CA
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AL IC e ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Aosta, Corso Battaglione 25, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
PA IV presso il cui studio sito in Torino, via Avogadro 11 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis
- In via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il dispiegato appello e, per l'effetto in riforma dell'ordinanza n. cron. 129/2023 del 17.07.20213 R.G. 81/23 emessa dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, Giudice Dott. Giuseppe De
Filippo, comunicata in data 18.07.2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE -Accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa EL ER -
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.-Con vittoria di spese, diritti e onorari.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con il favore delle spese, compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e c.p.a. come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria”.
Per parte appellata:
“In via preliminare
Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'impugnazione proposta ex art. 342
c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art 350 bis
c.p.c..
Nel merito
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende valutando l'eventuale applicazione dell'art. 96 co. III c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza dell'appello avversario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1 per avere quest'ultima trattenuto indebitamente la somma di € 6.900,00 di cui all'assegno bancario n. 0153259651-12 Banca BPM.
Il Tribunale di Aosta, con l'ordinanza datata 17.07.23, ha accolto la domanda di
[...]
ed ha condannato al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 CP_2 dell'importo di euro 6.900,00 oltre interessi da conteggiare ex art. 1284, 1°c. c.c. dalla
[...]
data del 25 maggio 2022 al 25 gennaio 2023 e, ai sensi del 4° c. stesso articolo, dal 26 gennaio
2023 al saldo a titolo di ripetizione dell'indebito.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda attorea di condanna alla restituzione della somma di € 6.900,00 nei confronti della sig.ra , evidenziando quanto Parte_1
segue:
i) in data 20.05.2011, la sig.ra acquistava l'autorimessa sita in Parte_1
Verres, Via A. Cretier n. 14F 6 n. 443 sub 14 piano S1, (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente);
ii) in data 06.09.2012, la sig.ra sottoscriveva una dichiarazione unilaterale in Pt_1 cui affermava che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'autorimessa apparteneva al sig. e “pertanto la proprietà stessa (dell'autorimessa) è da Controparte_2 intendersi del sig. e si impegnava “qualora lo stesso la volesse vendere a CP_2 rendersi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere” (cfr. doc.
2 fascicolo ricorrente);
iii) in data 15.10.2015, la sig.ra conferiva al sig. rocura a vendere anche Pt_1 CP_2
a sé stesso il bene immobile predetto (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente); iv) in data 03.07.2019, in forza della procura rilasciata il 15.10.2015, il sig. CP_2 provvedeva a trasferire a sé stesso l'autorimessa con atto a rogito Notaio Persona_1
(cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), rilasciando alla sig.ra la somma di euro Pt_1
6.900,00 a mezzo assegno bancario n. 0153259651-12 NC BM (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente);
v) l'assegno di cui al punto iv) veniva incassato dalla con addebito Parte_1
diretto sul conto corrente del sig. (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente). Controparte_2 Il Giudice di primo grado osserva che costituisce fatto non contestato la circostanza che la sig.ra abbia ricevuto in data 19.05.2011 (giorno prima della stipula del rogito Parte_1
notarile) la somma di euro 6.900,00, mediante bonifico, al fine di costituire la provvista per l'acquisto dell'autorimessa.
Il Tribunale aggiunge che, così come emerge dal documento 11) prodotto dal ricorrente, la data indicata nell'assegno (03.07.2017) contiene un mero refuso di anno, dovendosi invece ricondurre l'assegno alla data del 03.07.2019, data di stipulazione dell'atto di trasferimento del bene immobile de quo.
Infatti, osserva il Tribunale, la contabile prodotta si riferisce all'assegno a suo tempo rilasciato dal alla in data 26.03.2019 ed il documento 6) evidenza che l'incasso, con CP_2 Pt_1
addebito sul conto corrente del dell'assegno n. 0153259651-12 è avvenuto in data CP_2
08.07.2019.
Nella sentenza impugnata si osserva che parte resistente si è limitata genericamente, senza provare alcunché al riguardo, a riferire che l'incasso dell'assegno di euro 6.900,00 era stato effettuato dalla resistente per compensare le posizioni di credito/debito sorte tra le parti durante la relazione sentimentale.
Il Tribunale ritiene, invece, evidente, in base al supporto documentale fornito dal ricorrente, che il pagamento della somma di euro 6.900,00, a mezzo assegno bancario n. 0153259651-12 tratto su NC BPM, costituisca un indebito oggettivo.
Infatti, la sig.ra , contravvenendo agli accordi intercorsi tra le parti, riteneva, Parte_1
a suo dire, che l'incasso dell'assegno costituiva una forma di compensazione per le somme da lei impiegate in costanza di rapporto sentimentale. Circostanza, secondo il Tribunale, non dimostrata.
Il Tribunale osserva, pertanto, che il sig. si è trovato a pagare due volte il Controparte_2 prezzo dell'autorimessa.
Pertanto, si è in presenza di un pagamento non dovuto da parte del ex art. 2033 c.c. CP_2
Inoltre, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'accipiens, il Giudice di primo grado afferma che parte convenuta è tenuta, oltre alla restituzione della somma indebitamente percepita, anche degli interessi dal giorno della costituzione in mora (25.05.2022), ai sensi del comma I dell'art. 1284 cc., e dal giorno della domanda giudiziale ai sensi del comma IV del medesimo art. 1284 c.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
averso la suindicata ordinanza.
Parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il signor sia stato costretto a pagare due volte il prezzo dell'immobile. CP_2
A tal fine, evidenzia che la procura a vendere, di cui al doc. 3 prodotto da controparte, attribuisce al signor la facoltà di vendere, anche a sé stesso l'unità immobiliare oggetto di causa e, CP_2
contestualmente, il potere di dichiarare già corrisposto il prezzo della vendita.
L'appellante deduce che il signor ha venduto a sé stesso il bene immobile, così come da CP_2
procura a vendere, ha dichiarato già corrisposto il prezzo, ma, contestualmente, in separata sede, ha consegnato alla signora l'assegno n. 0153259651-12 NC BPM di importo pari Pt_1
ad euro 6.900 euro.
La semplice ricostruzione cronologica dei fatti costituirebbe una chiara ed evidente modifica delle obbligazioni contrattuali assunte dalla signora con la dichiarazione unilaterale Pt_1
contenuta nel doc. 2 fascicolo ricorrente.
Il signor qualora la somma non fosse dovuta, avrebbe potuto autonomamente CP_2
perfezionare la vendita a sé stesso del bene immobile senza nulla dover riconoscere alla ex compagna.
L'autonoma scelta del signor di determinare il prezzo della vendita e di corrisponderlo CP_2
dimostrerebbe, in tesi di parte appellante, come lo stesso fosse in posizione debitoria nei confronti della ex compagna.
Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non veritiera la tesi dell'appellante relativa alla circostanza che la consegna del titolo e la sua messa all'incasso siano state determinate dalla compensazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sorti durante la loro relazione sentimentale.
In realtà, l'unica plausibile ragione per cui il signor si sia autonomamente determinato a CP_2 rilasciare alla signora l'assegno di cui si discute, sarebbe quella offerta dall'appellante, Pt_1
secondo cui, i due, in costanza di rapporto sentimentale, hanno maturato anche delle posizioni debitorie tra di loro e la vendita dell'autorimessa è stata l'occasione per regolarle.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuno spostamento patrimoniale in favore della signora non Pt_1
dovuto. L'appellante ritiene non condivisibile il convincimento del primo giudice in ordine alla circostanza che il signor abbia pagato due volte il prezzo dell'autorimessa. Ciò in quanto, CP_2
con il bonifico del 19.05.2011, il signor avrebbe elargito un prestito alla signora CP_2 Pt_1 per l'acquisto dell'immobile e ben nove anni dopo –durante i quali le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale caratterizzata da operazioni patrimoniali tra gli stessi – ha consegnato l'assegno, a seguito della vendita a sé stesso del medesimo bene, pur avendo la facoltà di venderlo a sé stesso dichiarando già corrisposto il prezzo.
L'appellante chiede, quindi, la riforma dell'ordinanza impugnata, con reiezione delle pretese formulate da in primo grado. Controparte_2
In data 21.12.23, si è costituito nel presente giudizio di appello il sig. , il Controparte_2
quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e la violazione dell'art 342
c.p.c.
A tal fine, l'appellata evidenzia che l'atto di appello si limita ad una riproposizione in forma discorsiva dei motivi di fatto e di diritto che hanno fondato la costituzione di primo grado, priva degli stringenti profili di censura del contenuto motivazionale della sentenza che l'art. 342 c.p.c. impone.
Nel merito, l'appellato osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provata la ricostruzione in fatto prospettata dall'odierno appellato.
Parte appellata osserva che l'odierna appellante si è costituita, nel giudizio di primo grado, in data 23.05.2023, ovvero soltanto il giorno prima dell'udienza, contestando genericamente le pretese del ricorrente ed in particolare la data dell'assegno n. 0153259651-12 Banca BPM
(erroneamente indicata nel 03.07.2017, invece che nel 03.07.2019) ed ipotizzando una ricostruzione totalmente infondata.
Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto in prima udienza il documento 11, consistente nella distinta di consegna del libretto di assegni contenente anche l'assegno n. 0153259651-12 Banca
BPM, con il quale ha fornito la prova che il libretto degli assegni da cui era stato staccato l'assegno di € 6.900,00 n. 0153259651-12 Banca BPM in favore di era stato Parte_1
consegnato al sig. solo in data 26.03.2019 e, dunque, in epoca ampiamente successiva al CP_2
03.07.2017 (Cfr. doc. 11), consentendo al Giudice di accertare (per come, poi, statuito nell'ordinanza impugnata) come la data del 03.07.2017, indicata sull'assegno stesso, costituisse un mero refuso. L'emissione dell'assegno deve essere, pertanto, ricondotta al 03.07.2019, data contestuale all'atto di ritrasferimento del garage dal sig. a sé stesso, in forza della procura. CP_2
Inoltre, l'assegno non poteva essere ritirato dal sig. una volta emesso e consegnato alla CP_2
sig.ra Pt_1
Parte appellata osserva che è pacifico che il sig. abbia messo a disposizione dell'odierna CP_2 ricorrente la somma necessaria per l'acquisto del bene, non potendo acquistarlo personalmente, poiché lo stesso sarebbe caduto in comunione con l'allora moglie dalla quale si stava separando e che è documentalmente provato che la sig.ra con la detta somma, abbia acquistato Pt_1
il garage in questione, tuttavia dichiarando unilateralmente che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'autorimessa era del sig. «e pertanto la proprietà stessa Controparte_2
[dell'autorimessa] [era] da intendersi del sig. e impegnandosi, «qualora lo stesso la CP_2 volesse vendere [...] a rendersi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere» (Cfr. DOC. 2).
La dichiarazione della sig.ra , in data 06.09.2012 (Cfr. DOC. 2), comprova, in tesi Pt_1 dell'appellato, in modo inequivocabile, lo schema contrattuale intercorso tra le parti e, precisamente, la disponibilità della medesima a ritrasferire al sig. l bene senza pretendere CP_2
alcunché.
Parte appellata aggiunge che è, altresì, accertato che, a seguito della cessazione del rapporto sentimentale con la sig.ra il ricorrente ha trasferito a sé stesso il bene in virtù della Pt_1 procura rilasciata dalla medesima, consegnandole l'assegno bancario n. 0153259651-12 Banca
BPM, dell'importo di € 6.900,00, ma con l'accordo che detta somma, in quanto non dovuta, sarebbe poi stata restituita o, comunque, che l'assegno non sarebbe stato effettivamente incassato.
In particolare, in data 15.10.2015, la sig.ra conferiva al sig. procura a vendere Pt_1 CP_2
anche a sé stesso il bene immobile predetto (DOC. 3) e, in data 03.07.2019, a seguito della cessazione del rapporto sentimentale con la sig.ra e in forza della procura rilasciata il Pt_1
15.10.2015, il sig. provvedeva a trasferire a sé stesso l'autorimessa, con atto notarile CP_2
(DOC. 4) e, ai meri fini della regolarità contabile e fiscale, corrispondeva alla sig.ra Pt_1 la somma di € 6.900,00 a mezzo A/B n. 0153259651-12 Banca BPM (DOC. 5).
L'appellato deduce che, in violazione dei patti intercorsi e nonostante i vari solleciti, la sig.ra ha tuttavia indebitamente trattenuto la somma, come si può evincere dall'addebito Pt_1 avvenuto sul conto del sig. nel mese di luglio 2019 (Cfr. DOC. 6), oltre che dalla CP_2 quietanza indicata nell'atto di compravendita.
L'appellato deduce, pertanto, di aver pagato due volte il prezzo del bene. Una prima volta quando corrispose l'importo di € 6.900,00 alla sig.ra per il primo acquisto, ed una Pt_1
seconda, al momento del ritrasferimento del bene a sé stesso, quando consegnò alla resistente l'assegno n. 0153259651-12 Banca BPM (Cfr. DOC. 5).
Parte appellata osserva che correttamente il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie allo schema normativo del pagamento oggettivamente indebito delineata dall'art. 2033 c.c..
L'appellato afferma, quindi, di avere pieno titolo per ottenere la ripetizione della somma di €
6.900,00 versata con l'assegno n. 0153259651-12 in favore dell'appellante.
Si osserva, infine, che va poi esclusa la riconducibilità della dazione nello schema dell'art. 2034
c.c. Nel caso di specie non v'era alcun dovere morale o sociale a prestare poiché il rapporto sentimentale tra le parti era ampiamente cessato e comunque la prestazione sarebbe stata totalmente sproporzionata rispetto al reddito del sig. che nel 2019, come da Mod. CP_2
730/2020 (riferito ai redditi del 2019) (DOC. 9), ammontava ad € 10.959,00 lordi, da cui dedurre anche la somma di € 500,00 mensili che venivano versati a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia in forza della sentenza n. 382/2017 pronunciata Persona_2
da codesto Ill.mo Tribunale (DOC. 10).
All'udienza del 25.01.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolare costituzione delle parti, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Precisate le conclusioni, come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo state sufficientemente individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito dell'impugnazione: la reiterazione degli argomenti già prospettati in primo grado, e disattesi dal primo Giudice, appare legittima, dovendo essere affrontate questioni in diritto, mentre l'idoneità degli stessi a travolgere il deciso del Tribunale è profilo relativo alla valutazione di fondatezza o meno dell'appello proposto. Tanto premesso è possibile passare alla disamina dei motivi di gravame formulati da parte appellante.
La Corte osserva che il presente atto di appello è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il signor CP_2
abbia pagato due volte il prezzo dell'immobile e che, pertanto, si sia in presenza di un pagamento non, dovuto da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In tesi di parte appellante, il signor qualora la somma non fosse stata dovuta, proprio in CP_2
forza della procura notarile a vendere e della dichiarazione unilaterale proveniente dalla signora avrebbe potuto autonomamente perfezionare la vendita a sé stesso del bene immobile Pt_1 senza nulla riconoscere alla ex compagna. L'autonoma scelta del signor di determinare il CP_2
prezzo della vendita e di corrisponderlo dimostrerebbe come lo stesso fosse in posizione debitoria nei confronti della ex compagna.
Parte appellante sostiene che la consegna del titolo e la sua messa all'incasso sono state determinate dalla compensazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sorti durante la loro relazione sentimentale. Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, errato nel non ritenere veritiera tale prospettazione.
La Corte osserva che la statuizione del Giudice di primo grado è esente da censure.
Dagli atti di causa risulta che, in data 20.05.2011, la sig.ra ha acquistato l'immobile Pt_1 oggetto di causa (fg. 6 num. 433 sub 14) per la somma di € 6.900,00; somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente rilasciando, al contempo, quietanza
(vds. atto notarile di compravendita allegato al doc. 1 del fasc. di primo grado di parte ricorrente).
In data 06.09.2012, la sig.ra ha rilasciato dichiarazione unilaterale sottoscritta dalla Pt_1
medesima, mediante la quale ha dichiarato che il denaro utilizzato per l'acquisto del suindicato immobile “apparteneva al sig. , e pertanto la proprietà stessa è da Controparte_2
intendersi del sig. . Qualora lo stesso lo volesse vendere, mi impegno a Controparte_2 rendermi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere” (vds. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
In data 15.10.2015, la sig.ra ha conferito al sig. procura speciale a Pt_1 Controparte_2
vendere il bene immobile oggetto di causa anche a sé stesso (vds. doc. 3). In data 03.07.2019, con atto notarile num. Rep. 57601 – num. Racc. 30939, in forza della procura speciale a vendere conferitagli dalla sig.ra , l'odierno appellato ha acquistato Pt_1 per sé l'autorimessa oggetto di causa per il prezzo di € 6.900,00. Dal suindicato atto di vendita risulta che “che il pagamento del prezzo come sopra convenuto è stato effettuato mediante assegno bancario non trasferibile numero 0153259651-12, tratto sulla filiale di Verrès deI
NC BpM in data odierna”. Nel suindicato atto di acquisto è, quindi, espressamente menzionato ed identificato l'assegno oggetto di causa ed allegato in atti. Parte ricorrente in primo grado ha, infatti, allegato copia del suddetto assegno che è stato successivamente incassato dalla In ordine alla data del 03.07.2019 di emissione dell'assegno, il Pt_1
Giudice di primo grado ha accertato (con statuizione non oggetto di censura) che l'indicazione del 03.07.2017 deve ritenersi un mero errore materiale alla luce della complessiva documentazione allegata dall'appellante.
Orbene, parte appellante sostiene che la somma di € 6.900,00 corrisposta dal sig. in CP_2 occasione del trasferimento dell'immobile effettuato con l'atto notarile del 3.07.2019 non sarebbe indebita, in quanto sarebbe stata corrisposta dal sig. n considerazione dei rapporti CP_2
di dare ed avere sorti tra le parti durante la loro relazione sentimentale poi cessata. Sennonché tale affermazione è rimasta priva di alcun tipo di riscontro, mentre parte appellata, con la documentazione sopra indicata, ha allegato di aver versato la somma di € 6.900,00 per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa per ben due volte.
Il collegio osserva che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., norma dettata in tema di indebito oggettivo, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, sul presupposto che il debito non deve esistere oggettivamente, né per colui che paga, né con riferimento a colui che riceve il pagamento indebito.
Ne consegue che, quando viene proposta domanda di ripetizione di un pagamento indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto. Ma tale prova deve essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio. Diversamente opinando, si imporrebbe a carico dell'attore una prova diabolica: quella della dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (Cass. civ. Sez. III,
25/01/2011, n. 1734; Cass. civ. Sez. III, 15/07/2011, n. 15667).
Analoghi principi debbono ritenersi applicabili anche laddove si è in presenza di una promessa di pagamento, quale un assegno bancario. In simili casi, com'è noto, chi è il destinatario dell'assegno e della conseguente promessa di pagamento è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma, laddove questo rapporto non esista, colui che ha emesso l'assegno, quale soggetto promittente, non potrà essere gravato della prova impossibile dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto con l'altra parte promissaria. Con la conseguenza che il creditore rimane esentato della prova dell'esistenza del rapporto fondamentale, finché il debitore non abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo a tale rapporto fondamentale. In tal caso, spetta a chi si afferma comunque creditore, l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza. (Cass. civ. Sez. III, 10-03-2006, n. 5245; Cass. civ. Sez. II, 22-08-
2006, n. 18259).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Collegio ritiene che, per quanto sopra evidenziato in fatto e provato in atti di causa, e tenuto conto degli anzidetti rilievi in diritto, l'odierno appellato, per come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, abbia provato l'avvenuto pagamento della somma di € 6.900,00 di cui all'assegno oggetto di causa e l'inesistenza di una causa idonea, nei rapporti con l'odierna appellante, a giustificare il pagamento del quale si controverte in giudizio.
È, infatti, emerso che l'appellato abbia corrisposto per ben due volte il pagamento del prezzo dell'immobile (una prima volta, per come accertato dal Giudice di primo grado in data
19.05.2011, giorno prima della stipula del rogito notarile, ed una seconda volta in occasione dell'acquisto del 03.07.2019). Ne deriva che la somma da ultimo corrisposta dal sig. con CP_2
assegno bancario non trasferibile numero 0153259651-12, in occasione dell'acquisto del
03.07.2019, è da ritenersi priva di causa giustificativa.
Né l'odierna appellante ha fornito alcuna prova contraria in tal senso, della quale era divenuta onerata a fronte delle prove documentali e circostanze contrarie sopra richiamate. L'appellante si è limitata ad affermare genericamente che la somma oggetto di causa era dovuta in considerazione dei rapporti di dare ed avere sorti tra le parti durante la loro relazione sentimentale poi cessata, senza fornire sul punto specifiche dimostrazioni a sostegno del proprio assunto. Ne consegue che, non essendovi deduzione o prova di rapporti specifici intercorsi tra le parti tali da giustificare il pagamento della somma oggetto di giudizio (al di là delle generica affermazione di rapporti di dare/avere relativi alla relazione sentimentale tra i medesimi intercorsa), il Giudice di primo grado ha del tutto correttamente ritenuto che lo stesso costituisce uno spostamento patrimoniale privo di causa e indebito, con conseguente condanna della sig.ra al pagamento della somma di €. 6.900,00 in favore dell'odierno appellato ex art. 2033 Pt_1
c.c.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 922,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale: €4.888,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
In ordine alla richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., il collegio osserva che tale domanda non merita accoglimento, non sussistendo nel caso di specie i requisiti giustificativi della richiesta, nella specie l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave della parte soccombente.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
:
[...]
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1
impugnata n. 438/2023 del 17.07.20213 (n. R.G. 81/23) emessa dal Tribunale di Aosta in data
17.07.23 e pubblicata in data 18.07.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella complessiva Controparte_2 somma di € 4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AL IC e ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Aosta, Corso Battaglione 25, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
PA IV presso il cui studio sito in Torino, via Avogadro 11 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis
- In via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il dispiegato appello e, per l'effetto in riforma dell'ordinanza n. cron. 129/2023 del 17.07.20213 R.G. 81/23 emessa dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, Giudice Dott. Giuseppe De
Filippo, comunicata in data 18.07.2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE -Accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa EL ER -
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.-Con vittoria di spese, diritti e onorari.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con il favore delle spese, compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e c.p.a. come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria”.
Per parte appellata:
“In via preliminare
Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'impugnazione proposta ex art. 342
c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c. previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art 350 bis
c.p.c..
Nel merito
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende valutando l'eventuale applicazione dell'art. 96 co. III c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza dell'appello avversario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1 per avere quest'ultima trattenuto indebitamente la somma di € 6.900,00 di cui all'assegno bancario n. 0153259651-12 Banca BPM.
Il Tribunale di Aosta, con l'ordinanza datata 17.07.23, ha accolto la domanda di
[...]
ed ha condannato al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 CP_2 dell'importo di euro 6.900,00 oltre interessi da conteggiare ex art. 1284, 1°c. c.c. dalla
[...]
data del 25 maggio 2022 al 25 gennaio 2023 e, ai sensi del 4° c. stesso articolo, dal 26 gennaio
2023 al saldo a titolo di ripetizione dell'indebito.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda attorea di condanna alla restituzione della somma di € 6.900,00 nei confronti della sig.ra , evidenziando quanto Parte_1
segue:
i) in data 20.05.2011, la sig.ra acquistava l'autorimessa sita in Parte_1
Verres, Via A. Cretier n. 14F 6 n. 443 sub 14 piano S1, (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente);
ii) in data 06.09.2012, la sig.ra sottoscriveva una dichiarazione unilaterale in Pt_1 cui affermava che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'autorimessa apparteneva al sig. e “pertanto la proprietà stessa (dell'autorimessa) è da Controparte_2 intendersi del sig. e si impegnava “qualora lo stesso la volesse vendere a CP_2 rendersi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere” (cfr. doc.
2 fascicolo ricorrente);
iii) in data 15.10.2015, la sig.ra conferiva al sig. rocura a vendere anche Pt_1 CP_2
a sé stesso il bene immobile predetto (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente); iv) in data 03.07.2019, in forza della procura rilasciata il 15.10.2015, il sig. CP_2 provvedeva a trasferire a sé stesso l'autorimessa con atto a rogito Notaio Persona_1
(cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), rilasciando alla sig.ra la somma di euro Pt_1
6.900,00 a mezzo assegno bancario n. 0153259651-12 NC BM (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente);
v) l'assegno di cui al punto iv) veniva incassato dalla con addebito Parte_1
diretto sul conto corrente del sig. (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente). Controparte_2 Il Giudice di primo grado osserva che costituisce fatto non contestato la circostanza che la sig.ra abbia ricevuto in data 19.05.2011 (giorno prima della stipula del rogito Parte_1
notarile) la somma di euro 6.900,00, mediante bonifico, al fine di costituire la provvista per l'acquisto dell'autorimessa.
Il Tribunale aggiunge che, così come emerge dal documento 11) prodotto dal ricorrente, la data indicata nell'assegno (03.07.2017) contiene un mero refuso di anno, dovendosi invece ricondurre l'assegno alla data del 03.07.2019, data di stipulazione dell'atto di trasferimento del bene immobile de quo.
Infatti, osserva il Tribunale, la contabile prodotta si riferisce all'assegno a suo tempo rilasciato dal alla in data 26.03.2019 ed il documento 6) evidenza che l'incasso, con CP_2 Pt_1
addebito sul conto corrente del dell'assegno n. 0153259651-12 è avvenuto in data CP_2
08.07.2019.
Nella sentenza impugnata si osserva che parte resistente si è limitata genericamente, senza provare alcunché al riguardo, a riferire che l'incasso dell'assegno di euro 6.900,00 era stato effettuato dalla resistente per compensare le posizioni di credito/debito sorte tra le parti durante la relazione sentimentale.
Il Tribunale ritiene, invece, evidente, in base al supporto documentale fornito dal ricorrente, che il pagamento della somma di euro 6.900,00, a mezzo assegno bancario n. 0153259651-12 tratto su NC BPM, costituisca un indebito oggettivo.
Infatti, la sig.ra , contravvenendo agli accordi intercorsi tra le parti, riteneva, Parte_1
a suo dire, che l'incasso dell'assegno costituiva una forma di compensazione per le somme da lei impiegate in costanza di rapporto sentimentale. Circostanza, secondo il Tribunale, non dimostrata.
Il Tribunale osserva, pertanto, che il sig. si è trovato a pagare due volte il Controparte_2 prezzo dell'autorimessa.
Pertanto, si è in presenza di un pagamento non dovuto da parte del ex art. 2033 c.c. CP_2
Inoltre, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'accipiens, il Giudice di primo grado afferma che parte convenuta è tenuta, oltre alla restituzione della somma indebitamente percepita, anche degli interessi dal giorno della costituzione in mora (25.05.2022), ai sensi del comma I dell'art. 1284 cc., e dal giorno della domanda giudiziale ai sensi del comma IV del medesimo art. 1284 c.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
averso la suindicata ordinanza.
Parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il signor sia stato costretto a pagare due volte il prezzo dell'immobile. CP_2
A tal fine, evidenzia che la procura a vendere, di cui al doc. 3 prodotto da controparte, attribuisce al signor la facoltà di vendere, anche a sé stesso l'unità immobiliare oggetto di causa e, CP_2
contestualmente, il potere di dichiarare già corrisposto il prezzo della vendita.
L'appellante deduce che il signor ha venduto a sé stesso il bene immobile, così come da CP_2
procura a vendere, ha dichiarato già corrisposto il prezzo, ma, contestualmente, in separata sede, ha consegnato alla signora l'assegno n. 0153259651-12 NC BPM di importo pari Pt_1
ad euro 6.900 euro.
La semplice ricostruzione cronologica dei fatti costituirebbe una chiara ed evidente modifica delle obbligazioni contrattuali assunte dalla signora con la dichiarazione unilaterale Pt_1
contenuta nel doc. 2 fascicolo ricorrente.
Il signor qualora la somma non fosse dovuta, avrebbe potuto autonomamente CP_2
perfezionare la vendita a sé stesso del bene immobile senza nulla dover riconoscere alla ex compagna.
L'autonoma scelta del signor di determinare il prezzo della vendita e di corrisponderlo CP_2
dimostrerebbe, in tesi di parte appellante, come lo stesso fosse in posizione debitoria nei confronti della ex compagna.
Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non veritiera la tesi dell'appellante relativa alla circostanza che la consegna del titolo e la sua messa all'incasso siano state determinate dalla compensazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sorti durante la loro relazione sentimentale.
In realtà, l'unica plausibile ragione per cui il signor si sia autonomamente determinato a CP_2 rilasciare alla signora l'assegno di cui si discute, sarebbe quella offerta dall'appellante, Pt_1
secondo cui, i due, in costanza di rapporto sentimentale, hanno maturato anche delle posizioni debitorie tra di loro e la vendita dell'autorimessa è stata l'occasione per regolarle.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuno spostamento patrimoniale in favore della signora non Pt_1
dovuto. L'appellante ritiene non condivisibile il convincimento del primo giudice in ordine alla circostanza che il signor abbia pagato due volte il prezzo dell'autorimessa. Ciò in quanto, CP_2
con il bonifico del 19.05.2011, il signor avrebbe elargito un prestito alla signora CP_2 Pt_1 per l'acquisto dell'immobile e ben nove anni dopo –durante i quali le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale caratterizzata da operazioni patrimoniali tra gli stessi – ha consegnato l'assegno, a seguito della vendita a sé stesso del medesimo bene, pur avendo la facoltà di venderlo a sé stesso dichiarando già corrisposto il prezzo.
L'appellante chiede, quindi, la riforma dell'ordinanza impugnata, con reiezione delle pretese formulate da in primo grado. Controparte_2
In data 21.12.23, si è costituito nel presente giudizio di appello il sig. , il Controparte_2
quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e la violazione dell'art 342
c.p.c.
A tal fine, l'appellata evidenzia che l'atto di appello si limita ad una riproposizione in forma discorsiva dei motivi di fatto e di diritto che hanno fondato la costituzione di primo grado, priva degli stringenti profili di censura del contenuto motivazionale della sentenza che l'art. 342 c.p.c. impone.
Nel merito, l'appellato osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provata la ricostruzione in fatto prospettata dall'odierno appellato.
Parte appellata osserva che l'odierna appellante si è costituita, nel giudizio di primo grado, in data 23.05.2023, ovvero soltanto il giorno prima dell'udienza, contestando genericamente le pretese del ricorrente ed in particolare la data dell'assegno n. 0153259651-12 Banca BPM
(erroneamente indicata nel 03.07.2017, invece che nel 03.07.2019) ed ipotizzando una ricostruzione totalmente infondata.
Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto in prima udienza il documento 11, consistente nella distinta di consegna del libretto di assegni contenente anche l'assegno n. 0153259651-12 Banca
BPM, con il quale ha fornito la prova che il libretto degli assegni da cui era stato staccato l'assegno di € 6.900,00 n. 0153259651-12 Banca BPM in favore di era stato Parte_1
consegnato al sig. solo in data 26.03.2019 e, dunque, in epoca ampiamente successiva al CP_2
03.07.2017 (Cfr. doc. 11), consentendo al Giudice di accertare (per come, poi, statuito nell'ordinanza impugnata) come la data del 03.07.2017, indicata sull'assegno stesso, costituisse un mero refuso. L'emissione dell'assegno deve essere, pertanto, ricondotta al 03.07.2019, data contestuale all'atto di ritrasferimento del garage dal sig. a sé stesso, in forza della procura. CP_2
Inoltre, l'assegno non poteva essere ritirato dal sig. una volta emesso e consegnato alla CP_2
sig.ra Pt_1
Parte appellata osserva che è pacifico che il sig. abbia messo a disposizione dell'odierna CP_2 ricorrente la somma necessaria per l'acquisto del bene, non potendo acquistarlo personalmente, poiché lo stesso sarebbe caduto in comunione con l'allora moglie dalla quale si stava separando e che è documentalmente provato che la sig.ra con la detta somma, abbia acquistato Pt_1
il garage in questione, tuttavia dichiarando unilateralmente che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'autorimessa era del sig. «e pertanto la proprietà stessa Controparte_2
[dell'autorimessa] [era] da intendersi del sig. e impegnandosi, «qualora lo stesso la CP_2 volesse vendere [...] a rendersi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere» (Cfr. DOC. 2).
La dichiarazione della sig.ra , in data 06.09.2012 (Cfr. DOC. 2), comprova, in tesi Pt_1 dell'appellato, in modo inequivocabile, lo schema contrattuale intercorso tra le parti e, precisamente, la disponibilità della medesima a ritrasferire al sig. l bene senza pretendere CP_2
alcunché.
Parte appellata aggiunge che è, altresì, accertato che, a seguito della cessazione del rapporto sentimentale con la sig.ra il ricorrente ha trasferito a sé stesso il bene in virtù della Pt_1 procura rilasciata dalla medesima, consegnandole l'assegno bancario n. 0153259651-12 Banca
BPM, dell'importo di € 6.900,00, ma con l'accordo che detta somma, in quanto non dovuta, sarebbe poi stata restituita o, comunque, che l'assegno non sarebbe stato effettivamente incassato.
In particolare, in data 15.10.2015, la sig.ra conferiva al sig. procura a vendere Pt_1 CP_2
anche a sé stesso il bene immobile predetto (DOC. 3) e, in data 03.07.2019, a seguito della cessazione del rapporto sentimentale con la sig.ra e in forza della procura rilasciata il Pt_1
15.10.2015, il sig. provvedeva a trasferire a sé stesso l'autorimessa, con atto notarile CP_2
(DOC. 4) e, ai meri fini della regolarità contabile e fiscale, corrispondeva alla sig.ra Pt_1 la somma di € 6.900,00 a mezzo A/B n. 0153259651-12 Banca BPM (DOC. 5).
L'appellato deduce che, in violazione dei patti intercorsi e nonostante i vari solleciti, la sig.ra ha tuttavia indebitamente trattenuto la somma, come si può evincere dall'addebito Pt_1 avvenuto sul conto del sig. nel mese di luglio 2019 (Cfr. DOC. 6), oltre che dalla CP_2 quietanza indicata nell'atto di compravendita.
L'appellato deduce, pertanto, di aver pagato due volte il prezzo del bene. Una prima volta quando corrispose l'importo di € 6.900,00 alla sig.ra per il primo acquisto, ed una Pt_1
seconda, al momento del ritrasferimento del bene a sé stesso, quando consegnò alla resistente l'assegno n. 0153259651-12 Banca BPM (Cfr. DOC. 5).
Parte appellata osserva che correttamente il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie allo schema normativo del pagamento oggettivamente indebito delineata dall'art. 2033 c.c..
L'appellato afferma, quindi, di avere pieno titolo per ottenere la ripetizione della somma di €
6.900,00 versata con l'assegno n. 0153259651-12 in favore dell'appellante.
Si osserva, infine, che va poi esclusa la riconducibilità della dazione nello schema dell'art. 2034
c.c. Nel caso di specie non v'era alcun dovere morale o sociale a prestare poiché il rapporto sentimentale tra le parti era ampiamente cessato e comunque la prestazione sarebbe stata totalmente sproporzionata rispetto al reddito del sig. che nel 2019, come da Mod. CP_2
730/2020 (riferito ai redditi del 2019) (DOC. 9), ammontava ad € 10.959,00 lordi, da cui dedurre anche la somma di € 500,00 mensili che venivano versati a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia in forza della sentenza n. 382/2017 pronunciata Persona_2
da codesto Ill.mo Tribunale (DOC. 10).
All'udienza del 25.01.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolare costituzione delle parti, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Precisate le conclusioni, come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo state sufficientemente individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito dell'impugnazione: la reiterazione degli argomenti già prospettati in primo grado, e disattesi dal primo Giudice, appare legittima, dovendo essere affrontate questioni in diritto, mentre l'idoneità degli stessi a travolgere il deciso del Tribunale è profilo relativo alla valutazione di fondatezza o meno dell'appello proposto. Tanto premesso è possibile passare alla disamina dei motivi di gravame formulati da parte appellante.
La Corte osserva che il presente atto di appello è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il signor CP_2
abbia pagato due volte il prezzo dell'immobile e che, pertanto, si sia in presenza di un pagamento non, dovuto da parte dell'appellato ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In tesi di parte appellante, il signor qualora la somma non fosse stata dovuta, proprio in CP_2
forza della procura notarile a vendere e della dichiarazione unilaterale proveniente dalla signora avrebbe potuto autonomamente perfezionare la vendita a sé stesso del bene immobile Pt_1 senza nulla riconoscere alla ex compagna. L'autonoma scelta del signor di determinare il CP_2
prezzo della vendita e di corrisponderlo dimostrerebbe come lo stesso fosse in posizione debitoria nei confronti della ex compagna.
Parte appellante sostiene che la consegna del titolo e la sua messa all'incasso sono state determinate dalla compensazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sorti durante la loro relazione sentimentale. Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, errato nel non ritenere veritiera tale prospettazione.
La Corte osserva che la statuizione del Giudice di primo grado è esente da censure.
Dagli atti di causa risulta che, in data 20.05.2011, la sig.ra ha acquistato l'immobile Pt_1 oggetto di causa (fg. 6 num. 433 sub 14) per la somma di € 6.900,00; somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente rilasciando, al contempo, quietanza
(vds. atto notarile di compravendita allegato al doc. 1 del fasc. di primo grado di parte ricorrente).
In data 06.09.2012, la sig.ra ha rilasciato dichiarazione unilaterale sottoscritta dalla Pt_1
medesima, mediante la quale ha dichiarato che il denaro utilizzato per l'acquisto del suindicato immobile “apparteneva al sig. , e pertanto la proprietà stessa è da Controparte_2
intendersi del sig. . Qualora lo stesso lo volesse vendere, mi impegno a Controparte_2 rendermi disponibile alla stipula dell'atto notarile senza nulla pretendere” (vds. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
In data 15.10.2015, la sig.ra ha conferito al sig. procura speciale a Pt_1 Controparte_2
vendere il bene immobile oggetto di causa anche a sé stesso (vds. doc. 3). In data 03.07.2019, con atto notarile num. Rep. 57601 – num. Racc. 30939, in forza della procura speciale a vendere conferitagli dalla sig.ra , l'odierno appellato ha acquistato Pt_1 per sé l'autorimessa oggetto di causa per il prezzo di € 6.900,00. Dal suindicato atto di vendita risulta che “che il pagamento del prezzo come sopra convenuto è stato effettuato mediante assegno bancario non trasferibile numero 0153259651-12, tratto sulla filiale di Verrès deI
NC BpM in data odierna”. Nel suindicato atto di acquisto è, quindi, espressamente menzionato ed identificato l'assegno oggetto di causa ed allegato in atti. Parte ricorrente in primo grado ha, infatti, allegato copia del suddetto assegno che è stato successivamente incassato dalla In ordine alla data del 03.07.2019 di emissione dell'assegno, il Pt_1
Giudice di primo grado ha accertato (con statuizione non oggetto di censura) che l'indicazione del 03.07.2017 deve ritenersi un mero errore materiale alla luce della complessiva documentazione allegata dall'appellante.
Orbene, parte appellante sostiene che la somma di € 6.900,00 corrisposta dal sig. in CP_2 occasione del trasferimento dell'immobile effettuato con l'atto notarile del 3.07.2019 non sarebbe indebita, in quanto sarebbe stata corrisposta dal sig. n considerazione dei rapporti CP_2
di dare ed avere sorti tra le parti durante la loro relazione sentimentale poi cessata. Sennonché tale affermazione è rimasta priva di alcun tipo di riscontro, mentre parte appellata, con la documentazione sopra indicata, ha allegato di aver versato la somma di € 6.900,00 per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa per ben due volte.
Il collegio osserva che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., norma dettata in tema di indebito oggettivo, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, sul presupposto che il debito non deve esistere oggettivamente, né per colui che paga, né con riferimento a colui che riceve il pagamento indebito.
Ne consegue che, quando viene proposta domanda di ripetizione di un pagamento indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto. Ma tale prova deve essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio. Diversamente opinando, si imporrebbe a carico dell'attore una prova diabolica: quella della dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (Cass. civ. Sez. III,
25/01/2011, n. 1734; Cass. civ. Sez. III, 15/07/2011, n. 15667).
Analoghi principi debbono ritenersi applicabili anche laddove si è in presenza di una promessa di pagamento, quale un assegno bancario. In simili casi, com'è noto, chi è il destinatario dell'assegno e della conseguente promessa di pagamento è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma, laddove questo rapporto non esista, colui che ha emesso l'assegno, quale soggetto promittente, non potrà essere gravato della prova impossibile dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto con l'altra parte promissaria. Con la conseguenza che il creditore rimane esentato della prova dell'esistenza del rapporto fondamentale, finché il debitore non abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo a tale rapporto fondamentale. In tal caso, spetta a chi si afferma comunque creditore, l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza. (Cass. civ. Sez. III, 10-03-2006, n. 5245; Cass. civ. Sez. II, 22-08-
2006, n. 18259).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Collegio ritiene che, per quanto sopra evidenziato in fatto e provato in atti di causa, e tenuto conto degli anzidetti rilievi in diritto, l'odierno appellato, per come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, abbia provato l'avvenuto pagamento della somma di € 6.900,00 di cui all'assegno oggetto di causa e l'inesistenza di una causa idonea, nei rapporti con l'odierna appellante, a giustificare il pagamento del quale si controverte in giudizio.
È, infatti, emerso che l'appellato abbia corrisposto per ben due volte il pagamento del prezzo dell'immobile (una prima volta, per come accertato dal Giudice di primo grado in data
19.05.2011, giorno prima della stipula del rogito notarile, ed una seconda volta in occasione dell'acquisto del 03.07.2019). Ne deriva che la somma da ultimo corrisposta dal sig. con CP_2
assegno bancario non trasferibile numero 0153259651-12, in occasione dell'acquisto del
03.07.2019, è da ritenersi priva di causa giustificativa.
Né l'odierna appellante ha fornito alcuna prova contraria in tal senso, della quale era divenuta onerata a fronte delle prove documentali e circostanze contrarie sopra richiamate. L'appellante si è limitata ad affermare genericamente che la somma oggetto di causa era dovuta in considerazione dei rapporti di dare ed avere sorti tra le parti durante la loro relazione sentimentale poi cessata, senza fornire sul punto specifiche dimostrazioni a sostegno del proprio assunto. Ne consegue che, non essendovi deduzione o prova di rapporti specifici intercorsi tra le parti tali da giustificare il pagamento della somma oggetto di giudizio (al di là delle generica affermazione di rapporti di dare/avere relativi alla relazione sentimentale tra i medesimi intercorsa), il Giudice di primo grado ha del tutto correttamente ritenuto che lo stesso costituisce uno spostamento patrimoniale privo di causa e indebito, con conseguente condanna della sig.ra al pagamento della somma di €. 6.900,00 in favore dell'odierno appellato ex art. 2033 Pt_1
c.c.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 922,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale: €4.888,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
In ordine alla richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., il collegio osserva che tale domanda non merita accoglimento, non sussistendo nel caso di specie i requisiti giustificativi della richiesta, nella specie l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave della parte soccombente.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
:
[...]
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1
impugnata n. 438/2023 del 17.07.20213 (n. R.G. 81/23) emessa dal Tribunale di Aosta in data
17.07.23 e pubblicata in data 18.07.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella complessiva Controparte_2 somma di € 4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello