Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6553/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Urso nello studio del quale in Cariati (CS) via G. Carducci, 4 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(cod. fisc., P.IVA ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Scopetani nello studio della quale in Grosseto, via Trebbia, n. 57 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni rese con note ex art. 171 ter c.p.c.
Per parte attrice opponente: “1) in rito in riforma dell'ordinanza del 21.6.2024 ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte opponente;
2) accertare e dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Firenze in quanto territorialmente competente, sulla base di tutti i possibili criteri di collegamento, il Tribunale di Castrovillari, con tutte le conseguenze di legge;
3) nel merito accogliere la spiegata opposizione, con tutte le conseguenze di legge, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare, che nulla è dovuto alla parte convenuta, anche a titolo di spese, diritti ed onorario di giustizia, in quanto ogni domanda di giustizia dalla stessa proposta con il ricorso introduttivo della fase monitoria è nulla, inefficace, inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
4) conseguentemente revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. opposto;
5) il tutto oltre alla condanna della parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario della presente procedura in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara anticipatario delle stesse.”
Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1528/2023 del 13 aprile 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 3383/2023; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € € 36.075,54 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al CP_1 presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione al D.I. n Parte_1
1528/2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 12/4/2023 con il quale le è stato intimato di pagare a la somma di € 35.566,53 oltre interessi legali e spese di procedura. CP_1
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha eccepito:
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Firenze in quanto competente, invece, in virtù di tutti i possibili criteri di collegamento, il Tribunale di Castrovillari (CS);
l'inesistenza di un contratto tra le parti;
la mancata prova della fornitura di energia in favore di e l'erroneità dei consumi Parte_1 indicati nelle fatture stante la sproporzione degli importi fatturati;
Tanto premesso l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.1528/2023 del Tribunale di Firenze.
si è costituita in giudizio, deducendo: CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Firenze in virtù della clausola n. 17 delle condizioni generali di fornitura ( doc.1 proc. monitorio)
l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del contratto tra le parti, in quanto riconosciuto dalla stessa opponente negli atti difensivi e comunque provato dalla documentazione allegata (doc. 8) e dai dai flussi di consumo dell'utenza (doc.12) ; la correttezza della modalità di calcolo della fornitura effettuata da , solo genericamente CP_1 contestata;
Tutto quanto sopra dedotto, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 20/6/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. Con ordinanza del 21/1/2024 non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato disposto l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art.5, co.2, D. Lgs. n.28/2010 introdotta dall'opposta senza che l'opponente vi abbia preso parte, benché ritualmente convocata. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024. N.R.G. 6553/2023
1.L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze sollevata dall'attore nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è infondata.
Invero, il contratto stipulato tra le parti il 6/8/2019 (doc.8) prevede alla clausola 17, specificamente approvata dall'opponente, la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze per ogni controversia originata dal rapporto contrattuale. Si deve quindi ritenere la competenza del foro adito quale foro convenzionale esclusivo pattuito espressamente dalle parti.
In ogni caso, la competenza del Tribunale di Firenze deve ritenersi correttamente radicata anche in base al criterio stabilito dall'art. 20 c.p.c. del forum destinatae NI . Infatti l'obbligazione assunta dalla ha ad oggetto una somma di denaro, determinata e determinabile Parte_1 nel suo ammontare sulla base delle tariffe concordate tra le parti con il contratto stipulato, specificamente indicate nelle fatture emesse dall'opposta e nei documenti di dettaglio, il cui pagamento deve essere eseguito al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
2. Sono inapplicabili nei conforti dell'opponente le tutele previste dalla normativa del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206). L'art. 3 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Alla luce di tali definizioni, la in quanto persona giuridica e società che svolge attività Parte_1 commerciale, non riveste la qualifica di consumatore e, pertanto, non è applicabile la disciplina consumeristica invocata dall'opponente e le tutele ivi previste per il consumatore.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato principio per cui grava sul creditore – rappresentato in caso di opposizione a decreto inguntivo dalla parte convenuta opposta - che alleghi l'inadempimento di controparte, l'onere di fornire la prova del titolo della pretesa creditoria: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”(Cass. SS. UU., n. 13533/01).
Nel caso in esame, a assolto all'onere probatorio a proprio carico, producendo in CP_1 giudizio: la “Richiesta di attivazione di fornitura (switching) di energia elettrica in media tensione”, riportante il riferimento al numero del modulo di adesione XIP19B-039729, sottoscritta il 6/8/2019 da
[...]
in qualità di legale rappresentante della Sud Csarni S.r.l. (doc. 8 parte opposta) con allegata Per_1 la patente di guida di;
Persona_1 N.R.G. 6553/2023
- il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra le parti, riportante il codice POD IT001001E00261542 (doc. 1 procedimento monitorio)
- l'erogazione e fruizione del servizio di somministrazione di energia elettrica con riguardo al POD IT001001E00261542 (doc. 12)
- il mancato integrale pagamento da parte della società opponente delle fatture prodotte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- la richiesta di rateizzazione del debito dell'1/3/2022 sottoscritta da in qualità di Persona_1
Amministratore della riportante la motivazione “importi elevati”( doc.9 parte Parte_1 opposta).
Non è contestato, inoltre, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. il pagamento in favore di delle fatture per il consumo di energia elettrica nei periodi precedenti (doc. 17-40), CP_1
l'attribuzione del numero POD IT001001E00261542 riportato nel contratto di fornitura e nelle fatture, la mancata applicazione delle tariffe di cui alle condizioni generali di contratto, né sono state evidenziate anomalie nel funzionamento del contatore sulla base del quale sono stati contabilizzati i consumi.
L'opponente, invero, ha svolto contestazioni generiche sia sotto il profilo assertivo che probatorio, negando, da una parte, l'esistenza del rapporto contrattuale, dall'altra contestando il calcolo dei consumi ai quali corrisponderebbero “importi fatturati sproporzionati”; con la memoria ex art. 171 bis, n.1, c.p.c., l'opponente ha anche disconosciuto le firme apposte sul contratto e sulle condizioni generali di fornitura di energia. Tale disconoscimento, tuttavia, deve ritenersi tardivo, in quanto operato oltre i termini previsti dall'art. 215 c.p.c., posto che il contratto di fornitura risultava già allegato nel procedimento monitorioe che, pertanto, il disconoscimento doveva essere tempestivamente sollevato con l'atto di citazione in opposizione che costituiva la prima difesa successiva alla produzione del dpcumento. Il disconoscimento , in ogni caso, è stato formulato genericamente ed è incompatibile con la documentazione prodotta dall'opposta e con il comportamento tenuto dall'opponente che ha adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto nei periodi precedenti della fornitura. Altrettanto generica è la contestazione circa la correttezza del calcolo dei consumi riportati nelle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio nelle quali sono riportati il codice pod IT001001E00261542 riferito all'utenza della le tariffe Parte_1 applicate, i dati dei consumi rilevati. Invero, devono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame, stante l'accettazione consensuale da parte dei contraenti nei contratti di fornitura di energia della misurazione dei consumi di energia elettrica attraverso lo strumento del contatore, i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver N.R.G. 6553/2023
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016). L'utente ha, pertanto, l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato il malfunzionamento dello strumento di rilevazione dei consumi, richiedendo una verifica del corretto funzionamento e “dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (cfr. Cass. n. 297/2020).
Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato alcun malfunzionamento del contatore e non ha allegato un calcolo diverso dei consumi di energia, dovendosi, pertanto, ritenere pienamente operante la presunzione del corretto funzionamento del sistema di rilievo dei consumi mediante contatore e la correttezza degli importi riportati nelle fatture;
le prove per testi richieste dalla parte, in questo senso, sono da ritenersi ininfluenti ai fini della contestazione della pretesa creditoria, oltre che vertenti su circostanze documentali e, come tali, inammissibili.
Sulla base di quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1528/2023 del Tribunale di Firenze.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione Co di riferimento sulla base del e ai valori minimi per la fase istruttoria, svolta su base esclusivamente documentale, medi per tutte le altre fasi del giudizio
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione promossa e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1528/2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 12/4/2023.
B) CONDANNA alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in € 4.237,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 17/4/2025
Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano