Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1968, n. 2024
CASS
Sentenza 18 giugno 1968

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La clausola risolutiva espressa opera automaticamente non appena la parte interessata dichiari all'altra di volersene avvalere, a prescindere dalla valutazione della gravita dell'inadempimento.*

Incombe all'attore, che domandi la risoluzione di un contratto,l'Obbligo di provare il fatto che legittima la risoluzione e cioe l'inadempimento dell'altra parte. L'accertamento dell'incidenza dell'Onere della prova e pero superfluo, qualora il giudice tragga dagli elementi di prova acquisiti al processo e da qualunque parte forniti, il proprio convincimento sulla verita dei fatti in contestazione. ( V. 1145-66, massima n.322298).*

Commentario1

  • 1Adempimento e risoluzione del contratto - stesso regime probatorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 novembre 2001

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1968, n. 2024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2024
Data del deposito : 18 giugno 1968

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