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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 2/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569/2023
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Villa Bisignano n. 55/E, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Visone ed elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32; Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10; Appellato E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'appellante in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della
[...]
(di seguito anche “ o ”) dal 27.09.2017 al Parte_2 Parte_3 CP_3
11.9.2019 con mansioni di operatore socio-assistenziali nell'ambito dell'appalto affidato dal per l'erogazione di servizi a vantaggio delle categorie CP_1 Controparte_1 svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani), inquadrata al livello C1 del c.c.n.l.
conveniva in giudizio la il Parte_4 Parte_3 Controparte_4
1
[...] – in via solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. - per sentirli condannare al pagamento delle retribuzioni relative al periodo da febbraio 2019 a maggio 2019, nonché luglio e agosto 2019 unitamente alla 13^ mensilità del 2018
Segnalava che il Tribunale di Napoli sezione lavoro, mediante decreto ingiuntivo n. 301/2020, aveva già condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, maggio 2019 e luglio 2019; pertanto chiedeva di condannare: la al pagamento, in suo favore, della somma residua di euro Controparte_3
2.134,45 a titolo di retribuzione per la 13^ 2018 e per il mese di agosto 2019; e il Comune di San Giorgio al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte pari ad euri 6.867,57.
Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, per avere affidato l'appalto non alla convenuta in giudizio e datrice di Parte_3 lavoro della ricorrente, bensì alla ATI-AIDO, soggetto giuridico diverso;
contestava poi la carenza dei presupposti per l'azione ex art. 1676 c.c., in assenza di crediti della nei CP_3 confronti del Rilevava altresì che aveva già ricevuto le somme a titolo CP_1 Parte_1 di differenze retribuite reclamate nel ricorso per l'importo complessivo di euro 4.733,12, oggetto di d.i. 301/2020 emesso nei soli confronti della successivamente azionato con Parte_3 procedura esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (esec. rg. 5934/2020), conclusasi con ordinanza di assegnazione somme a carico del CP_1
a Cremano nella qualità di terzo pignorato. Il con
[...] Controparte_1 atto di liquidazione n. 186 del 01/06/2022 eseguiva il pagamento delle predette somme, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Concludeva per il rigetto della domanda e/o dichiarare la relativa cessazione della materia del contendere per il pagamento dell'importo oggetto di ricorso;
in subordine, formulava domanda di manleva da parte della , per essere tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_3 economica derivante da una eventuale pronuncia di condanna nei propri confronti in virtù dell'atto di transazione del 16.12.2019.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la . Parte_2
Con la sentenza n. 2073/2022 pubblicata il 19.09.2022, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e così disponeva:
“1)accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, accerta che tra il ricorrente è la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato 27/09/2017 al Parte_2
11/09/2019 , e, per l'effetto, condanna la al pagamento Parte_2 in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 6.867,57, a titolo di differenze retributive come indicato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo;
2)rigetta la domanda proposta nei confronti del;
Controparte_1
3)condanna la al pagamento delle spese di lite, Parte_2 liquidate in euro 1880,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4)compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il ”. Controparte_1
Il Tribunale ha aderito alla prospettazione del convenuto individuando nell' CP_1 [...] un soggetto giuridico autonomo ed interposto tra il datore Controparte_5
2 di lavoro la stazione appaltante, riconoscendo la titolarità formale e sostanziale del Parte_3 contratto di appalto in capo all' e negando pertanto accesso alla tutela ex art. 1676 c.c. CP_5
Con ricorso depositato in data 16.3.2023 presso questa Corte territoriale la lavoratrice ha impugnato detta sentenza, limitatamente al capo di domanda respinto. Ha denunciato, con il primo motivo di appello, la violazione dell'articolo 1676, c.c. in tema di responsabilità solidale del , ribadendo l'esistenza di crediti del datore di lavoro ( Controparte_1 Pt_3
nei confronti del committente ( ) all'epoca di proposizione della
[...] Controparte_1 domanda e l'opponibilità, da parte del del pagamento fatto al lavoratore al creditore CP_1 cessionario Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione dell'articolo 112 c.p.c. CP_6 per omessa pronuncia sugli interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4 c.c.
L'appellante ha rimarcato come la ricostruzione del Tribunale non potesse essere condivisa, atteso che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione escludevano che il raggruppamento temporaneo di imprese desse vita ad un autonomo soggetto giuridico. La Corte di legittimità aveva, inoltre, espressamente affermato che titolare di diritti di credito nei confronti della stazione appaltante era esclusivamente la mandataria dell' e, dunque, nel caso di CP_5 specie la . I dipendenti della stessa, pertanto, avevano titolo per azionare la Controparte_3 garanzia di cui all'art. 1676 cod. civ. Ha evidenziato, altresì, di aver offerto prova della esistenza di crediti vantati dalla nei confronti del Parte_3 CP_1
Ha poi nuovamente segnalato che con ordinanza di assegnazione n.r.e. 5934/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione esecuzioni aveva condannato il (n.q. Controparte_1 di detentore di somme appartenenti alla al pagamento in suo favore delle somme Parte_3 dovute a titolo di retribuzione per il periodo febbraio 2019-luglio 2019 e che l'Ente convenuto aveva provveduto a corrisponderle le suddette somme. Residuava da pagare la somma complessiva di euro 2134,45 per 13^ 2018 e retribuzione del mese di agosto 2019.
Ha concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare che l'appellante ha lavorato alle dipendenze della dal 27/09/2017 al 11/09/2019, con le modalità descritte con il ricorso Controparte_3 di primo grado;
- accertare e dichiarare gli inadempimenti di cui in premessa;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare ai sensi dell'articolo 1676 c.c. il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di Euro Controparte_1
2.134,45 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e IV° comma, c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione all'avvocato Vittorio Visone”.
Ricostituito il contradittorio, il ha ribadito, con articolate Controparte_1 argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Ha insistito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la inesistenza, al momento della proposizione del ricorso, di crediti della utilmente vincolabile alla garanzia ex art. Parte_3
1676 c.c. Ha chiesto, in subordine, anche in via incidentale di dichiarare inammissibile la domanda per la formazione di giudicato e abuso del processo e in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto Parte_3 quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del contratto rep. 5256 e CP_1 da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti e/o violazioni CP_3 CP_1
3 normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – in caso di accoglimento della domanda nei confronti del di CP_1 dichiarare la obbligata a manlevare e mantenere indenne il Controparte_3 [...]
da ogni conseguenza derivante da detto accoglimento, anche in merito al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituita la sebbene evocata in giudizio. CP_3
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (cfr. sent. n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza 2/3/2023 nel procedimento n. 1156/2022 R.G.; poi tra le più recenti sentenze n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023, n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024, n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024; da ultimo, sent. 2973/2025 pubbl. il 17/9/2025 e sent. 2761/2025 pubbl. il 18/8/2025 in atti).
1. Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo Giudice ha escluso la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. Controparte_7 sul rilievo che unica titolare di diritti di credito nei confronti del è la CP_1 [...] che ha stipulato il contratto di appalto. Controparte_5
Ciò premesso, si osserva che la norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del
“committente”, con disposizione applicabile anche al subappalto (in termini: Cass. sez. lav., 20/06/2018, n. 16259; Cass. sez. lav. 16/10/2017 n. 24368; Cass. 22.06.2012 n. 10439; Cass. 19/03/2008, n. 7384, Cass. 07/03/2008, n. 6208) ma pur sempre in relazione al “committente” del datore di lavoro che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore, non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012).
In tale meccanismo di garanzia l'operare dell'obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore - datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due.
Con la gravata sentenza si sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ( ) ed una delle imprese facenti parte dell' e, quindi, di Controparte_1 CP_5 un credito di quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti. 4 In senso contrario, invece, depone la circostanza che l' che secondo la ricostruzione del CP_5 primo Giudice è il soggetto creditore della stazione appaltante, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica.
Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016), che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”.
Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.
Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) CP_5 volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione.
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
5 La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di rappresentanza delle Controparte_3 imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate.
Se, dunque, la non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente CP_5 come ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto.
In altri termini, anche in presenza di un A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
2.Ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge altresì la esistenza di crediti dell' CP_5
Va anzitutto evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in CP_3 epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della medesima. CP_3
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Il omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la CP_1 delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto. 6 Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di euro 1.050.000,00 che riguarda, per la Controparte_3 maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di euro 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio;
inoltre, come eccepito dai lavoratori, ma confermato dal il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli CP_1 accordi raggiunti, ha osservato il erano sottoposti a condizioni che non si sono CP_1 realizzate. Ciò, tuttavia, è irrilevante per la verifica dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso delle appellanti) il credito vantato dalla in virtù dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 CP_3 del 14.3.2014 era pari alla somma di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso.
In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad effettuare in favore CP_1 della determinati pagamenti alle date di seguito indicate. CP_3
Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa cooperativa di destinare tale CP_3 CP_3 tranche per l'intero suo ammontare alla copertura degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente documentazione: CP_3 attestazioni di pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società
avesse fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine CP_3 concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il
[...]
da qualsiasi obbligo economico maturato e maturando cedenti all'affidataria Controparte_7 per tali titoli.
Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità:
-euro 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
CP_3
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente mediante bonifico, CP_3 con l'obbligo della stessa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori.
Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
-euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; CP_3
-euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo della stessa CP_3 cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori. 7 Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre 2019 vantava crediti CP_1 CP_3 derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il Comune si impegnava a pagare alla direttamente, o ai lavoratori in via sostituiva, un importo di euro 700.000,00, CP_3 importo che, come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito dei ricorsi introduttivi.
Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate sono del tutto CP_1 irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle condizioni convenute, era venuto meno CP_3 anche l'obbligo dell'Ente.
Tale ricostruzione è inconsistente.
Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale le ricorrenti chiedevano la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento CP_1 dei crediti retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato.
In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, secondo cui “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società
fornisca la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine CP_3 concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il
[...]
da qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria Controparte_7 per tali titoli”, subordinava alla condizione che la fornisse la documentazione Parte_3 indicata, trenta giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal entro il 15.5.2021 secondo le modalità Controparte_1 sopra precisate (ossia: euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico-buste paga;
euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente ). CP_3
Ne consegue che al momento del deposito dei ricorsi, il era debitore nei confronti della CP_1
di euro 325.000,00, importo ben superiore alle pretese vantate dalla ricorrente. Parte_3
3.Infine il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, CP_1 alla luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti della A.T.I. Teseo a favore della Banca Ifis s.p.a. (cfr. cessione rep 8508 del 16.3.2015 in atti).
Rileva il collegio, in primo luogo, la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in secondo luogo, la impermeabilità della garanzia prevista dall'art. 1676 c.c. alle vicende del credito vantato dall'appaltatore (diverse dall'intervenuta estinzione per effetto del suo adempimento), garanzia che trova la sua fonte nel codice civile, a riprova della priorità che il legislatore ha inteso riservare alla soddisfazione dei diritti economici dei lavoratori.
8 Pertanto, la domanda proposta in primo grado deve essere accolta e la gravata sentenza riformata, affermandosi la responsabilità solidale del per il pagamento della residua somma di euro CP_1
2134,45.
4.Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità della domanda per giudicato esterno e comunque per indebita parcellizzazione del credito da parte della lavoratrice, che aveva già adito l'autorità giudiziaria nei confronti della per le medesime mensilità oggetto del presente CP_3 giudizio (febbraio, marzo, aprile, maggio e luglio 2019) con ricorso monitorio ottenendo il rilascio del decreto ingiuntivo sopra indicato.
Rileva anzitutto osservare che la domanda monitoria aveva ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni omesse nei confronti del datore di lavoro ( in forza del rapporto Parte_3 di lavoro, mentre in questa sede è azionata la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. E' evidente che si tratta di domande diverse, dirette a far valere differenti pretese (l'una nei confronti del datore di lavoro e l'altra nei confronti del committente) basate su titoli e presupposti distinti (l'una sul contratto di lavoro, l'altra sul rapporto di appalto), sia pur volte ad ottenere i medesimi importi. Ciò esclude che il giudicato formatosi sulla domanda del procedimento monitorio (di condanna del datore di lavoro) possa precludere la proposizione della domanda azionata in questa sede (di condanna solidale del committente). CP_1
Inoltre sul frazionamento della domanda, la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), chiamata a decidere dell'applicabilità del principio di infrazionabilità del credito alla ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, ne ha affermato l'operatività solo con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento.
Ebbene, nel caso di specie, ricorre l'obiettivo interesse al frazionamento, tenuto conto sia della diversità dei soggetti passivi (nella procedura monitoria unico soggetto passivo era la ) sia CP_3 della maggiore speditezza e diversità dei presupposti della procedura per decreto ingiuntivo, tale da giustificare legittimamente una separata proposizione delle pretese.
Invero, l'obbligo di pagamento del datore di lavoro ben è accertabile in sede monitoria sulla base di documentazione facilmente reperibile dal lavoratore (contratti di lavoro, buste paga, modelli Unilav). Diversamente, l'accertamento della responsabilità solidale del committente ex art. 1676 c.c. presuppone requisiti ulteriori e una indagine più complessa con tempi più lunghi, difficilmente compatibili con il rito monitorio. Appare dunque meritevole di tutela l'interesse della lavoratrice che ha azionato la domanda monitoria solo nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere celermente la condanna di quest'ultimo al pagamento delle retribuzioni, instaurando poi un procedimento ordinario per far valere l'obbligazione solidale del committente.
5. Non può infine accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente mediante proposizione di appello incidentale condizionato,
La norma invocata dal è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così CP_1 prevedeva: “La si obbliga, con la sottoscrizione della presente transazione e giusta CP_3
9 obblighi contrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano. Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e mantenere indenne il
[...]
per quanto agli stessi dovuti in virtù del contratto rep. n. 5256 del 14 03 2014 e CP_1 da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. CP_3 CP_1
Ebbene, è dirimente osservare che tale obbligo assunto dalla non può essere riferito Parte_3 al mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo CP_1 effetto liberatorio pagando direttamente ai lavoratori, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla e trattenute proprio a tal fine. Parte_3
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza, il va condannato al pagamento, in solido con la Controparte_7 [...]
in favore della appellante, della somma complessiva di euro 2134,45, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza a carico del convenuto. In CP_1 particolare, per quanto riguarda le spese di primo grado, il va condannato all'importo CP_1 già liquidata dal primo Giudice a carico della , in solido con quest'ultima. Controparte_3
Quanto al grado di appello, nei rapporti tra la lavoratrice e il Comune appellato, le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei criteri del D.M. 147/2022 e del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi atteso il carattere seriale della causa.
Nulla sulle spese del grado di appello nei confronti della rimasta contumace ed Parte_3 estranea alle questioni oggetto di gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il , in solido con la Controparte_7 Parte_2 al pagamento, in favore della appellante, della somma di euro 2134,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna il , in solido con la , alla rifusione delle Controparte_1 Parte_3 spese di lite di primo grado, come liquidate dal primo Giudice, con distrazione;
-condanna il al pagamento delle spese del grado di appello Controparte_1 che liquida in euro 962,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-nulla sulle spese del grado nel rapporto con la Parte_3
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 2/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569/2023
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Villa Bisignano n. 55/E, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Visone ed elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32; Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10; Appellato E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'appellante in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della
[...]
(di seguito anche “ o ”) dal 27.09.2017 al Parte_2 Parte_3 CP_3
11.9.2019 con mansioni di operatore socio-assistenziali nell'ambito dell'appalto affidato dal per l'erogazione di servizi a vantaggio delle categorie CP_1 Controparte_1 svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani), inquadrata al livello C1 del c.c.n.l.
conveniva in giudizio la il Parte_4 Parte_3 Controparte_4
1
[...] – in via solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. - per sentirli condannare al pagamento delle retribuzioni relative al periodo da febbraio 2019 a maggio 2019, nonché luglio e agosto 2019 unitamente alla 13^ mensilità del 2018
Segnalava che il Tribunale di Napoli sezione lavoro, mediante decreto ingiuntivo n. 301/2020, aveva già condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019, maggio 2019 e luglio 2019; pertanto chiedeva di condannare: la al pagamento, in suo favore, della somma residua di euro Controparte_3
2.134,45 a titolo di retribuzione per la 13^ 2018 e per il mese di agosto 2019; e il Comune di San Giorgio al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte pari ad euri 6.867,57.
Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, per avere affidato l'appalto non alla convenuta in giudizio e datrice di Parte_3 lavoro della ricorrente, bensì alla ATI-AIDO, soggetto giuridico diverso;
contestava poi la carenza dei presupposti per l'azione ex art. 1676 c.c., in assenza di crediti della nei CP_3 confronti del Rilevava altresì che aveva già ricevuto le somme a titolo CP_1 Parte_1 di differenze retribuite reclamate nel ricorso per l'importo complessivo di euro 4.733,12, oggetto di d.i. 301/2020 emesso nei soli confronti della successivamente azionato con Parte_3 procedura esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (esec. rg. 5934/2020), conclusasi con ordinanza di assegnazione somme a carico del CP_1
a Cremano nella qualità di terzo pignorato. Il con
[...] Controparte_1 atto di liquidazione n. 186 del 01/06/2022 eseguiva il pagamento delle predette somme, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Concludeva per il rigetto della domanda e/o dichiarare la relativa cessazione della materia del contendere per il pagamento dell'importo oggetto di ricorso;
in subordine, formulava domanda di manleva da parte della , per essere tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_3 economica derivante da una eventuale pronuncia di condanna nei propri confronti in virtù dell'atto di transazione del 16.12.2019.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la . Parte_2
Con la sentenza n. 2073/2022 pubblicata il 19.09.2022, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e così disponeva:
“1)accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, accerta che tra il ricorrente è la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato 27/09/2017 al Parte_2
11/09/2019 , e, per l'effetto, condanna la al pagamento Parte_2 in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 6.867,57, a titolo di differenze retributive come indicato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo;
2)rigetta la domanda proposta nei confronti del;
Controparte_1
3)condanna la al pagamento delle spese di lite, Parte_2 liquidate in euro 1880,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4)compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il ”. Controparte_1
Il Tribunale ha aderito alla prospettazione del convenuto individuando nell' CP_1 [...] un soggetto giuridico autonomo ed interposto tra il datore Controparte_5
2 di lavoro la stazione appaltante, riconoscendo la titolarità formale e sostanziale del Parte_3 contratto di appalto in capo all' e negando pertanto accesso alla tutela ex art. 1676 c.c. CP_5
Con ricorso depositato in data 16.3.2023 presso questa Corte territoriale la lavoratrice ha impugnato detta sentenza, limitatamente al capo di domanda respinto. Ha denunciato, con il primo motivo di appello, la violazione dell'articolo 1676, c.c. in tema di responsabilità solidale del , ribadendo l'esistenza di crediti del datore di lavoro ( Controparte_1 Pt_3
nei confronti del committente ( ) all'epoca di proposizione della
[...] Controparte_1 domanda e l'opponibilità, da parte del del pagamento fatto al lavoratore al creditore CP_1 cessionario Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione dell'articolo 112 c.p.c. CP_6 per omessa pronuncia sugli interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4 c.c.
L'appellante ha rimarcato come la ricostruzione del Tribunale non potesse essere condivisa, atteso che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione escludevano che il raggruppamento temporaneo di imprese desse vita ad un autonomo soggetto giuridico. La Corte di legittimità aveva, inoltre, espressamente affermato che titolare di diritti di credito nei confronti della stazione appaltante era esclusivamente la mandataria dell' e, dunque, nel caso di CP_5 specie la . I dipendenti della stessa, pertanto, avevano titolo per azionare la Controparte_3 garanzia di cui all'art. 1676 cod. civ. Ha evidenziato, altresì, di aver offerto prova della esistenza di crediti vantati dalla nei confronti del Parte_3 CP_1
Ha poi nuovamente segnalato che con ordinanza di assegnazione n.r.e. 5934/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione esecuzioni aveva condannato il (n.q. Controparte_1 di detentore di somme appartenenti alla al pagamento in suo favore delle somme Parte_3 dovute a titolo di retribuzione per il periodo febbraio 2019-luglio 2019 e che l'Ente convenuto aveva provveduto a corrisponderle le suddette somme. Residuava da pagare la somma complessiva di euro 2134,45 per 13^ 2018 e retribuzione del mese di agosto 2019.
Ha concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare che l'appellante ha lavorato alle dipendenze della dal 27/09/2017 al 11/09/2019, con le modalità descritte con il ricorso Controparte_3 di primo grado;
- accertare e dichiarare gli inadempimenti di cui in premessa;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare ai sensi dell'articolo 1676 c.c. il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di Euro Controparte_1
2.134,45 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e IV° comma, c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione all'avvocato Vittorio Visone”.
Ricostituito il contradittorio, il ha ribadito, con articolate Controparte_1 argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Ha insistito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la inesistenza, al momento della proposizione del ricorso, di crediti della utilmente vincolabile alla garanzia ex art. Parte_3
1676 c.c. Ha chiesto, in subordine, anche in via incidentale di dichiarare inammissibile la domanda per la formazione di giudicato e abuso del processo e in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto Parte_3 quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del contratto rep. 5256 e CP_1 da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti e/o violazioni CP_3 CP_1
3 normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – in caso di accoglimento della domanda nei confronti del di CP_1 dichiarare la obbligata a manlevare e mantenere indenne il Controparte_3 [...]
da ogni conseguenza derivante da detto accoglimento, anche in merito al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituita la sebbene evocata in giudizio. CP_3
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (cfr. sent. n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza 2/3/2023 nel procedimento n. 1156/2022 R.G.; poi tra le più recenti sentenze n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023, n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024, n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024; da ultimo, sent. 2973/2025 pubbl. il 17/9/2025 e sent. 2761/2025 pubbl. il 18/8/2025 in atti).
1. Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo Giudice ha escluso la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. Controparte_7 sul rilievo che unica titolare di diritti di credito nei confronti del è la CP_1 [...] che ha stipulato il contratto di appalto. Controparte_5
Ciò premesso, si osserva che la norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del
“committente”, con disposizione applicabile anche al subappalto (in termini: Cass. sez. lav., 20/06/2018, n. 16259; Cass. sez. lav. 16/10/2017 n. 24368; Cass. 22.06.2012 n. 10439; Cass. 19/03/2008, n. 7384, Cass. 07/03/2008, n. 6208) ma pur sempre in relazione al “committente” del datore di lavoro che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore, non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012).
In tale meccanismo di garanzia l'operare dell'obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore - datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due.
Con la gravata sentenza si sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ( ) ed una delle imprese facenti parte dell' e, quindi, di Controparte_1 CP_5 un credito di quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti. 4 In senso contrario, invece, depone la circostanza che l' che secondo la ricostruzione del CP_5 primo Giudice è il soggetto creditore della stazione appaltante, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica.
Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016), che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”.
Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.
Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) CP_5 volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione.
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
5 La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di rappresentanza delle Controparte_3 imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate.
Se, dunque, la non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente CP_5 come ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto.
In altri termini, anche in presenza di un A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
2.Ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge altresì la esistenza di crediti dell' CP_5
Va anzitutto evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in CP_3 epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della medesima. CP_3
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Il omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la CP_1 delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto. 6 Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di euro 1.050.000,00 che riguarda, per la Controparte_3 maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di euro 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio;
inoltre, come eccepito dai lavoratori, ma confermato dal il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli CP_1 accordi raggiunti, ha osservato il erano sottoposti a condizioni che non si sono CP_1 realizzate. Ciò, tuttavia, è irrilevante per la verifica dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso delle appellanti) il credito vantato dalla in virtù dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 CP_3 del 14.3.2014 era pari alla somma di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso.
In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad effettuare in favore CP_1 della determinati pagamenti alle date di seguito indicate. CP_3
Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa cooperativa di destinare tale CP_3 CP_3 tranche per l'intero suo ammontare alla copertura degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente documentazione: CP_3 attestazioni di pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società
avesse fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine CP_3 concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il
[...]
da qualsiasi obbligo economico maturato e maturando cedenti all'affidataria Controparte_7 per tali titoli.
Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità:
-euro 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
CP_3
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente mediante bonifico, CP_3 con l'obbligo della stessa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori.
Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
-euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; CP_3
-euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo della stessa CP_3 cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori. 7 Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre 2019 vantava crediti CP_1 CP_3 derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il Comune si impegnava a pagare alla direttamente, o ai lavoratori in via sostituiva, un importo di euro 700.000,00, CP_3 importo che, come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito dei ricorsi introduttivi.
Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate sono del tutto CP_1 irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle condizioni convenute, era venuto meno CP_3 anche l'obbligo dell'Ente.
Tale ricostruzione è inconsistente.
Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale le ricorrenti chiedevano la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento CP_1 dei crediti retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato.
In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, secondo cui “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società
fornisca la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine CP_3 concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il
[...]
da qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria Controparte_7 per tali titoli”, subordinava alla condizione che la fornisse la documentazione Parte_3 indicata, trenta giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal entro il 15.5.2021 secondo le modalità Controparte_1 sopra precisate (ossia: euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico-buste paga;
euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente ). CP_3
Ne consegue che al momento del deposito dei ricorsi, il era debitore nei confronti della CP_1
di euro 325.000,00, importo ben superiore alle pretese vantate dalla ricorrente. Parte_3
3.Infine il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, CP_1 alla luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti della A.T.I. Teseo a favore della Banca Ifis s.p.a. (cfr. cessione rep 8508 del 16.3.2015 in atti).
Rileva il collegio, in primo luogo, la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in secondo luogo, la impermeabilità della garanzia prevista dall'art. 1676 c.c. alle vicende del credito vantato dall'appaltatore (diverse dall'intervenuta estinzione per effetto del suo adempimento), garanzia che trova la sua fonte nel codice civile, a riprova della priorità che il legislatore ha inteso riservare alla soddisfazione dei diritti economici dei lavoratori.
8 Pertanto, la domanda proposta in primo grado deve essere accolta e la gravata sentenza riformata, affermandosi la responsabilità solidale del per il pagamento della residua somma di euro CP_1
2134,45.
4.Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità della domanda per giudicato esterno e comunque per indebita parcellizzazione del credito da parte della lavoratrice, che aveva già adito l'autorità giudiziaria nei confronti della per le medesime mensilità oggetto del presente CP_3 giudizio (febbraio, marzo, aprile, maggio e luglio 2019) con ricorso monitorio ottenendo il rilascio del decreto ingiuntivo sopra indicato.
Rileva anzitutto osservare che la domanda monitoria aveva ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni omesse nei confronti del datore di lavoro ( in forza del rapporto Parte_3 di lavoro, mentre in questa sede è azionata la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. E' evidente che si tratta di domande diverse, dirette a far valere differenti pretese (l'una nei confronti del datore di lavoro e l'altra nei confronti del committente) basate su titoli e presupposti distinti (l'una sul contratto di lavoro, l'altra sul rapporto di appalto), sia pur volte ad ottenere i medesimi importi. Ciò esclude che il giudicato formatosi sulla domanda del procedimento monitorio (di condanna del datore di lavoro) possa precludere la proposizione della domanda azionata in questa sede (di condanna solidale del committente). CP_1
Inoltre sul frazionamento della domanda, la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), chiamata a decidere dell'applicabilità del principio di infrazionabilità del credito alla ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, ne ha affermato l'operatività solo con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento.
Ebbene, nel caso di specie, ricorre l'obiettivo interesse al frazionamento, tenuto conto sia della diversità dei soggetti passivi (nella procedura monitoria unico soggetto passivo era la ) sia CP_3 della maggiore speditezza e diversità dei presupposti della procedura per decreto ingiuntivo, tale da giustificare legittimamente una separata proposizione delle pretese.
Invero, l'obbligo di pagamento del datore di lavoro ben è accertabile in sede monitoria sulla base di documentazione facilmente reperibile dal lavoratore (contratti di lavoro, buste paga, modelli Unilav). Diversamente, l'accertamento della responsabilità solidale del committente ex art. 1676 c.c. presuppone requisiti ulteriori e una indagine più complessa con tempi più lunghi, difficilmente compatibili con il rito monitorio. Appare dunque meritevole di tutela l'interesse della lavoratrice che ha azionato la domanda monitoria solo nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere celermente la condanna di quest'ultimo al pagamento delle retribuzioni, instaurando poi un procedimento ordinario per far valere l'obbligazione solidale del committente.
5. Non può infine accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente mediante proposizione di appello incidentale condizionato,
La norma invocata dal è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così CP_1 prevedeva: “La si obbliga, con la sottoscrizione della presente transazione e giusta CP_3
9 obblighi contrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano. Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e mantenere indenne il
[...]
per quanto agli stessi dovuti in virtù del contratto rep. n. 5256 del 14 03 2014 e CP_1 da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. CP_3 CP_1
Ebbene, è dirimente osservare che tale obbligo assunto dalla non può essere riferito Parte_3 al mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo CP_1 effetto liberatorio pagando direttamente ai lavoratori, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla e trattenute proprio a tal fine. Parte_3
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza, il va condannato al pagamento, in solido con la Controparte_7 [...]
in favore della appellante, della somma complessiva di euro 2134,45, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza a carico del convenuto. In CP_1 particolare, per quanto riguarda le spese di primo grado, il va condannato all'importo CP_1 già liquidata dal primo Giudice a carico della , in solido con quest'ultima. Controparte_3
Quanto al grado di appello, nei rapporti tra la lavoratrice e il Comune appellato, le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei criteri del D.M. 147/2022 e del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi atteso il carattere seriale della causa.
Nulla sulle spese del grado di appello nei confronti della rimasta contumace ed Parte_3 estranea alle questioni oggetto di gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il , in solido con la Controparte_7 Parte_2 al pagamento, in favore della appellante, della somma di euro 2134,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-condanna il , in solido con la , alla rifusione delle Controparte_1 Parte_3 spese di lite di primo grado, come liquidate dal primo Giudice, con distrazione;
-condanna il al pagamento delle spese del grado di appello Controparte_1 che liquida in euro 962,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-nulla sulle spese del grado nel rapporto con la Parte_3
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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