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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2785/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2785/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Filipponi, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Giulianova il 27/06/2010 con CP_1
da cui erano nati i figli (il 09/08/2012) e (il 28/01/2017),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento paritetico dei figli ad entrambi i genitori, proseguendo nell'organizzazione in atto;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura al 50% ciascuno, come da Protocollo di intesa del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; ripartire l'assegno unico INPS in parti uguali tra i genitori .
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la comunione spirituale e materiale della coppia era definitivamente venuta meno, tanto che i coniugi vivevano di fatto separati sin dal 2022;
- figli, dal tempo della separazione di fatto, vivevano in maniera paritetica con entrambi i genitori, in ciò agevolati dalla vicinanza delle rispettive abitazioni e dalla comunanza del luogo di lavoro.
Con comparsa in data 07/03/2024, si è costituita in giudizio la resistente, segnalando di aver raggiunto un accordo con il marito in ordine condizioni di separazione, sottoscritto in data 28/02/2025. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza in data
19/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c, le parti, previa rinuncia a comparire e ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nell'accordo in data 28/02/2025.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata deliberazione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo in data 28/02/2025 (in cui, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli;
il versamento da parte del padre dell'assegno di € 400,00, a titolo di mantenimento della prole, in ragione di €
200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la paritaria ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, come da Protocollo di intesa del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; l'attribuzione alla moglie dell'assegno unico INPS).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, le spese processuali, come concordemente richiesto, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni dai medesimi concordate nell'accordo in data 28/02/2025, riportato in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2785/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Filipponi, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Giulianova il 27/06/2010 con CP_1
da cui erano nati i figli (il 09/08/2012) e (il 28/01/2017),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento paritetico dei figli ad entrambi i genitori, proseguendo nell'organizzazione in atto;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura al 50% ciascuno, come da Protocollo di intesa del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; ripartire l'assegno unico INPS in parti uguali tra i genitori .
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la comunione spirituale e materiale della coppia era definitivamente venuta meno, tanto che i coniugi vivevano di fatto separati sin dal 2022;
- figli, dal tempo della separazione di fatto, vivevano in maniera paritetica con entrambi i genitori, in ciò agevolati dalla vicinanza delle rispettive abitazioni e dalla comunanza del luogo di lavoro.
Con comparsa in data 07/03/2024, si è costituita in giudizio la resistente, segnalando di aver raggiunto un accordo con il marito in ordine condizioni di separazione, sottoscritto in data 28/02/2025. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza in data
19/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c, le parti, previa rinuncia a comparire e ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nell'accordo in data 28/02/2025.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata deliberazione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo in data 28/02/2025 (in cui, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli;
il versamento da parte del padre dell'assegno di € 400,00, a titolo di mantenimento della prole, in ragione di €
200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la paritaria ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, come da Protocollo di intesa del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; l'attribuzione alla moglie dell'assegno unico INPS).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, le spese processuali, come concordemente richiesto, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
alle condizioni dai medesimi concordate nell'accordo in data 28/02/2025, riportato in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)