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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/12/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta l'11/06/2025 al n. 2808/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaella Spinelli C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Sammichele di Bari (BA) alla Via T.
Tasso n.21/2;
RICORRENTE
CONTRO Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2025 il sig. premesso di aver sin Parte_1 dall'infanzia gradualmente maturato l'idea di avere una incongruenza tra il genere biologico maschile assegnato alla nascita e il suo vissuto di appartenenza a quello femminile, esponeva di essersi rivolto nel 2022, al fine di approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali tipici del genere femminile, all di Psichiatria e Psicologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli (NA) CP_2
e di aver intrapreso, a seguito della certificazione di disforia di genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale e in fase di pre-transizione, un'idonea terapia ormonale ad azione femminilizzante ancora oggi in corso.
Sulla scorta delle predette deduzioni e, rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere, previo accertamento dell'identità di genere femminile, il riconoscimento del diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da maschili a femminili con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto di nascita contenente il sig.
[...]
con l'assunzione del nome " " al posto di " e, per l'effetto, ordinare di Parte_1 Per_1 Pt_1 procedere alle necessarie correzioni , iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello stato civile del sig. Parte_1
All'udienza del 26/11/2025, ascoltato il ricorrente, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che il sig. si è sottoposto: 1) a Parte_1 percorso psicologico presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli che ha condotto alla diagnosi di “disforia di genere ” (cfr. relazione psicoterapeutica della dott.ssa
[...]
e prodotta da parte ricorrente); 2) percorso endocrinologico con la dott.ssa , Per_2 Per_3 presso il centro di endocrinologia dell'AOU Federico II di Napoli (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio nonché dall'ascolto del ricorrente è emersa la consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso tanto da sentirsi a disagio a lavoro e a scuola come dichiarato, mentre nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome del sig. in , come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali del ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome del deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da Parte_1
in “ ” risultando quest'ultimo il nome scelto. Pt_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità femminile del ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da maschile a femminile Parte_1 nonché di rettificare il prenome in esso indicato da d;
Pt_1 Per_1
c) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta l'11/06/2025 al n. 2808/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaella Spinelli C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Sammichele di Bari (BA) alla Via T.
Tasso n.21/2;
RICORRENTE
CONTRO Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2025 il sig. premesso di aver sin Parte_1 dall'infanzia gradualmente maturato l'idea di avere una incongruenza tra il genere biologico maschile assegnato alla nascita e il suo vissuto di appartenenza a quello femminile, esponeva di essersi rivolto nel 2022, al fine di approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali tipici del genere femminile, all di Psichiatria e Psicologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli (NA) CP_2
e di aver intrapreso, a seguito della certificazione di disforia di genere in soggetto adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale e in fase di pre-transizione, un'idonea terapia ormonale ad azione femminilizzante ancora oggi in corso.
Sulla scorta delle predette deduzioni e, rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere, previo accertamento dell'identità di genere femminile, il riconoscimento del diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da maschili a femminili con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto di nascita contenente il sig.
[...]
con l'assunzione del nome " " al posto di " e, per l'effetto, ordinare di Parte_1 Per_1 Pt_1 procedere alle necessarie correzioni , iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello stato civile del sig. Parte_1
All'udienza del 26/11/2025, ascoltato il ricorrente, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che il sig. si è sottoposto: 1) a Parte_1 percorso psicologico presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli che ha condotto alla diagnosi di “disforia di genere ” (cfr. relazione psicoterapeutica della dott.ssa
[...]
e prodotta da parte ricorrente); 2) percorso endocrinologico con la dott.ssa , Per_2 Per_3 presso il centro di endocrinologia dell'AOU Federico II di Napoli (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio nonché dall'ascolto del ricorrente è emersa la consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso tanto da sentirsi a disagio a lavoro e a scuola come dichiarato, mentre nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome del sig. in , come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali del ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome del deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da Parte_1
in “ ” risultando quest'ultimo il nome scelto. Pt_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità femminile del ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acerra (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da maschile a femminile Parte_1 nonché di rettificare il prenome in esso indicato da d;
Pt_1 Per_1
c) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)