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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8956/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Sandro Sciarotta come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro di titolare della ditta individuale IS Tattoo Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chisari, come da procura in atti,
-resistente-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sciortino, come da procura in Controparte_2 atti;
-resistente-
e
, già in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3 Controparte_4
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22/08/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere svolto attività lavorativa indifferentemente alle dipendenze della ditta individuale Controparte_5
, e della ditta individuale
[...] Controparte_6 Controparte_7 dal maggio 2016 al novembre 2021, ha esposto:
1 - di aver lavorato vedendo regolarizzata la propria posizione lavorativa solo saltuariamente e disimpegnando, per tutto il periodo, la propria attività lavorativa dal martedì al sabato dalle 9:00 alle
20:00, ivi compresa un'ora di pausa pranzo, e il lunedì dalle 15:00 alle 20:00;
- di aver ricevuto le direttive sull'orario di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione da e da;
CP_1 Controparte_1 Controparte_2
- di aver ricevuto approssimativamente la retribuzione mensile di € 400/450 inadeguata rispetto a quanto contenuto nel CCNL di categoria anche a fronte delle diverse mansioni che ha altresì esplicato in aggiunta a quelle previste dai contratti di lavoro e per le quali ha prestato ore di lavoro supplementare e straordinario;
- di essere, pertanto, creditore della complessiva somma di € 53.770,00 per retribuzioni afferenti alla mansione di inquadramento, tredicesima, TFR e indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, oltre alle retribuzioni ancora da quantificare afferenti al lavoro supplementare e straordinario.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale adito: “- Dire e CP_ dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dei resistenti, vale a dire, la individuale Con
e della ditta individuale Controparte_9
, tutte facente riferimento sempre alle due figure apicali nella persona di Controparte_10
e dal Maggio 2016 fino al Novembre 2021; - Dire Persona_1 Controparte_2
e dichiarare che per tale periodo di lavoro subordinato il ricorrente non è stata mai regolarmente retribuito, ma veniva corrisposta solo una retribuzione di €400/450; - Conseguentemente, condannare i resistenti, al pagamento della retribuzione dovuta al ricorrente per il lavoro svolto, oltre al lavoro straordinario e supplementare svolti durante il periodo lavorativo, pari ad €53.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice del
Lavoro riterrà di giustizia anche mediante nomina di CTU contabile, di cui sin da ora si chiede la nomina;
- Condannare i resistenti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti difensori”.
Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituito in giudizio Controparte_2 eccependo, preliminarmente, la nullità della notifica e della procura, nonché l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine stragiudiziale di 60 giorni previsto dall'art. 32, co. 4, lett. a), b) e d),
L. 183/2010 in ipotesi di domanda di impugnazione di un contratto a termine illegittimo e accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti di soggetto diverso dal titolare del contratto.
Ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i periodi estranei alla parentesi temporale individuata tra il 29.10.2021 ed il 19.11.2021 in cui ha effettivamente goduto delle prestazioni lavorative del ricorrente e per le quali lo ha regolarmente retribuito.
2 Contestata nel merito la genericità e l'infondatezza delle deduzioni attoree, con conseguente domanda di temerarietà della lite, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare l'inammissibilità dell'avversato ricorso e/o rigettarlo integralmente nel merito. Con vittoria di spese e compensi e condanna per lite temeraria di controparte”.
Si è altresì costituito tempestivamente in giudizio , svolgendo difese Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell' e indi concludendo “Che il Tribunale adito voglia CP_2 respingere il ricorso di controparte, dichiarandolo inammissibile o, comunque, infondato nel merito”.
All'udienza del 19.3.2024, è stato assegnato al ricorrente termine per sanare la procura e per rinnovare la notifica nei confronti delle società, a seguito della quale, effettuata regolarmente nelle mani del legale rappresentante, le stesse non si sono costituite in giudizio dovendosene conseguentemente dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 20 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
______________
1. Preliminarmente, occorre dare atto che parte ricorrente, in seguito a provvedimento del Tribunale del 19 marzo 2023, ha provveduto a regolarizzare la procura alle liti ( cfr. procura alle liti di cui al ricorso e nuova procura depositata il 22/08/2023). Possono, conseguentemente, ritenersi superate le doglianze delle resistenti sul punto.
Va ulteriormente dato atto che, nonostante parte ricorrente abbia reiterato a più riprese ( cfr da ultimo note di trattazione scritta del 19/11/2025) la richiesta di essere autorizzato alla integrazione del contraddittorio nei confronti di ( già ) un siffatto termine è CP_3 Controparte_4 stato concesso in data 19/03/2024 e, ulteriormente, in data 22/06/2024 parte ricorrente ha prodotto gli atti della notifica effettuata personalmente nei confronti di quale legale Controparte_1 rappresentante delle società rimaste contumaci.
Sempre in via preliminare, va poi disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalle resistenti atteso che, conformemente al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820).
3 Giova, peraltro, precisare che non può, comunque, aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003
n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930).
Nel presente giudizio nella domanda attorea il petitum non può dirsi omesso o del tutto incerto, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda risultando adeguatamente specificati i titoli delle pretese, oltre alla quantificazione delle somme richieste.
2. Tanto premesso, la causa può decidersi nel merito con assorbimento di ogni altra questione, ivi compresa quella in ordine alla sollevata decadenza, in ossequio al principio a mente del quale “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 9309/2020).
Il ricorso va, pertanto, rigettato attesa la sua infondatezza per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Dalla disamina della documentazione in atti si ricava la prova dell' esistenza di un rapporto di lavoro, tra il ricorrente e la ditta individuale IS Tattoo di DD RI ( cfr Unilav e buste paga allegate dal resistente all.ti n. 2-3-4 della memoria), con stipula in data 4.6.2016 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermino, part time a 24 ore settimanali per lo svolgimento delle mansioni di “tatuatore” e termine del rapporto di lavoro in data 15.1.2017 a seguito della cessazione dell'attività.
E', altresì, documentale l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e part time per 15 ore settimanali tra il ricorrente e la ditta individuale (cfr. Unilav e buste Controparte_7 paga all.te ai nn. 3-4-5-6 della memoria), intercorso tra 29.10.2021 e il 19.11.2021 e cessato per dimissioni del lavoratore con inquadramento del ricorrente al livello 6 del CCNL del settore terziario
– confesercenti per lo svolgimento di mansioni di “receptionist”.
Considerato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza tra il ricorrente e le diverse parti evocate in giudizio di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il maggio 2016 e il novembre 2021 da cui, secondo la prospettazione attorea, discenderebbe il diritto al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso, era preciso onere del ricorrente allegare e provare la sussistenza tra le parti nei periodi non contrattualizzati di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione. 4 Sembra opportuno ricordare che l'elemento della subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro subordinato e lo distingue dalla collaborazione autonoma s'individua nel particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua libertà. Il vincolo della subordinazione ha un duplice riflesso sul prestatore, poiché l'obbliga, da un lato, a rispettare gli ordini del datore di lavoro e a sottostare al suo potere disciplinare, e, dall'altro, a mantenere a disposizione del datore stesso le sue energie lavorative,
e, di conseguenza, a osservare un orario di lavoro predeterminato e a giustificare eventuali assenze.
Altri elementi, come la collaborazione, la sua continuità, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini dell'individuazione del lavoro subordinato e della distinzione dei due tipi di rapporto
(v., ad esempio, Cass., 11 agosto 1994, n. 7374).
Ancora, affinché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato è necessario che il datore di lavoro non si limiti a impartire semplici direttive o prescrizioni predeterminate, ma eserciti il suo potere direttivo dettando disposizioni specifiche che ineriscono all'intrinseca esecuzione della prestazione lavorativa (così Cass., Sez. Lav., 3 aprile 1990, n. 2680), con la conseguenza che, qualora il lavoratore non vi si conformi, sarà passibile di sanzione disciplinare. L'ingerenza del datore di lavoro, in sostanza, assume carattere tanto preventivo, con l'emanazione di ordini specifici, quanto successivo, con la verifica della loro corretta esecuzione.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. sez. lav. 11 febbraio
2004, n. 2622).
Nel caso in esame oggetto dell'onere probatorio gravante sul lavoratore consiste, dunque, nel dimostrare l'asserita diversa decorrenza del rapporto di lavoro dal maggio 2016 e, altresì, di aver continuato a svolgere attività lavorativa in regime di subordinazione anche successivamente sino al novembre 2021.
Tale onere non può dirsi assolto nel caso di specie.
Il ricorso si palesa, in primo luogo generico già in punto di allegazione in quanto il ricorrente deduce di avere lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal mese di maggio 2016 fino al mese di novembre 2021, prestando attività di lavoro subordinato indistintamente alle dipendenze ditta individuale Stylish tattoo di CH DD, stylish tatoo srls/NG S.R.L.S e della ditta
5 individuale limitandosi a dedurre che “le direttive in ordine agli orari Controparte_11 di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa venivano esclusivamente impartite da (a mezzo mail, chiamata telefonica e recentemente tramite Persona_1 whatsapp), nonché da ”. Controparte_2
Nulla è precisato né in merito ai caratteri tipici della subordinazione, né di quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza per il maggio 2016 e per il periodo intercorrente i due rapporti regolarizzati, segnatamente dal 16.1.2017 al 28.10.2021 dello svolgimento di attività di lavoro subordinato .
Non risultano neppure dettagliatamente indicate le mansioni svolte, le modalità di esecuzione delle stesse e, in via determinante, l'estrinsecarsi del connotato fondamentale della c.d. eterodirezione del rapporto.
Tali lacune assertive non possono dirsi colmate dalla documentazione prodotta.
In particolare, il contenuto delle chat, degli audio e degli estratti delle conversazioni intrattenute con il e l' , potrebbero semmai dare atto della sussistenza nei periodi indicati in CP_1 CP_2 ricorso di collaborazioni prestate dal ricorrente in via di fatto e in modo occasionale , ma si rivela del tutto non idoneo a comprovare che tale rapporto abbia avuto esecuzione con i connotati della subordinazione al di fuori dei periodi oggetto dei contratti di lavoro in atti.
Non basta, infatti, a supportare la prospettazione attorea indicare elementi indiziari in ordine allo svolgimento in favore dei resistenti una qualche attività lavorativa, rimanendo a carico del lavoratore come già visto, dimostrare la natura subordinata del rapporto.
In tal senso, i capitolati di prova orale formulati si sono rivelati inammissibili perché generici , nulla essendo stato chiesto di provare quanto al potere di eterodirezione cui il ricorrente era assoggettato nello svolgimento delle proprie mansioni, il cui contenuto peraltro è rimasto vago e non specifico e stante il carattere valutativo della locuzione “ dare direttive” . Allo stesso modo, l'escussione dei testi indicati, non avrebbe potuto condurre alla prova dell'assoggettamento del ricorrente al c.d. potere disciplinare del e dell' non essendo in difetto di ulteriori allegazioni, tale potere CP_1 CP_2 desumibile dal solo onere di comunicare le assenze per malattia.
Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi provato che, già in epoca antecedente alla data di assunzione del 4.6.2016 il ricorrente abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata né tantomeno che il ricorrente abbia poi proseguito a svolgere lavoro subordinato nell'interesse di uno o entrambi i resistenti successivamente alla data di risoluzione del primo rapporto come incontestata e documentata dalla comunicazione Unilav – e quindi oltre il 15 gennaio 2017 – e sino alla nuova assunzione avvenuta il 29.10.2021.
4. Non ha, in ogni caso, trovato riscontro la prospettazione attorea volta ad accertare un unico centro
6 di imputazione in capo congiuntamente al e all' , peraltro specificata solo a partire CP_1 CP_2 dalle note ex art. 127 ter del 19 marzo 2024 allorquando il ricorrente ha dedotto che “i sigg.
e , hanno sempre detenuto il poter direttivo in capo al ricorrente nonostante CP_1 CP_2 abbiamo esercitato detto potere con diverse ditte individuali e/o società di capitali, e ciò al solo fine di ridurre le tutele del lavoratore in materia di diritto del lavoro. […] Infatti, la
[...]
, costituita nel presente giudizio, risulta essere di fatto una prosecuzione della Controparte_5
o , nella quale lo stesso risulta legale rappresentante. Ed CP_12 Controparte_9 CP_1 inoltre, successivamente attività proseguita anche dalla e ciò al solo fine CP_7 CP_2 di ridurre le tutele previste in materia di lavoro subordinato”.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'esistenza di un collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, ma deve essere anche ravvisabile “una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso
l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 5496 del 14/03/2006;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013; Sez. L, Sentenza n. 26346 del 20/12/2016; Sez. L,
Sentenza n. 19023 del 31/07/2017; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30087 del 30/10/2023).
Ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (Cass. 28/03/2018, n. 7704 e Cass.
09/01/2019 n. 267).
7 Va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza ha comunque riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un'impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione d'impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass.
29/11/2011, n. 25270; Cass. 14/03/2006, n. 5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n.
11275).
A fronte di tale complesso onere di allegazione, parte ricorrente nulla ha dedotto omettendo di specificare elementi da cui ricavare l'unicità del rapporto, restando del tutto ininfluente la carica di amministratore unico in capo al solo , in quanto circostanza del tutto neutra in assenza CP_1 di prova di altri indici rilevatori dell'esistenza, come dedotto, di un unico centro di imputazione datoriale.
5. Risultano altresì infondate, anche avuto riguardo ai rapporti di lavoro documentati in atti, le pretese attinenti allo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato e lo svolgimento di lavoro straordinario, nonché le pretese relative alle somme reclamate a titolo di indennità per ferie non godute, mensilità aggiuntive, retribuzione ordinaria e TFR.
Con riferimento alle domande proposte nei confronti di per il rapporto Controparte_1 di lavoro intrattenuto con la ditta individuale IS Tattoo deve, in prima battuta, reputarsi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti di cui al ricorso introduttivo, per come tempestivamente formulata dalla parte resistente nella memoria di costituzione.
E infatti, dalla disamina della documentazione in atti si evince che il rapporto di lavoro è cessato in data 15.1.2017 e non risulta documentato alcun valido atto interruttivo della prescrizione , tale non potendosi reputare la diffida a mezzo pec inviata in data 24.1.2022 all'indirizzo della società (come da visura cfr. all. di parte ricorrente), in ogni Email_1 CP_3 caso quando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso. Ciò in quanto la diffida, oltre ad essere indirizzata ad un soggetto specifico e diverso dal titolare della ditta individuale titolare del rapporto di lavoro documentato, non è stata nemmeno comprovata nel suo contenuto specifico, essendosi parte ricorrente limitata ad allegare le ricevute in pdf comprovanti l'inoltro, mentre è rimasto non documentato l'oggetto della predetta diffida.
Anche prescindendo dalla intervenuta prescrizione dei crediti, le domande articolate a titolo di lavoro straordinario e ferie non godute, comunque, sono infondate anche nel merito
Con specifico riferimento al lavoro straordinario (e analoghi principi possono ritenersi validi anche relativamente al lavoro supplementare), è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione 8 equitativa del giudice” (cfr. Cass. n. 4076/2018, Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014). Ancora, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di aver lavorato per entrambi i ricorrenti tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 20:00 e il lunedì dalle 15:00 alle 20:00 limitandosi a un generico riferimento al CCNL di settore, non specificatamente individuato né allegato, senza elaborare un monte orario complessivo della prestazione disimpegnata in misura eccedente a quella ordinariamente prevista, così come non è neppure sviluppato alcun conteggio, rinviando per la liquidazione a una inammissibile quantificazione equitativa del giudice.
Quanto alla domanda relativa alla indennità per ferie non godute, appare opportuno evidenziare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 23153/2022), non esime comunque il lavoratore dall'onere di specifica allegazione in ordine all'inadempimento. Nel caso di specie il ricorrente ha solo dedotto in modo generico di non aver goduto di ferie durante il rapporto di lavoro e di aver pertanto diritto della relativa indennità sostitutiva, senza tuttavia indicare l'esatto ammontare dei giorni di ferie non goduti né i criteri di quantificazione degli importi genericamente riportati nei conteggi allegati in ricorso, il che non consente di valutare la concreta portata dell'inadempimento lamentato dal ricorrente né di valutare la correttezza degli importi richiesti a tale titolo.
6. Va, ulteriormente, rigettata la domanda di condanna alle spettanze retributive dovute in forza del rapporto regolarizzato svolto in favore di dal 29.10.2021 al 19.11.2021 con Controparte_2 contratto part time a 15 ore settimanali e inquadramento nel livello 6 del CCNL TERZIARIO -
Confesercenti con la qualifica di receptionist.
In primo luogo la deduzione del diritto ad una retribuzione mensile pari ad euro 1100,00 si rivela lacunosa e generica, non essendo neppure esplicitati i criteri di calcolo posti a fondamento della domanda, peraltro basati su un CCNL diverso da quello applicato (C.C.N.L “Acconciatura, Estetica,
Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere) e con a base di calcolo un orario
(9.00/13.00 – 16.00/20.00) non corrispondente né a quanto previsto in contratto e nemmeno alle
9 deduzioni del ricorso.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge, poi, che gli emolumenti mensili pari a € 54,53
e € 376,65 indicati nei cedolini paga sono stati corrisposti dal datore di lavoro tramite bonifico del Con 29.11.2021 in misura addirittura eccedente, ovverosia € 670,00 ( cfr all. alla memoria di ).
7. Per tutto quanto esposto e considerato, in definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Non vi è luogo per statuire in ordine alla dedotta temerarietà della lite non avendo parte resistente allegato né provato un pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza della condotta processuale del ricorrente.
Sul punto va ricordato il consolidato principio recentemente ribadito dalla Corte di legittimità secondo il quale “In tema di spese giudiziali civili, la facoltà concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo” (da ultimo, Cass. n. 35188/2023).
8. Le spese di lite possono compensarsi avuto riguardo alla complessità degli accertamenti da espletare, al rigoroso riparto dell'onere probatorio nella materia oggetto del contendere e ai rapporti in ogni modo intrattenuti tra le parti in causa, seppure occasionalmente, nei periodi oggetto di domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Catania 06 /12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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