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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3250/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Pasquale Di Lorenzo
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 23.12.22 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza 5825/22 emessa il 16.11.22 con la quale il Tribunale di OL in funzione di Contr Giudice del lavoro aveva accolto la opposizione della oggi appellata al decreto ingiuntivo emesso in suo favore per euro 24516,11 , per l'importo del tfr preteso più interessi e rivalutazione, in Contr relazione al rapporto alle dipendenze della ricorrente cessato il 21.5.19; la ccepiva che la somma pretesa non fosse corrispondente a quanto preteso in sede monitoria perché da detrarre quanto rivendicato da due enti di finanziamento, con il residuo poi acquisito dall'agenzia entrate riscossione a parziale copertura di debito del lavoratore.
Il Tribunale accoglieva la opposizione sulla base della documentazione e delle difese della opponente, già datrice di lavoro del . Parte_1
Contr Parte appellante lamenta che la natura giuridica della impediva di attuare la procedura ex art 48 bis del dpr 602/73 in favore dell' ; poi, reitera la censura sul mancato Controparte_2 rispetto del limite del quinto pignorabile, limite individuato in base all'importo residuato alla soddisfazione dei creditori di finanziamento pari a euro 7960,75 ed anche quella sulla discrasia tra Contr somma del tfr accantonato riportata da cud e quella considerata dalla e fatta propria dal
Tribunale; conclude per il rigetto della opposizione con integrale riforma della sentenza appellata.
Parte appellata di cui in epigrafe si è costituita per il rigetto del gravame.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui operate sui profili della pignorabilità e sulla discrasia delle cifre per tfr da cud rispetto a quelle ritenute dalla originaria opponente.
Il primo Giudice ha correttamente fatto governo delle risultanze documentali per la decisione della causa (“…………….per come riportato da specifico conteggio contenuto nel detto cedolino paga giugno 2019, l'ammontare del TFR residuo, spettante all'opposto risultava pari ad € 7.960,75 : €
24.556,43 , meno € 10.887, 63 (residuo somma dovuta per il contratto con la Banca Popolare
Pugliese), meno € 913,78 (residuo somma dovuta per il contratto con la IBL Banca), meno € 4.754,47
(conguaglio: Aliquota Irpef - Irpef lorda dovuta - detrazioni DM 20/03/2008) e meno € 40,32
(Imposta Sostitutiva Trattenuta). Tuttavia, la somma pari ad € 7.960,75 -quale residuo del detto TFR maturato dal sig. è stata erogata dalla all'Agenzia delle Parte_1 Controparte_1 entrate-Riscossione Provincia di OL . Difatti, in virtù dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973………..”); ma tali motivazioni necessitano dei seguenti approfondimenti.
Quanto alla censura sulla risultanza da cud della somma fatta oggetto dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo vanno del tutto condivise le difese della originaria opponente in merito alla
“valenza” fiscale della somma indicata nel cud ed alla necessaria considerazione della somma per tfr per come maturata al “lordo” di eventuali crediti vantabili da terzi, come nel caso di specie :
“………Invero il CUD è un documento di natura fiscale che attesta i redditi da attività da lavoro di- pendente e le relative trattenute operate dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro). Tale documento viene utilizzato per compilare la dichiarazione dei redditi, al fine di riportare non solo i redditi, ma anche le trattenute sugli stessi già effettuate, e di cui se ne dovrà tenere conto ai fini della liquidazione finale dell'imposta. Pertanto, l'importo riportato nel CUD non poteva in alcun modo riferirsi al TFR già depurato da quanto poi corrisposto agli istituti di credito per i finanziamenti accesi dal lavoratore, né tanto meno dal pignoramento dell'Agenzia delle Entrate per crediti di natura non strettamente legati al rapporto di lavoro intercorso. Infatti, tale documento riporta la somma relativa al TFR, sottratte delle trattenute fiscali dovu-te sullo stesso e indicate sempre nel CUD, che rimane a disposizione dei creditori e dalla qua-le l'opponente -odierna appellata- ha provveduto a pagare gli stessi. Del resto, non era possibile sottrarre le somma dovute ai creditori e poi calcolare l'importo sul residuo, ma esattamente il contrario: si calcola l'imposta sul TFR totale e sulla parte netta ri- manente si pagano i creditori. ……”).
Di poi, la censura sulla natura della opponente -che avrebbe impedito il meccanismo di acquisizione a favore dell'agente della riscossione in caso di debitoria pertinente- e sul mancato rispetto di un termine di cinque giorni è del tutto nuova e comunque sarebbe da rigettare in ragione della natura di societa c.d. “in house” della appellata. L'art. 48-bis del dpr 602/73 dispone che :” ….le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo…………….Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro”.
Ebbene chiarissima emerge la possibilità di ricomprendere la odierna appellata, quale “società a prevalente partecipazione pubblica”, tra i soggetti tenuti alla segnalazione debitoria del caso di specie.
Infine, la censura sul mancato rispetto del limite del quinto pignorabile è male indirizzata perché seppure l'art. 72-ter del dpr 602/73 (come gli altri articoli di tale testo di legge in questione applicabili nel caso di specie ratione temporis, oggi abrogati dal dl.vo 33/25) preveda il limite del codice di rito nel caso (“..
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila Contr euro.….”) la doglianza andava indirizzata all'agente per la riscossione e non già al “terzo” che ha provveduto ad eseguire l'ordine di pagamento di cui all'art. 72 bis (“……l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede………”).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado vengono compensate per un terzo in ragione delle integrazioni di motivazioni qui operate;
segue la liquidazione definitiva di cui al dispositivo in favore della parte appellata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per un terzo, definitivamente in euro 1200,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in OL il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3250/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Pasquale Di Lorenzo
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 23.12.22 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza 5825/22 emessa il 16.11.22 con la quale il Tribunale di OL in funzione di Contr Giudice del lavoro aveva accolto la opposizione della oggi appellata al decreto ingiuntivo emesso in suo favore per euro 24516,11 , per l'importo del tfr preteso più interessi e rivalutazione, in Contr relazione al rapporto alle dipendenze della ricorrente cessato il 21.5.19; la ccepiva che la somma pretesa non fosse corrispondente a quanto preteso in sede monitoria perché da detrarre quanto rivendicato da due enti di finanziamento, con il residuo poi acquisito dall'agenzia entrate riscossione a parziale copertura di debito del lavoratore.
Il Tribunale accoglieva la opposizione sulla base della documentazione e delle difese della opponente, già datrice di lavoro del . Parte_1
Contr Parte appellante lamenta che la natura giuridica della impediva di attuare la procedura ex art 48 bis del dpr 602/73 in favore dell' ; poi, reitera la censura sul mancato Controparte_2 rispetto del limite del quinto pignorabile, limite individuato in base all'importo residuato alla soddisfazione dei creditori di finanziamento pari a euro 7960,75 ed anche quella sulla discrasia tra Contr somma del tfr accantonato riportata da cud e quella considerata dalla e fatta propria dal
Tribunale; conclude per il rigetto della opposizione con integrale riforma della sentenza appellata.
Parte appellata di cui in epigrafe si è costituita per il rigetto del gravame.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui operate sui profili della pignorabilità e sulla discrasia delle cifre per tfr da cud rispetto a quelle ritenute dalla originaria opponente.
Il primo Giudice ha correttamente fatto governo delle risultanze documentali per la decisione della causa (“…………….per come riportato da specifico conteggio contenuto nel detto cedolino paga giugno 2019, l'ammontare del TFR residuo, spettante all'opposto risultava pari ad € 7.960,75 : €
24.556,43 , meno € 10.887, 63 (residuo somma dovuta per il contratto con la Banca Popolare
Pugliese), meno € 913,78 (residuo somma dovuta per il contratto con la IBL Banca), meno € 4.754,47
(conguaglio: Aliquota Irpef - Irpef lorda dovuta - detrazioni DM 20/03/2008) e meno € 40,32
(Imposta Sostitutiva Trattenuta). Tuttavia, la somma pari ad € 7.960,75 -quale residuo del detto TFR maturato dal sig. è stata erogata dalla all'Agenzia delle Parte_1 Controparte_1 entrate-Riscossione Provincia di OL . Difatti, in virtù dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973………..”); ma tali motivazioni necessitano dei seguenti approfondimenti.
Quanto alla censura sulla risultanza da cud della somma fatta oggetto dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo vanno del tutto condivise le difese della originaria opponente in merito alla
“valenza” fiscale della somma indicata nel cud ed alla necessaria considerazione della somma per tfr per come maturata al “lordo” di eventuali crediti vantabili da terzi, come nel caso di specie :
“………Invero il CUD è un documento di natura fiscale che attesta i redditi da attività da lavoro di- pendente e le relative trattenute operate dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro). Tale documento viene utilizzato per compilare la dichiarazione dei redditi, al fine di riportare non solo i redditi, ma anche le trattenute sugli stessi già effettuate, e di cui se ne dovrà tenere conto ai fini della liquidazione finale dell'imposta. Pertanto, l'importo riportato nel CUD non poteva in alcun modo riferirsi al TFR già depurato da quanto poi corrisposto agli istituti di credito per i finanziamenti accesi dal lavoratore, né tanto meno dal pignoramento dell'Agenzia delle Entrate per crediti di natura non strettamente legati al rapporto di lavoro intercorso. Infatti, tale documento riporta la somma relativa al TFR, sottratte delle trattenute fiscali dovu-te sullo stesso e indicate sempre nel CUD, che rimane a disposizione dei creditori e dalla qua-le l'opponente -odierna appellata- ha provveduto a pagare gli stessi. Del resto, non era possibile sottrarre le somma dovute ai creditori e poi calcolare l'importo sul residuo, ma esattamente il contrario: si calcola l'imposta sul TFR totale e sulla parte netta ri- manente si pagano i creditori. ……”).
Di poi, la censura sulla natura della opponente -che avrebbe impedito il meccanismo di acquisizione a favore dell'agente della riscossione in caso di debitoria pertinente- e sul mancato rispetto di un termine di cinque giorni è del tutto nuova e comunque sarebbe da rigettare in ragione della natura di societa c.d. “in house” della appellata. L'art. 48-bis del dpr 602/73 dispone che :” ….le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo…………….Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro”.
Ebbene chiarissima emerge la possibilità di ricomprendere la odierna appellata, quale “società a prevalente partecipazione pubblica”, tra i soggetti tenuti alla segnalazione debitoria del caso di specie.
Infine, la censura sul mancato rispetto del limite del quinto pignorabile è male indirizzata perché seppure l'art. 72-ter del dpr 602/73 (come gli altri articoli di tale testo di legge in questione applicabili nel caso di specie ratione temporis, oggi abrogati dal dl.vo 33/25) preveda il limite del codice di rito nel caso (“..
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila Contr euro.….”) la doglianza andava indirizzata all'agente per la riscossione e non già al “terzo” che ha provveduto ad eseguire l'ordine di pagamento di cui all'art. 72 bis (“……l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede………”).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello. Le spese di lite del presente grado vengono compensate per un terzo in ragione delle integrazioni di motivazioni qui operate;
segue la liquidazione definitiva di cui al dispositivo in favore della parte appellata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per un terzo, definitivamente in euro 1200,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in OL il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone