia da rigettare anche la censura relativa alla presunta decadenza del diritto di di agire nei confronti del garante in CP_5
base all'art. 1957 c.c., evidenziandosi sul punto che i due soci e si Controparte_2 CP_4
erano obbligati, in qualità di garanti personali, a pagare le rate insolute a prima richiesta entro 15 giorni, in caso di mancato pagamento da parte delle società debitrici. Secondo la tesi difensiva di
, quando il debito è autonomo e unitario, con le rate che rappresentano solo una modalità di CP_5
pagamento concessa al debitore, lo stesso si considera scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata: pertanto, il dies a quo di cui all'art. 1957 c.c. dovrebbe ritenersi decorrente dalla scadenza dell'ultima rata, fissata al 15.05.2021 per la e al 15.06.2021 per la Controparte_1 Controparte_3
Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il dies a quo decorra dalla scadenza di ogni singola rata, i termini, come evidenziato dalla difesa erariale, risultano comunque rispettati: aveva infatti inviato CP_5
una diffida ultimativa il 21.09.2018, comunicando che in assenza di pagamento entro il 28.09.2018, la transazione sarebbe stata ritenuta risolta. Infine, si evidenzia dalla difesa di che la natura CP_5
di garanzia autonoma del patto di garanzia implica che non è possibile instaurare una correlazione tra il termine dell'obbligazione dei fideiussori e quello dell'obbligazione principale, operando la garanzia a prima richiesta. Per quanto concerne l'asserita inidoneità della lettera di diffida ad adempiere inviata da in data 21.09.2018 a produrre i propri effetti tipici per carenza dei CP_5 requisiti di cui all'art. 1186 c.c., la difesa erariale ha replicato che il riferimento all'art. 1186 c.c. è inconferente, essendo l'accordo transattivo stipulato il 4 maggio 2017 tra le parti già risolto di diritto al momento dell'invio della diffida per effetto della clausola presente all'interno di tale accordo, secondo la quale, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata della transazione
Pagina 9 nel termine essenziale da parte delle due società debitrici o dei loro soli responsabili in solido, si sarebbe reso immediatamente esigibile l'intero importo oltre accessori. La disciplina applicabile secondo la difesa di e quella di cui all' art. 1457 c.c., il quale prevede che se il termine CP_5
fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni, altrimenti, in mancanza di tale comunicazione, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. In ogni caso la difesa erariale ha evidenziato che lo stato di insolvenza che dà facoltà al creditore di esigere immediatamente la prestazione non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Risulta dalla corrispondenza allegata che le società attrici hanno a più riprese fatto presente lo stato di difficoltà finanziaria e quindi l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo la difesa erariale non può essere provata mediante CTU l'esistenza dello stato di insolvenza, per cui, nella denegata ipotesi si consideri applicabile l'art. 1186 c.c. al caso in esame, la parte opponente deve per la difesa di ritenersi decaduta dal beneficio del termine di cui alla richiamata disposizione, e, pertanto, CP_5
la prestazione sarà comunque da considerarsi immediatamente esigibile. Viene infine da parte convenuta contesta la tesi attorea secondo cui la diffida sarebbe invalida e, pertanto, inefficace in quanto sottoscritta dai funzionari di senza che fosse allegata la relativa procura scritta, in CP_5
quanto la suddetta censura muove dal ritenuto erroneo presupposto che la diffida avrebbe dovuto produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., mentre nella fattispecie viene in rilievo, secondo la difesa erariale, esclusivamente l'art. 1457 c.c., relativo alla risoluzione stragiudiziale di diritto a seguito dello scadere del termine essenziale, per cui la diffida del 21.9.2018 aveva semplicemente lo scopo di stimolare il pagamento evitando l'attivazione di rimedi giudiziali. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi si ritenga il caso in esame rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.1454 c.c. piuttosto che in quello dell'art. 1457 c.c., è stato evidenziato dalla difesa erariale che la diffida è stata sottoscritta da dirigenti di che agivano in qualità di organi dell'amministrazione, sicché CP_5
la diffida è da ritenersi imputabile ad . Inoltre, con la sottoscrizione della procura ad litem, CP_5 secondo la difesa erariale si verifica un'ipotesi di matrice giurisprudenziale di implicita ratifica della diffida ad adempiere richiamata in citazione, senza che sia necessario, pertanto, l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica. Comunque, secondo la difesa di , rimane il CP_5 fatto che l'opposto ha, con la propria costituzione in giudizio con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale, ratificato la suddetta diffida ad adempiere, rendendo i presunti difetti di legittimazione dell'anzidetta diffida prospettati dalla parte attrice irrilevanti nel caso in esame.
Infine, la difesa erariale ha stigmatizzato l'inadempimento grave delle controparti attoree tenuto
Pagina 10 conto del termine essenziale pattuito, nonché della reiterata condotta di ritardo e di inadempimento agli obblighi nonostante i solleciti di pagamento inoltrati alle due società debitrici, contestandosi le affermazioni degli attori in merito a un "forte squilibrio finanziario" e a "gravi ripercussioni" sull'attività d'impresa in quanto profili non sufficientemente provati. Negli scritti successivi alla comparsa di costituzione di parte convenuta, la difesa di parti attrici ha proposto domanda riconvenzionale alla riconvenzionale (cd. reconventio reconventionis) per far accertare dal
Tribunale che la somma dovuta è di € 88.074,23 euro (di cui 68.699,72 euro di quota capitale e
19.374,51 euro di interessi di mora) e che gli interessi dovuti sono solo quelli legali dalla notifica dell'ingiunzione. In secondo luogo, le parti opponenti hanno eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., che il mancato pagamento delle somme accordate nella scrittura privata del 5.4.2017 è dovuto all'insorgenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, chiedendosi che il Tribunale riduca l'importo dovuto tenendo conto di tale circostanza. Caon la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa degli attori ha evidenziato che la censura della parte opposta, secondo cui il visto di esecutività non costituirebbe più condizione necessaria per la validità dell'atto stesso, è inconferente in quanto, come statuito dalla a Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce (24), con la sentenza 2249 del 16 luglio 2019: È nulla l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate locali se il funzionario dell'ente non appone il visto di esecutività sull'atto, il quale serve ad attestare che il credito sia certo, liquido ed esigibile. La stessa regola deve essere osservata qualora l'attività di riscossione sia stata affidata dall'ente a un concessionario.” Pertanto, nel caso di specie l'ingiunzione opposta è da ritenersi nulla, secondo la difesa attorea, per mancanza del visto del funzionario dell'ente. La difesa attorea ha, inoltre, richiamato l'ordinanza del Giudice del
10.12.2021, sottolineando che non aveva il potere di “ritenere gli accordi transattivi risoluti CP_5 di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c. dato che il carattere essenziale dei termini di adempimento appariva smentito dall'invio di diffida ad adempiere e dalla riscossione anche in tempi successivi delle rate pattuite”. In relazione all'escussione della garanzia fideiussoria prestata dai garanti
[...]
e da parte di , la difesa degli attori ha rilevato che non risulta provato che CP_2 CP_4 CP_5
gli anzidetti garanti abbiano ricevuto personalmente la diffida ad adempiere del 21.9.2018, ma l'hanno ricevuta esclusivamente in qualità di legali rappresentanti delle rispettive società e che l' è da ritenersi decaduta dal diritto di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.. CP_5
Al CTU Dott. è stato conferito dal giudice il seguente incarico: “…tenuto Persona_1
conto degli assunti delle parti contrapposte in lite, esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti dalle parti, accerti il CTU i criteri a monte dei calcoli mediante i quali ha quantificato la CP_5
pretesa creditoria dedotta in lite, nonché accerti il CTU i criteri a monte dei calcoli di cui al
Pagina 11 conteggio allegato dagli attori/opponenti in causa;
verifichi il CTU se e quali esaminandi conteggi delle parti contrapposte in causa siano corretti, tenuto conto di quanto risulti pagato e di quanto risulti dovuto;
in caso di riscontro di errori o di criteri errati di calcolo elabori il CTU i conteggi ritenuti corretti, evidenziando l'entità dell'insolvenza (squilibrio finanziario) alla data della diffida del 21-9-2018 in relazione alle due società attrici/opponenti e . Il Controparte_1 Controparte_3
CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Ebbene, il sottoscritto condivide i conteggi effettuati in data 21/9/2018 ( all. 5) da e quindi ante risoluzione della proposta transattiva. Con riferimento CP_5 alle somme richieste nel successivo atto di ingiunzione dell'11/12/2018 ( all. 6), si evidenzia come, ai fini dei calcoli, abbia considerato risolto l'accordo del 5/4/2017 ( all. 4) 28 giorni dopo la CP_5
data del 21/9/2018 ( all. 5). I pagamenti effettuati da e , successivi ai 28 giorni CP_1 CP_3
dopo la data del 21/9/2018, sono quindi stati imputati da prima agli interessi e CP_5
successivamente al capitale”. Il CTU ha quindi dato risposta ai quesiti come segue: “Ebbene, dalla tabella riportata, emerge come il debito totale delle società , alla data del Parte_1
21/9/2018, risulti pari ad € 118.199,33. Tale importo differisce rispetto a quanto calcolato da CP_5
alla data del 21/9/2018 per la sola considerazione, da parte del sottoscritto, degli interessi di mora.
Qualora si ritenesse corretto criticare le pattuizioni del 5/4/2017 (all. 4), che si ricorda stipulate ed accettate da entrambe le parti, allora si dovranno sottrarre all' importo individuato nella precedente tabella, anche € 1.753,89 relativi agli interessi anatocistici, rilevabili nella tabella allegata all' accordo transattivo (all. 4). A tale proposito il sottoscritto ribadisce come l'accordo fosse stato sottoscritto e accettato da entrambe le società e pertanto debba ritenersi ormai concluso. Si ricorda infatti come il calcolo degli interessi sugli interessi risulti ammesso, secondo l'art. 1283 c.c. “
…solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi...” ( cfr. art. 1283).
Trattandosi di questione giuridica il sottoscritto demanda alla S.V. Ill.ma la decisione in merito alla considerazione o meno di tale importo di € 1.753,89. Infine si sottolinea che, ad avviso dello scrivente, risulta anche corretto il conteggio effettuato da e riportato nella richiesta CP_5 dell'11/12/2018 (€ 132.154,39) dove veniva considerata risolta per inadempimento la proposta del
5/4/2017. Nelle osservazioni di parte si legge infatti che dal momento della risoluzione del contratto del 5/4/2017 “…il debito complessivo è stato rideterminato non più con i benefici pattuiti in transazione ma applicando per il debito scaduto quanto dovuto per sorte capitale ed interessi scaduti…”. In sintesi: • risulta corretta la richiesta di ante risoluzione (21/9/2018 all. 5) che CP_5 però deve essere aumentata degli interessi di mora per un totale, alla data del 21/9/2018 di €
118.199,33 ( cfr. precedente tabella). Da tale somma potrebbero venire sottratti € 1.753,89 pari agli interessi c.d. “ anatocistici” contestati e conteggiati in data 5/4/2017 ( cfr. all. 4), se considerati
Pagina 12 illegittimi. A tale proposito il sottoscritto considera tali interessi pattuiti dalle parti e quindi correttamente addebitati;
• risulta corretta la richiesta effettuata da in data 11/12/2018 (all. 6), CP_5 pari ad € 132.154,39, qualora venisse considerata la risoluzione del contratto del 5/4/2017, avvenuta
28 giorni dopo la data del 21/9/2018. Si evidenzia come i pagamenti richiesti da in data CP_5
21/9/2018, venissero effettuati dalle società successivamente ai 28 giorni concessi ( cfr. par. 3.2.3).
Con riferimento alle osservazioni del dott. ( all. 11), si evidenzia come il consulente di Per_3
parte specificasse le modalità di calcolo utilizzate per computare le somme richieste nel documento al 22/10/2018 che non erano state comprese dal sottoscritto nella relazione provvisoria. Il sottoscritto pertanto integrava la presente relazione definitiva con i conteggi della somma richiesta in data 11/12/2018. Tale somma, in seguito ai controlli effettuati, risultava corretta nel caso in cui venisse riconosciuta, da parte del Giudice, la rescissione dell'accordo del 5/4/2017 da parte di CP_5 in seguito alla diffida del 21/9/2018 (all. 5). Nell'elaborato del dott. ( all. 9), si Per_4 condivideva l'impostazione del C.T.U. ed i conteggi effettuati. Solo al termine dell'elaborato si legge che “…Alla luce di tutto quanto sopra, pur condividendo l'impostazione del suo elaborato peritale, si chiede esplicitamente di rappresentare la indebita maggiore pretesa da parte dell' CP_5 per complessivi €. 7.757,05 di cui €.1.753,89 per interessi anatocistici non dovuti ed €.6.003,16 per la differenza tra Capitale richiesto da in data 11/12/2018 (€.119.231,28) ed il capitale CP_5 residuo all' 11/12/2018 secondo il CTU (€.113.228,12)…”. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare come tali risultati siano sufficientemente evidenziati nel par. 3.2.2 (cfr. tab. 1 ). Inoltre, in seguito alle osservazioni della controparte il sottoscritto ha compreso la metodologia di calcolo utilizzata da nella richiesta dell'11/12/2018. Pertanto, la differenza evidenziata nelle CP_5
osservazioni di parte, risulterebbe solo in seguito: • al mancato riconoscimento da parte del Giudice della rescissione del contratto avvenuta, secondo 28 giorni dopo la data del 21/9/2018 (cfr. CP_5 all. 5); • all'accettazione da parte del Giudice della critica afferente gli interessi anatocistici contenuti nel contratto del 5/4/2017 ( all. 4)”. Alla luce dei suddetti accertamenti peritali, nonché della documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal CTU, si deve necessariamente pervenire alla constatazione dell'effettiva sussistenza dell'inadempimento delle parti attrici, tenuto conto che la sospensione dei pagamenti era già risalente al periodo pre-covid (2017/2018), tenuto conto della correttezza dei calcoli effettuati da e confermati dal CTU nella somma di € 132.154,39 CP_5
inclusiva degli interessi c.d. "anatocistici" dovuti in quanto pattuiti dalle parti (pattuizioni del
5/4/2017 esaminate dal CTU). Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità dell'anatocismo se non pattuito per iscritto (Cass. n. 9140 del 19-5-2020). La sospensione del pagamento, il ritardato ed insufficiente pagamento, il mancato pagamento del dovuto, nonostante i tentativi di soluzione bonaria e la corrispondenza intercorsa per confermare l'accordo transattivo, di
Pagina 13 fatto disatteso, sono indici inequivocabili di inadempimento degli accordi transattivi dedotti in lite riconducibile per responsabilità esclusiva delle società obbligate. L' convenuta è ente di CP_5 diritto pubblico per cui è abilitato ad avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639 del 1910: a tal fine per l'esercizio del potere di autoaccertamento della Pubblica Amministrazione è sufficiente che la sussistenza del credito, la sua quantificazione, e le condizioni di esigibilità emergano da fatti e parametri obiettivi e predeterminati che, nel caso di specie, sono emersi in giudizio tenuto conto del contratto transattivo intercorso e della interlocuzione stragiudiziale tra le parti. Detto potere di autoaccertamento è esercitabile anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato (sul punto
Cass. n. 24040 del 26-9-2019). Con l'opposizione ad ingiunzione fiscale si introduce un giudizio nell'ambito del quale il giudice deve necessariamente considerare oltre all'atto formale anche il rapporto. Nel caso di specie gli accordi transattivi intercorsi tra le parti e le interlocuzioni stragiudiziali precedenti all'ingiunzione non lasciano adito a dubbi sulla piena possibilità di comprensione da parte degli opponenti delle ragioni e delle causali dell'ingiunzione opposta, per cui assume rilevanza assorbente il rapporto e l'inadempimento evidente delle parti attrici/opponenti che inevitabilmente hanno provocato la risoluzione del contratto transattivo e legittimato la pretesa di pagamento di risultata pienamente fondata anche nel quantum all'esito della verifica CP_5
contabile del CTU. In ordine alla tematica della decadenza ex art. 1957 c.c. si deve richiamare in questa sede decisoria il condiviso orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 2301/2004) in base al quale per la scadenza dell'obbligazione di pagamento rateale non si è in presenza di una pluralità di obbligazioni autonome ma di una sola frazionata nel tempo per cui va considerata la scadenza dell'ultima rata quale dies a quo di decorrenza dei termini indicati dall'art. 1957 c.c.. In definitiva l'opposizione e le domande proposte dagli attori vanno rigettate. Le spese di CTU e quelle di giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e le domande proposte da Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, . Dichiara la risoluzione del contratto transattivo e degli accordi transattivi
[...] CP_4
dedotti in lite per responsabilità esclusiva di e di Conferma Controparte_1 Controparte_3
l'ingiunzione opposta e per l'effetto condanna debitrici in persona Controparte_1 Controparte_3
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché , e in Controparte_2 CP_4
qualità di garanti delle suddette società debitrici, al pagamento in favore di
[...]
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 132.154,39 come quantificati dal CTU oltre i
Pagina 14 successivi interessi dalla data di deposito della CTU ex D. Lgs. 231/2002.sino al dì del soddisfo effettivo. Condanna in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_3
pro-tempore, nonché , e al pagamento delle spese di CTU come Controparte_2 CP_4
liquidate nel corso del presente giudizio e, quindi al rimborso in favore della parte convenuta di quanto sia stato dalla stessa convenuta versato al CTU a titolo di acconto. Condanna CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché
[...] Controparte_3 [...]
, e al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 liquidate in € 7500,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge.
Roma, 26-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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