Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavia Sandoni, Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal SUI di Modena, in data 12 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 22 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno stagionale, con contratto stipulato con l’azienda agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ha ricevuto un’offerta lavorativa dalla ditta “-OMISSIS-”, avente sede in -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Lo straniero, quindi, ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
In data 6 novembre 2025 il SUI ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in ragione del parere dell’ITL secondo il quale: « Dagli accertamenti effettuati dagli organi competenti e da una analisi dei quadri VE e VF della dichiarazione IVA relativa all’anno fiscale 2024 è emerso che la capacità economica dell’azienda proponente il contratto di soggiorno, non è sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il lavoratore richiesto ».
È seguito il deposito da parte del difensore dello straniero, in data 14 novembre 2025, di memoria difensiva, corredata da documentazione.
Ciononostante, in data 12 gennaio 2026, il SUI di Modena ha respinto l’istanza, con il provvedimento indicato in epigrafe, sulla scorta della seguente motivazione: « Considerate le integrazioni documentali fornite dall'azienda, in seguito al preavviso di rigetto; considerata la nuova valutazione dell'Ispettorato del Lavoro territoriale competente che cita "dagli accertamenti effettuati è emersa una situazione invariata rispetto alla data del preavviso di rigetto, 03/11/2025, in quanto all'esame dei quadri VE e VF della dichiarazione iva, relativa all'anno fiscale 2024, risulta una perdita pari a euro -167.160,00. Per quanto riportato si conferma il contenuto del preavviso di rigetto”; Considerata quindi, la capacità economica dell'azienda proponente il contratto di soggiorno, non sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il lavoratore richiesto, si procede al rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ».
Avverso il predetto provvedimento lo straniero ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 10 marzo 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la motivazione del provvedimento sarebbe errata in quanto la capacità reddituale dell’azienda che ha proposto l’assunzione risulterebbe risulta conforme alla legge e al D.P.C.M. 27 settembre 2023 che ha regolato i flussi migratori legali per i lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025, il quale richiama sul punto le Circolari Ministeriali in tema di capacità reddituali delle aziende che devono assumere i lavoratori stranieri nei vari settori;
2. dal provvedimento non si comprenderebbe l’iter logico giuridico seguito dall’ITL a fondamento del rigetto, soprattutto in relazione a quanto dedotto nella memoria difensiva e alla documentazione prodotta dalla difesa a seguito del preavviso di rigetto, avendo l’Amministrazione tenuto conto dei dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al fatturato e all’utile, oltre che alle altre poste attive risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dal bilancio aziendale, nonché dalla relazione del commercialista dell’azienda;
3. la motivazione del diniego contrasterebbe, altresì, con quanto stabilito anche per i permessi di soggiorno stagionali che, a seguito del D.L. 145/24, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato “al di fuori delle quote” stabilite annualmente con il decreto flussi;
4. l’amministrazione, comunque, non avrebbe considerato la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso ad altro titolo, in particolare, un permesso per attesa occupazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
L’art. 24, comma 11, TUI, per quanto in questa sede di interesse prevede che « Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente…. ».
Ai sensi dell’art. 30 bis, comma 8, d.p.r. n. 394/1999, « Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili ».
La circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022, richiamando l’art. 9 D.M. 27 maggio 2020, prevede che: « In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio ».
Tale disposizione è poi richiamata nella successiva nota del Direttore centrale dell’Ispettorato del lavoro n. 2066 emanata in data 21 marzo 2023 in seguito al d.l. 10 marzo 2023 n. 20.
Nel caso di specie, dall’esame della documentazione oggetto di causa emerge come la valutazione operata dall’ITL non sia corretta, perché non rispondente ai dati della dichiarazione dei redditi del bilancio della società datrice di lavoro del ricorrente.
In particolare, tanto dalla dichiarazione dei redditi, quanto dal bilancio risulta un utile di € 77.376,00 nell’anno 2024, dato che già di per se solo giustifica una revisione della valutazione da parte dell’ITL e dell’Amministrazione resistente.
Più in generale, dalla documentazione risulta una disponibilità economico-finanziaria della società datrice di lavoro che non trova riscontro nella valutazione negativa data dall’ITL.
Pertanto, in accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato deve essere annullato, l’Amministrazione resistente dovendosi rideterminare in conformità a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in ragione di quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.