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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott. Alberto Pavan Presidente relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice all'esito dell'udienza del 26/06/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1706/2024 promossa
DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ippoliti Roberta, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Campanati Paolo, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 26 giugno 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 , premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , dalla cui unione era nata il [...] la figlia , Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, chiedeva, a seguito dell'interruzione della relazione verificatasi a suo dire da divergenze di vedute nel rapporto, da incompatibilità caratteriali e dal carattere prevaricatore dell'uomo, la regolamentazione dell'affidamento della minore, in forma condivisa, con collocamento presso la madre, a Civitanova Marche in via Pier delle Vigne n. 20. Domandava altresì che venissero disciplinati i diritti di visita del padre per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 e nei weekend alternativamente il sabato dalle ore 9,00 alle ore 21,00 o la domenica nello stesso orario senza pernotto e con eventuale pernotto dal raggiungimento quantomeno dei due anni d'età della minore e la fissazione di un contributo economico del padre al mantenimento della minore per € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 2 aprile 2025 si costituiva il quale, nel Controparte_1 negare proprie responsabilità nel naufragio del rapporto sentimentale addebitabile, secondo la sua prospettazione, alla compagna che in più occasioni aveva posto in essere contegni aggressivi, domandava che venisse disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, che venissero fissati i diritti di visita del padre in tre giorni a settimana dalle ore 18,30 alle
22,00 ed a weekends alterni con pernotto dalle ore 9,00 del sabato alle 20,00 della domenica, che la minore stesse con lui durante le festività secondo il principio dell'alternanza con possibilità di pernotto presso la sua abitazione e durante l'estate per un mese ed offriva un contributo al mantenimento di pari ad € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
La causa, istruita con le produzioni di parte, era discussa in forma orale all'udienza del 26 giugno 2025, in cui le parti si accordavano sull'affidamento della minore, sui diritti di visita e sul contributo al mantenimento e la causa era indi posta in riserva di decisione.
Va dato atto che le parti del giudizio, aderendo alla proposta giudiziale formalizzata all'udienza del 12 giugno 2025, hanno trovato l'accordo nei seguenti termini:
- affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre nell'abitazione sita a
Civitanova Marche in via Pier delle Vigne n. 20, mente la casa coniugale, di proprietà del resistente, rimarrà nella disponibilità del medesimo;
- diritti di visita del padre per due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì sino alle 21,30 nelle settimane i cui weekend in cui il padre tiene con sé la figlia e per tre giorni settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sino alle 21,30 in quelle i cui weekend la minore sta con la madre ed a weekends alterni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 di domenica con pernotto e, dal raggiungimento di tre anni d'età della minore, sino al lunedì mattina, quando la stessa verrà accompagnata a scuola da padre;
- durante le festività (Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto,
I Novembre, 24-30 Dicembre, 31 Dicembre-6 Gennaio) la figlia starà con uno o l'altro genitore secondo alternanza e durante le ferie estive ella starà con il padre per due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia a decorrere da luglio del 2025, l'importo mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ciascun mese corrente, oltre al 50% delle spese mediche, ludiche e scolastiche secondo il vigente protocollo previamente concordate tra i genitori.
Le condizioni concordate, che assicurano adeguati contatti con la figlia da parte del genitore non collocatario ed un adeguato contributo al mantenimento di costei da parte del predetto, appaiono conformi all'interesse della figlia e risultano recepibili.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 10 dicembre Parte_1
2024 ed ogni contraria istanza disattesa, dispone che la disciplina dei rapporti tra i genitori Pt_1
e con la figlia , nata il [...], avvenga come indicato, in
[...] Controparte_1 Per_1 conformità all'accordo raggiunto, in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. Alberto Pavan