Sentenza 18 giugno 1968
Massime • 2
La clausola risolutiva espressa opera automaticamente non appena la parte interessata dichiari all'altra di volersene avvalere, a prescindere dalla valutazione della gravita dell'inadempimento.*
Incombe all'attore, che domandi la risoluzione di un contratto,l'Obbligo di provare il fatto che legittima la risoluzione e cioe l'inadempimento dell'altra parte. L'accertamento dell'incidenza dell'Onere della prova e pero superfluo, qualora il giudice tragga dagli elementi di prova acquisiti al processo e da qualunque parte forniti, il proprio convincimento sulla verita dei fatti in contestazione. ( V. 1145-66, massima n.322298).*
Commentario • 1
- 1. Adempimento e risoluzione del contratto - stesso regime probatorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 novembre 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1968, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1968 |
Testo completo
Incombe all'attore, che domandi la risoluzione di un contratto,l'Obbligo di provare il fatto che legittima la risoluzione e cioe l'inadempimento dell'altra parte. L'accertamento dell'incidenza dell'Onere della prova e pero superfluo, qualora il giudice tragga dagli elementi di prova acquisiti al processo e da qualunque parte forniti, il proprio convincimento sulla verita dei fatti in contestazione. ( V. 1145-66, massima n.322298).*