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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 613/25 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“Revisione postumi da infortunio sul lavoro” e vertente
T R A
, c.f. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo dall'avv. Ernesto Russomando unitamente all'avv. Antonio Virtuoso e presso il primo elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano alla via Montegrappa n. 14
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Cantore e Controparte_2
EN CC
Resistente
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.1.2025 il sig. esponeva che in data 8.4.2021, nel Parte_1 mentre prestava la propria attività lavorativa presso la ditta subiva un grave infortunio CP_3 sul lavoro, che ne rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale di Salerno da cui veniva dimesso lo stesso giorno con diagnosi di “lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra”; che , denunciato l'infortunio , con provvedimento del 25.2.2022 l' definiva la pratica CP_1 riconoscendo un grado di menomazione della integrità psicofisica dall'infortunio nella misura del
10%. Il ricorrente, però, alla luce delle sue precarie condizioni di salute intendeva conseguire, ai sensi dell'art. 13, quarto comma, D.Lgs. 38/2000 la costituzione di una rendita ovvero in via gradata l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso con il riconoscimento di una soglia comunque superiore al 10% ed entro il limite del 15%; tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “previo espletamento di idonea consulenza medica di ufficio che sin d'ora si richiede, accertare in contraddittorio con l Controparte_1
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, che l'infortunio subito dal
[...] P.IVA_1 ricorrente in data 8 aprile 2021 ha determinato un aggravamento della menomazione della integrità psico-fisica quantificabile in misura pari al 16% ovvero di minore entità comunque compresa tra il
10% ed il 15% sempre nell'ambito della percentuale assistibile e/o indennizzabile;
- condannare parte resistente alla erogazione della rendita decurtata dell'importo dell'indennizzo in capitale già corrisposto ovvero - in subordine - alla liquidazione dell'ulteriore quota di indennizzo in capitale,
l'una e l'altra ragguagliate al grado percentuale della menomazione da accertarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 13, secondo comma, lett. a) e b) D.Lgs. 38/2000 in relazione a quanto stabilito dal quarto comma della medesima disposizione nonché sulla scorta dei parametri tabellari di cui al D.M.
12 luglio 2000, oltre accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
- condannare parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, l' evidenziava innanzitutto che , prima del deposito del ricorso , CP_1 era stata espletata collegiale medica, conclusasi in mode concorde con il riconoscimento del grado d'inabilità dell'11%. Concludeva quindi per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese di lite . Il giudice all'udienza dell'1.4.2025, ritenutane la necessità, disponeva espletarsi CTU medico legale nominando a tal fine il dott. Persona_1
Acquisita la relazione peritale all'odierna udienza decideva come da sentenza con motivazione contestuale .
*********************
Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, sofferto dal in data Parte_1
8.4.2021 e, quindi, la sua indennizzabilità alla stregua della legislazione infortunistica vigente, il contrasto tra le parti verte sull'accertamento dei postumi residuati al detto infortunio e sulla quantificazione, in termini di percentuale, del grado di inabilità permanente residuata.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio. Orbene il consulente tecnico, dott. , a Persona_1 conclusioni delle accurate indagini effettuate, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il ricorrente, , di anni 35, in seguito ad infortunio del lavoro, occorso in data Parte_1
08.04.2021, riconosciuto dall' , ha riportato una ferita lacerocontusa al dorso della mano CP_1 sinistra e lesione completa del tendine estensore del II dito. Attualmente, le menomazioni rilevate consistono negli esiti cicatriziali e chirurgici di tenorrafia del tendine del II dito della mano sinistra
e della ferita del dorso della mano sinistra, con modica limitazione della articolazione metacarpofalangea del II e III dito. Sulla scorta della Tabella delle menomazioni, approvate con
Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, si ritiene congrua una valutazione complessiva del 7%, in merito agli esiti dell'infortunio occorso l'08.04.2021 a cui dovrà aggiungersi il grado delle preesistenti menomazioni, valutato dall' con percentuale del 4%”. CP_1
Il consulente tecnico ha quindi confermato in pieno il giudizio espresso in sede amministrativa.
Alla luce di tali conclusioni la domanda avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
Ed invero il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici anamnestici e di esami strumentali in relazione agli orientamenti infortunistici e, in particolare, alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n. 1124
e successive modificazioni ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva nella fattispecie, dai dati clinici e strumentali acquisiti nel corso dell'indagine peritale è emerso che non sussiste una inabilità superiore a quella riconosciuta dall'istituto.
La domanda va perciò, rigettata.
Ragioni di equità inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio mente vanno poste a carico della parte istante le spese della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3)pone a definitivo carico dell'istante le spese della consulenza liquidate con decreto in calce alla relazione
Salerno,7 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio