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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
3.3. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 CP_1 difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Massimo Lubelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Melo n. 35
attrice-opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2 Controparte_3
C rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dalla Soocietà Avvocati Controparte_4 CP_6
con sede in Modena, e per essa dagli Avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima società in
Modena, Via G. Sabbatini n. 13
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fornitura dispositivi di protezione
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 novembre 2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, 3.3. proponeva opposizione Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 807/2020, emesso dal Tribunale di Parma in data 28.5.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2
14.274,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di dispositivi di protezione Individuale, di cui alla fattura n. 000011-
2020 DPI del 10.04.2020 emessa da CP_2
A fondamento della spiegata opposizione, 3.3. eccepiva, in via preliminare, Parte_1 CP_1
1 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, quale foro del creditore. Secondo l'opponente, il procedimento monitorio andava proposto innanzi al Tribunale di Bari, nel cui circondario essa aveva la propria sede legale, in quanto il credito azionato in via monitoria non ero liquido e pertanto la competenza spettava al foro del luogo di residenza del debitore.
Nel merito, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria avversaria, eccependo ex art. 1460 cc l'inadempimento dell'opposta, asserendo che la merce fornita presentasse gravi vizi e difetti. In particolare, assumeva che essa, quale società specializzata nella vendita Parte_1
al dettaglio di prodotti sanitari mediante una rete di punti vendita ubicati nella provincia di Bari, nel mese di aprile 2020 si era rivolta alla società per l'acquisto di mascherine FFP2 senza CP_2
valvola KN95 GCPC e ciò al fine di soddisfare le numerose richieste della sua clientela motivate dalla necessità di dotarsi di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), onde scongiurare il contagio da COVID-19. Per il tramite del proprio collaboratore e responsabile commerciale sig.
, era entrata in contatto con il sig. dipendente di il Testimone_1 Testimone_2 CP_2 quale l'aveva rassicurata non solo in ordine alla fornitura dei prodotti richiesti, ma anche in ordine alla conformità dei prodotti alle disposizioni di legge vigenti in materia. Pertanto, dopo l'invio da parte del delle fotografie illustrative del prodotto, in data 06/04/2020 essa aveva concluso TE
l'ordine di n. 3000 mascherine FFP2 KN95 GCPC senza valvola. Il prezzo dell'intera fornitura era stato concordato in € 14.274,00 (€ 4,75 al pezzo), che l'acquirente avrebbe dovuto corrispondere al ritiro della merce, a mezzo bonifico bancario. In data 10.04.2020, il Sig. , dipendente di Persona_1 essa opponente, aveva provveduto a ritirare le mascherine presso la sede dell'opposta, in quanto il giorno seguente le mascherine avrebbero dovuto essere consegnate, nella loro totalità, al Comune di
Livorno, che ne aveva fatto richiesta. In data 11.04.2020, essa aveva effettuato il bonifico SEPA in favore di e parallelamente aveva provveduto a recapitare le mascherine al Comune Controparte_2 di Livorno. Quest'ultimo, tuttavia, aveva immediatamente contestato a mezzo telefono la fornitura e, nei giorni successivi, aveva eseguito il reso, avendo riscontrato che i prodotti non avevano le caratteristiche promesse. Più nel dettaglio, le mascherine non riportavano né il reale marchio CE (la stessa apprendeva in seguito che quello sovraimpresso rappresentava l'acronimo di “China
Export”), né la griffe “GCPC”, né il modello “KN95” e né tantomeno il codice di conformità del prodotto. Inoltre, le confezioni ed i fogli illustrativi erano scritti solo in lingua cinese (e perciò prive di traduzione in lingua comprensibile), in contrasto con la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Reg. CE n. 2016/425/UE.
Per tali ragioni, essa opponente aveva immediatamente revocato la disposizione di bonifico eseguita nella medesima giornata a favore di riservandosi di chiedere a quest'ultima Controparte_2
delucidazioni. Fallita la vendita al Comune di Livorno, i prodotti erano stati poi trasportati presso la
2 sede della in Triggiano (BA). A seguito della denuncia dei suddetti vizi, eseguita Parte_1 telefonicamente dall'opponente già in data 10.04.2020, l'opposta aveva assicurato che i dispositivi in questione potevano essere commercializzati, perché dotati dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa nazionale ed europea. Lo stesso giorno, ossia il 10.04.2020, aveva inviato Controparte_2 ad essa opponente un'autocertificazione, che era stata preventivamente tramessa all'Istituto
Superiore della Sanità e all'INAIL. In tale autocertificazione, la aveva espressamente CP_2
dichiarato: a) di assumersi le responsabilità connesse alla produzione/importazione/messa in commercio di dispositivi di protezione individuale e della rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili richiesti dalla norma europea (regolamento 206/425) e dal
D.lgs 81/08 e s.m.i.; b) di aver, inoltre, verificato il funzionamento dei prodotti;
c) di garantire la rispondenza dei dispositivi forniti alle relative norme tecniche e procedure costruttive. Allegava
l'opponente che, a dire di tale certificazione avrebbe consentito la vendita anche di Controparte_2
quelle mascherine che non avevano i requisiti previsti dalle vigenti diposizioni, per espressa deroga contenuta nell'art. 15, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n.18. L' , quindi, asseriva di Parte_1
aver confidato nel possesso da parte di delle autorizzazioni alla vendita (rilasciate Controparte_2 dall'I.N.A.I.L. e dall'I.S.S.), riservandosi, pertanto, di eseguire il pagamento della fornitura solo all'esito del suddetto adempimento.
In data 23.04.2020 alcuni militari della Guardia di Finanza, Tenenza di Mola di Bari, avevano eseguito un'ispezione presso la sede in Triggiano (BA) dell'opponente, ove erano state rinvenute n.
600 mascherine FFP2 KN95 facenti parte della partita acquistata da La Guardia di Controparte_2
Finanza aveva accertato che i suddetti dispositivi non rispettavano le prescrizioni contenute nell'art. 11 comma 2 del Reg. CE 09.03.2016 n.2016/425/UE (informazioni ed istruzioni devono essere scritta in lingua facilmente comprensibile dal consumatore), avendo preventivamente riscontrato l'assenza di certificazione di conformità rilasciata dall'I.N.A.I.L. e dall'Istituto Superiore di Sanità.
Pertanto, era stato eseguito il sequestro amministrativo delle suddette mascherine ed era stata irrogata, a carico di essa opponente, la sanzione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. c) del D.lgs.
475/1992 (da € 10.000,00 ad € 60.000,00). Di tale circostanza era stata immediatamente informata l'opposta, sollecitando l'invio della certificazione di conformità, al fine di poterla esibire, anche a posteriori, ai militari. La sera del 23.04.2020, l'opposta aveva inviato alla un'altra Pt_1
autocertificazione, correttiva della precedente (fornita il 10.04.2020), che era stata preventivamente trasmessa all'INAIL.
Assumeva la che dai controlli eseguiti sul sito dell'INAIL non era emerso alcun Parte_1
deposito di autocertificazione da parte di per cui, in data 28.04.2020, essa, per il Controparte_2
tramite del proprio responsabile commerciale sig. , aveva contestato nuovamente Testimone_1
3 i vizi riscontrati nella merce acquistata, riservando ogni azione per il risarcimento dei danni conseguenti. Nelle more, essa aveva proposto davanti la Camera di Commercio di Bari ricorso avverso il sequestro e con ordinanza del n. 2020/234 del 7.05.2020 era stato disposto il dissequestro della merce, subordinandolo all'esibizione dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dall'INAIL e dall'Istituto Superiore della Sanità. Quindi, il giorno seguente l'opposta era stata informata telefonicamente di tale circostanza ed era stata invitata nuovamente ad esibire la certificazione dei prodotti;
richiesta rimasta priva di riscontro. Pertanto, in data 5.06.2020, l'Avv. Controparte_7
allora legale rappresentante della società opponente, si era vista costretta a sporgeva formale denuncia-querela nei confronti di e del collaboratore per il reato di Controparte_2 Testimone_2 cui all'art. 515 c.p.
Tanto esposto in fatto, , nel contestare la richiesta di pagamento azionata in via Parte_1
monitoria, deduceva di aver provveduto a sospendere ai sensi dell'art. 1460 cc. il pagamento della fornitura, essendo l'altra parte a sua volta inadempiente, in ragione dell'avvenuta consegna di merce di genere del tutto diverso e con gravi difetti, tali da non consentire ai prodotti forniti l'assolvimento della loro funzione naturale o a quella assunta come essenziale dalle parti. A dire dell'opponente, infatti, le mascherine consegnate dall'opposta non solo erano sprovviste delle autorizzazioni dell'I.N.A.I.L. e dell'Istituto Superiore della Sanità, necessarie per la commercializzazione, ma non avrebbero potuto nemmeno assolvere alla funzione precipua di “dispositivo di protezione individuale”, non essendo state preventivamente verificate dai suddetti enti le caratteristiche costruttive e le capacità filtranti. Si trattava, pertanto, di una vendita di aliud pro alio, che come tale non soggiaceva neppure ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. La Pt_1
affermava di essere, in ogni caso, disposta a restituire ad le restanti 2.400 Controparte_2
mascherine ancora in suo possesso, al netto di quelle sottoposte al vincolo del sequestro operato dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Mola di Bari.
In conclusione, l' chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in via Controparte_8 riconvenzionale, la condanna della ditta opposta al pagamento dell'importo complessivo di €
67.686,000, di cui € 60.000,00 per la sanzione amministrativa che presumibilmente le sarebbe stara irrogata ed € 7.686,00 per la perdita correlata al mancato guadagno realizzato, a seguito della mancata vendita della merce.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto e Controparte_2 in diritto l'opposizione proposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo, la affermava la competenza del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. Controparte_2
20 c.p.c., posto che l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita presso la propria sede legale in Parma.
4 Nel merito, negava la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente, allegando che le mascherine da essa fornite marchio GCPC erano tutte munite della stampigliatura CE e pertanto non CP_9
necessitavano dell'autocertificazione di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, né tanto meno dell'autorizzazione alla vendita dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Inoltre, deduceva che non vi era coincidenza tra le mascherine da essa fornite e quelle sequestrate, come dimostrato anche dal fatto che le mascherine da essa fornite erano state dall' Parte_1
vendute in data anteriore al sequestro. Infatti, il verbale di sequestro risaliva al giorno 23.04.2020, data in cui le mascherine erano già state consegnate dall' al Comune di Livorno Parte_1
(nel numero di 1000) e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari (nel numero di 2000). Peraltro, il verbale di sequestro faceva genericamente riferimento a mascherine
FFP2 KN95, senza mai identificarne precisamente il marchio, il quale non veniva menzionato neppure nell'ordinanza di dissequestro da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bari. sosteneva, inoltre, che non corrispondesse a verità la ricostruzione proposta da CP_2
, secondo cui il Comune di Livorno avrebbe contestato immediatamente a mezzo Parte_1
telefono la fornitura ed eseguito il reso nei giorni successivi. Infatti, tale ricostruzione era smentita dalla mail del Responsabile dell'Ufficio Economato del Comune di Livorno, Dott.ssa _3
nella quale veniva confermata la corretta esecuzione della fornitura.
[...]
Sulla base delle suesposte considerazioni, la convenuta-opposta rilevava che il mancato pagamento da parte di del corrispettivo dovuto non era in alcun modo giustificato, sicché la Parte_1 stessa non poteva formulare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc per giustificare il proprio inadempimento. Inoltre, l'opposta sosteneva l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina della vendita di aliud pro alio, dovendo piuttosto trovare applicazione la garanzia per i vizi di cui all'art. 1495, comma 1, c.c. Sulla base di tale ultima disposizione, doveva ritenersi che Parte_1
fosse decaduta dal diritto alla garanzia, avendo denunciato gli asseriti vizi con una
[...]
comunicazione del 28.04.2020, nonostante la fornitura fosse stata eseguita in data 11.04.2020, quindi oltre il termine di otto giorni dalla scoperta. si opponeva, infine, all'accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dall'opponente, CP_2
allegando che le mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza non appartenevano alla fornitura da essa eseguita, sicché l'irrogazione di un'eventuale sanzione amministrativa nei confronti dell'opponente non era in alcun modo ad essa imputabile. Inoltre, contestava la sussistenza di un danno da lucro cessante, per la mancata realizzazione del profitto derivante dalla rivendita delle mascherine, poiché aveva compiutamente eseguito la fornitura di 3.000 Parte_1 dispositivi di protezione individuale a favore del Comune di Livorno e dell'Autorità di Sistema
5 Aeroportuale del Mare Adriatico di Bari e quindi aveva sicuramente realizzato un guadagno a seguito della vendita. avanzava domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_2
c.p.c., avendo agito nel presente giudizio con mala fede al solo fine di sottrarsi al Parte_1 pagamento della fattura n. 11 del 2020 di € 14.274,00.
Con ordinanza riservata del 2.08.2021 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente e concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnando i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Accolte parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, veniva assunta la prova delegata presso il Tribunale di Bari e il Tribunale di Livorno e veniva espletata la prova per interpello e per testi presso il Tribunale di Parma. La causa veniva, inoltre, istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, previa assegnazione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
Come già evidenziato nell'ordinanza del 2.08.2021, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice è inammissibile, posto che, affinché possa ritenersi ritualmente proposta,
l'eccezione d'incompetenza per territorio presuppone non solo la necessaria contestazione di tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, ma anche la specifica indicazione del giudice e/o dei giudici che la parte ritiene competente in relazione ai criteri medesimi.
Passando ad esaminare il merito della controversia, come noto con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e, di conseguenza, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza del credito azionato monitoriamente (Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale ed ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05). CP Ritiene il Giudice che l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da 3.3. sia Parte_1
infondata.
Deve innanzitutto procedersi, sulla base delle acquisite risultanze processuali, all'esatta ricostruzione dei fatti di causa, dal momento che le parti hanno fornito versioni differenti.
Risulta in primo luogo provato documentalmente che in data 7.04.2020 ha eseguito Controparte_2 nell'interesse di la fornitura di 3.000 mascherine FFP2 KN95 GCPC, vendute al Parte_1
6 prezzo di listino di € 3,90, iva esclusa (€ 4,75 iva inclusa). Ciò trova preciso riscontro nel documento di trasporto del 7.04.2020, che reca la sottoscrizione sia del conducente che del destinatario della merce (doc. 3 fascicolo monitorio).
Per la suddetta fornitura di mascherine FFP2 modello KN95 marchio GCPC, ha Controparte_2 maturato nei confronti di un credito di € 14.274,00. Dagli atti di causa risulta Parte_1 pacificamente che l'opponente in data 11.04.2020 ha effettuato una disposizione di bonifico SEPA in favore di ma successivamente ha proceduto alla sua revoca. ha Controparte_2 Parte_1
allegato di aver annullato il pagamento della fornitura, in quanto il Comune di Livorno - a cui essa in data 11.04.2020 aveva, a sua volta, consegnato la “totalità” delle mascherine acquistate (v. paragrafo 6, pag. 3 dell'atto di citazione) - dopo aver ricevuto la merce, da essa acquistata da aveva eseguito il reso delle mascherine, avendo riscontrato che i prodotti non CP_2
avevano le caratteristiche richieste, ossia la presenza del reale marchio CE (quello sovraimpresso rappresentava l'acronimo di “China Export”) e né tanto meno la griffe “GCPC”, né il modello
“KN95”, né, infine, il codice di conformità del prodotto. Inoltre, le confezioni ed i fogli illustrativi erano scritti solo in lingua cinese e perciò privi di traduzione in lingua comprensibile, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Reg. CE n. 2016/425/UE.
A dire dell' , fallita la vendita al Comune di Livorno, i prodotti erano stati poi Parte_1
trasportati presso la sede di Triggiano (BA) della medesima società opponente, che in data
10.04.2020 aveva già denunciato telefonicamente i predetti vizi (v. paragrafo 11, pag. 4 atto di citazione). Essa, pertanto, si era riservata di eseguire il pagamento della fornitura soltanto a seguito dell'invio da parte di delle autorizzazioni alla vendita rilasciate dall'I.N.AI.L. e CP_2 dall'Istituto Superiore di Sanità.
Ebbene, circa la reale dinamica della vicenda, ritiene il Giudice che la versione dei fatti offerta da parte opponente non sia corrispondente a verità.
Gli elementi probatori raccolti in corso di causa depongono, invero, per una diversa ricostruzione di quanto accaduto.
Innanzitutto, non vi è prova né delle asserite contestazioni mosse dal Comune di Livorno in ordine alla non conformità delle mascherine consegnate né vi è prova dell'avvenuta restituzione della merce da parte del Comune di Livorno, a causa dei presunti vizi della fornitura.
Nella mail inviata in data 28.04.2020 (v. doc. 17 fascicolo convenuta), l'impiegata del Comune di
Livorno, dott.ssa , lungi dal manifestare la volontà di restituire la merce ricevuta, Testimone_3
rappresentava semplicemente che, per poter liquidare la fattura a favore dell'opponente, aveva necessità di effettuare un collegamento tra le mascherine consegnate e le certificazioni inviate tramite la mail del 7.04.2020, in quanto sulle confezioni delle mascherine (riportanti delle scritte in
7 lingua cinese) non vi era alcun riferimento al produttore o al modello indicati nelle certificazioni inviate. A conferma di quanto appena esposto sovvengono le dichiarazioni rese direttamente dalla dott.ssa Escussa all'udienza del 13.02.2024 dinanzi al Tribunale di Livorno sui capitoli di _3
prova formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c la dott.ssa in risposta _3
ai capitoli 1 e 2, ha confermato sia di aver inviato la mail del 16.04.2020 con cui ha chiesto al sig.
della un preventivo per la fornitura di n.
1.000 mascherine FFP6 sia di Tes_1 Parte_1
aver comunicato a , tramite successiva email del 17.04.2020, che, a seguito della Tes_1 valutazione positiva delle mascherine FFP2, stava predisponendo l'atto di affidamento di n.
1.000 mascherine FFP2 KN95 per conto del Comune di Livorno. Ancora, escussa sui capitoli 3 e 4 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c di parte opposta, la dott.ssa ha confermato il fatto che il _3
Comune di Livorno nell'aprile 2020 ha ricevuto da parte di la fornitura di n. Parte_1
1.000 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC e che, sempre nel mese di aprile 2020, è stata liquidata a la somma di € 7.320,00. Parte_1
Interrogata sul cap. 5 della memoria istruttoria di e richiesta se fosse vero che in data CP_2
28.04.2020 lei stessa aveva comunicato a che per liquidare la fattura aveva bisogno di Tes_1
visionare il certificato da cui ricavare i riferimenti del produttore o il modello delle mascherine, la predetta testimone ha riferito: “si è vero parzialmente nel senso che il certificato era già in mio possesso, perché chiesto al momento del preventivo e nella mail ho chiesto al sig. di Tes_1
effettuare un collegamento tra le mascherine che erano state consegnate e il certificato per capire se c'era corrispondenza tra appunto le mascherine consegnate e il certificato in quanto io avevo dato l'assenso per quel tipo di prodotto”. La dott.ssa ha, inoltre, espressamente confermato _3
che la liquidazione della fattura è avvenuta senza la contestazione di vizi e difetti da parte del
Comune di Livorno e che nel mese di aprile 2020 ha eseguito a favore del Parte_1
predetto Ente esclusivamente la fornitura identificata al n. 2020/5543 del 30.04.2020, avente ad oggetto 1000 mascherine (e non dunque 3000 come sostenuto dall'opponente).
Pertanto, la testimonianza resa dalla dott.ssa smentisce in maniera categorica l'impianto _3
difensivo attoreo, secondo cui la totalità delle mascherine vendute da a CP_2 Parte_1
sarebbero state da questa a sua volta cedute al Comune di Livorno, il quale avrebbe contestato la fornitura e poi restituito la merce in quanto viziata.
Come rilevato dalla difesa di parte opposta, l' , con la palese finalità di convincere Parte_1
questo Giudicante in ordine alla fondatezza dei propri assunti, ha prodotto documentazione artatamente manipolata. Tanto emerge non solo dal raffronto tra i documenti prodotti dalla e i medesimi documenti prodotti dalla controparte, ma anche dalla testimonianza Parte_1
resa dall'impiegata amministrativa del Comune di Livorno, dott.ssa . Testimone_3
8 In particolare, i documenti prodotti con l'atto di citazione ai nn. 1, 2 e 8, contenenti le comunicazioni inviate dalla dott.ssa all'indirizzo mail di , Testimone_3 Testimone_1 risultano manifestamente alterati. Anzitutto, l'opponente ha modificato, anticipandole, le date di spedizione di ogni singola corrispondenza intercorsa tra il e la dott.ssa al fine di Tes_1 _3
rendere credibile l'asserzione secondo cui i dispositivi venduti in data 11.04.2024 al Comune di
Livorno, al momento del sequestro operato dalla Guardia di Finanza, erano già tornati presso la sede di , e quindi al fine di fornire fondamento alla ricostruzione dalla stessa Parte_1
offerta, in base alla quale le mascherine ritirate dai militari corrispondevano a quelle che il Comune di Livorno aveva restituito, poiché difettose.
Parte attrice ha modificato anche il quantitativo di mascherine acquistate dal Comune di Livorno, indicando lo stesso nella misura di n.
3.000 pezzi, quando è stato, al contrario, dichiarato dal TE dott.ssa che erano solo 1.000 i dispositivi acquistati dal Comune. _3
Infine, nella mail del 28.04.2020, con cui la dott.ssa informava il che per liquidare _3 Tes_1
la fattura ella aveva necessità di effettuare un collegamento tra le mascherine consegnate e il certificato, è stata aggiunta la frase: “in quanto pur riportando sulla confezione la scritta GCPC i testi sono il lingua cinese rispetto alle certificazioni inviate tramite mail nella data del 07/04/2020”.
Con riferimento a tale produzione documentale, il precedente difensore dell'opponente Avv. Pietro
Fenech, a propria discolpa, ha affermato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di essersi limitato in assoluta buona fede a produrre la documentazione fornitagli dalla stessa parte opponente, precisando di essere in procinto di rinunciare al mandato.
La falsità della documentazione prodotta dall'opponente in sede di costituzione trova conferma anche nella successiva produzione documentale effettuata dalla medesima : infatti, Parte_1 quest'ultima, con la nota di deposito in data 13.04.2021, ha prodotto sub doc. 12 la mail originale inviata dalla dott.ssa ad , questa volta con l'indicazione della reale data di _3 Parte_1
spedizione, ossia il 28.04.2020.
Assume rilievo ai fini della decisione anche la testimonianza resa da responsabile Testimone_2 commerciale della società opposta all'epoca dei fatti per cui è causa, il quale, sconfessando le allegazioni attoree, ha dichiarato che le mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC fornite in data
10.04.2020 da a erano in realtà tutte dotate del marchio CE, CP_2 Parte_1
conformemente alle fotografie mostrate al TE (doc. 16 fascicolo convenuta). Il ha riferito TE
che i predetti dispositivi erano pure provvisti del foglio illustrativo, come risultante dal doc. 18 prodotto da parte opposta.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa dell'opponente ha dedotto che il predetto TE non può essere qualificato “indifferente” e che come tale è incapace a testimoniare ex art. 246 cpc, poiché il
9 avrebbe potuto partecipare al presente giudizio sia per la carica di direttore commerciale TE ricoperta all'epoca dei fatti, sia perché lo stesso è stato l'autore materiale del carico della merce sul furgone dell' , sia infine perché, avendo il legale rappresentante della società Parte_1
opponente sporto denuncia-querela nei confronti del medesimo, questi avrebbe potuto essere chiamato in causa nel presente giudizio.
L'eccezione di incapacità a testimoniare risulta tardivamente proposta ed è quindi inammissibile.
Infatti, la difesa dell'opponente non ha ritualmente eccepito la nullità della deposizione resa dal TE all'esito dell'assunzione della prova. Come risulta dal verbale dell'udienza del TE
21.05.2024, tenutasi innanzi al Tribunale di Parma, il procuratore dell'opponente non è neppure comparso alla predetta udienza e pertanto non ha tempestivamente esplicato i suoi poteri difensivi.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. IlI, 06/05/2020, n. 8528;
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n. 7095), la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, anche quando l'incapacità sia stata eccepita prima dell'assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione.
Infine, deve darsi atto della mancata risposta all'interpello da parte del legale rappresentante di
, il quale non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito, Parte_1
con la conseguenza che i fatti dedotti nell'interrogatorio, in quanto suffragati da ulteriori elementi di riscontro (quali, lo scambio di mail intervenuto tra la dott.ssa e l' , le _3 Controparte_10
testimonianze rese dalla dott.ssa e da le produzioni documentali in atti), devono _3 TE
essere ritenuti come ammessi ex art. 232 cpc. Nella comparsa conclusionale, la difesa dell'opponente ha tentato di giustificare la mancata risposta all'interpello, allegando che in data
25.01.2023 è stato nominato amministratore unico della società il sig. Parte_1 Per_2
in sostituzione del precedente legale rappresentante avv. e che, pertanto, la
[...] Controparte_7 prova per interpello non avrebbe potuto fornire alcun apporto sul piano probatorio per l'assoluta ignoranza da parte dello stesso dei fatti di causa e per l'irrilevanza dei relativi capitoli, sicché la ex adverso invocata operatività dell'art. 233 cpc non potrebbe trovare riconoscimento.
A tal riguardo, occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, la valutazione del giudice in ordine alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su una mera supposizione (cfr Cass. n. 3380 del 1995). Alla luce di siffatto quadro
10 giurisprudenziale non può condividersi l'assunto della società opponente, secondo il quale, stante la mancanza di percezione diretta dei fatti da parte dell'attuale rappresentante legale della società,
l'interrogatorio formale “nulla avrebbe portato nel vaso processuale per sua assoluta ignoranza dei fatti”. Del resto un tale ragionamento (necessità della conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio) determinerebbe un regime derogatorio in favore di tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale secondo i parametri degli artt. 3 e 24 cost. (cfr Cass. n. 2725/2014).
Nel corso del giudizio, a seguito di prova delegata presso il Tribunale di Bari, è stato sentito anche il TE indotto da parte opponente, - responsabile commerciale nonché coniuge Testimone_1 dell'avv. legale rappresentante di all'epoca dei fatti di causa- il Controparte_7 Parte_1
quale ha confermato le circostanze di cui al capitolo 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice, dichiarando pertanto che il giorno 11.4.2020 sarebbero state consegnate da lui e da , al Comune di Livorno, 3000 mascherine, di cui 1500 provenienti dalla fornitura Persona_1
effettuata da Tale dichiarazione appare in palese contrasto con quanto dichiarato dalla CP_2
TE dott.ssa e con quanto emergente dallo scambio di mail intercorso tra e _3 Parte_1 il Comune di Livorno, da cui risulta che l'ente pubblico ha in realtà ordinato e poi ricevuto dalla solo 1000 mascherine, e non dunque 3000. Non solo, la dichiarazione di Parte_1 Tes_1 appare in contraddizione con quanto dallo stesso riferito nel prosieguo dell'escussione, avendo il medesimo TE affermato di non essersi mai recato a Livorno.
Il ha, inoltre, dichiarato che presso il deposito della società opponente in Triggiano Tes_1
(BA), via Casalino n. 58, sarebbero ancora conservate 2400 mascherine senza valvola facenti parte della fornitura di La circostanza riportata dal TE e in particolare i dati numerici riferiti CP_2
sono in palese contrasto con le altre risultanze processuali, posto che, delle 3000 mascherine fornite da a , ben 1000 mascherine sono state acquistate dal Comune di CP_2 Parte_1
Livorno. Pertanto, non appare possibile che presso i magazzini dell'opponente si trovino tuttora
2.400 mascherine appartenenti alla fornitura di CP_2
Le contraddizioni e le incongruenze riscontrate nella testimonianza del minano Tes_1
fortemente l'attendibilità del predetto TE, la quale deve essere valutata anche alla luce del rapporto di coniugio sussistente tra e l'allora rappresentante legale della società Tes_1
opponente, rapporto che ne compromette la credibilità.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal appaiono per molti versi lacunose e incomplete. Il Tes_1
, in risposta ai capitoli di prova formulati da parte attrice ai nn. 13, 14 e 15, ha affermato Tes_1
di non ricordare alcunché in merito alla telefonata che la dott.ssa avrebbe avuto con il _3
medesimo il giorno 11.04.2020 dopo la consegna delle mascherine, al fine di contestare la fornitura
11 perché asseritamente priva delle certificazioni dell'INAIL e dell'ISS, dei foglietti illustrativi e della descrizione in lingua comprensibile. Ha dichiarato di non ricordare se lui abbia assicurato alla dott.ssa che avrebbe provveduto nei giorni successivi a trasmettere le certificazioni, una volta _3
ricevute da Alla domanda (cap. 15) se fosse vero che lui stesso aveva provveduto al CP_2
ritiro del reso, eseguito dal Comune di Livorno, di n.
3.000 mascherine FFP2 KN95 GCPC prive di valvola, a causa dell'assenza delle certificazioni prescritte dalla legge, ha poi risposto “nulla posso riferire sulla circostanza sub 15, anche perché non sono mai stato a Livorno”.
Stante la completa inattendibilità del predetto TE, per le ragioni innanzi esposte, le dichiarazioni dallo stesso rese risultano inutilizzabili.
Deve evidenziarsi che la difesa dell'opponente ha rinunciato all'escussione dell'altro TE _1
, che aveva inizialmente indicato, assieme al TE , quale persona a conoscenza dei
[...] Tes_1
fatti di causa.
L' , dunque, pur lamentando la sussistenza dei suindicati vizi, non ha fornito Parte_1
elementi di prova a riguardo, contravvenendo a quello che è un principio radicato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di garanzia per i vizi, l'onere della prova dei difetti fa carico al compratore (v. Sentenza n. 18125 del 26/07/2013; Cass Sentenza n. 18947 del
31/07/2017; da ultimo Sez. Un. n. 11748 del 3/05/ 2019)..
Sulla base della documentazione in atti e delle testimonianze rese dalla dott.ssa e da _3 TE
, deve, pertanto, ritenersi provata la corretta e regolare fornitura effettuata da a
[...] CP_2 favore dell'opponente, di n.
3.000 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC, di cui 1.000 sono state poi rivendute da al Comune di Livorno, il quale non ha mai mosso alcuna Parte_1
contestazione, né tanto meno ha restituito le mascherine in quanto viziate.
Proseguendo nella disamina della vicenda, dagli atti di causa risulta che in data 23.04.2020 la
Guardia di Finanza ha eseguito un'ispezione presso la sede della , ove ha Parte_1
rinvenuto e sequestrato n. 600 mascherine FFP2 KN95 non conformi alle prescrizioni della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (vd. doc. 3 fascicolo attore), con contestuale irrogazione a carico dell'opponente della sanzione prevista dall'art. 14, comma 2, lett.
c) del D.lgs. 475/1992 (da € 10.000,00 ad € 60.000,00).
Parte opponente ha asserito che la partita di mascherine sequestrate (n. 600) coinciderebbe con una parte delle 3.000 mascherine vendute da ponendo a fondamento di quanto Controparte_2
affermato unicamente il verbale di sequestro della Guardia di Finanza.
Tuttavia, dal predetto verbale (doc. 3 fascicolo attoreo) emerge che l'unico documento riferibile alla convenuta-opposta è la fattura nr. 000011-2020-DPI dalla stessa emessa in data 10.04.2020, esibita, su richiesta degli operanti, da , all'epoca responsabile commerciale nonché Testimone_1
12 coniuge del legale rappresentante della predetta società. Il verbale di sequestro contiene solo un generico riferimento alle mascherine FFP2 KN95, senza identificare precisamente il marchio di quelle oggetto di sequestro;
né tale marchio risulta menzionato nell'ordinanza di dissequestro da parte della Controparte_11
Dal verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza e dall'ordinanza di dissequestro emessa dalla Camera di Commercio emerge, tuttavia, un dato particolarmente rilevante, ossia che le mascherine sequestrate erano prive del marchio CE, del codice articolo e del foglio illustrativo, mentre le mascherine fornite dalla opposta risultano tutte munite del marchio CE ed erano pure munite dal foglio illustrativo, come documentato da (v. doc. 16 fascicolo opposta), CP_2
come pure dichiarato dal TE e come ammesso persino dalla stessa società Testimone_2 opponente, la quale nell'atto di citazione ha apoditticamente affermato – senza offrire alcun Co supporto a sostegno dei propri assunti- che il marchio era effettivamente sovraimpresso, ma non era “reale”, avendo in seguito “appreso” che rappresentava l'acronimo di “China Export (v. paragrafo 8 di pag. 3 atto di citazione)
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che le mascherine oggetto del sequestro amministrativo siano proprio quelle fornite dalla società opposta.
In sede di comparsa conclusionale, il nuovo difensore di parte opponente si è lamentato per il parziale accoglimento delle istanze istruttorie dalla stessa parte formulate, non avendo questo
Giudice accolto l'istanza ex art. 213 cpc avente ad oggetto l'acquisizione di “informativa presso la
Camera di Commercio di Bari e presso la Guardia di Finanza, Tenenza di Mola di Bari, circa
l'indicazione del marchio, del modello e della descrizione delle n. 600 mascherine CP_9 sequestrate in occasione dell'ispezione del 23.04.2020” e avendo respinto pure l'istanza ex art 210 cpc avente ad oggetto l'acquisizione al giudizio della “rappresentazione fotografica” delle mascherine oggetto di sequestro.
Come emerge dall'ordinanza istruttoria in data 1.09.2023, le predette istanze non hanno trovato accoglimento in quanto meramente esplorative. In particolare, in merito all'istanza ex art. 210 cpc. va evidenziato che in nessun atto difensivo l'opponente ha dato certezza storica dell'esistenza di tale documentazione fotografica presso gli Uffici della Guardia di Finanza, sicché l'ordine non può essere emesso al solo scopo di verificare la sussistenza di documentazione comprovante i fatti controversi;
tanto più che se tale documentazione fosse stata realmente esistente era onere della parte istante provvedere alla relativa produzione in giudizio, previo accesso agli atti del procedimento amministrativo. Infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cass. n. 9126/1990) quello secondo cui l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte che è già in possesso o
13 che comunque può acquisire di propria iniziativa la documentazione oggetto dell'istanza. Né appare possibile supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio attraverso una consulenza tecnica o un'ispezione giudiziale, come pure richiesto dalla difesa di . Deve invero Parte_1
escludersi che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice di merito possano sopperire alle carenze probatorie delle parti, ponendosi in tal modo il Giudicante in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e traducendosi tali poteri officiosi in un potere di indagine e acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Quanto poi alla richiesta di informazioni ex art. 213 cpc alla Guardia di Finanza e alla Camera di
Commercio, in ordine al marchio, al modello e alla descrizione delle n. 600 mascherine KN95 sequestrate, la richiesta di informazioni appariva non solo esplorativa, ma anche superflua, posto che si trattava di dati già indicati nel verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo sottoscritto dagli operanti della Guardia di Finanza e versato in atti (doc. 3 fascicolo parte opponente).
La difesa dell'opponente ha censurato l'ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale anche sotto un altro profilo, lamentandosi del fatto che il giudice non ha ammesso “senza una parola di motivazione” la prova testimoniale articolata nei capitoli 19 e 20 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. e non ha pertanto escusso, senza alcuna giustificazione, i quattro operanti appartenenti alla Guardia di Finanza, che hanno redatto il verbale di sequestro. Rileva il Giudicante che dalla semplice lettura dell'ordinanza istruttoria censurata emerge ictu oculi che il capitolo 19 non è stato ammesso in quanto “documentale”, posto che l'avvenuto espletamento da parte della
Guardia di Finanza di un'ispezione presso la sede di e il conseguente sequestro di Parte_1
600 mascherine costituiscono circostanze emergenti dal verbale di ispezione e da quello di sequestro già in atti (v. doc. 3 fascicolo attoreo).
Il successivo capitolo 20 non è stato ammesso – come pure si legge nella richiamata ordinanza - in quanto genericamente formulato.
Quanto poi alla mancata escussione del Prof. Avv. Ugo Presidente dell'Autorità di Testimone_4
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, chiamato a deporre sul capitolo 25 della memoria istruttoria dell'opponente, tale capitolo non è stato ammesso poiché documentale, posto che il TE avrebbe dovuto confermare quanto già emergeva dalla fattura accompagnatoria/documento di traporto n. 178 del 23.3.2020, allegata sub doc. 9 al fascicolo di parte opponente.
Pertanto, nessuna lesione o compromissione del diritto di difesa dell'opponente è stata realizzata.
In conclusione, il quadro probatorio delineatosi in corso di causa consente di affermare che ha correttamente eseguito nei confronti di la fornitura di n. 3.000 CP_2 Parte_1 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC, come da fattura n. 11 del 10.04.2020 per € 14.274,00 e
14 relativo documento di trasporto n. 5 del 7.04.2020, espressamente sottoscritto da parte attrice.
Risulta, altresì, dimostrato che n.
1.000 mascherine sono state vendute da al Parte_1
Comune di Livorno, il quale non ha mai contestato la presenza di vizi e difetti o la mancanza di certificazioni. Inoltre, come già evidenziato, non vi è prova che il sequestro amministrativo operato dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Mola di Bari in data 23.04.2020 su n. 600 mascherine rinvenute presso la sede di , abbia avuto ad oggetto proprio i dispositivi di Parte_1
protezione individuale forniti da parte opposta, anzi i dati emergenti dal verbale di sequestro della
Guardia di Finanza inducono a ritenere che si tratti di mascherine diverse.
Per tutto quanto emerso in corso di causa, deve, dunque, dichiararsi infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da . Parte_1
Così come appare infondata e quindi deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte attrice-opponente.
, in sede di comparsa conclusionale, ha circoscritto tale domanda rispetto alle sue Parte_1
iniziali pretese, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della ridotta somma di €
4.598,00, pari al costo delle 600 mascherine oggetto di sequestro (indicato in € 2.874,00) e pari al mancato guadagno, quantificato in € 1.724,40 sulla base del ricarico commerciale del 60% che avrebbe applicato in caso di rivendita delle mascherine.
Stante la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'opposta, non sussistono, nel caso di specie, elementi idonei a fondare la responsabilità per inadempimento di e la CP_2
conseguente produzione di un danno risarcibile in capo a parte opponente.
Ciò posto, deve tuttavia procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo, atteso che dagli atti di causa risulta quale circostanza non contestata che nel corso del giudizio, successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà, ha provveduto al versamento della somma Parte_1
ingiunta, con oneri e spese legali liquidate nella fase monitoria. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso in cui si verifichino dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento del debito da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento dell'emissione suddetta (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448;
Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).
Quanto alle spese di lite, le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, comprese le spese del giudizio monitorio, che si liquidano in modo corrispondente a quanto previsto nel decreto revocato, atteso che la pretesa di pagamento della ingiungente era del tutto fondata al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Invero, “il pagamento della somma
15 ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Cass. Sez. 2, n. 8428 del 10/04/2014).
Deve, comunque, darsi atto che l'opponente ha già provveduto nel corso del giudizio al pagamento a favore dell'opposta delle spese relative al procedimento di ingiunzione.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali vengono, pertanto, poste a carico di
CP
. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base delle statuizioni Controparte_8
contenute nel D.M. Giustizia n. 147/2022, essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Infine, quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, va ricordato che la norma in esame costituisce una disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza,
l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e pregiudica anche l'interesse dell'altra parte a non essere coinvolto in una lite infondata e va dunque contrastato.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass. SS.UU. sent. n. 9912 del
20/04/2018; Cass. n. 13859 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso con tutta evidenza che parte opponente ha tenuto una condotta connotata da mala fede nell'esercizio dell'azione. Invero, la stessa ha prodotto documentazione alterata e quindi falsa, al fine di dare vita ad una ricostruzione dei fatti a lei favorevole, ragione per cui lo stesso difensore avv. Pietro Fenech ha rinunciato al mandato. La dolosa alterazione dei documenti prodotti (e in particolare della corrispondenza telematica intercorsa con il Comune di
Livorno), la palese infondatezza delle argomentazioni difensive spese da e la Parte_1
16 pretestuosità di una domanda riconvenzionale totalmente indimostrata comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dalla società opponente e giustificano la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. al pagamento di una somma equitativamente determinata, che risulta ragionevolmente commisurata alla metà delle spese processuali, determinate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni, deve essere disposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. la condanna di al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della Cassa delle Parte_1
Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da 3.3. Parte_1 CP_1
2) Accerta l'esistenza del credito, oggetto di ingiunzione, di parte convenuta-opposta nei confronti di parte attrice-opponente e, dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo ingiunto, revoca il decreto ingiuntivo n. 807/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data
28.05.2020;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da 3.3. Parte_1 CP_1
4) Dichiara tenuta l'opponente 3.3. a rimborsare alla convenuta-opposta Parte_1 CP_1
le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per compenso CP_2 professionale e in € 145,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, dando atto che a tale pagamento l'opponente ha già provveduto;
5) Dichiara tenuta e condanna l'opponente 3.3. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso CP_2
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA;
6) Condanna l'opponente 3.3. al pagamento ex art. 96, comma terzo, Parte_1 CP_1
c.p.c., in favore dell'opposta della somma di € 2.538,00; CP_2
7) Condanna l'opponente ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_8 CP_1
pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Controparte_13
Così deciso in Parma, il 15 gennaio 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
3.3. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 CP_1 difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Massimo Lubelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via Melo n. 35
attrice-opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2 Controparte_3
C rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dalla Soocietà Avvocati Controparte_4 CP_6
con sede in Modena, e per essa dagli Avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima società in
Modena, Via G. Sabbatini n. 13
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fornitura dispositivi di protezione
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 novembre 2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, 3.3. proponeva opposizione Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 807/2020, emesso dal Tribunale di Parma in data 28.5.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2
14.274,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di dispositivi di protezione Individuale, di cui alla fattura n. 000011-
2020 DPI del 10.04.2020 emessa da CP_2
A fondamento della spiegata opposizione, 3.3. eccepiva, in via preliminare, Parte_1 CP_1
1 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, quale foro del creditore. Secondo l'opponente, il procedimento monitorio andava proposto innanzi al Tribunale di Bari, nel cui circondario essa aveva la propria sede legale, in quanto il credito azionato in via monitoria non ero liquido e pertanto la competenza spettava al foro del luogo di residenza del debitore.
Nel merito, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria avversaria, eccependo ex art. 1460 cc l'inadempimento dell'opposta, asserendo che la merce fornita presentasse gravi vizi e difetti. In particolare, assumeva che essa, quale società specializzata nella vendita Parte_1
al dettaglio di prodotti sanitari mediante una rete di punti vendita ubicati nella provincia di Bari, nel mese di aprile 2020 si era rivolta alla società per l'acquisto di mascherine FFP2 senza CP_2
valvola KN95 GCPC e ciò al fine di soddisfare le numerose richieste della sua clientela motivate dalla necessità di dotarsi di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), onde scongiurare il contagio da COVID-19. Per il tramite del proprio collaboratore e responsabile commerciale sig.
, era entrata in contatto con il sig. dipendente di il Testimone_1 Testimone_2 CP_2 quale l'aveva rassicurata non solo in ordine alla fornitura dei prodotti richiesti, ma anche in ordine alla conformità dei prodotti alle disposizioni di legge vigenti in materia. Pertanto, dopo l'invio da parte del delle fotografie illustrative del prodotto, in data 06/04/2020 essa aveva concluso TE
l'ordine di n. 3000 mascherine FFP2 KN95 GCPC senza valvola. Il prezzo dell'intera fornitura era stato concordato in € 14.274,00 (€ 4,75 al pezzo), che l'acquirente avrebbe dovuto corrispondere al ritiro della merce, a mezzo bonifico bancario. In data 10.04.2020, il Sig. , dipendente di Persona_1 essa opponente, aveva provveduto a ritirare le mascherine presso la sede dell'opposta, in quanto il giorno seguente le mascherine avrebbero dovuto essere consegnate, nella loro totalità, al Comune di
Livorno, che ne aveva fatto richiesta. In data 11.04.2020, essa aveva effettuato il bonifico SEPA in favore di e parallelamente aveva provveduto a recapitare le mascherine al Comune Controparte_2 di Livorno. Quest'ultimo, tuttavia, aveva immediatamente contestato a mezzo telefono la fornitura e, nei giorni successivi, aveva eseguito il reso, avendo riscontrato che i prodotti non avevano le caratteristiche promesse. Più nel dettaglio, le mascherine non riportavano né il reale marchio CE (la stessa apprendeva in seguito che quello sovraimpresso rappresentava l'acronimo di “China
Export”), né la griffe “GCPC”, né il modello “KN95” e né tantomeno il codice di conformità del prodotto. Inoltre, le confezioni ed i fogli illustrativi erano scritti solo in lingua cinese (e perciò prive di traduzione in lingua comprensibile), in contrasto con la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Reg. CE n. 2016/425/UE.
Per tali ragioni, essa opponente aveva immediatamente revocato la disposizione di bonifico eseguita nella medesima giornata a favore di riservandosi di chiedere a quest'ultima Controparte_2
delucidazioni. Fallita la vendita al Comune di Livorno, i prodotti erano stati poi trasportati presso la
2 sede della in Triggiano (BA). A seguito della denuncia dei suddetti vizi, eseguita Parte_1 telefonicamente dall'opponente già in data 10.04.2020, l'opposta aveva assicurato che i dispositivi in questione potevano essere commercializzati, perché dotati dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa nazionale ed europea. Lo stesso giorno, ossia il 10.04.2020, aveva inviato Controparte_2 ad essa opponente un'autocertificazione, che era stata preventivamente tramessa all'Istituto
Superiore della Sanità e all'INAIL. In tale autocertificazione, la aveva espressamente CP_2
dichiarato: a) di assumersi le responsabilità connesse alla produzione/importazione/messa in commercio di dispositivi di protezione individuale e della rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili richiesti dalla norma europea (regolamento 206/425) e dal
D.lgs 81/08 e s.m.i.; b) di aver, inoltre, verificato il funzionamento dei prodotti;
c) di garantire la rispondenza dei dispositivi forniti alle relative norme tecniche e procedure costruttive. Allegava
l'opponente che, a dire di tale certificazione avrebbe consentito la vendita anche di Controparte_2
quelle mascherine che non avevano i requisiti previsti dalle vigenti diposizioni, per espressa deroga contenuta nell'art. 15, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n.18. L' , quindi, asseriva di Parte_1
aver confidato nel possesso da parte di delle autorizzazioni alla vendita (rilasciate Controparte_2 dall'I.N.A.I.L. e dall'I.S.S.), riservandosi, pertanto, di eseguire il pagamento della fornitura solo all'esito del suddetto adempimento.
In data 23.04.2020 alcuni militari della Guardia di Finanza, Tenenza di Mola di Bari, avevano eseguito un'ispezione presso la sede in Triggiano (BA) dell'opponente, ove erano state rinvenute n.
600 mascherine FFP2 KN95 facenti parte della partita acquistata da La Guardia di Controparte_2
Finanza aveva accertato che i suddetti dispositivi non rispettavano le prescrizioni contenute nell'art. 11 comma 2 del Reg. CE 09.03.2016 n.2016/425/UE (informazioni ed istruzioni devono essere scritta in lingua facilmente comprensibile dal consumatore), avendo preventivamente riscontrato l'assenza di certificazione di conformità rilasciata dall'I.N.A.I.L. e dall'Istituto Superiore di Sanità.
Pertanto, era stato eseguito il sequestro amministrativo delle suddette mascherine ed era stata irrogata, a carico di essa opponente, la sanzione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. c) del D.lgs.
475/1992 (da € 10.000,00 ad € 60.000,00). Di tale circostanza era stata immediatamente informata l'opposta, sollecitando l'invio della certificazione di conformità, al fine di poterla esibire, anche a posteriori, ai militari. La sera del 23.04.2020, l'opposta aveva inviato alla un'altra Pt_1
autocertificazione, correttiva della precedente (fornita il 10.04.2020), che era stata preventivamente trasmessa all'INAIL.
Assumeva la che dai controlli eseguiti sul sito dell'INAIL non era emerso alcun Parte_1
deposito di autocertificazione da parte di per cui, in data 28.04.2020, essa, per il Controparte_2
tramite del proprio responsabile commerciale sig. , aveva contestato nuovamente Testimone_1
3 i vizi riscontrati nella merce acquistata, riservando ogni azione per il risarcimento dei danni conseguenti. Nelle more, essa aveva proposto davanti la Camera di Commercio di Bari ricorso avverso il sequestro e con ordinanza del n. 2020/234 del 7.05.2020 era stato disposto il dissequestro della merce, subordinandolo all'esibizione dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dall'INAIL e dall'Istituto Superiore della Sanità. Quindi, il giorno seguente l'opposta era stata informata telefonicamente di tale circostanza ed era stata invitata nuovamente ad esibire la certificazione dei prodotti;
richiesta rimasta priva di riscontro. Pertanto, in data 5.06.2020, l'Avv. Controparte_7
allora legale rappresentante della società opponente, si era vista costretta a sporgeva formale denuncia-querela nei confronti di e del collaboratore per il reato di Controparte_2 Testimone_2 cui all'art. 515 c.p.
Tanto esposto in fatto, , nel contestare la richiesta di pagamento azionata in via Parte_1
monitoria, deduceva di aver provveduto a sospendere ai sensi dell'art. 1460 cc. il pagamento della fornitura, essendo l'altra parte a sua volta inadempiente, in ragione dell'avvenuta consegna di merce di genere del tutto diverso e con gravi difetti, tali da non consentire ai prodotti forniti l'assolvimento della loro funzione naturale o a quella assunta come essenziale dalle parti. A dire dell'opponente, infatti, le mascherine consegnate dall'opposta non solo erano sprovviste delle autorizzazioni dell'I.N.A.I.L. e dell'Istituto Superiore della Sanità, necessarie per la commercializzazione, ma non avrebbero potuto nemmeno assolvere alla funzione precipua di “dispositivo di protezione individuale”, non essendo state preventivamente verificate dai suddetti enti le caratteristiche costruttive e le capacità filtranti. Si trattava, pertanto, di una vendita di aliud pro alio, che come tale non soggiaceva neppure ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. La Pt_1
affermava di essere, in ogni caso, disposta a restituire ad le restanti 2.400 Controparte_2
mascherine ancora in suo possesso, al netto di quelle sottoposte al vincolo del sequestro operato dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Mola di Bari.
In conclusione, l' chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in via Controparte_8 riconvenzionale, la condanna della ditta opposta al pagamento dell'importo complessivo di €
67.686,000, di cui € 60.000,00 per la sanzione amministrativa che presumibilmente le sarebbe stara irrogata ed € 7.686,00 per la perdita correlata al mancato guadagno realizzato, a seguito della mancata vendita della merce.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto e Controparte_2 in diritto l'opposizione proposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo, la affermava la competenza del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. Controparte_2
20 c.p.c., posto che l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita presso la propria sede legale in Parma.
4 Nel merito, negava la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente, allegando che le mascherine da essa fornite marchio GCPC erano tutte munite della stampigliatura CE e pertanto non CP_9
necessitavano dell'autocertificazione di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, né tanto meno dell'autorizzazione alla vendita dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Inoltre, deduceva che non vi era coincidenza tra le mascherine da essa fornite e quelle sequestrate, come dimostrato anche dal fatto che le mascherine da essa fornite erano state dall' Parte_1
vendute in data anteriore al sequestro. Infatti, il verbale di sequestro risaliva al giorno 23.04.2020, data in cui le mascherine erano già state consegnate dall' al Comune di Livorno Parte_1
(nel numero di 1000) e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari (nel numero di 2000). Peraltro, il verbale di sequestro faceva genericamente riferimento a mascherine
FFP2 KN95, senza mai identificarne precisamente il marchio, il quale non veniva menzionato neppure nell'ordinanza di dissequestro da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bari. sosteneva, inoltre, che non corrispondesse a verità la ricostruzione proposta da CP_2
, secondo cui il Comune di Livorno avrebbe contestato immediatamente a mezzo Parte_1
telefono la fornitura ed eseguito il reso nei giorni successivi. Infatti, tale ricostruzione era smentita dalla mail del Responsabile dell'Ufficio Economato del Comune di Livorno, Dott.ssa _3
nella quale veniva confermata la corretta esecuzione della fornitura.
[...]
Sulla base delle suesposte considerazioni, la convenuta-opposta rilevava che il mancato pagamento da parte di del corrispettivo dovuto non era in alcun modo giustificato, sicché la Parte_1 stessa non poteva formulare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc per giustificare il proprio inadempimento. Inoltre, l'opposta sosteneva l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina della vendita di aliud pro alio, dovendo piuttosto trovare applicazione la garanzia per i vizi di cui all'art. 1495, comma 1, c.c. Sulla base di tale ultima disposizione, doveva ritenersi che Parte_1
fosse decaduta dal diritto alla garanzia, avendo denunciato gli asseriti vizi con una
[...]
comunicazione del 28.04.2020, nonostante la fornitura fosse stata eseguita in data 11.04.2020, quindi oltre il termine di otto giorni dalla scoperta. si opponeva, infine, all'accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dall'opponente, CP_2
allegando che le mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza non appartenevano alla fornitura da essa eseguita, sicché l'irrogazione di un'eventuale sanzione amministrativa nei confronti dell'opponente non era in alcun modo ad essa imputabile. Inoltre, contestava la sussistenza di un danno da lucro cessante, per la mancata realizzazione del profitto derivante dalla rivendita delle mascherine, poiché aveva compiutamente eseguito la fornitura di 3.000 Parte_1 dispositivi di protezione individuale a favore del Comune di Livorno e dell'Autorità di Sistema
5 Aeroportuale del Mare Adriatico di Bari e quindi aveva sicuramente realizzato un guadagno a seguito della vendita. avanzava domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_2
c.p.c., avendo agito nel presente giudizio con mala fede al solo fine di sottrarsi al Parte_1 pagamento della fattura n. 11 del 2020 di € 14.274,00.
Con ordinanza riservata del 2.08.2021 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente e concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnando i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Accolte parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, veniva assunta la prova delegata presso il Tribunale di Bari e il Tribunale di Livorno e veniva espletata la prova per interpello e per testi presso il Tribunale di Parma. La causa veniva, inoltre, istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, previa assegnazione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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Come già evidenziato nell'ordinanza del 2.08.2021, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice è inammissibile, posto che, affinché possa ritenersi ritualmente proposta,
l'eccezione d'incompetenza per territorio presuppone non solo la necessaria contestazione di tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, ma anche la specifica indicazione del giudice e/o dei giudici che la parte ritiene competente in relazione ai criteri medesimi.
Passando ad esaminare il merito della controversia, come noto con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e, di conseguenza, è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza del credito azionato monitoriamente (Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale ed ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05). CP Ritiene il Giudice che l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da 3.3. sia Parte_1
infondata.
Deve innanzitutto procedersi, sulla base delle acquisite risultanze processuali, all'esatta ricostruzione dei fatti di causa, dal momento che le parti hanno fornito versioni differenti.
Risulta in primo luogo provato documentalmente che in data 7.04.2020 ha eseguito Controparte_2 nell'interesse di la fornitura di 3.000 mascherine FFP2 KN95 GCPC, vendute al Parte_1
6 prezzo di listino di € 3,90, iva esclusa (€ 4,75 iva inclusa). Ciò trova preciso riscontro nel documento di trasporto del 7.04.2020, che reca la sottoscrizione sia del conducente che del destinatario della merce (doc. 3 fascicolo monitorio).
Per la suddetta fornitura di mascherine FFP2 modello KN95 marchio GCPC, ha Controparte_2 maturato nei confronti di un credito di € 14.274,00. Dagli atti di causa risulta Parte_1 pacificamente che l'opponente in data 11.04.2020 ha effettuato una disposizione di bonifico SEPA in favore di ma successivamente ha proceduto alla sua revoca. ha Controparte_2 Parte_1
allegato di aver annullato il pagamento della fornitura, in quanto il Comune di Livorno - a cui essa in data 11.04.2020 aveva, a sua volta, consegnato la “totalità” delle mascherine acquistate (v. paragrafo 6, pag. 3 dell'atto di citazione) - dopo aver ricevuto la merce, da essa acquistata da aveva eseguito il reso delle mascherine, avendo riscontrato che i prodotti non CP_2
avevano le caratteristiche richieste, ossia la presenza del reale marchio CE (quello sovraimpresso rappresentava l'acronimo di “China Export”) e né tanto meno la griffe “GCPC”, né il modello
“KN95”, né, infine, il codice di conformità del prodotto. Inoltre, le confezioni ed i fogli illustrativi erano scritti solo in lingua cinese e perciò privi di traduzione in lingua comprensibile, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Reg. CE n. 2016/425/UE.
A dire dell' , fallita la vendita al Comune di Livorno, i prodotti erano stati poi Parte_1
trasportati presso la sede di Triggiano (BA) della medesima società opponente, che in data
10.04.2020 aveva già denunciato telefonicamente i predetti vizi (v. paragrafo 11, pag. 4 atto di citazione). Essa, pertanto, si era riservata di eseguire il pagamento della fornitura soltanto a seguito dell'invio da parte di delle autorizzazioni alla vendita rilasciate dall'I.N.AI.L. e CP_2 dall'Istituto Superiore di Sanità.
Ebbene, circa la reale dinamica della vicenda, ritiene il Giudice che la versione dei fatti offerta da parte opponente non sia corrispondente a verità.
Gli elementi probatori raccolti in corso di causa depongono, invero, per una diversa ricostruzione di quanto accaduto.
Innanzitutto, non vi è prova né delle asserite contestazioni mosse dal Comune di Livorno in ordine alla non conformità delle mascherine consegnate né vi è prova dell'avvenuta restituzione della merce da parte del Comune di Livorno, a causa dei presunti vizi della fornitura.
Nella mail inviata in data 28.04.2020 (v. doc. 17 fascicolo convenuta), l'impiegata del Comune di
Livorno, dott.ssa , lungi dal manifestare la volontà di restituire la merce ricevuta, Testimone_3
rappresentava semplicemente che, per poter liquidare la fattura a favore dell'opponente, aveva necessità di effettuare un collegamento tra le mascherine consegnate e le certificazioni inviate tramite la mail del 7.04.2020, in quanto sulle confezioni delle mascherine (riportanti delle scritte in
7 lingua cinese) non vi era alcun riferimento al produttore o al modello indicati nelle certificazioni inviate. A conferma di quanto appena esposto sovvengono le dichiarazioni rese direttamente dalla dott.ssa Escussa all'udienza del 13.02.2024 dinanzi al Tribunale di Livorno sui capitoli di _3
prova formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c la dott.ssa in risposta _3
ai capitoli 1 e 2, ha confermato sia di aver inviato la mail del 16.04.2020 con cui ha chiesto al sig.
della un preventivo per la fornitura di n.
1.000 mascherine FFP6 sia di Tes_1 Parte_1
aver comunicato a , tramite successiva email del 17.04.2020, che, a seguito della Tes_1 valutazione positiva delle mascherine FFP2, stava predisponendo l'atto di affidamento di n.
1.000 mascherine FFP2 KN95 per conto del Comune di Livorno. Ancora, escussa sui capitoli 3 e 4 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c di parte opposta, la dott.ssa ha confermato il fatto che il _3
Comune di Livorno nell'aprile 2020 ha ricevuto da parte di la fornitura di n. Parte_1
1.000 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC e che, sempre nel mese di aprile 2020, è stata liquidata a la somma di € 7.320,00. Parte_1
Interrogata sul cap. 5 della memoria istruttoria di e richiesta se fosse vero che in data CP_2
28.04.2020 lei stessa aveva comunicato a che per liquidare la fattura aveva bisogno di Tes_1
visionare il certificato da cui ricavare i riferimenti del produttore o il modello delle mascherine, la predetta testimone ha riferito: “si è vero parzialmente nel senso che il certificato era già in mio possesso, perché chiesto al momento del preventivo e nella mail ho chiesto al sig. di Tes_1
effettuare un collegamento tra le mascherine che erano state consegnate e il certificato per capire se c'era corrispondenza tra appunto le mascherine consegnate e il certificato in quanto io avevo dato l'assenso per quel tipo di prodotto”. La dott.ssa ha, inoltre, espressamente confermato _3
che la liquidazione della fattura è avvenuta senza la contestazione di vizi e difetti da parte del
Comune di Livorno e che nel mese di aprile 2020 ha eseguito a favore del Parte_1
predetto Ente esclusivamente la fornitura identificata al n. 2020/5543 del 30.04.2020, avente ad oggetto 1000 mascherine (e non dunque 3000 come sostenuto dall'opponente).
Pertanto, la testimonianza resa dalla dott.ssa smentisce in maniera categorica l'impianto _3
difensivo attoreo, secondo cui la totalità delle mascherine vendute da a CP_2 Parte_1
sarebbero state da questa a sua volta cedute al Comune di Livorno, il quale avrebbe contestato la fornitura e poi restituito la merce in quanto viziata.
Come rilevato dalla difesa di parte opposta, l' , con la palese finalità di convincere Parte_1
questo Giudicante in ordine alla fondatezza dei propri assunti, ha prodotto documentazione artatamente manipolata. Tanto emerge non solo dal raffronto tra i documenti prodotti dalla e i medesimi documenti prodotti dalla controparte, ma anche dalla testimonianza Parte_1
resa dall'impiegata amministrativa del Comune di Livorno, dott.ssa . Testimone_3
8 In particolare, i documenti prodotti con l'atto di citazione ai nn. 1, 2 e 8, contenenti le comunicazioni inviate dalla dott.ssa all'indirizzo mail di , Testimone_3 Testimone_1 risultano manifestamente alterati. Anzitutto, l'opponente ha modificato, anticipandole, le date di spedizione di ogni singola corrispondenza intercorsa tra il e la dott.ssa al fine di Tes_1 _3
rendere credibile l'asserzione secondo cui i dispositivi venduti in data 11.04.2024 al Comune di
Livorno, al momento del sequestro operato dalla Guardia di Finanza, erano già tornati presso la sede di , e quindi al fine di fornire fondamento alla ricostruzione dalla stessa Parte_1
offerta, in base alla quale le mascherine ritirate dai militari corrispondevano a quelle che il Comune di Livorno aveva restituito, poiché difettose.
Parte attrice ha modificato anche il quantitativo di mascherine acquistate dal Comune di Livorno, indicando lo stesso nella misura di n.
3.000 pezzi, quando è stato, al contrario, dichiarato dal TE dott.ssa che erano solo 1.000 i dispositivi acquistati dal Comune. _3
Infine, nella mail del 28.04.2020, con cui la dott.ssa informava il che per liquidare _3 Tes_1
la fattura ella aveva necessità di effettuare un collegamento tra le mascherine consegnate e il certificato, è stata aggiunta la frase: “in quanto pur riportando sulla confezione la scritta GCPC i testi sono il lingua cinese rispetto alle certificazioni inviate tramite mail nella data del 07/04/2020”.
Con riferimento a tale produzione documentale, il precedente difensore dell'opponente Avv. Pietro
Fenech, a propria discolpa, ha affermato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di essersi limitato in assoluta buona fede a produrre la documentazione fornitagli dalla stessa parte opponente, precisando di essere in procinto di rinunciare al mandato.
La falsità della documentazione prodotta dall'opponente in sede di costituzione trova conferma anche nella successiva produzione documentale effettuata dalla medesima : infatti, Parte_1 quest'ultima, con la nota di deposito in data 13.04.2021, ha prodotto sub doc. 12 la mail originale inviata dalla dott.ssa ad , questa volta con l'indicazione della reale data di _3 Parte_1
spedizione, ossia il 28.04.2020.
Assume rilievo ai fini della decisione anche la testimonianza resa da responsabile Testimone_2 commerciale della società opposta all'epoca dei fatti per cui è causa, il quale, sconfessando le allegazioni attoree, ha dichiarato che le mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC fornite in data
10.04.2020 da a erano in realtà tutte dotate del marchio CE, CP_2 Parte_1
conformemente alle fotografie mostrate al TE (doc. 16 fascicolo convenuta). Il ha riferito TE
che i predetti dispositivi erano pure provvisti del foglio illustrativo, come risultante dal doc. 18 prodotto da parte opposta.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa dell'opponente ha dedotto che il predetto TE non può essere qualificato “indifferente” e che come tale è incapace a testimoniare ex art. 246 cpc, poiché il
9 avrebbe potuto partecipare al presente giudizio sia per la carica di direttore commerciale TE ricoperta all'epoca dei fatti, sia perché lo stesso è stato l'autore materiale del carico della merce sul furgone dell' , sia infine perché, avendo il legale rappresentante della società Parte_1
opponente sporto denuncia-querela nei confronti del medesimo, questi avrebbe potuto essere chiamato in causa nel presente giudizio.
L'eccezione di incapacità a testimoniare risulta tardivamente proposta ed è quindi inammissibile.
Infatti, la difesa dell'opponente non ha ritualmente eccepito la nullità della deposizione resa dal TE all'esito dell'assunzione della prova. Come risulta dal verbale dell'udienza del TE
21.05.2024, tenutasi innanzi al Tribunale di Parma, il procuratore dell'opponente non è neppure comparso alla predetta udienza e pertanto non ha tempestivamente esplicato i suoi poteri difensivi.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. IlI, 06/05/2020, n. 8528;
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n. 7095), la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, anche quando l'incapacità sia stata eccepita prima dell'assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione.
Infine, deve darsi atto della mancata risposta all'interpello da parte del legale rappresentante di
, il quale non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito, Parte_1
con la conseguenza che i fatti dedotti nell'interrogatorio, in quanto suffragati da ulteriori elementi di riscontro (quali, lo scambio di mail intervenuto tra la dott.ssa e l' , le _3 Controparte_10
testimonianze rese dalla dott.ssa e da le produzioni documentali in atti), devono _3 TE
essere ritenuti come ammessi ex art. 232 cpc. Nella comparsa conclusionale, la difesa dell'opponente ha tentato di giustificare la mancata risposta all'interpello, allegando che in data
25.01.2023 è stato nominato amministratore unico della società il sig. Parte_1 Per_2
in sostituzione del precedente legale rappresentante avv. e che, pertanto, la
[...] Controparte_7 prova per interpello non avrebbe potuto fornire alcun apporto sul piano probatorio per l'assoluta ignoranza da parte dello stesso dei fatti di causa e per l'irrilevanza dei relativi capitoli, sicché la ex adverso invocata operatività dell'art. 233 cpc non potrebbe trovare riconoscimento.
A tal riguardo, occorre evidenziare che, secondo la Suprema Corte, la valutazione del giudice in ordine alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su una mera supposizione (cfr Cass. n. 3380 del 1995). Alla luce di siffatto quadro
10 giurisprudenziale non può condividersi l'assunto della società opponente, secondo il quale, stante la mancanza di percezione diretta dei fatti da parte dell'attuale rappresentante legale della società,
l'interrogatorio formale “nulla avrebbe portato nel vaso processuale per sua assoluta ignoranza dei fatti”. Del resto un tale ragionamento (necessità della conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio) determinerebbe un regime derogatorio in favore di tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale secondo i parametri degli artt. 3 e 24 cost. (cfr Cass. n. 2725/2014).
Nel corso del giudizio, a seguito di prova delegata presso il Tribunale di Bari, è stato sentito anche il TE indotto da parte opponente, - responsabile commerciale nonché coniuge Testimone_1 dell'avv. legale rappresentante di all'epoca dei fatti di causa- il Controparte_7 Parte_1
quale ha confermato le circostanze di cui al capitolo 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice, dichiarando pertanto che il giorno 11.4.2020 sarebbero state consegnate da lui e da , al Comune di Livorno, 3000 mascherine, di cui 1500 provenienti dalla fornitura Persona_1
effettuata da Tale dichiarazione appare in palese contrasto con quanto dichiarato dalla CP_2
TE dott.ssa e con quanto emergente dallo scambio di mail intercorso tra e _3 Parte_1 il Comune di Livorno, da cui risulta che l'ente pubblico ha in realtà ordinato e poi ricevuto dalla solo 1000 mascherine, e non dunque 3000. Non solo, la dichiarazione di Parte_1 Tes_1 appare in contraddizione con quanto dallo stesso riferito nel prosieguo dell'escussione, avendo il medesimo TE affermato di non essersi mai recato a Livorno.
Il ha, inoltre, dichiarato che presso il deposito della società opponente in Triggiano Tes_1
(BA), via Casalino n. 58, sarebbero ancora conservate 2400 mascherine senza valvola facenti parte della fornitura di La circostanza riportata dal TE e in particolare i dati numerici riferiti CP_2
sono in palese contrasto con le altre risultanze processuali, posto che, delle 3000 mascherine fornite da a , ben 1000 mascherine sono state acquistate dal Comune di CP_2 Parte_1
Livorno. Pertanto, non appare possibile che presso i magazzini dell'opponente si trovino tuttora
2.400 mascherine appartenenti alla fornitura di CP_2
Le contraddizioni e le incongruenze riscontrate nella testimonianza del minano Tes_1
fortemente l'attendibilità del predetto TE, la quale deve essere valutata anche alla luce del rapporto di coniugio sussistente tra e l'allora rappresentante legale della società Tes_1
opponente, rapporto che ne compromette la credibilità.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal appaiono per molti versi lacunose e incomplete. Il Tes_1
, in risposta ai capitoli di prova formulati da parte attrice ai nn. 13, 14 e 15, ha affermato Tes_1
di non ricordare alcunché in merito alla telefonata che la dott.ssa avrebbe avuto con il _3
medesimo il giorno 11.04.2020 dopo la consegna delle mascherine, al fine di contestare la fornitura
11 perché asseritamente priva delle certificazioni dell'INAIL e dell'ISS, dei foglietti illustrativi e della descrizione in lingua comprensibile. Ha dichiarato di non ricordare se lui abbia assicurato alla dott.ssa che avrebbe provveduto nei giorni successivi a trasmettere le certificazioni, una volta _3
ricevute da Alla domanda (cap. 15) se fosse vero che lui stesso aveva provveduto al CP_2
ritiro del reso, eseguito dal Comune di Livorno, di n.
3.000 mascherine FFP2 KN95 GCPC prive di valvola, a causa dell'assenza delle certificazioni prescritte dalla legge, ha poi risposto “nulla posso riferire sulla circostanza sub 15, anche perché non sono mai stato a Livorno”.
Stante la completa inattendibilità del predetto TE, per le ragioni innanzi esposte, le dichiarazioni dallo stesso rese risultano inutilizzabili.
Deve evidenziarsi che la difesa dell'opponente ha rinunciato all'escussione dell'altro TE _1
, che aveva inizialmente indicato, assieme al TE , quale persona a conoscenza dei
[...] Tes_1
fatti di causa.
L' , dunque, pur lamentando la sussistenza dei suindicati vizi, non ha fornito Parte_1
elementi di prova a riguardo, contravvenendo a quello che è un principio radicato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di garanzia per i vizi, l'onere della prova dei difetti fa carico al compratore (v. Sentenza n. 18125 del 26/07/2013; Cass Sentenza n. 18947 del
31/07/2017; da ultimo Sez. Un. n. 11748 del 3/05/ 2019)..
Sulla base della documentazione in atti e delle testimonianze rese dalla dott.ssa e da _3 TE
, deve, pertanto, ritenersi provata la corretta e regolare fornitura effettuata da a
[...] CP_2 favore dell'opponente, di n.
3.000 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC, di cui 1.000 sono state poi rivendute da al Comune di Livorno, il quale non ha mai mosso alcuna Parte_1
contestazione, né tanto meno ha restituito le mascherine in quanto viziate.
Proseguendo nella disamina della vicenda, dagli atti di causa risulta che in data 23.04.2020 la
Guardia di Finanza ha eseguito un'ispezione presso la sede della , ove ha Parte_1
rinvenuto e sequestrato n. 600 mascherine FFP2 KN95 non conformi alle prescrizioni della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (vd. doc. 3 fascicolo attore), con contestuale irrogazione a carico dell'opponente della sanzione prevista dall'art. 14, comma 2, lett.
c) del D.lgs. 475/1992 (da € 10.000,00 ad € 60.000,00).
Parte opponente ha asserito che la partita di mascherine sequestrate (n. 600) coinciderebbe con una parte delle 3.000 mascherine vendute da ponendo a fondamento di quanto Controparte_2
affermato unicamente il verbale di sequestro della Guardia di Finanza.
Tuttavia, dal predetto verbale (doc. 3 fascicolo attoreo) emerge che l'unico documento riferibile alla convenuta-opposta è la fattura nr. 000011-2020-DPI dalla stessa emessa in data 10.04.2020, esibita, su richiesta degli operanti, da , all'epoca responsabile commerciale nonché Testimone_1
12 coniuge del legale rappresentante della predetta società. Il verbale di sequestro contiene solo un generico riferimento alle mascherine FFP2 KN95, senza identificare precisamente il marchio di quelle oggetto di sequestro;
né tale marchio risulta menzionato nell'ordinanza di dissequestro da parte della Controparte_11
Dal verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza e dall'ordinanza di dissequestro emessa dalla Camera di Commercio emerge, tuttavia, un dato particolarmente rilevante, ossia che le mascherine sequestrate erano prive del marchio CE, del codice articolo e del foglio illustrativo, mentre le mascherine fornite dalla opposta risultano tutte munite del marchio CE ed erano pure munite dal foglio illustrativo, come documentato da (v. doc. 16 fascicolo opposta), CP_2
come pure dichiarato dal TE e come ammesso persino dalla stessa società Testimone_2 opponente, la quale nell'atto di citazione ha apoditticamente affermato – senza offrire alcun Co supporto a sostegno dei propri assunti- che il marchio era effettivamente sovraimpresso, ma non era “reale”, avendo in seguito “appreso” che rappresentava l'acronimo di “China Export (v. paragrafo 8 di pag. 3 atto di citazione)
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che le mascherine oggetto del sequestro amministrativo siano proprio quelle fornite dalla società opposta.
In sede di comparsa conclusionale, il nuovo difensore di parte opponente si è lamentato per il parziale accoglimento delle istanze istruttorie dalla stessa parte formulate, non avendo questo
Giudice accolto l'istanza ex art. 213 cpc avente ad oggetto l'acquisizione di “informativa presso la
Camera di Commercio di Bari e presso la Guardia di Finanza, Tenenza di Mola di Bari, circa
l'indicazione del marchio, del modello e della descrizione delle n. 600 mascherine CP_9 sequestrate in occasione dell'ispezione del 23.04.2020” e avendo respinto pure l'istanza ex art 210 cpc avente ad oggetto l'acquisizione al giudizio della “rappresentazione fotografica” delle mascherine oggetto di sequestro.
Come emerge dall'ordinanza istruttoria in data 1.09.2023, le predette istanze non hanno trovato accoglimento in quanto meramente esplorative. In particolare, in merito all'istanza ex art. 210 cpc. va evidenziato che in nessun atto difensivo l'opponente ha dato certezza storica dell'esistenza di tale documentazione fotografica presso gli Uffici della Guardia di Finanza, sicché l'ordine non può essere emesso al solo scopo di verificare la sussistenza di documentazione comprovante i fatti controversi;
tanto più che se tale documentazione fosse stata realmente esistente era onere della parte istante provvedere alla relativa produzione in giudizio, previo accesso agli atti del procedimento amministrativo. Infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cass. n. 9126/1990) quello secondo cui l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte che è già in possesso o
13 che comunque può acquisire di propria iniziativa la documentazione oggetto dell'istanza. Né appare possibile supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio attraverso una consulenza tecnica o un'ispezione giudiziale, come pure richiesto dalla difesa di . Deve invero Parte_1
escludersi che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice di merito possano sopperire alle carenze probatorie delle parti, ponendosi in tal modo il Giudicante in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e traducendosi tali poteri officiosi in un potere di indagine e acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Quanto poi alla richiesta di informazioni ex art. 213 cpc alla Guardia di Finanza e alla Camera di
Commercio, in ordine al marchio, al modello e alla descrizione delle n. 600 mascherine KN95 sequestrate, la richiesta di informazioni appariva non solo esplorativa, ma anche superflua, posto che si trattava di dati già indicati nel verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo sottoscritto dagli operanti della Guardia di Finanza e versato in atti (doc. 3 fascicolo parte opponente).
La difesa dell'opponente ha censurato l'ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale anche sotto un altro profilo, lamentandosi del fatto che il giudice non ha ammesso “senza una parola di motivazione” la prova testimoniale articolata nei capitoli 19 e 20 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. e non ha pertanto escusso, senza alcuna giustificazione, i quattro operanti appartenenti alla Guardia di Finanza, che hanno redatto il verbale di sequestro. Rileva il Giudicante che dalla semplice lettura dell'ordinanza istruttoria censurata emerge ictu oculi che il capitolo 19 non è stato ammesso in quanto “documentale”, posto che l'avvenuto espletamento da parte della
Guardia di Finanza di un'ispezione presso la sede di e il conseguente sequestro di Parte_1
600 mascherine costituiscono circostanze emergenti dal verbale di ispezione e da quello di sequestro già in atti (v. doc. 3 fascicolo attoreo).
Il successivo capitolo 20 non è stato ammesso – come pure si legge nella richiamata ordinanza - in quanto genericamente formulato.
Quanto poi alla mancata escussione del Prof. Avv. Ugo Presidente dell'Autorità di Testimone_4
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, chiamato a deporre sul capitolo 25 della memoria istruttoria dell'opponente, tale capitolo non è stato ammesso poiché documentale, posto che il TE avrebbe dovuto confermare quanto già emergeva dalla fattura accompagnatoria/documento di traporto n. 178 del 23.3.2020, allegata sub doc. 9 al fascicolo di parte opponente.
Pertanto, nessuna lesione o compromissione del diritto di difesa dell'opponente è stata realizzata.
In conclusione, il quadro probatorio delineatosi in corso di causa consente di affermare che ha correttamente eseguito nei confronti di la fornitura di n. 3.000 CP_2 Parte_1 mascherine FFP2 KN95 marchio GCPC, come da fattura n. 11 del 10.04.2020 per € 14.274,00 e
14 relativo documento di trasporto n. 5 del 7.04.2020, espressamente sottoscritto da parte attrice.
Risulta, altresì, dimostrato che n.
1.000 mascherine sono state vendute da al Parte_1
Comune di Livorno, il quale non ha mai contestato la presenza di vizi e difetti o la mancanza di certificazioni. Inoltre, come già evidenziato, non vi è prova che il sequestro amministrativo operato dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Mola di Bari in data 23.04.2020 su n. 600 mascherine rinvenute presso la sede di , abbia avuto ad oggetto proprio i dispositivi di Parte_1
protezione individuale forniti da parte opposta, anzi i dati emergenti dal verbale di sequestro della
Guardia di Finanza inducono a ritenere che si tratti di mascherine diverse.
Per tutto quanto emerso in corso di causa, deve, dunque, dichiararsi infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da . Parte_1
Così come appare infondata e quindi deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte attrice-opponente.
, in sede di comparsa conclusionale, ha circoscritto tale domanda rispetto alle sue Parte_1
iniziali pretese, chiedendo la condanna della controparte al pagamento della ridotta somma di €
4.598,00, pari al costo delle 600 mascherine oggetto di sequestro (indicato in € 2.874,00) e pari al mancato guadagno, quantificato in € 1.724,40 sulla base del ricarico commerciale del 60% che avrebbe applicato in caso di rivendita delle mascherine.
Stante la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'opposta, non sussistono, nel caso di specie, elementi idonei a fondare la responsabilità per inadempimento di e la CP_2
conseguente produzione di un danno risarcibile in capo a parte opponente.
Ciò posto, deve tuttavia procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo, atteso che dagli atti di causa risulta quale circostanza non contestata che nel corso del giudizio, successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà, ha provveduto al versamento della somma Parte_1
ingiunta, con oneri e spese legali liquidate nella fase monitoria. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel caso in cui si verifichino dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento del debito da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento dell'emissione suddetta (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448;
Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).
Quanto alle spese di lite, le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, comprese le spese del giudizio monitorio, che si liquidano in modo corrispondente a quanto previsto nel decreto revocato, atteso che la pretesa di pagamento della ingiungente era del tutto fondata al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Invero, “il pagamento della somma
15 ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Cass. Sez. 2, n. 8428 del 10/04/2014).
Deve, comunque, darsi atto che l'opponente ha già provveduto nel corso del giudizio al pagamento a favore dell'opposta delle spese relative al procedimento di ingiunzione.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali vengono, pertanto, poste a carico di
CP
. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base delle statuizioni Controparte_8
contenute nel D.M. Giustizia n. 147/2022, essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Infine, quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, va ricordato che la norma in esame costituisce una disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza,
l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e pregiudica anche l'interesse dell'altra parte a non essere coinvolto in una lite infondata e va dunque contrastato.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass. SS.UU. sent. n. 9912 del
20/04/2018; Cass. n. 13859 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso con tutta evidenza che parte opponente ha tenuto una condotta connotata da mala fede nell'esercizio dell'azione. Invero, la stessa ha prodotto documentazione alterata e quindi falsa, al fine di dare vita ad una ricostruzione dei fatti a lei favorevole, ragione per cui lo stesso difensore avv. Pietro Fenech ha rinunciato al mandato. La dolosa alterazione dei documenti prodotti (e in particolare della corrispondenza telematica intercorsa con il Comune di
Livorno), la palese infondatezza delle argomentazioni difensive spese da e la Parte_1
16 pretestuosità di una domanda riconvenzionale totalmente indimostrata comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dalla società opponente e giustificano la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. al pagamento di una somma equitativamente determinata, che risulta ragionevolmente commisurata alla metà delle spese processuali, determinate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni, deve essere disposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. la condanna di al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della Cassa delle Parte_1
Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da 3.3. Parte_1 CP_1
2) Accerta l'esistenza del credito, oggetto di ingiunzione, di parte convenuta-opposta nei confronti di parte attrice-opponente e, dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo ingiunto, revoca il decreto ingiuntivo n. 807/2020 emesso dal Tribunale di Parma in data
28.05.2020;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da 3.3. Parte_1 CP_1
4) Dichiara tenuta l'opponente 3.3. a rimborsare alla convenuta-opposta Parte_1 CP_1
le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per compenso CP_2 professionale e in € 145,50 per spese esenti, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, dando atto che a tale pagamento l'opponente ha già provveduto;
5) Dichiara tenuta e condanna l'opponente 3.3. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso CP_2
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA;
6) Condanna l'opponente 3.3. al pagamento ex art. 96, comma terzo, Parte_1 CP_1
c.p.c., in favore dell'opposta della somma di € 2.538,00; CP_2
7) Condanna l'opponente ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_8 CP_1
pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Controparte_13
Così deciso in Parma, il 15 gennaio 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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