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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.33/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. ALTOMARE MARIA -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. DIACO GIUSEPPE -c.f. ; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine Controparte_1 all'intervenuto annullamento dell'importo di Euro 5.707,52 relativo alle pretese contributive previdenziali, di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501 emessi all' sede di Bari, contenuti nell'atto di intimazione CP_2
n.01420249029612363/000 opposto [si veda anche quanto dedotto dall' nella sua memoria di Controparte_1
1 costituzione: “AVVENUTO ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
IMPUGNATI – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. In via preliminare, si rileva che ha già provveduto ad annullare l'avviso di CP_3 intimazione n.01420249029612363/000 limitatamente all'importo di €
5.707,52 per le pretese contributive previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501, emessi dall' sede di Bari… Tuttavia, essendo le cartelle CP_2 opposte oggetto di definizione agevolata, allo stato in regola con i pagamenti, come documentato da parte ricorrente, si ribadisce quanto dedotto preliminarmente, ovvero che ha già annullato CP_3
l'importo di € 5.707,52 per le pretese contributive previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501 emessi all' sede di Bari, contenuti CP_2 nell'avviso di intimazione n.01420249029612363/000. Circostanza, questa, che emerge dall'allegato report dei crediti dal quale si evince che il documento è annullato e il debito è pari a zero.
(All.ti 1.1 e 1.2)”].
Tuttavia, il predetto annullamento è intervenuto soltanto in data
18/07/2025, che è successiva alla notifica eseguita in data
14/01/2025 del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione (cfr. gli All.ti
1.1 e 1.2 del fascicolo dell' e Controparte_4 la relata della notifica eseguita in data 14/01/2025 del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del
2 correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che l'annullamento è stato eseguito dall' dopo che il ricorso ed il Controparte_4 decreto di fissazione dell'udienza le erano stati notificati. Da ciò si desume che, pendente la lite con il deposito del ricorso, gli sgravi sono stati eseguiti dall' Controparte_4
quando il contraddittorio nei propri confronti si era
[...] già instaurato.
Sulla condotta della predetta Controparte_4 quindi, ha influito la pendenza della lite, di cui la stessa aveva già avuto conoscenza prima dell'annullamento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' Controparte_4
convenuta nel provvedere all'annullamento comporta la
[...] sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere Controparte_4 condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro
26.000,00 senza espletamento di attività istruttoria) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in Controparte_4 favore della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP
e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
EU RM BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. ALTOMARE MARIA -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. DIACO GIUSEPPE -c.f. ; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine Controparte_1 all'intervenuto annullamento dell'importo di Euro 5.707,52 relativo alle pretese contributive previdenziali, di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501 emessi all' sede di Bari, contenuti nell'atto di intimazione CP_2
n.01420249029612363/000 opposto [si veda anche quanto dedotto dall' nella sua memoria di Controparte_1
1 costituzione: “AVVENUTO ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
IMPUGNATI – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. In via preliminare, si rileva che ha già provveduto ad annullare l'avviso di CP_3 intimazione n.01420249029612363/000 limitatamente all'importo di €
5.707,52 per le pretese contributive previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501, emessi dall' sede di Bari… Tuttavia, essendo le cartelle CP_2 opposte oggetto di definizione agevolata, allo stato in regola con i pagamenti, come documentato da parte ricorrente, si ribadisce quanto dedotto preliminarmente, ovvero che ha già annullato CP_3
l'importo di € 5.707,52 per le pretese contributive previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.31420180004872652501 e n.31420190000344040501 emessi all' sede di Bari, contenuti CP_2 nell'avviso di intimazione n.01420249029612363/000. Circostanza, questa, che emerge dall'allegato report dei crediti dal quale si evince che il documento è annullato e il debito è pari a zero.
(All.ti 1.1 e 1.2)”].
Tuttavia, il predetto annullamento è intervenuto soltanto in data
18/07/2025, che è successiva alla notifica eseguita in data
14/01/2025 del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione (cfr. gli All.ti
1.1 e 1.2 del fascicolo dell' e Controparte_4 la relata della notifica eseguita in data 14/01/2025 del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del
2 correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che l'annullamento è stato eseguito dall' dopo che il ricorso ed il Controparte_4 decreto di fissazione dell'udienza le erano stati notificati. Da ciò si desume che, pendente la lite con il deposito del ricorso, gli sgravi sono stati eseguiti dall' Controparte_4
quando il contraddittorio nei propri confronti si era
[...] già instaurato.
Sulla condotta della predetta Controparte_4 quindi, ha influito la pendenza della lite, di cui la stessa aveva già avuto conoscenza prima dell'annullamento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' Controparte_4
convenuta nel provvedere all'annullamento comporta la
[...] sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere Controparte_4 condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro
26.000,00 senza espletamento di attività istruttoria) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in Controparte_4 favore della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP
e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
EU RM BE
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