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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6660/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 06.02.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
( ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore della in Concordato Preventivo Parte_2
( ), ( ), P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
( ),
[...] C.F._3 Parte_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Giglio C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Di Troia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6660/2022 1 “Perchè la Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza n.2100\22 del Tribunale di Latina
Voglia accogliere l'opposizione dichiarando la inefficacia della ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, ogni contraria istanza disattesa rigettare
l'appello perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondato in fatto ed in diritto oltre che non assistito da idonea prova. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre oneri di legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ordinanza ingiunzione n. 9/2019 notificata in data 7.02.2019, la CP_1
ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento in solido della somma
[...]
di € 31.000,00 sulla scorta del verbale di contestazione n. 7/2014 elevato in occasione del sopralluogo effettuato presso il punto vendita della Parte_2
sito in , Viale P.L. Nervi, dal Corpo Forestale dello Stato per
[...] CP_1
“omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche) di cui all' art 1 del DM 65/2010, sanzionato dall' art. 258 DLGS 152/2006 rif. L 125/203) RAEE rifiuti pericolosi da parte di imprese con più di 15 dipendenti”.
I soggetti ingiunti proponevano dinanzi al Tribunale di Latina opposizione avverso la predetta sanzione, lamentando l'illegittimità degli accertamenti effettuati dagli operanti.
I ricorrenti rappresentavano che tutti gli elettrodomestici ritirati dai singoli punti vendita presso il domicilio dei clienti in dipendenza dell'obbligo “uno contro uno” venivano inviati per il successivo smaltimento in un unico “luogo di raggruppamento” sito in via Gloria a e che, dunque, tale era il luogo CP_1
dove era tenuta tutta la documentazione RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) di riferimento. Ne conseguiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nella parte in cui aveva ritenuto il singolo punto r.g. n. 6660/2022 2 vendita (e non la società) soggetto tenuto al rispetto delle previsioni normative in materia di stoccaggio dei rifiuti.
Evidenziavano, poi, che se da un lato gli operanti avevano considerato una molteplicità di sanzioni, una per ogni singolo negozio, dall'altro avevano invece ricondotto l'illecito alla applicando la normativa prevista per le Parte_2
società con oltre 15 dipendenti con conseguente aggravio della sanzione.
In via subordinata chiedevano la riduzione dell'importo ingiunto ai minimi edittali.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 2100/2022 il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione.
Avverso l'indicata sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello, articolando due motivi
[...] Parte_5
di appello che coincidono di fatto con le contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado.
Con il primo motivo gli appellanti infatti evidenziano che, poiché gli elettrodomestici ritirati presso il domicilio dei clienti dai singoli punti vendita erano conferiti in un unico “luogo di raggruppamento” dove erano tenuti i registri di carico e scarico, l'ente accertatore non avrebbe potuto sanzionare la società ed i suoi responsabili per ogni singolo negozio.
Con il secondo motivo hanno contestato l'erronea applicazione della normativa prevista per le società con più di quindici dipendenti.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che, in forza del secondo comma dell'art. 1 del DM
65/2010, “rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni: a)
…; b) …; c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato… 3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono
r.g. n. 6660/2022 3 all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.”
La disciplina del secondo comma dell'art. 1 del DM 65 del 2010 è stata abrogata dalla l. 6 agosto 2013, n. 97, ma, in forza della legge n. 125 del 2013
(espressamente richiamata nell'ordinanza ingiunzione), «nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.
Pertanto, risalendo i fatti di causa all'agosto del 2014, corretta è
l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 190 del D.L.vo n. 152 del 2006, della quale il DM n. 65 del 2010 era attuativo.
La normativa prevedeva che chi gestiva sistematicamente una o più fasi del trattamento dei rifiuti sottoposti a tracciatura RAEE e impiegava più di quindici dipendenti fosse obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.
Nel caso in esame, gli appellanti deducono che ad occuparsi del ritiro dell'elettrodomestico da smaltire presso il domicilio dei clienti era il singolo punto vendita. Ne deriva che, atteso l'espresso riferimento dell'art. 1 del DM 65 del 2010 ai “locali del proprio punto vendita”, perché il rifiuto potesse essere correttamente tracciato, ne occorreva l'annotazione nel relativo registro.
Né può ritenersi che la tenuta del registro presso il “luogo di raggruppamento” sito in Via Gloria esentasse i singoli punti vendita dallo stesso obbligo, atteso che gli appellanti non hanno provato di aver provveduto a quanto previsto dall'art. 3 lett. c) del DM n. 65 del 2010 che disponeva che
“nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita” venisse comunicato “l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa”.
r.g. n. 6660/2022 4 Pertanto, pur pacifica la circostanza del conferimento degli elettrodomestici presso il suddetto unico centro di raccolta, l'assenza in atti della documentazione attestante l'anzidetta comunicazione, unico elemento idoneo ad escludere l'obbligo della tenuta dei registri presso i singoli punti vendita, vale a ritenere integrata la violazione contestata agli appellanti.
Del resto, perché si configuri l'illecito sanzionato non è necessario l'accertamento dell'effettivo abbandono incontrollato del rifiuto e dell'effettiva esecuzione della sua movimentazione, posto che le sanzioni si riferiscono “non già alla materiale esecuzione delle operazioni di abbandono o trasporto del rifiuto, bensì all'omissione delle formalità previste per la sua registrazione, necessarie al fine di assicurarne il cd. "tracciamento".” (così, recentemente, Cass. Civ. sez. II,
13/06/2023, n.16777).
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo all'applicazione della disciplina prevista per le società con più di 15 dipendenti, essendo stato correttamente preso in considerazione l'intero organico aziendale e non il numero dei singoli addetti alle varie sedi la cui consistenza dipende unicamente da disposizioni organizzative interne dell'impresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 5.211,00 (valori medi per introduttiva e studio – minimi per decisionale) per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un r.g. n. 6660/2022 5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, all'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6660/2022 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 06.02.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
( ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore della in Concordato Preventivo Parte_2
( ), ( ), P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
( ),
[...] C.F._3 Parte_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Giglio C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Di Troia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6660/2022 1 “Perchè la Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza n.2100\22 del Tribunale di Latina
Voglia accogliere l'opposizione dichiarando la inefficacia della ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, ogni contraria istanza disattesa rigettare
l'appello perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondato in fatto ed in diritto oltre che non assistito da idonea prova. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre oneri di legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ordinanza ingiunzione n. 9/2019 notificata in data 7.02.2019, la CP_1
ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento in solido della somma
[...]
di € 31.000,00 sulla scorta del verbale di contestazione n. 7/2014 elevato in occasione del sopralluogo effettuato presso il punto vendita della Parte_2
sito in , Viale P.L. Nervi, dal Corpo Forestale dello Stato per
[...] CP_1
“omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche) di cui all' art 1 del DM 65/2010, sanzionato dall' art. 258 DLGS 152/2006 rif. L 125/203) RAEE rifiuti pericolosi da parte di imprese con più di 15 dipendenti”.
I soggetti ingiunti proponevano dinanzi al Tribunale di Latina opposizione avverso la predetta sanzione, lamentando l'illegittimità degli accertamenti effettuati dagli operanti.
I ricorrenti rappresentavano che tutti gli elettrodomestici ritirati dai singoli punti vendita presso il domicilio dei clienti in dipendenza dell'obbligo “uno contro uno” venivano inviati per il successivo smaltimento in un unico “luogo di raggruppamento” sito in via Gloria a e che, dunque, tale era il luogo CP_1
dove era tenuta tutta la documentazione RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) di riferimento. Ne conseguiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nella parte in cui aveva ritenuto il singolo punto r.g. n. 6660/2022 2 vendita (e non la società) soggetto tenuto al rispetto delle previsioni normative in materia di stoccaggio dei rifiuti.
Evidenziavano, poi, che se da un lato gli operanti avevano considerato una molteplicità di sanzioni, una per ogni singolo negozio, dall'altro avevano invece ricondotto l'illecito alla applicando la normativa prevista per le Parte_2
società con oltre 15 dipendenti con conseguente aggravio della sanzione.
In via subordinata chiedevano la riduzione dell'importo ingiunto ai minimi edittali.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 2100/2022 il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione.
Avverso l'indicata sentenza Parte_1 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello, articolando due motivi
[...] Parte_5
di appello che coincidono di fatto con le contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado.
Con il primo motivo gli appellanti infatti evidenziano che, poiché gli elettrodomestici ritirati presso il domicilio dei clienti dai singoli punti vendita erano conferiti in un unico “luogo di raggruppamento” dove erano tenuti i registri di carico e scarico, l'ente accertatore non avrebbe potuto sanzionare la società ed i suoi responsabili per ogni singolo negozio.
Con il secondo motivo hanno contestato l'erronea applicazione della normativa prevista per le società con più di quindici dipendenti.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che, in forza del secondo comma dell'art. 1 del DM
65/2010, “rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni: a)
…; b) …; c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato… 3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono
r.g. n. 6660/2022 3 all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.”
La disciplina del secondo comma dell'art. 1 del DM 65 del 2010 è stata abrogata dalla l. 6 agosto 2013, n. 97, ma, in forza della legge n. 125 del 2013
(espressamente richiamata nell'ordinanza ingiunzione), «nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.
Pertanto, risalendo i fatti di causa all'agosto del 2014, corretta è
l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 190 del D.L.vo n. 152 del 2006, della quale il DM n. 65 del 2010 era attuativo.
La normativa prevedeva che chi gestiva sistematicamente una o più fasi del trattamento dei rifiuti sottoposti a tracciatura RAEE e impiegava più di quindici dipendenti fosse obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.
Nel caso in esame, gli appellanti deducono che ad occuparsi del ritiro dell'elettrodomestico da smaltire presso il domicilio dei clienti era il singolo punto vendita. Ne deriva che, atteso l'espresso riferimento dell'art. 1 del DM 65 del 2010 ai “locali del proprio punto vendita”, perché il rifiuto potesse essere correttamente tracciato, ne occorreva l'annotazione nel relativo registro.
Né può ritenersi che la tenuta del registro presso il “luogo di raggruppamento” sito in Via Gloria esentasse i singoli punti vendita dallo stesso obbligo, atteso che gli appellanti non hanno provato di aver provveduto a quanto previsto dall'art. 3 lett. c) del DM n. 65 del 2010 che disponeva che
“nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita” venisse comunicato “l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa”.
r.g. n. 6660/2022 4 Pertanto, pur pacifica la circostanza del conferimento degli elettrodomestici presso il suddetto unico centro di raccolta, l'assenza in atti della documentazione attestante l'anzidetta comunicazione, unico elemento idoneo ad escludere l'obbligo della tenuta dei registri presso i singoli punti vendita, vale a ritenere integrata la violazione contestata agli appellanti.
Del resto, perché si configuri l'illecito sanzionato non è necessario l'accertamento dell'effettivo abbandono incontrollato del rifiuto e dell'effettiva esecuzione della sua movimentazione, posto che le sanzioni si riferiscono “non già alla materiale esecuzione delle operazioni di abbandono o trasporto del rifiuto, bensì all'omissione delle formalità previste per la sua registrazione, necessarie al fine di assicurarne il cd. "tracciamento".” (così, recentemente, Cass. Civ. sez. II,
13/06/2023, n.16777).
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo all'applicazione della disciplina prevista per le società con più di 15 dipendenti, essendo stato correttamente preso in considerazione l'intero organico aziendale e non il numero dei singoli addetti alle varie sedi la cui consistenza dipende unicamente da disposizioni organizzative interne dell'impresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 5.211,00 (valori medi per introduttiva e studio – minimi per decisionale) per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un r.g. n. 6660/2022 5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, all'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6660/2022 6