Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad intimazione di pagamento per crediti
In nome del Popolo italiano previdenziali prescrizione.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 129/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente–
nonché contro
(avv. Andrea Bellucci) CP_2
- resistente-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
28.3.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 4.2.2025, Parte_1
per chiedere, previa adozione di provvedimento di sospensione in via cautelare, di
“…Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o
inefficacia nella parte de qua della intimazione di pagamento n. 08020229001150039000
gravata e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale. -In ogni caso
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate dalle cartelle sopra
richiamate e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento gravato
nella parte de qua e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale,
08020229001150039000…”. Ha riferito che, con l'atto menzionato, notificato il 13.1.2025,
gli è stato chiesto, nei limiti di quanto concerne il presente giudizio, il pagamento di
CP_ premi assicurativi e contributi previdenziali relativi alle cartelle esattoriali CP_2
n.ri 080 20060009336967000, 080 200621055068000, 080 200631103722000, 080
20060038028982000, 080 20070005661733000, 080 20070031686163000 e 080
20070036688856000 ed ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in questione, deducendo che è maturato un arco temporale superiore a 5 anni dal giorno delle notifiche dei relativi titoli, la regolarità dei quali non ha contestato.
Costituitosi con memoria del 17.3.2025, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_2
per intervenuta decadenza e ne ha confutato il fondamento deducendo che l' CP_3
per la riscossione avrebbe più volte interrotto il decorso del termine di prescrizione.
CP_ Costituitosi con memoria del 18.3.2025, l' ha confutato il fondamento dell'eccezione di prescrizione richiamando alcuni dati che emergono dalla “schermata di
collegamento” con l'agenzia per la riscossione e da altro procedimento. Con atto depositato il 27.3.2025, l'ente ha prodotto documentazione proveniente dall'Agenzia
delle Entrate-Riscossione per dimostrare di avere interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto attiene ai crediti va preliminarmente disattesa l'eccezione di CP_2
inammissibilità del ricorso per incontrovertibilità del credito perché si discute di maturazione del termine di prescrizione nel periodo successivo alla notifica delle cartelle in contestazione. Ciò posto:
- la cartella 080 20070031686163000 relativa a premi assicurativi e sanzioni civili maturate nel periodo 2005-2007 è stata notificata l'11.12.2007: circostanza non contestata dal ricorrente e documentata in atti dall' CP_2
- la cartella 080 20060038028982000 relativa a premi assicurativi e sanzioni civili maturate nel periodo 2005-2006 è stata notificata il 2.1.2007: circostanza non contestata dal ricorrente e documentata in atti dall' CP_2
22 il termine di prescrizione quinquennale decorrente nel periodo successivo alle notifiche delle cartelle indicate è spirato sia perché, anche considerando interrotto il decorso del termine mediante comunicazione di iscrizione ipotecaria del 14.8.2009 (di cui v'è prova
CP_ in atti evincibile soltanto dalla produzione di del 27.3.2025 visto che il doc. 8
indicato da non è presente in atti), l'atto successivo – sempre secondo la difesa CP_2
dell' – sarebbe stato perfezionato il 27.1.2015 con conseguente completo decorso CP_2
del quinquennio.
CP_ Per quanto attiene ai crediti si discute di crediti previdenziali per contributi e sanzioni civili destinati alla gestione lavoratori dipendenti relativi alle annualità 2005 e
2006 indicati nelle cartelle esattoriali n.ri: 080 200600009336967000, 080
20060021055068000, 080 20060031103722000, 080 20070005661733000 e 080
20070036688856000. Il termine di prescrizione quinquennale dei diritti di credito è
spirato in tutti i casi, in quanto se, per un verso, il ricorrente non ha contestato la regolare notifica delle cartelle di cui sopra (avvenuta secondo quanto risulta attestato anche nel ricorso) in date comprese fra il 23.6.2006 e il 30.1.2008, nel periodo
CP_ successivo, secondo la prospettazione di corroborata dalla produzione documentale in atti e da quella sopravvenuta offerta mediante atto depositato il giorno prima dell'udienza, il primo atto interruttivo del decorso del termine sarebbe stato perfezionato il 21.1.2008 (iscrizione ipotecaria) ed il secondo soltanto il 5.2.2015
(pignoramento presso terzi).
Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in contestazione nella parte relativa alla contestazione dei crediti previdenziali di cui sono titolari (cartelle n.ri 080 CP_2
CP_ 20070031686163000 e 080 20060038028982000) ed (cartelle n.ri 080
200600009336967000, 080 20060021055068000, 080 20060031103722000, 080
20070005661733000 e 080 20070036688856000) e l'estinzione per prescrizione dei crediti in questione.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza nei rapporti fra il ricorrente e le parti resistenti soccombenti. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore
33 complessivo della causa (parametri compresi fra € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia in relazione agli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara illegittima l'intimazione di pagamento contestata nella parte relativa
CP_ alla contestazione dei crediti previdenziali di cui sono titolari ed con CP_2
le cartelle n.ri 080 20070031686163000, 080 20060038028982000, 080
200600009336967000, 080 20060021055068000, 080 20060031103722000, 080
20070005661733000 e 080 20070036688856000;
- condanna le parti resistenti in solido a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 4.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 28.3.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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