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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4033/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 P.IVA_1
appellante
con il patrocinio dell'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA,
contro
( ) CP_1 C.F._1
appellato
con il patrocinio dell'avv. GRECO ANDREA.
*
Conclusioni per il : Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, accogliere il
presente appello e conseguentemente riformare la sentenza n.
1248/2019 (R.G. 2012/2018) del Giudice di Pace di Parte_1
dichiarando: - il rigetto integrale della domanda;
- la condanna
di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Preliminarmente
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività dello
stesso , in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art.
325 c.p.c.; 2) Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dal
perché destituito di fondamento in Parte_1
punto di fatto e di diritto;
3) Confermare, per l'effetto,
l'impugnata sentenza n. 1248/2019 emessa dal Giudice di Pace di
in data 10.6.2019 e depositata in data 17.6.2019, Parte_1
nel procedimento n. 2012 RG dell'anno 2018; 4)Condannare, in ogni
caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi anche del
presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%ex art.
2 D.M. 55/2014 ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario”.
*
pagina 2 di 12 Con atto di citazione in appello notificato il 2.12.2019, il impugnava la sentenza n. 1248/2019 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di in data 10.6.2019 Parte_1
(dep. 17.6.2019).
La pronuncia, in parziale accoglimento della domanda promossa da accertava la nullità dell'avviso di liquidazione CP_1
per morosità n. 251615 del 29.12.2017, emesso dal
[...]
per complessivi € 2.802,00, relativo al servizio Parte_1
idrico integrato per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e al fondo eventi sismici 2013-2014-2015, condannando il al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
All'uopo l'appellante premetteva che:
− con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, conveniva il CP_1 Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di
[...] Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 per il mancato pagamento di:
o acconto canone idrico 2012 (diff. Tariffara);
o acconto canone idrico 2013;
o saldo canone idrico 2013;
o acconto canone idrico 2014;
o acconto canone idrico 2015;
pagina 3 di 12 o acconto canone idrico 2016;
o fondo eventi sismici 2013-2014-2015;
- a sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva in quella sede:
o l'intervenuta prescrizione delle somme richieste relativamente al canone dell'annualità 2012
o che i consumi portati dagli avvisi erano meramente stimati e non effettivi;
o l'inadempimento atteso che il servizio di depurazione non veniva reso;
− il giudice di pace accoglieva parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, annullava l'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 limitatamente alla sola fattura n. 107037 del 28.1.2013 di € 336,10 (acconto 2012 –
diff. Tariffara) per intervenuta prescrizione;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito portato dalla fattura relativa all'acconto 2012 del canone idrico;
conveniva nel giudizio di appello chiedendo CP_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.2.2020
si costituiva nel presente giudizio il quale CP_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività e nel merito ne esponeva l'infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.
Regolarmente istaurato il contraddittorio all'udienza del
14.10.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.
*
1. Tempestività dell'appello
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello.
È noto che il termine breve per l'impugnazione (art. 326 c.c.),
inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione della sentenza al procuratore costituito delle parti (Cass. 3990/2004) e che la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa,
pagina 5 di 12 che, almeno in astratto, l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità (Cass. 4698/2014).
Invero, l'appellato in data 4.7.2019 notificava la sentenza impugnata al in persona del sindaco Parte_1
pro tempore elettivamente domiciliato in c/o Parte_1
Avvocatura Civica (doc. 1 – ). CP_1
Ebbene, nel caso di specie la relata di notifica della sentenza oggetto di causa non contiene l'espressa indicazione, quale destinatario, dell'Avv. che aveva prestato la Controparte_2
difesa tecnica a favore del comune nell'ambito del giudizio avanti al Giudice di Pace (cfr. intestazione sentenza appellata,
doc. 2 – ). CP_1
La notifica della sentenza effettuata nei confronti del solo non dà quindi la stura al decorso del c.d. termine breve Pt_1
per le impugnazioni (art. 325 c.p.c.), trovando applicazione quello previsto dall'art. 327 c.p.c.
Sicché il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza n. 1248/2019 va individuato nel 17.1.2020.
Orbene, il ha affidato l'atto di Parte_1
citazione in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica all'appellato in data 2.12.2019, ovvero nei termini di legge.
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello.
*
pagina 6 di 12 2. Prescrizione del canone idrico
Ciò posto, la sentenza di primo grado fonda il parziale accoglimento della domanda avanzata dall'attore, odierno appellato, su un unico motivo di merito: nullità dell'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 per intervenuta prescrizione della fattura n. 107037 del 28.1.2013 di
€ 336,10 (acconto 2012 – diff. Tariffaria) ad esso sottesa.
Tale motivazione viene specificamente censurata da parte appellante, che denuncia l'erronea interpretazione del giudice di prime cure in punti di individuazione del dies a quo del termine in questione.
La censura è infondata.
Orbene, come correttamente affermato dal giudice di prime cure,
l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ad esso sottesa.
In primo luogo, si ribadisce che di regola la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale (Cass. n. 1442/2015),
non trovando, invece, applicazione la prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017, che vale esclusivamente per le fatture la cui scadenza è successiva all'anno 2020.
Chiarito ciò, occorre individuare il momento a partire dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere.
pagina 7 di 12 Sul punto va opinato che in difetto di prova della notifica della fattura, il dies a quo del termine di prescrizione deve esser fatto decorrere dal termine a partire dal quale la prestazione è
esigibile, che nel caso di specie è il 1.1.2013, prima data a partire dalla quale i consumi per l'annualità 2012 risultano definitivamente fissati.
Va, invece, disattesa l'eccezione sollevata da parte appellante secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione decorrerebbe in ogni caso dal 28.1.2013, data di scadenza del pagamento in un'unica soluzione, trattandosi di termine previsto a favore del debitore con l'emissione della fattura.
Orbene, la tesi del appellante, che si fonderebbe su un Pt_1
precedente di legittimità (Cass. n. 18184/2014 e n. 8667/2017),
secondo cui il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente per oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, si presume a favore del debitore ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione, non può essere accolta nel caso di specie.
pagina 8 di 12 Al fine di individuare quale sia l'ultimo dei “termini utili” per l'adempimento della prestazione, bisogna infatti distinguere a seconda che la fattura recante i consumi idrici effettuati sia stata o meno notificata.
Nel primo caso il termine utile coincide con la data di scadenza indicata in fattura (cfr. Trib. Reggio Calabria n. 574/2024; Id.,
n. 1135/2021; Trib. Nuoro, n. 647/2018).
Al contrario, in assenza di prova dell'avvenuta notifica della fattura, il termine iniziale deve essere individuato nel primo giorno successivo alla chiusura dell'anno di somministrazione.
Infatti, è questo il momento a partire dal quale il credito diviene esigibile.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere ad una scelta discrezionale del creditore l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Tale soluzione, oltre ad essere maggiormente rispettosa del dettato normativo (art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere”), appare in linea con quanto disposto dall'Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, con delibera n.
655/2017, ha individuato il “tempo per l'emissione della fattura”
in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento (cfr. Trib. Reggio Calabria sent. n. 269/2025).
pagina 9 di 12 Sicché, non essendovi prova in atti della notificazione della fattura, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel primo giorno successivo dell'anno di somministrazione, corrispondente al 1.1.2013.
Pertanto, tenuto conto che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione si identifichi nell'avviso di accertamento n. 251615 del 29.12.2017, notificato in data
22.1.2018 (data indicata non solo dall'opponente nel proprio atto introduttivo ma anche dal comune stesso nella comparsa di costituzione in primo grado “[…] pertanto poiché la notificazione
dell'atto opposto è stata effettuata il 22 gennaio 2018, si sono
verificati gli effetti interruttivi connessi alla notifica
dell'atto stesso” – pag. 6, comparsa di costituzione - ), Pt_1
deve concludersi che il termine prescrizionale del credito inerente il saldo sui consumi dell'anno 2012 sia certamente spirato (in data 1.1.2017).
Né vale a mutare le considerazioni sinora effettuate in tema di prescrizione del credito la circostanza che l'ente ha fissato la scadenza della rata al 28.1.2018.
Il credito sotteso alla fattura in oggetto è quindi estinto per intervenuta prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
*
pagina 10 di 12 3. Spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell'appellante, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100,00 € e valori tabellari medi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Considerato che l'appello è stato integralmente respinto, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228 del 24/12/2012 e applicabile al presente giudizio ratione temporis.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto dal e Parte_1
per l'effetto conferma la sentenza emessa n. 1248/2019
emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria (dep.
17.6.2019);
2. condanna il a rifondere ad Parte_1 CP_1
le spese legali del presente procedimento che si
[...]
liquidano in € 662,00 per compenso oltre a I.V.A. e C.P.A.,
pagina 11 di 12 15% rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico del un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13
comma 1 quater D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4033/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 P.IVA_1
appellante
con il patrocinio dell'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA,
contro
( ) CP_1 C.F._1
appellato
con il patrocinio dell'avv. GRECO ANDREA.
*
Conclusioni per il : Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, accogliere il
presente appello e conseguentemente riformare la sentenza n.
1248/2019 (R.G. 2012/2018) del Giudice di Pace di Parte_1
dichiarando: - il rigetto integrale della domanda;
- la condanna
di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Preliminarmente
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività dello
stesso , in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art.
325 c.p.c.; 2) Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dal
perché destituito di fondamento in Parte_1
punto di fatto e di diritto;
3) Confermare, per l'effetto,
l'impugnata sentenza n. 1248/2019 emessa dal Giudice di Pace di
in data 10.6.2019 e depositata in data 17.6.2019, Parte_1
nel procedimento n. 2012 RG dell'anno 2018; 4)Condannare, in ogni
caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi anche del
presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%ex art.
2 D.M. 55/2014 ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario”.
*
pagina 2 di 12 Con atto di citazione in appello notificato il 2.12.2019, il impugnava la sentenza n. 1248/2019 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di in data 10.6.2019 Parte_1
(dep. 17.6.2019).
La pronuncia, in parziale accoglimento della domanda promossa da accertava la nullità dell'avviso di liquidazione CP_1
per morosità n. 251615 del 29.12.2017, emesso dal
[...]
per complessivi € 2.802,00, relativo al servizio Parte_1
idrico integrato per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e al fondo eventi sismici 2013-2014-2015, condannando il al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
All'uopo l'appellante premetteva che:
− con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, conveniva il CP_1 Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di
[...] Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 per il mancato pagamento di:
o acconto canone idrico 2012 (diff. Tariffara);
o acconto canone idrico 2013;
o saldo canone idrico 2013;
o acconto canone idrico 2014;
o acconto canone idrico 2015;
pagina 3 di 12 o acconto canone idrico 2016;
o fondo eventi sismici 2013-2014-2015;
- a sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva in quella sede:
o l'intervenuta prescrizione delle somme richieste relativamente al canone dell'annualità 2012
o che i consumi portati dagli avvisi erano meramente stimati e non effettivi;
o l'inadempimento atteso che il servizio di depurazione non veniva reso;
− il giudice di pace accoglieva parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, annullava l'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 limitatamente alla sola fattura n. 107037 del 28.1.2013 di € 336,10 (acconto 2012 –
diff. Tariffara) per intervenuta prescrizione;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito portato dalla fattura relativa all'acconto 2012 del canone idrico;
conveniva nel giudizio di appello chiedendo CP_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.2.2020
si costituiva nel presente giudizio il quale CP_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività e nel merito ne esponeva l'infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.
Regolarmente istaurato il contraddittorio all'udienza del
14.10.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.
*
1. Tempestività dell'appello
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello.
È noto che il termine breve per l'impugnazione (art. 326 c.c.),
inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione della sentenza al procuratore costituito delle parti (Cass. 3990/2004) e che la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa,
pagina 5 di 12 che, almeno in astratto, l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità (Cass. 4698/2014).
Invero, l'appellato in data 4.7.2019 notificava la sentenza impugnata al in persona del sindaco Parte_1
pro tempore elettivamente domiciliato in c/o Parte_1
Avvocatura Civica (doc. 1 – ). CP_1
Ebbene, nel caso di specie la relata di notifica della sentenza oggetto di causa non contiene l'espressa indicazione, quale destinatario, dell'Avv. che aveva prestato la Controparte_2
difesa tecnica a favore del comune nell'ambito del giudizio avanti al Giudice di Pace (cfr. intestazione sentenza appellata,
doc. 2 – ). CP_1
La notifica della sentenza effettuata nei confronti del solo non dà quindi la stura al decorso del c.d. termine breve Pt_1
per le impugnazioni (art. 325 c.p.c.), trovando applicazione quello previsto dall'art. 327 c.p.c.
Sicché il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza n. 1248/2019 va individuato nel 17.1.2020.
Orbene, il ha affidato l'atto di Parte_1
citazione in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica all'appellato in data 2.12.2019, ovvero nei termini di legge.
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello.
*
pagina 6 di 12 2. Prescrizione del canone idrico
Ciò posto, la sentenza di primo grado fonda il parziale accoglimento della domanda avanzata dall'attore, odierno appellato, su un unico motivo di merito: nullità dell'avviso di liquidazione per morosità n. 251615 del 29.12.2017 per intervenuta prescrizione della fattura n. 107037 del 28.1.2013 di
€ 336,10 (acconto 2012 – diff. Tariffaria) ad esso sottesa.
Tale motivazione viene specificamente censurata da parte appellante, che denuncia l'erronea interpretazione del giudice di prime cure in punti di individuazione del dies a quo del termine in questione.
La censura è infondata.
Orbene, come correttamente affermato dal giudice di prime cure,
l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ad esso sottesa.
In primo luogo, si ribadisce che di regola la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale (Cass. n. 1442/2015),
non trovando, invece, applicazione la prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017, che vale esclusivamente per le fatture la cui scadenza è successiva all'anno 2020.
Chiarito ciò, occorre individuare il momento a partire dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere.
pagina 7 di 12 Sul punto va opinato che in difetto di prova della notifica della fattura, il dies a quo del termine di prescrizione deve esser fatto decorrere dal termine a partire dal quale la prestazione è
esigibile, che nel caso di specie è il 1.1.2013, prima data a partire dalla quale i consumi per l'annualità 2012 risultano definitivamente fissati.
Va, invece, disattesa l'eccezione sollevata da parte appellante secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione decorrerebbe in ogni caso dal 28.1.2013, data di scadenza del pagamento in un'unica soluzione, trattandosi di termine previsto a favore del debitore con l'emissione della fattura.
Orbene, la tesi del appellante, che si fonderebbe su un Pt_1
precedente di legittimità (Cass. n. 18184/2014 e n. 8667/2017),
secondo cui il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente per oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, si presume a favore del debitore ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione, non può essere accolta nel caso di specie.
pagina 8 di 12 Al fine di individuare quale sia l'ultimo dei “termini utili” per l'adempimento della prestazione, bisogna infatti distinguere a seconda che la fattura recante i consumi idrici effettuati sia stata o meno notificata.
Nel primo caso il termine utile coincide con la data di scadenza indicata in fattura (cfr. Trib. Reggio Calabria n. 574/2024; Id.,
n. 1135/2021; Trib. Nuoro, n. 647/2018).
Al contrario, in assenza di prova dell'avvenuta notifica della fattura, il termine iniziale deve essere individuato nel primo giorno successivo alla chiusura dell'anno di somministrazione.
Infatti, è questo il momento a partire dal quale il credito diviene esigibile.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere ad una scelta discrezionale del creditore l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Tale soluzione, oltre ad essere maggiormente rispettosa del dettato normativo (art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere”), appare in linea con quanto disposto dall'Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, con delibera n.
655/2017, ha individuato il “tempo per l'emissione della fattura”
in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento (cfr. Trib. Reggio Calabria sent. n. 269/2025).
pagina 9 di 12 Sicché, non essendovi prova in atti della notificazione della fattura, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel primo giorno successivo dell'anno di somministrazione, corrispondente al 1.1.2013.
Pertanto, tenuto conto che l'unico atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione si identifichi nell'avviso di accertamento n. 251615 del 29.12.2017, notificato in data
22.1.2018 (data indicata non solo dall'opponente nel proprio atto introduttivo ma anche dal comune stesso nella comparsa di costituzione in primo grado “[…] pertanto poiché la notificazione
dell'atto opposto è stata effettuata il 22 gennaio 2018, si sono
verificati gli effetti interruttivi connessi alla notifica
dell'atto stesso” – pag. 6, comparsa di costituzione - ), Pt_1
deve concludersi che il termine prescrizionale del credito inerente il saldo sui consumi dell'anno 2012 sia certamente spirato (in data 1.1.2017).
Né vale a mutare le considerazioni sinora effettuate in tema di prescrizione del credito la circostanza che l'ente ha fissato la scadenza della rata al 28.1.2018.
Il credito sotteso alla fattura in oggetto è quindi estinto per intervenuta prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
*
pagina 10 di 12 3. Spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell'appellante, e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100,00 € e valori tabellari medi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Considerato che l'appello è stato integralmente respinto, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte del di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228 del 24/12/2012 e applicabile al presente giudizio ratione temporis.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto dal e Parte_1
per l'effetto conferma la sentenza emessa n. 1248/2019
emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria (dep.
17.6.2019);
2. condanna il a rifondere ad Parte_1 CP_1
le spese legali del presente procedimento che si
[...]
liquidano in € 662,00 per compenso oltre a I.V.A. e C.P.A.,
pagina 11 di 12 15% rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico del un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13
comma 1 quater D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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