Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 3709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 3709/2024 promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Nola (NA), alla Via Conte Orsini 13, presso lo studio dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, che o rappresenta e difende, per procura in atti
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
) - , in persona del suo P.IVA_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla
Dott.ssa , Dirigente del MIM – AT di Torino, dalla Parte_2
Dott.ssa Chiara Coppolino (C.F.: , Funzionario C.F._2 del , e dalla Dott.ssa Controparte_1 Pt_3
, dipendente dello stesso , legalmente domiciliati
[...] CP_1 presso l' , Via Coazze n. 18, Controparte_3
-PARTE CONVENUTA-
1
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso limitatamente agli anni dal 2018/19 al 2020/2021.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.4.2024 i ricorrenti e Parte_1
affermavano di aver lavorato come docenti in forza Parte_4 di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. I ricorrenti affermavano esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dei seguenti CP_1 importi, tramite la carta elettronica del docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo: € 2.000,00, Parte_1
€ 500,00. Parte_4
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare CP_1 sia la prescrizione quinquennale per il credito che il ricorrente afferma essere maturato anteriormente al Parte_1 quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, sia che la ricorrente non si trova attualmente alle dipendenze Parte_4 del , né risulta iscritta nelle GPS;
nel merito chiede il CP_1 rigetto delle domande, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni
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di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
4. All'odierna udienza la ricorrente , per il tramite del Parte_4 difensore munito dei relativi poteri, ha rinunciato agli atti del Cont giudizio e, a seguito della accettazione da parte del , questo
Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio avuto riguardo alla ricorrente suddetta;
la difesa di parte ricorrente, a fronte Cont dell'eccezione di prescrizione sollevata dal avuto riguardo alla posizione del ricorrente ha, inoltre, rinunciato Parte_1 alla domanda avuto riguardo all'anno scolastico 2017/2018.
5. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di CP_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
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scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre
2016.
7. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
8. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha
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sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
9. Il ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. Pt_1
2017/2018 con contratto dal 22/09/2017 al 30/06/2018, nell'a.s.
2018/2019 con contratto dal 01/10/2018 al 31/08/2019 nell'a.s.
2019/2020 con contratto dal 16/09/2019 al 31/08/2020, nell'a.s.
2020/2021 con contratto dal 25/09/2020 al 31/08/2021.
10. E' provato che il ricorrente sia rimasto Parte_1 interno al sistema delle docenze scolastiche, perché transitato in ruolo;
al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, avendo rinunciato nel corso del giudizio al beneficio in questione per l'anno scolastico 2017/2018.
11. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
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12. La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
13. Il ricorrente ha prodotto la diffida inviata al Pt_1
convenuto tramite PEC il 30.5.2023, idonea ad CP_1 interrompere la prescrizione sia per la domanda inerente al beneficio economico in oggetto per l'anno scolastico 2018/2019, avendo egli preso servizio in quell'anno il 1°.10.2018, sia per il successivo anno scolastico 2019/2020, avendo preso servizio il 16.9.2019.
14. L'importo complessivo che il convenuto dovrà CP_1 rendere disponibile al ricorrente nelle forme di cui al Pt_1
DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di €
1.500,00 relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai CP_1 parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso e con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- Accerta il diritto di , con riferimento agli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della
Carta elettronica del docente.
- Condanna il a Controparte_1 mettere a disposizione di , per il tramite della Parte_1
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carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- Condanna parte convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, ed oltre al contributo unificato, ove pagato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giovanna Sarnacchiaro.
Così deciso in Torino, lì 17/2/2025
Il Giudice dr. Lorenzo AUDISIO
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