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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AG PP, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4809/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI IA RI RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 114-2025 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7777/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di SO.GE. R.T Spa e Comune di Marina di Gioiosa Ionica avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2025/114 del 28.01.2025, notificata in data 23.06.2025 e dei sottesi avvisi di accertamento esecutivi nn.
310 (relativo ad IMU 2015) e 711 (relativo a TASI 2015) relativa a IMU 2016.
Eccepiva: la mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti, la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituiva il Comune di Marina di Gioiosa Ionica che controdeduceva e provava che gli avvisi erano stato regolarmente e tempestivamente notificati e che successivamente alla notifica non era maturato alcun termine prescrizionale.
SO.GE.R.T Spa controdeduceva sottolineando la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle ragioni poste sostegno del ricorso..
All'odierna udienza – 19.12.2025 – la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene il ricorso è infondato.
Innanzitutto va sottolineato come ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296 del 2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disposto risulta confermato anche dalla pronunzia della Suprema Corte – sez. VI, Civile, ordinanza n.
10/01/2017, n. 385 – che ha ribadito che la notifica degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto i tributi locali, é soggetta a termine decadenziale.
Orbene risulta dagli atti che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 21.12.2020 a mani della stessa ricorrente.
Pertanto, attesa la regolarità della notifica degli avvisi, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella o di un avviso che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella di pagamento impugnata, sulla base della norma richiamata, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per effetto del rinvio da parte dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2021 (come nel caso che ci occupa), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – art. 12 Dlgs 159/2015 :“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza;
essendo la notifica della cartella oggetto di impugnazione avvenuta in data 28.01.2025, l'Ente ha ampiamente rispettato il termine indicato.
Il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di entrambe le convenute con distrazione a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari. Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto
Indellicati US PA
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AG PP, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4809/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI IA RI RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 114-2025 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7777/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di SO.GE. R.T Spa e Comune di Marina di Gioiosa Ionica avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2025/114 del 28.01.2025, notificata in data 23.06.2025 e dei sottesi avvisi di accertamento esecutivi nn.
310 (relativo ad IMU 2015) e 711 (relativo a TASI 2015) relativa a IMU 2016.
Eccepiva: la mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti, la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituiva il Comune di Marina di Gioiosa Ionica che controdeduceva e provava che gli avvisi erano stato regolarmente e tempestivamente notificati e che successivamente alla notifica non era maturato alcun termine prescrizionale.
SO.GE.R.T Spa controdeduceva sottolineando la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle ragioni poste sostegno del ricorso..
All'odierna udienza – 19.12.2025 – la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene il ricorso è infondato.
Innanzitutto va sottolineato come ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296 del 2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disposto risulta confermato anche dalla pronunzia della Suprema Corte – sez. VI, Civile, ordinanza n.
10/01/2017, n. 385 – che ha ribadito che la notifica degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto i tributi locali, é soggetta a termine decadenziale.
Orbene risulta dagli atti che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 21.12.2020 a mani della stessa ricorrente.
Pertanto, attesa la regolarità della notifica degli avvisi, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella o di un avviso che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella di pagamento impugnata, sulla base della norma richiamata, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per effetto del rinvio da parte dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2021 (come nel caso che ci occupa), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – art. 12 Dlgs 159/2015 :“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza;
essendo la notifica della cartella oggetto di impugnazione avvenuta in data 28.01.2025, l'Ente ha ampiamente rispettato il termine indicato.
Il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di entrambe le convenute con distrazione a favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari. Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto
Indellicati US PA