Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 1° febbraio 2023, Prot: -OMISSIS- del 01/02/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata MA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a n.r.g. 181/2023 il cittadino marocchino -OMISSIS-, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento notificatogli dalla Questura di -OMISSIS- il 2.02.203 con cui veniva stata disposta la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciatogli il 31.08.2018.
1.1 L’atto gravato è motivato, in particolare, ai sensi dell’art. 9 comma 7, 4 commi 3 e 5, e 5 d.lgs. n. 286/1998, e previa comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 restituita dall’Ufficio Postale per compiuta giacenza, in considerazione della condanna riportata dal ricorrente in data 23.06.2022 a pena detentiva di anni due con sentenza di patteggiamento del G.i.p. di -OMISSIS- per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso a partire dal 2012 e permanente sino al 13.05.2020 nonché di lesioni personali continuate commesse dall’1.11.2019 al 13.05.2020, nonché della circostanza che il ricorrente con la sua condotta aveva arrecato danno fisico alla moglie -OMISSIS- ed aveva esposto i suoi quattro figli minori ad un clima di violenza che aveva comportato la sospensione della sua potestà genitoriale e l’affidamento dei minori al Servizio Sociale con provvedimento del Tribunale dei Minori n.-OMISSIS- del 3.07.2020, e tenuto altresì conto della convalida di sfratto per morosità da parte del Tribunale di -OMISSIS- con proc. -OMISSIS-.
2. A sostegno del gravame parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- nel revocare un permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 comma 4 e 7 lettera c) del d.lgs 286/1998, l’amministrazione non può limitarsi ad affermare che la gravità del reato ascritto al destinatario e le connesse esigenze di tutela della collettività prevalgono sugli elementi favorevoli allo stesso, per cui è illegittimo il provvedimento che non dia conto in motivazione della sussunzione dell’interessato nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all’art. 1 lettera c) del d.lgs. 159/2011, della durata del soggiorno nel territorio nazionale superiore a quindici anni e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, dovendo escludersi l’operatività di ogni automatismo;
- sarebbe stata omessa la considerazione dell’assenza di ulteriori precedenti penali, dell’esistenza di uno stabile reddito da lavoro da fonte lecita, del modesto tenore di vita da cui può escludersi la percezione di proventi di natura delittuosa, del radicale mutamento dello stile di vita a seguito di un percorso di recupero psicologico in seguito al quale sono stati avviati degli incontri protetti tra i minori ed il padre per effetto del riconoscimento da parte del Tribunale dei Minori del recupero di idonee capacità genitoriali;
-del tutto irrilevante è lo sfratto per morosità ai fini del giudizio di pericolosità in argomento intervenuto poiché i canoni di locazione dell’immobile sottoposto a pignoramento erano stati erroneamente versati ai proprietari invece che al custode giudiziario;
-violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per aver notificato il provvedimento presso l’immobile dove era stato sfrattato sicchè non è stata garantita l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento;
-violazione del principio di proporzionalità.
Sulla base di tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- per resistere in giudizio.
2.1 Con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.05.2023 veniva respinta dal T.a.r. la richiesta di sospensione cautelare per difetto di periculum, sul rilievo che il provvedimento oggetto di gravame offre comunque l’eventuale possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato per le ragioni spiegate dall’amministrazione attraverso la relazione istruttoria depositata in data 19/5/2023 ed in coordinamento con le misure adottate e che adotterà il Tribunale per i Minorenni.
Alla pubblica udienza di discussione del 15.01.2026 il ricorso veniva introitato per la decisione.
3. Le censure sollevate in ricorso, che possono essere trattate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate e devono essere respinte.
3.1 Preliminarmente, in diritto, va rimarcato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Il comma 7 della medesima norma stabilisce poi che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato “quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio”, indicate al succitato comma 4.
4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’amministrazione abbia ben esercitato il potere discrezionale alla stessa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato non sul carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dal ricorrente, ma sulla valutazione in concreto della complessiva condotta di vita di quest’ultimo, con valutazioni che risultano immuni da difetti istruttori o da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza.
4.1 Innanzitutto, quanto alla gravità della condotta criminosa per cui il ricorrente ha riportato condanna a pena patteggiata, vale rammentare che il reato di maltrattamenti in famiglia rientra nel novero delle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è pertanto ritenuto per espressa decisione del legislatore ex se sintomatico, anche qualora intervenga una pronuncia di patteggiamento, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare.
I fatti ascritti al ricorrente, come puntualmente menzionati nel provvedimento impugnato, destano un forte allarme sociale e si pongono “in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i genitori, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare” (cfr. T.a.r. Veneto, Sez. III, 27.01.2025, n. 115; id, Sez. III, 18.02.2025, n. 235).
In particolare, trattasi di reati particolarmente gravi e ritenuti incompatibili con i principi costituzionali che “impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica, della parità e della libertà della donna” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29.11.2019, n. 8175).
Il disvalore che il legislatore attribuisce ai reati commessi in ambito di violenza domestica è poi dimostrato anche dalla previsione di cui all’art. 18 bis, comma 4 bis del d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno e di procedere all'espulsione dello straniero che si renda colpevole di uno dei delitti di cui al comma 1 della stessa norma, tra cui anche i maltrattamenti in famiglia.
4.2 Sotto altro profilo, è bene evidenziare che le ragioni poste a base della gravata revoca non sono risiedono in un mero automatismo ostativo conseguente alla condanna subita dal ricorrente in sede di patteggiamento per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di lesioni personali in danno della moglie all’epoca convivente e in presenza di quattro figli minori.
A ben vedere l’amministrazione non ha fondato il proprio giudizio di pericolosità automaticamente sulla condanna riportata dal ricorrente – sebbene per un titolo di reato che, in base ad apposita presunzione di legge, è espressione di pericolosità sociale del suo autore – ma ha posto l’accento sulla gravità del fatto criminoso in quanto lesivo di valori primari direttamente imputabili alla persona, nella prospettiva di una ponderazione in concreto delle circostanze e dei fatti occorsi.
Nella specie l’amministrazione ha posto in risalto la natura reiterata della condotta ascritta al ricorrente contestata in maniera continuata per un lungo lasso di tempo durato svariati anni che aveva indotto la famiglia ed i figli minori a vivere in un clima di costante violenza tanto da rendere necessario l’intervento del Tribunale dei Minori e l’allontanamento del ricorrente dai figli minori.
Il provvedimento impugnato, poi, si spinge anche oltre la valutazione delle sole vicende penali, dando evidenza, in uno con la non occasionalità delle condotte gravemente antisociali poste in essere dal ricorrente in ambito familiare, di una complessiva condotta di vita non rispettosa dei valori sociali e delle leggi dello Stato, tanto che proprio tali comportamenti hanno determinato a carico del ricorrente l’applicazione della misura della sospensione della potestà genitoriale cautelare e l’allontanamento dei figli minori.
Trattasi, dunque, di elementi correttamente ritenuti dall’amministrazione sintomo di una condotta di vita sprezzante delle regole e dei valori fondamentali su cui poggia l’ordinamento, come tali idonei a destare allarme sociale, la cui oggettiva sussistenza non è contestata.
5. Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia adeguatamente assolto al proprio onere istruttorio e motivazionale, e che del tutto ininfluente si appalesa la circostanza relativa all’omessa valutazione del percorso di recupero socio familiare espletato dal ricorrente nelle more, dato che l’esigenza di tutelare il fondamentale diritto all’unità familiare viene meno in casi particolari in cui, come nella fattispecie, le condotte criminose siano perpetrate a danno degli stessi componenti del nucleo familiare e vieppiù in presenza di minori. In ogni caso l’esistenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ed anche del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, 10.06.2022, n. 4748), potendo anzi essere valutato “il maggiore disvalore e la maggiore pericolosità della decisione del singolo di adottare comportamenti antigiuridici anche quando suscettibili di mettere a rischio (o di pregiudicare direttamente, come nel caso delle violenze o dei maltrattamenti in famiglia) la sopravvivenza dei legami affettivi e di solidarietà parentale creati in Italia”(cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 12.04.2022, n. 2726). Ciò anche poiché, proprio nei casi di condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p., “i legami familiari non possono essere valutati a favore dello straniero dal momento che sono proprio i famigliari le vittime della sua condotta violenta” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 25.09.2018, n. 740; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 30.05.2024, n. 2013).
5.1 Quanto al dedotto inserimento lavorativo, il motivo è restato del tutto sfornito di prova avendo il ricorrente dichiarato di non percepire alcun reddito in sede di richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non avendo nemmeno dimostrato in giudizio di aver sanato la morosità dello sfratto richiamata nel provvedimento impugnato proprio a dimostrazione del suo mancato inserimento e radicamento sociale. Ad ogni modo, non è sufficiente allegare l'inserimento sociale e lavorativo dell'interessato per far recedere l'interesse dello Stato a revocare il permesso di soggiorno ai soggetti che non diano affidamento in ordine alla loro buona condotta, quando, come nella fattispecie in esame, i fatti contestati in sede penale siano connotati da un significativo grado di gravità e conseguente allarme sociale, dall'altro lato, non siano allegate esigenze, anche di ordine familiare, meritevoli di particolare salvaguardia (quale, ad esempio, la presenza di figli minori) (cfr Cons. St. sez. III 23.05.2024 n.4606).
Alla luce dei decisivi elementi i vagliati dall’amministrazione e sopra richiamati, il giudizio di pericolosità sotteso al provvedimento impugnato è adeguatamente fondato su elementi fattuali non ipotetici o generici, ma desunti da provvedimenti giudiziari non contraddetti da alcuna risultanza processuale di segno opposto e neppure contestati nel merito dal ricorrente, oltre che sulla valutazione complessiva della condotta di vita di quest’ultimo, della gravità dei fatti contestati commessi vieppiù in ambito familiare, della sua evidente incapacità di adeguarsi alle regole della convivenza civile.
Pertanto il provvedimento impugnato ha quindi correttamente privilegiato la necessità di garantire la sicurezza pubblica, nel giudizio di comparazione tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e quella dello straniero a permanere entro i confini dello Stato, tenuto conto del suo grado di inserimento sociale, lavorativo e familiare, e deve quindi ritenersi immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
5.2 Da ultimo va disattesa anche la censura di violazione delle garanzie partecipative dal momento che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento si è perfezionata per compiuta giacenza e sarebbe stato onere dell’interessato comunicare all’amministrazione l’eventuale cambio di domicilio conseguito allo sfratto per morosità, cosa che non risulta riscontrata in atti. In ogni caso il
motivo è infondato ostandovi il disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241 del 1990, secondo cui, a fronte di un atto di natura vincolata, il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorso deve essere dunque respinto.
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
Alla presente pronuncia, stante la manifesta infondatezza del ricorso, consegue la revoca dell’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio cui era stato ammesso in via provvisoria con decreto n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Revoca l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IA, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata MA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.