Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 5124
CASS
Sentenza 20 febbraio 2023

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Premesso che la questione attiene esclusivamente all'IRES, posto che le violazioni in tema di IRAP non sono presidiate da sanzioni penali, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 deriva dal mero riscontro di fatti oggettivi comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale o dall'accertamento del reato, non essendo nemmeno necessario che l'Agenzia delle Entrate sia obbligata a motivare sul punto, in quanto l'applicazione del prolungamento dei termini opera obiettivamente e non dipende da alcuna determinazione discrezionale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Premesso che la questione attiene esclusivamente all'IRES, posto che le violazioni in tema di IRAP non sono presidiate da sanzioni penali, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 deriva dal mero riscontro di fatti oggettivi comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale o dall'accertamento del reato, non essendo nemmeno necessario che l'Agenzia delle Entrate sia obbligata a motivare sul punto, in quanto l'applicazione del prolungamento dei termini opera obiettivamente e non dipende da alcuna determinazione discrezionale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 5124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5124
    Data del deposito : 20 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo