Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, iscritta al n. 26 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Flavio Bianchi, autorizzato dal Giudice Tutelare di Viterbo con provvedimento del 5 novembre 2024 ed elettivamente domiciliati in Viterbo alla Piazza dei Caduti n. 16 presso lo studio dell'avv. Cinzia Luperto, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2
congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 dicembre 1979 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A 03, n.
1655), che dalla loro unione è nata la figlia , ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente autonoma, che entrambi godono di redditi propri, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento e dichiarano di aver definito tra di loro tutti i rapporti patrimoniali.
3. La casa coniugale in Capranica, Via del Vignola n. 3 viene assegnata alla SI
, mentre il signor vivrà ospite presso l'RSA Parte_2 Parte_1
l'Assunta in Bassano Romano.
4. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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