Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9714 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09714/2025REG.PROV.COLL.
N. 04926/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 78;
contro
Comune di Casoria, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Autostrade per l’Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IA ZI LI, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, veniva impugnata, da vari soggetti (come infra specificato) e per diverse ragioni, l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Casoria aveva ordinato la rimozione, la demolizione e restituzione in pristino a propria cura e spese, entro 90 (novanta) giorni, delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire), sul lotto di terreno sito alla Via -OMISSIS-- “-OMISSIS-”, censito al NCT al FOGLIO 13 P.LLE 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 208, 209, con l’espressa avvertenza, in caso di inadempienza, dell’acquisizione da parte del patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
2. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, disponeva la riunione degli stessi nonché l’estromissione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; accoglieva il ricorso n. -OMISSIS- e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato limitatamente alle particelle di proprietà di -OMISSIS-e -OMISSIS- nn. 174 e 205; respingeva invece i ricorsi nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-. Compensava le spese tra tutte le parti.
3. Tra i ricorsi respinti vi era anche il n. -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-., a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con cui era stata impugnata l’ordinanza n. -OMISSIS- recante l’ordine di demolizione per le particelle di sua proprietà.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente aveva lamentato la mancata comunicazione, da parte del Comune, dell’avvio del relativo procedimento teso all’adozione della impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con preclusione della possibilità di fornire un utile apporto procedimentale.
Il giudice di primo grado respingeva il suesposto motivo alla luce della costante giurisprudenza secondo la quale il mancato avviso di avvio del procedimento non era, per la natura vincolata del provvedimento di demolizione, motivo di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente aveva lamentato come l’impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- fosse altresì illegittima poiché adottata, da parte del Comune, nonostante la nota pendenza di ben due domande di condono edilizio di cui alla Legge n. 47/1985, allo stato non ancora definite.
Il giudice rilevava, in proposito, la carenza di interesse della ricorrente, essendo le suddette istanze di sanatoria relative a particelle non si sua proprietà (particelle 174-205) e non trovando riscontro la circostanza che uno dei manufatti abusivi, per il quale risultava ancora pendente l’istanza di sanatoria, ricadesse in parte su area di sua proprietà.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, -OMISSIS-. aveva censurato altresì l’impugnata ordinanza di demolizione in quanto avente un contenuto eccessivamente generico e poco chiaro, essendosi il Comune limitato ad elencare in modo del tutto approssimativo le opere che, a suo avviso, erano state realizzate in assenza del necessario permesso a costruire.
Il giudice riteneva il motivo parimenti infondato, contenendo l’ordinanza impugnata un’analitica descrizione degli abusi realizzati e delle particelle su cui essi insistevano. Ciò mediante il rinvio alla planimetria allegata, ove i vari immobili risultavano puntualmente indicati e contrassegnati con un numero.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente aveva sostenuto di non aver avuto nulla a che fare con la realizzazione delle opere abusive di cui era stata poi ordinata la demolizione da parte dell’Amministrazione Comunale, e, pertanto, la medesima Società ricorrente non poteva (e non doveva) subire gli effetti conseguenti alla inottemperanza all’ordine di demolizione oggetto di impugnazione (tra cui l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001). Il giudice ribadiva al riguardo come l’ordinanza di demolizione dovesse essere notificata anche al proprietario incolpevole non responsabile dell’abuso, al quale spettava comunque l’onere di attivarsi per la rimozione del manufatto abusivo. La circostanza che, nonostante gli sforzi effettuati, al proprietario fosse stato materialmente impossibile procedere alla demolizione ordinata costituiva profilo rilevante unicamente ai fini dell’impugnazione dell’eventuale provvedimento di acquisizione, che nel caso di specie risultava solo preannunciato e non adottato, così come il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, la Società aveva dichiarato di non poter, allo stato, ottemperare all’ordine demolitorio impartito dal Comune poiché impossibilitata sia sotto un profilo giuridico sia (ancor prima) materiale. Da una parte infatti, in data 10 giugno 2022, era intervenuto il sequestro preventivo d’urgenza delle aree su cui (in ipotesi) erano stati realizzati i manufatti abusivi oggetto dei provvedimenti impugnati (nell’ambito del procedimento penale N.R.G. -OMISSIS- istruito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-), e, dall’altra, la magistratura stava verificando la sussistenza di una ipotesi di occupazione abusiva di fondi pubblici o, comunque, destinati ad uso pubblico di cui agli artt. 81, 633 e 639- bis c.p.. Sicché, in ogni caso, risultava alla stessa preclusa la possibilità anche solo di demolire. Il giudice riteneva anche questo profilo di doglianza infondato.
Quanto alla sussistenza di un sequestro sulle aree oggetto dell’ordine di demolizione, si riteneva come la stessa non fosse una condizione ostativa alla emissione dell’ordine di demolizione, potendo sempre il soggetto proprietario chiedere il dissequestro dell’area all’autorità giudiziaria proprio al fine di provvedere alla demolizione.
In goni caso, poi, anche in relazione a tali profili, si rilevava come l’impossibilità, in concreto, di dare seguito all’ordine di demolizione fosse circostanza non rilevante ai fini della legittimità dell’ordine demolitorio ma, eventualmente, in relazione ai susseguenti provvedimenti di acquisizione e irrogazione della sanzione pecuniaria, che comunque – allo stato – non risultavano adottati.
4. -OMISSIS- interponeva quindi il presente ricorso in appello.
5. In data 12 giugno 2023, si costituivano in giudizio -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Il successivo 21 giugno 2023, si costituiva altresì il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, cui seguiva – in data 10 luglio 2023 – la costituzione del COMUNE DI CASORIA che chiedeva il rigetto dell’appello.
7. In data 16 ottobre 2025, -OMISSIS- e -OMISSIS- depositavano memoria ex art. 73 c.p.a., manifestando il proprio interesse all’accoglimento dei motivi d’appello proposti dalla -OMISSIS-, trattandosi di censure analoghe a quelle dalle stesse proposte nel giudizio di primo grado. Censure che peraltro avevano trovato accoglimento in alcuni capi non specificamente impugnati – e, per l’effetto, passati in giudicato per mancata impugnazione – della sentenza n. -OMISSIS-.
8. In data 30 ottobre 2025, la-OMISSIS-. depositava a sua volta memoria ex art. 73 c.p.a.
9. In data 31 ottobre 2025, il COMUNE DI CASORIA depositava memoria difensiva insistendo per il rigetto dell’avverso ricorso in appello.
10. In quella stessa data depositava memoria il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI evidenziando come, avendo la sentenza oggetto di impugnazione, in accoglimento della eccezione formulata dal Ministero convenuto, estromesso l’Amministrazione statale e non essendo stato esperito motivo di impugnazione avverso tale capo di sentenza, lo stesso dovesse ritenersi passato in giudicato. Pertanto, la notifica del gravame doveva ritenersi essere stata effettuata ai soli fini della litis denuntiatio.
11. In data 12 novembre 2025, la-OMISSIS-. depositava memoria di replica.
12. All’udienza del 03 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che la notifica dell’appello al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI non può che essere considerata, a tutti gli effetti, come mera litis denuntiatio, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che dispone l’estromissione dell’amministrazione.
1. Con il primo motivo di appello - rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 21-OCTIES LEGGE N. 241/1990, DEI PRINCIPI COMUNITARI EX ART. 6 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E DELL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. – ERRONEA, CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II, N. -OMISSIS- (REG. RIC. -OMISSIS-) IN ORDINE ALLA RITENUTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PROPOSTO DA-OMISSIS-, CONCERNENTE L’IL-LEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- PER OMESSA COMUNICAZIONE, A-OMISSIS- STESSA, DELL’AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO TESO ALL’ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deduce l’appellante che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare il primo motivo di ricorso proposto da -OMISSIS-, con cui si deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione, da parte del Comune, dell’avvio del relativo procedimento teso all’adozione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, precludendo in tal modo alla Società appellante la possibilità di fornire un utile apporto procedimentale che avrebbe senz’altro condotto la pubblica Amministrazione ad assumere un provvedimento amministrativo contenutisticamente diverso rispetto a quello in concreto adottato, in palese violazione degli artt. 7 e 21-octies della Legge n. 241/1990.
In particolare, ci si duole che il giudice di prime cure si sia limitato ad affermare che “stante la natura vincolata del provvedimento di demolizione non è motivo di annullamento ai sensi dell’art. 21 octies il mancato avviso di avvio del procedimento”.
1.1. La censura è infondata essendo noto che il provvedimento di demolizione ha natura vincolata e non necessita di alcuna partecipazione procedimentale. Sul punto è sufficiente, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. il richiamo ai precedenti specifici di questo Consiglio di Stato, di cui alle sentenze: Sez. VI, del 25/01/2024, n. 786, che ha statuito che: l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 .”; e Sez. VI, 21/08/2023, n. 7848, con cui si è “(…) ribadito, in continuità con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, che l’ordinanza di demolizione è provvedimento vincolato e che, l’omessa comunicazione d’avvio del procedimento non inficia, ex art. 21octies, comma 2, L. n. 241 del 1990. S’è precisato che in relazione alla natura vincolata del potere sanzionatorio repressivo, estrinsecato attraverso il provvedimento che ingiunge la demolizione delle opere edilizie abusive, non è dovuta, anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 21-octies L. n. 241 del 1990, la comunicazione d’avvio del procedimento .”
2. Con il secondo motivo di appello - rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI-FETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INESISTENZA DEI PRESUP-POSTI PER L’ADOZIONE DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- – VIOLA-ZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COL-LABORAZIONE – ERRONEA, CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II, N. -OMISSIS- (REG. RIC. -OMISSIS-) IN ORDINE ALLA RITENUTA INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO PROPOSTO DA-OMISSIS-, CONCERNENTE L’ILLEGITTIMITÀ DELL’OR-DINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- SIA SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MO-TIVAZIONE CHE SOTTO QUELLO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA IN CONSIDE-RAZIONE DELLA GENERICA ED IMPRECISA DESCRIZIONE DELLE OPERE RITE-NUTE ABUSIVE, CON CONSEGUENTE EVIDENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE N. 241/1990 - deduce l’appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente riconosciuto l’infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto da -OMISSIS-, concernente l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- sia sotto il profilo del difetto di motivazione che sotto quello della carenza di istruttoria in considerazione della generica ed imprecisa descrizione delle opere ritenute abusive, con conseguente evidente violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.
In particolare, il TAR Campania-Napoli ha sostenuto che “ l’ordinanza impugnata contiene analitica descrizione degli abusi realizzati abusivamente e delle particelle su cui essi insistono mediante il rinvio alla planimetria allegate ove i vari immobili sono puntualmente indicati e contrassegnati con un numero.”.
In contrario, deduce l’appellante che presupposto di legittimità dell’ordinanza di demolizione di abusi edilizi sarebbe proprio la puntuale ed esatta indicazione delle opere abusive riscontrate (cfr., ex multis, TAR Campania – Napoli, Sez. III, 3 dicembre 2021 n. 7779; TAR Campania – Napoli, Sez. II, 22 ottobre 2020 n. 4708), sicchè in difetto ridonderebbe il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria. In particolare, la posizione delle predette opere abusive sarebbe stata indicativamente individuata dal Comune attraverso la mera evidenziazione, con colori differenti, di non meglio identificate superfici nella planimetria allegata sub 1) alla ordinanza n. -OMISSIS-. Da ciò ne deriverebbe la difficoltà alla precisa individuazione del (ritenuto) posizionamento dei manufatti asseritamente abusivi di cui trattasi nella predetta “fascia di rispetto ferroviaria”.
Per quanto riguarda, nello specifico, la citata “fascia di rispetto ferroviaria” (entro la quale, secondo quanto indicato nella predetta ordinanza n. -OMISSIS-, sarebbero state realizzate le opere abusive ivi elencate), si deduce che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 753/1980 (recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”), “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie e distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zone di occupazione della più vicina rotaia”, e che, inoltre, l’art. 37 del medesimo D.P.R. stabilisce che “è proibito fare opere e costruire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti” (comma 1) e che “le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli”, ponendo “le spese sostenute […] a carico dei trasgressori” e recuperando le stesse “mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del regione decreto 13 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile” (comma 3).
Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, al fine di fornire effettiva evidenza dei pretesi abusi contestati (per quanto concerne, nello specifico, le aree di proprietà di -OMISSIS-), avrebbe dovuto necessariamente contenere anche l’espressa e specifica indicazione della distanza di ciascuno dei presunti manufatti asseritamente abusivi rispetto al tracciato ferroviario. Né tantomeno dalla predetta planimetria emerge inequivocabilmente che le opere abusive, asseritamente edificate sulle aree di proprietà di -OMISSIS-, siano effettivamente riconducibili alla menzionata fascia di rispetto ferroviaria.
Con riferimento all’area di proprietà di-OMISSIS-censita al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 13, Particella n. 182, poi, sarebbe ictu oculi evidente che la particella n. 182 è costituita unicamente dal tracciato ferroviario, sul quale non insistono manufatti di alcun tipo, né tantomeno sarebbe possibile (strutturalmente e materialmente, ancor prima che giuridicamente) realizzarli su tale tipo di area.
2.1 Le censure sono infondate. Da un lato, infatti, la circostanza che lungo i tracciati delle linee ferroviarie sia vietata ogni edificazione, non incide sulla abusività dei manufatti, ma semmai la rafforza. Dall’altro, in ipotesi in cui la particella n. 182 fosse – come sostenuto - costituita unicamente dal tracciato ferroviario e non vi insistessero manufatti di alcun tipo, sarà cura di -OMISSIS-, in sede di verifica di ottemperanza al provvedimento in contraddittorio con il Comune far rilevare quanto sostenuto, senza che ciò possa incidere sulla complessiva legittimità dell’atto.
3. Con il terzo motivo - rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMI 2, 3 E 4-BIS, D.P.R. N. 380/2001 NONCHÉ DEI PRINCIPI DI RAGIONEVO-LEZZA E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL COMUNE DI CASORIA IN CASO DI INOTTEMPERANZA DELL’ORDINANZA DI DEMO-LIZIONE N. -OMISSIS- - ERRONEA, CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA MOTIVA-ZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II, N. -OMISSIS- (REG. RIC. -OMISSIS-) IN ORDINE ALLA RITENUTA INFONDATEZZA DEL QUARTO MO-TIVO DI RICORSO PROPOSTO DA-OMISSIS-, CONCERNENTE L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- STANTE L’ASSENZA DI RESPONSA-BILITÀ, IN CAPO A TALE SOCIETÀ, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DE QUIBUS - deduce l’appellante che il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel rigettare anche il quarto motivo di ricorso proposto da -OMISSIS-, stante l’assenza di responsabilità, in capo alla odierna appellante in merito alla realizzazione delle opere abusive, con conseguente impossibilità di irrogare misure sanzionatorie (acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria).
Sul punto, il TAR Campania – Napoli ha sostenuto che “ l’ordinanza di demolizione deve infatti essere notificata anche al proprietario incolpevole non responsabile dell’abuso, al quale spetta comunque l’onere di attivarsi per la rimozione del manufatto abusivo. La circostanza che, nonostante gli sforzi effettuati, al proprietario sia stato materialmente impossibile procedere alla demolizione ordinata è profilo che rileva unicamente ai fini dell’impugnazione dell’eventuale provvedimento di acquisizione, che nel caso di specie risulta solo preannunciato e non adottato, così come il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ”.
3.1. Il Collegio condivide l’impostazione giuridica dei giudici di primo grado ritenendo la censura infondata in quanto è noto l’uniforme orientamento giurisprudenziale – cui questo Collegio non può non aderire – secondo cui (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 24/09/2025, n. 7518 Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 12/02/2025, n. 1151) la circostanza che il proprietario catastale non sia l’autore dell'abuso non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene.
4. Con il quarto motivo di appello - rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMI 2, 3 4-BIS, D.P.R. N. 380/2001 STANTE L’IMPOSSIBILITÀ, PER L’ODIERNA APPELLANTE, DI OTTEMPERARE ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- IMPARTITOLE DAL COMUNE DI CASORIA - ERRONEA, CONTRADDITTORIA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II, N. -OMISSIS- (REG. RIC. -OMISSIS-) IN ORDINE ALLA RITENUTA INFONDA-TEZZA DEL QUINTO MOTIVO DI RICORSO PROPOSTO DA-OMISSIS-, , AVENTE AD OGGETTO L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS-, STANTE L’ADOZIONE, IN DATA 10 GIUGNO 2022, DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI -OMISSIS- NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE AVENTE N.R.G. -OMISSIS-, DI UN SEQUESTRO PREVEN-TIVO D’URGENZA DELLE AREE SU CUI SAREBBERO STATI REALIZZATI I MANU-FATTI ABUSIVI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - deduce l’appellante che la sentenza impugnata è viziata anche nella parte in cui il TAR ha ritenuto l’infondatezza del quinto motivo di ricorso proposto da -OMISSIS-, avente ad oggetto la illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- in ragione del fatto che, in data 10 giugno 2022, il sostituto procuratore, nell’ambito del procedimento penale N.R.G. -OMISSIS-, istruito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, ha adottato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza delle aree su cui sarebbero stati realizzati i manufatti abusivi oggetto dei provvedimenti impugnati, con richiesta di convalida e di emissione del decreto di sequestro preventivo dell’area interessata dall’ordinanza di demolizione de qua.
Ciò, con l’ovvia conseguenza che l’odierna appellante non avrebbe potuto ottemperare all’ordine demolitorio impartito dal Comune.
Sul punto, il giudice di prime cure ha sostenuto che “ la giurisprudenza di questo TAR, pur consapevole di un diverso indirizzo seguito da alcune sentenze del Consiglio di Stato, è tuttavia ferma nel sostenere che non si tratta di una condizione ostativa alla emissione dell’ordine di demolizione, potendo sempre il soggetto proprietario chiedere il dissequestro dell’area all’autorità giudiziaria proprio al fine di provvedere alla demolizione ”, con l’ulteriore considerazione che “ anche in relazione a tali profili si deve rilevare che l’impossibilità, in concreto, di dare seguito all’ordine di demolizione è circostanza che non rileva ai fini della legittimità dell’ordine demolitorio ma, eventualmente, in relazione ai susseguenti provvedimenti di acquisizione e irrogazione della sanzione pecuniaria, che allo stato però non risultano adottati ”.
4.1. La censura è infondata. In adesione a quanto sostenuto dall’appellante in merito all’indirizzo giurisprudenziale - secondo cui in presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene sia ritornato nella disponibilità del privato, di tal che il formale accertamento dell’inottemperanza, che costituisce il presupposto di legittimità per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per la mancata esecuzione del provvedimento ripristinatorio, deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile (v. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2122; cfr. altresì, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2023 n. 4413; Cons. Stato, Sez. I, 28 settembre 2022 n. 1598; Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6592 e 20 luglio 2018, n. 4418; CGARS 20 dicembre 2019 n. 1074) - deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure, la censura non inficia il provvedimento qui impugnato che è un ordine di demolizione, ma sui suoi eventuali effetti, che qui non vengono in rilievo non essendo stati impugnati ulteriori atti conseguenti all’inottemperanza.
5. Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo sono poste a carico dell’appellante ed a favore del Comune di Casoria. Compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00 a favore del Comune di Casoria. Compensate tra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB FR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA ZI LI, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI LI | AB FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.