TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Stefano COMI, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. come da procura in CP_1 C.F._2 atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 CP_1 telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Chignolo d'Isola (BG) il 16 Parte_1 CP_1 settembre 2005. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione con addebito Pt_1 al marito e assegno di mantenimento di valore non inferiore a € 300 mensili.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, si è CP_1
opposto per il resto alle domande della moglie e ha domandato in via riconvenzionale, una volta maturati i termini ex lege, la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite separatamente sui fatti di causa e, al termine, hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
Alla successiva udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto e il Giudice relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati alle condizioni pattuite e recepite in via temporanea ed urgente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione che, con sentenza n. 477/2025, pubblicata il 03/04/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi dando atto degli accordi raggiunti.
La causa è stata dunque rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio, una volta decorso il termine di sei mesi, vista la consensualizzazione della separazione.
All'udienza del 3 dicembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, hanno dichiarato di non essersi riconciliate e hanno congiuntamente domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 477/2025, pubblicata il 03/04/2025 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondano agli interessi delle parti come concordemente valutati.
Può dunque darsi atto delle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
Chignolo d'Isola (BG) il 16 settembre 2005; CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Chignolo d'Isola di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessuna causa o ragione dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Stefano COMI, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. come da procura in CP_1 C.F._2 atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 CP_1 telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Chignolo d'Isola (BG) il 16 Parte_1 CP_1 settembre 2005. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione con addebito Pt_1 al marito e assegno di mantenimento di valore non inferiore a € 300 mensili.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, si è CP_1
opposto per il resto alle domande della moglie e ha domandato in via riconvenzionale, una volta maturati i termini ex lege, la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite separatamente sui fatti di causa e, al termine, hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
Alla successiva udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto e il Giudice relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati alle condizioni pattuite e recepite in via temporanea ed urgente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione che, con sentenza n. 477/2025, pubblicata il 03/04/2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi dando atto degli accordi raggiunti.
La causa è stata dunque rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio, una volta decorso il termine di sei mesi, vista la consensualizzazione della separazione.
All'udienza del 3 dicembre 2025, celebrata in forma scritta, le parti, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, hanno dichiarato di non essersi riconciliate e hanno congiuntamente domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 477/2025, pubblicata il 03/04/2025 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondano agli interessi delle parti come concordemente valutati.
Può dunque darsi atto delle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
Chignolo d'Isola (BG) il 16 settembre 2005; CP_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Chignolo d'Isola di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno disciplinato ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessuna causa o ragione dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo