CASS
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 30053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30053 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30053 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la 12~ n. 37625 dell'Il settembre 2024 (depositata in data 11 ottobre 2024) la Settima Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RO TO avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. 2. Avverso la tentenni MJproposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., RO TO, per il tramite del difensore di fiducia, avv. / LO AM. 2.1. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte di cassazione alla pagina 1 contiene un errore di fatto concernente la valutazione del terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l'omessa pronuncia da parte della sentenza di appello sull'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente ha evidenziato che alla data della decisione di primo grado (15 novembre 2022) non era ancora entrata in vigore la cd. riforma Cartabbia, che ha introdotto la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ragione per cui la richiesta di sostituzione è stata formulata innanzi al giudice di appello che, come rilevato, ha omesso di prendere in esame la richiesta. Ciò precisato, la difesa ha evidenziato che la sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, ritenendolo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, letto. c) cod. proc. pen., affermando che «a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
risultano altresì manifestamente infondati nella parte in cui non si confrontano con la risposta adeguata e immune da vizi contenuta nella sentenza impugnata». Secondo la difesa, dunque, la sentenza della Corte di cassazione è incorsa in un evidente errore percettivo in quanto fa riferimento ad una motivazione che invece non esiste nella sentenza della Corte di appello (di cui è allegata copia al ricorso), in quanto la Corte di merito nulla ha deciso sull'istanza in questione, con la conseguenza che da tale errore di fatto è derivato uno sviamento •Pcisivo 1 della deliberazione assunta che ha implicato l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Gianluigi Pratola, ha concluso per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va evidenziato, in via preliminare, che sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). In particolare, nella citata decisione le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
che l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniformate le successive decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte che hanno evidenziato che l'errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, quello cioè che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503). 2 Più specificamente, si è precisato che l'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione «quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura (In motivazione, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553 - 01). In tale ultimo arresto si è rilevato, altresì, che «la giurisprudenza di legittimità consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...3», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione». 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per accogliere il ricorso straordinario proposto da RO ZZ, in quanto la Settima sezione della Corte di cassazione, pur essendo incorsa in un errore percettivo, facendo riferimento a una motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità della quale nella sentenza 3 di appello non risulta esservi traccia, tuttavia ha dato corso ad un errore non decisivo ai fini della decisione poi adottata. Come risulta dal verbale dell'udienza svoltasi innanzi alla Corte di Appello in data 5 febbraio 2024, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento, ha, poi, avanzato, in via subordinata, una richiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, del tutto generica perché sprovvista di una qualsivoglia specificazione a sostegno dell'istanza. Al riguardo, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Si tratta di un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art. 53 della legge 24 novembre 1981 (cfr., ad es., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2319, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop Mamadou, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558-01), ma che rimane valido anche per le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale» (cosi, da ultimo Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01). In relazione a tale profilo va rilevato che la prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta). (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01; conf. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024 (dep. 2025 Rv. 287460 - 01). Pertanto, alla luce di questi principi va affermato che la domanda dell'appellante, connotandosi come assolutamente generica e non motivata, non c. 4 poteva che tradursi in una inammissibilità originaria della richiesta, con la conseguenza che l'errore di fatto in cui è incorsa la Settima sezione penale non assume rilevanza, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non rivestendo carattere di decisività in quanto non avrebbe determinato una decisione diversa di quella che è stata adottata. 3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, conseguendo alla pronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30053 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la 12~ n. 37625 dell'Il settembre 2024 (depositata in data 11 ottobre 2024) la Settima Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RO TO avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. 2. Avverso la tentenni MJproposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., RO TO, per il tramite del difensore di fiducia, avv. / LO AM. 2.1. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte di cassazione alla pagina 1 contiene un errore di fatto concernente la valutazione del terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l'omessa pronuncia da parte della sentenza di appello sull'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente ha evidenziato che alla data della decisione di primo grado (15 novembre 2022) non era ancora entrata in vigore la cd. riforma Cartabbia, che ha introdotto la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ragione per cui la richiesta di sostituzione è stata formulata innanzi al giudice di appello che, come rilevato, ha omesso di prendere in esame la richiesta. Ciò precisato, la difesa ha evidenziato che la sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, ritenendolo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, letto. c) cod. proc. pen., affermando che «a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
risultano altresì manifestamente infondati nella parte in cui non si confrontano con la risposta adeguata e immune da vizi contenuta nella sentenza impugnata». Secondo la difesa, dunque, la sentenza della Corte di cassazione è incorsa in un evidente errore percettivo in quanto fa riferimento ad una motivazione che invece non esiste nella sentenza della Corte di appello (di cui è allegata copia al ricorso), in quanto la Corte di merito nulla ha deciso sull'istanza in questione, con la conseguenza che da tale errore di fatto è derivato uno sviamento •Pcisivo 1 della deliberazione assunta che ha implicato l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Gianluigi Pratola, ha concluso per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va evidenziato, in via preliminare, che sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). In particolare, nella citata decisione le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
che l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniformate le successive decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte che hanno evidenziato che l'errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, quello cioè che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503). 2 Più specificamente, si è precisato che l'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione «quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura (In motivazione, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553 - 01). In tale ultimo arresto si è rilevato, altresì, che «la giurisprudenza di legittimità consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...3», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione». 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per accogliere il ricorso straordinario proposto da RO ZZ, in quanto la Settima sezione della Corte di cassazione, pur essendo incorsa in un errore percettivo, facendo riferimento a una motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità della quale nella sentenza 3 di appello non risulta esservi traccia, tuttavia ha dato corso ad un errore non decisivo ai fini della decisione poi adottata. Come risulta dal verbale dell'udienza svoltasi innanzi alla Corte di Appello in data 5 febbraio 2024, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento, ha, poi, avanzato, in via subordinata, una richiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, del tutto generica perché sprovvista di una qualsivoglia specificazione a sostegno dell'istanza. Al riguardo, deve rilevarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Si tratta di un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art. 53 della legge 24 novembre 1981 (cfr., ad es., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2319, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop Mamadou, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558-01), ma che rimane valido anche per le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale» (cosi, da ultimo Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01). In relazione a tale profilo va rilevato che la prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta). (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01; conf. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024 (dep. 2025 Rv. 287460 - 01). Pertanto, alla luce di questi principi va affermato che la domanda dell'appellante, connotandosi come assolutamente generica e non motivata, non c. 4 poteva che tradursi in una inammissibilità originaria della richiesta, con la conseguenza che l'errore di fatto in cui è incorsa la Settima sezione penale non assume rilevanza, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non rivestendo carattere di decisività in quanto non avrebbe determinato una decisione diversa di quella che è stata adottata. 3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, conseguendo alla pronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.