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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/39047
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio a seguito di
RICORSO ex art. 316,VI 337bis e seg. c.c. e 737 ss c.p.c.
proposto da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avvocato Veronica Martello Panno del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Pieve Emanuele (MI), via dei Pini n. 4/I, ha eletto domicilio telematico contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
ZA (MI), via Mandorli n. 3/A; rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Brescia del Foro di Milano presso il cui studio in Legnano, Via Guerciotti n. 33, ha eletto domicilio telematico genitori di (C.F. ) nato il 21.02. 2012 Per_1 C.F._3 atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che:
-con ricorso iscritto a ruolo in data 20.10.2022 premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale in data 21.02.2012 è nato , riconosciuto da CP_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso e con la mamma;
assegnare alla madre la casa familiare;
regolamentare le frequentazioni padre/figlio come indicato in ricorso;
determinare il contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese extra assegno
-risulta in atti che il Tribunale per i Minorenni di Milano, occupatosi del nucleo e del minore con procedimento N. 269/2020, ha emesso decreto definitivo in data 9.12.2021, con il quale dato atto della complessità della situazione del nucleo del pregiudizio per il minore, ha incaricato i SS della presa in carico del nucleo prescrivendo agli stessi di assicurare, anche in collaborazione con la NPI, tutti i supporti necessari anche di natura psicologica, alle parti e a Per_1
-con decreto del Presidente di Sezione del 10.11.2022 il Tribunale ha incaricato i SS del Comune di Trezzano di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica facendo pervenire una relazione dettagliata e ha disposto l'integrazione del contraddittorio
- con memoria depositata in data 31.01.2023 si è costituito in giudizio il resistente che ha chiesto: l'affido esclusivo del figlio minore;
l'assegnazione della casa famigliare;
la delega ai SS per la regolamentazione degli incontri madre/figlio, la determinazione del contributo materno al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
-i SS del Comune di ZA hanno depositato la relazione richiesta in data 28.03.2023 dalla quale
è emersa una forte conflittualità tra le parti – ancora conviventi – nella quale risulta esposto a Per_1 dinamiche svalutanti e conflitti di lealtà, nell'incapacità di entrambi i genitori di focalizzarsi in maniera autentica sui bisogni psico emotivi del minore. I SS hanno, quindi, evidenziato la primaria necessità di risolvere la questione abitativa in modo tale da far cessare la convivenza, l'esigenza di proseguire la valutazione psicodiagnostica delle parti, ipotizzando l'opportunità di affidare il minore all'ente e di valutare l'opportunità di inserirlo in contesti di socializzazione con i pari, nonché di lavorare sulla genitorialità e sulla comunicazione tra i genitori
-all'udienza del 13 aprile 2023 le parti sono state ampiamente sentiti dal GOT delegato dal Collegio
e, letta ed esaminata la relazione depositata dai SS, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio chiedendo un rinvio dell'udienza per verificarne il rispetto:
“la signora potrà vivere assieme al figlio nella casa famigliare situata in ZA, Pt_1 Per_1
Via Mandorli n.3 fino a quando non le verrà assegnata altra sistemazione abitativa popolare e/o del Comune, impegnandosi a fare la relativa domanda di assegnazione sia presso Aler che presso il
Comune di ZA entro la fine del mese di aprile c.a. . Il signor si impegna a lasciare l'abitazione famigliare entro la fine di maggio 2023. CP_1 L'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora . Pt_1 Il figlio verrà affidato all'Ente al fine di meglio tutelare i suoi bisogni evolutivi e prendere le Per_1 decisioni nel suo unico interesse.
Sulla prosecuzione della valutazione psicodiagnostica dei genitori da parte dei Servizi incaricati. L'attivazione della presa in carico del NOA del signor come da decreto del 26/10/22 del CP_1
Presidente del Tribunale
I genitori si attiveranno per attivare un percorso di mediazione e di supporto genitoriale compatibilmente con le proprie esigenze lavorative.
Fino alla prossima udienza, e per il mese di giugno compreso, il signor continuerà a pagare le CP_1 spese relative all'affitto ed alle utenze della casa famigliare, mentre la signora si farà carico Pt_1 delle spese della baby sitter come fino ad oggi avviene.”
- con nuova relazione pervenuta il 9 giugno 2023 i SS incaricati hanno confermato quanto già evidenziato nella relazione del marzo 2023 in relazione alla situazione pregiudizievole per il minore
, in quanto esposto con continuità ed assiduità alla conflittualità genitoriale che impone Per_1
l'adozione di provvedimenti provvisori a tutela di stesso. Per_1
-alla successiva udienza del 29 giugno 2023 il resistente ha riferito di non essere potuto uscire dalla casa familiare per non aver trovato un'adeguata sistemazione abitativa;
i genitori hanno concordato che: “Da quando il signor uscirà di casa, le spese relative all'abitazione familiare CP_1 saranno supportate dalla signora che provvederà alla voltura del contratto Aler e delle Pt_1 relative utenze e il padre pagherà un contributo provvisorio al mantenimento di nella misura Per_1 di 150 euro mensili entro 5 di ogni mese”. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la fissazione di un nuovo termine per rilascio dell'abitazione familiare da parte del CP_1 - con decreto depositato l'8 agosto 2023 -alla luce del tenore preoccupante della relazione aggiornata dei Servizi Sociali- codesto AG in via provvisoria ha disposto: l'affido di all'Ente con Per_1 collocamento presso la madre, nominando un curatore speciale nell'interesse dello stesso alla luce della grave e perdurante situazione di conflitto all'interno della coppia genitoriale e coinvolgimento di in un costante conflitto di lealtà; ha delegato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in stretta Per_1 collaborazione con il curatore speciale e con i servizi specialistici sul territorio (compreso il CPS) di attivare prontamente i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico per il minore, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio; ha disposto l'assegnazione della casa famiglia alla madre e recepito gli accordi economici , assegnando termine fino al 31 dicembre 2023 per il deposito della relazione aggiornata e rinviando all'udienza del 15 settembre 2023 davanti al GOT per la verifica della questione abitativa del padre.
Con memoria depositata il 29 settembre 2023 si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore Avv. Fezzi.
Con relazione del 22 gennaio 2024 i SS hanno confermato il persistere dell'elevata conflittualità dei genitori e il permanere di un elevato pregiudizio per per il suo armonico sviluppo psico- Per_1 evolutivo, anche dovuto al permanere del signor presso l'abitazione familiare. CP_1
Alle udienze del 26 gennaio 2024 le parti hanno chiesto concordemente un rinvio per permettere ai Servizi incaricati di procedere con la valutazione psicodiagnostica sui genitori e l'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità e la presa in carico psicologica di . Per_1
All'udienza del 12 aprile 2024 il padre ha riferito di essere uscito di casa e di avere trovato una sistemazione abitativa anche se provvisoria, alla luce della quale i genitori hanno concordato una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio nei seguenti termini:
“Il padre potrà stare con : Per_1
- due volte alla settimana: potrei andarlo a prendere al centro diurno alle ore 18 e cenare con lui e poi accompagnarlo a casa entro le ore 20,30/21. I giorni potrebbero essere martedì e giovedì.
- A weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, con pernotto solo ove gli sia possibile essere ospitato dalla sorella o fino a quando non trovi una sistemazione abitativa adeguata;
- A festività alternate, in cui c'è chiusura lavorativa, previo accordo fra genitori raggiunto con l'aiuto del Curatore di Matteo;
- Per il periodo di vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, nel mese di Agosto, di cui una delle due in quelle centrali, coincidenti con la chiusura aziendale, previa verifica con la curatrice che il padre abbia trovato una sistemazione adeguata ad ospitare . Per_1
La signora si impegna a non convivere nell'abitazione familiare con terze parti. Pt_1
La signora si rende disponibile a consentire al signor di asportare i propri effetti Pt_1 CP_1 personali (vestiti, TV e propri attrezzi) sabato 13 aprile dalle ore 17- 20.
Rilascia consenso affinché il padre possa portare in Romania per andare a trovare la propria Per_1 famiglia di origine nelle date che verranno concordate tramite il Curatore e previa comunicazione ad opera del padre al medesimo Curatore degli indirizzi di recapito dove si troverà il minore.
La signora potrà percepire il 100% dell'assegno unico Pt_1
Il signor contribuirà al mantenimento di con il pagamento dell'importo già concordato CP_1 Per_1 di 150 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
Il signor rinuncia alla domanda di affido esclusivo di ”. CP_1 Per_1 Alla successiva udienza del 24 ottobre la curatrice ha chiesto conferma dell'affido di all'Ente Per_1 con prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare, condividendo le conclusioni rassegnate dai Servizi dell'Ente affidatario con relazione del 12 dicembre 2024 esposte nei seguenti termini: “In conclusione, il Servizio Famiglia e Minori conferma il monitoraggio della situazione e il mantenimento delle traiettorie progettuali descritte, in particolare l'aggancio presso il Centro Diurno Minori C.A.O.S. di e della madre sopra descritta.”. Per_1
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Le parti confermano le frequentazioni padre-figlio già concordate in data 12 aprile 2024 per quanto possibile a livello logistico, in relazione alla situazione abitativa del padre.
Confermano gli accordi economici già raggiunti all'udienza di Aprile.
Le parti si metteranno d'accordo con l'aiuto degli avvocati e del curatore per concordare dei giorni durante il periodo festivo nel quale sarà garantito il diritto del padre di stare con il figlio anche presso la zia ove il padre possa poi raggiungerlo.”
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per quanto di sua competenza.
****
Ritenuto
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le conclusioni rassegnate dal curatore (completamente recettive del decreto provvisorio del Pt_2 11 agosto 2023) in merito all'affidamento di al Comune di ZA, con prosecuzione della Per_1 presa in carico del nucleo familiare devono essere accolte.
E' pacifico -e confermato anche nell'ultima relazione di aggiornamento dell'Ente Affidatario depositata il 12 dicembre 2024-, che i genitori siano ancora molto conflittuali e che detta acredine, spesso basata su motivi pretestuosi ed affrontata con modalità screditanti e violente, sia incompatibile con l'esercizio di una genitorialità condivisa.
Allo stato, deve, pertanto, essere confermato l'affidamento di al servizio Sociale quale Per_1 soggetto terzo con compiti decisionali importanti in grado di supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento al fine di tutelare il minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori.
Tenuto conto della conflittualità dei genitori, deve essere mantenuta l'effettiva presa in carico del nucleo e confermati gli incarichi al Servizio Sociale di attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari e/o anche solo opportuni e di monitoraggio.
Nonostante infatti il quadro di grave pregiudizio descritto dai Servizi Sociali con la prima relazione inviata all'Ufficio (“caratterizzata per lo più da gravi accuse reciproche che i genitori non si astengono dal verbalizzare in presenza del minore, aggravata dal fatto che la condizione abitativa non ha trovato, ad oggi, una soluzione di senso per il minore”) risulti ad oggi migliorata grazie agli interventi disposti con decreto provvisorio dell'11 agosto 2023, la situazione complessiva del nucleo familiare ad oggi non pare risolta.
In particolare, con riguardo al minore, si evidenzia che “dimostra, a quasi un anno dal suo Per_1 inserimento, di essere stato assolutamente in grado di costruire un forte ingaggio con il progetto e delle relazioni positive sia con il gruppo dei pari che con le educatrici” (Relazione del 12/12/2024) : il suo percorso è valutato positivamente, mentre non è stato possibile iniziare un percorso di supporto psicologico finalizzato ad aiutarlo nell'elaborazione dei vissuti emotivi connessi al proprio rapporto con i genitori.
Con riguardo ai genitori, gli operatori dei Servizi hanno rilevato che la frequenta regolarmente Pt_1 gli incontri del percorso di sostegno alla genitorialità, ma necessiti ancora di supporto ad aver chiari i passaggi di crescita del figlio. Per il invece, emerge come egli sia fortemente persuaso di aver CP_1 subito un'ingiustizia da parte della verso la quale prova sentimenti di rabbia. In conclusione, Pt_1 dalle Relazioni emerge come la scarsa capacità di autocritica e di consapevolezza dei propri atteggiamenti riguardino entrambi i genitori e “si caratterizzano come elementi pregiudizievoli per un armonico sviluppo psico-evolutivo del minore” .
Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene necessario che il Comune di ZA in collaborazione Contr con la competente dovrà continuare ad offrire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità singolo e congiunto e mantenere un monitoraggio sulla situazione del minore e proseguire gli interventi già in atto, e/o di supporto psicologico e socio-educativo-scolastico nel solo interesse del minore, offrendo altresì ogni ulteriore misura di sostegno ritenuta necessaria o opportuna, per il tempo necessario.
Per quanto attiene alle frequentazioni tra i genitori e il figlio, le parti sono riuscite ad accordarsi grazie all'intervento del Curatore speciale del minore. Tale regolamentazione deve essere necessariamente condizionata al raggiungimento di una situazione abitativa del padre adeguata ad ospitare il minore. Resta comunque ferma la delega all'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, di modulare modalità e tempistiche di incontro del minore con i genitori nel modo meglio rispondente al suo interesse, anche tenuto conto della volontà e delle esigenze di un ragazzino di quasi tredici anni.
Sul mantenimento del figlio e sugli ulteriori accordi dei genitori. Per_1
Le intese economiche raggiunte dai genitori e trascritte in epigrafe devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Possono, infine, essere recepite le concordi determinazione dei genitori trascritte in epigrafe in quanto frutto di libere scelte delle parti e non contrarie a norme imperative.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione, così provvede su accordo delle parti:
1) Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di Per_1
ZA (luogo di attuale residenza del minore) con limitazione la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori attribuendola al Comune di ZA, quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla residenza anagrafica, Per_1 all'istruzione, alla salute, allo svolgimento di tutte le pratiche di natura amministrativa ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le decisioni verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale di;
Per_1
2) Dispone che il minore mantenga la propria residenza anagrafica presso la madre;
3) Conferma l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, genitore collocatario prevalente di;
Per_1 Contr
4) Incarica i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con la competente e con i
Servizi Sociali del Comune di ZA (comune di residenza della madre e dove risulta ad oggi vivere il padre) in stretta collaborazione con i servizi specialistici sul territorio
(compreso il CPS): - di continuare a monitorare il nucleo familiare, la situazione e la crescita del minore nonché il rispetto del calendario di frequentazione genitori-figlio; - di continuare ad offrire ai due genitori un sostegno alla genitorialità; - di offrire al minore ed ai genitori ogni forma di sostegno ritenuta necessaria o anche solo opportuna;
- la prosecuzione per il minore della frequentazione del centro diurno che gli consenta di svolgere attività di istruzione e ludico ricreative in un contesto di pari
5) Dispone che i Servizi Sociali competenti del Comune di ZA, in caso di situazioni pregiudizievoli per il minore, trasmettano gli atti alla Procura della Repubblica di
Milano;
6) Recepisce gli accordi in punto regolamentazione padre-figlio raggiunti dalle parti e delega l'Ente Affidatario di procedere in futuro, ove ritenuto necessario o opportuno nell'interesse della minore, ad eventuali modifiche del calendario di frequentazione predetto, conformemente alle eventuali sopravvenute nuove esigenze di ed alla Per_1 situazione abitativa del padre;
7) Recepisce gli accordi in punto economico raggiunti dalle parti e per l'effetto: pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante CP_1 Per_1 versamento alla madre dell'importo di 150 euro al mese, importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al curatore speciale Avv. Barbara FEZZI e al Ente Affidatario del minore. Controparte_3
Così deciso in Milano, il 29.01.2025 Il Giudice Rel. Est. dott. Valentina Maderna
Il Presidente
Dott. Fulvia De Luca
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio a seguito di
RICORSO ex art. 316,VI 337bis e seg. c.c. e 737 ss c.p.c.
proposto da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avvocato Veronica Martello Panno del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Pieve Emanuele (MI), via dei Pini n. 4/I, ha eletto domicilio telematico contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
ZA (MI), via Mandorli n. 3/A; rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Brescia del Foro di Milano presso il cui studio in Legnano, Via Guerciotti n. 33, ha eletto domicilio telematico genitori di (C.F. ) nato il 21.02. 2012 Per_1 C.F._3 atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che:
-con ricorso iscritto a ruolo in data 20.10.2022 premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale in data 21.02.2012 è nato , riconosciuto da CP_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso e con la mamma;
assegnare alla madre la casa familiare;
regolamentare le frequentazioni padre/figlio come indicato in ricorso;
determinare il contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese extra assegno
-risulta in atti che il Tribunale per i Minorenni di Milano, occupatosi del nucleo e del minore con procedimento N. 269/2020, ha emesso decreto definitivo in data 9.12.2021, con il quale dato atto della complessità della situazione del nucleo del pregiudizio per il minore, ha incaricato i SS della presa in carico del nucleo prescrivendo agli stessi di assicurare, anche in collaborazione con la NPI, tutti i supporti necessari anche di natura psicologica, alle parti e a Per_1
-con decreto del Presidente di Sezione del 10.11.2022 il Tribunale ha incaricato i SS del Comune di Trezzano di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica facendo pervenire una relazione dettagliata e ha disposto l'integrazione del contraddittorio
- con memoria depositata in data 31.01.2023 si è costituito in giudizio il resistente che ha chiesto: l'affido esclusivo del figlio minore;
l'assegnazione della casa famigliare;
la delega ai SS per la regolamentazione degli incontri madre/figlio, la determinazione del contributo materno al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
-i SS del Comune di ZA hanno depositato la relazione richiesta in data 28.03.2023 dalla quale
è emersa una forte conflittualità tra le parti – ancora conviventi – nella quale risulta esposto a Per_1 dinamiche svalutanti e conflitti di lealtà, nell'incapacità di entrambi i genitori di focalizzarsi in maniera autentica sui bisogni psico emotivi del minore. I SS hanno, quindi, evidenziato la primaria necessità di risolvere la questione abitativa in modo tale da far cessare la convivenza, l'esigenza di proseguire la valutazione psicodiagnostica delle parti, ipotizzando l'opportunità di affidare il minore all'ente e di valutare l'opportunità di inserirlo in contesti di socializzazione con i pari, nonché di lavorare sulla genitorialità e sulla comunicazione tra i genitori
-all'udienza del 13 aprile 2023 le parti sono state ampiamente sentiti dal GOT delegato dal Collegio
e, letta ed esaminata la relazione depositata dai SS, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio chiedendo un rinvio dell'udienza per verificarne il rispetto:
“la signora potrà vivere assieme al figlio nella casa famigliare situata in ZA, Pt_1 Per_1
Via Mandorli n.3 fino a quando non le verrà assegnata altra sistemazione abitativa popolare e/o del Comune, impegnandosi a fare la relativa domanda di assegnazione sia presso Aler che presso il
Comune di ZA entro la fine del mese di aprile c.a. . Il signor si impegna a lasciare l'abitazione famigliare entro la fine di maggio 2023. CP_1 L'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora . Pt_1 Il figlio verrà affidato all'Ente al fine di meglio tutelare i suoi bisogni evolutivi e prendere le Per_1 decisioni nel suo unico interesse.
Sulla prosecuzione della valutazione psicodiagnostica dei genitori da parte dei Servizi incaricati. L'attivazione della presa in carico del NOA del signor come da decreto del 26/10/22 del CP_1
Presidente del Tribunale
I genitori si attiveranno per attivare un percorso di mediazione e di supporto genitoriale compatibilmente con le proprie esigenze lavorative.
Fino alla prossima udienza, e per il mese di giugno compreso, il signor continuerà a pagare le CP_1 spese relative all'affitto ed alle utenze della casa famigliare, mentre la signora si farà carico Pt_1 delle spese della baby sitter come fino ad oggi avviene.”
- con nuova relazione pervenuta il 9 giugno 2023 i SS incaricati hanno confermato quanto già evidenziato nella relazione del marzo 2023 in relazione alla situazione pregiudizievole per il minore
, in quanto esposto con continuità ed assiduità alla conflittualità genitoriale che impone Per_1
l'adozione di provvedimenti provvisori a tutela di stesso. Per_1
-alla successiva udienza del 29 giugno 2023 il resistente ha riferito di non essere potuto uscire dalla casa familiare per non aver trovato un'adeguata sistemazione abitativa;
i genitori hanno concordato che: “Da quando il signor uscirà di casa, le spese relative all'abitazione familiare CP_1 saranno supportate dalla signora che provvederà alla voltura del contratto Aler e delle Pt_1 relative utenze e il padre pagherà un contributo provvisorio al mantenimento di nella misura Per_1 di 150 euro mensili entro 5 di ogni mese”. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la fissazione di un nuovo termine per rilascio dell'abitazione familiare da parte del CP_1 - con decreto depositato l'8 agosto 2023 -alla luce del tenore preoccupante della relazione aggiornata dei Servizi Sociali- codesto AG in via provvisoria ha disposto: l'affido di all'Ente con Per_1 collocamento presso la madre, nominando un curatore speciale nell'interesse dello stesso alla luce della grave e perdurante situazione di conflitto all'interno della coppia genitoriale e coinvolgimento di in un costante conflitto di lealtà; ha delegato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in stretta Per_1 collaborazione con il curatore speciale e con i servizi specialistici sul territorio (compreso il CPS) di attivare prontamente i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico per il minore, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio; ha disposto l'assegnazione della casa famiglia alla madre e recepito gli accordi economici , assegnando termine fino al 31 dicembre 2023 per il deposito della relazione aggiornata e rinviando all'udienza del 15 settembre 2023 davanti al GOT per la verifica della questione abitativa del padre.
Con memoria depositata il 29 settembre 2023 si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore Avv. Fezzi.
Con relazione del 22 gennaio 2024 i SS hanno confermato il persistere dell'elevata conflittualità dei genitori e il permanere di un elevato pregiudizio per per il suo armonico sviluppo psico- Per_1 evolutivo, anche dovuto al permanere del signor presso l'abitazione familiare. CP_1
Alle udienze del 26 gennaio 2024 le parti hanno chiesto concordemente un rinvio per permettere ai Servizi incaricati di procedere con la valutazione psicodiagnostica sui genitori e l'attivazione del percorso di supporto alla genitorialità e la presa in carico psicologica di . Per_1
All'udienza del 12 aprile 2024 il padre ha riferito di essere uscito di casa e di avere trovato una sistemazione abitativa anche se provvisoria, alla luce della quale i genitori hanno concordato una regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio nei seguenti termini:
“Il padre potrà stare con : Per_1
- due volte alla settimana: potrei andarlo a prendere al centro diurno alle ore 18 e cenare con lui e poi accompagnarlo a casa entro le ore 20,30/21. I giorni potrebbero essere martedì e giovedì.
- A weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, con pernotto solo ove gli sia possibile essere ospitato dalla sorella o fino a quando non trovi una sistemazione abitativa adeguata;
- A festività alternate, in cui c'è chiusura lavorativa, previo accordo fra genitori raggiunto con l'aiuto del Curatore di Matteo;
- Per il periodo di vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, nel mese di Agosto, di cui una delle due in quelle centrali, coincidenti con la chiusura aziendale, previa verifica con la curatrice che il padre abbia trovato una sistemazione adeguata ad ospitare . Per_1
La signora si impegna a non convivere nell'abitazione familiare con terze parti. Pt_1
La signora si rende disponibile a consentire al signor di asportare i propri effetti Pt_1 CP_1 personali (vestiti, TV e propri attrezzi) sabato 13 aprile dalle ore 17- 20.
Rilascia consenso affinché il padre possa portare in Romania per andare a trovare la propria Per_1 famiglia di origine nelle date che verranno concordate tramite il Curatore e previa comunicazione ad opera del padre al medesimo Curatore degli indirizzi di recapito dove si troverà il minore.
La signora potrà percepire il 100% dell'assegno unico Pt_1
Il signor contribuirà al mantenimento di con il pagamento dell'importo già concordato CP_1 Per_1 di 150 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
Il signor rinuncia alla domanda di affido esclusivo di ”. CP_1 Per_1 Alla successiva udienza del 24 ottobre la curatrice ha chiesto conferma dell'affido di all'Ente Per_1 con prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare, condividendo le conclusioni rassegnate dai Servizi dell'Ente affidatario con relazione del 12 dicembre 2024 esposte nei seguenti termini: “In conclusione, il Servizio Famiglia e Minori conferma il monitoraggio della situazione e il mantenimento delle traiettorie progettuali descritte, in particolare l'aggancio presso il Centro Diurno Minori C.A.O.S. di e della madre sopra descritta.”. Per_1
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Le parti confermano le frequentazioni padre-figlio già concordate in data 12 aprile 2024 per quanto possibile a livello logistico, in relazione alla situazione abitativa del padre.
Confermano gli accordi economici già raggiunti all'udienza di Aprile.
Le parti si metteranno d'accordo con l'aiuto degli avvocati e del curatore per concordare dei giorni durante il periodo festivo nel quale sarà garantito il diritto del padre di stare con il figlio anche presso la zia ove il padre possa poi raggiungerlo.”
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per quanto di sua competenza.
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Ritenuto
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le conclusioni rassegnate dal curatore (completamente recettive del decreto provvisorio del Pt_2 11 agosto 2023) in merito all'affidamento di al Comune di ZA, con prosecuzione della Per_1 presa in carico del nucleo familiare devono essere accolte.
E' pacifico -e confermato anche nell'ultima relazione di aggiornamento dell'Ente Affidatario depositata il 12 dicembre 2024-, che i genitori siano ancora molto conflittuali e che detta acredine, spesso basata su motivi pretestuosi ed affrontata con modalità screditanti e violente, sia incompatibile con l'esercizio di una genitorialità condivisa.
Allo stato, deve, pertanto, essere confermato l'affidamento di al servizio Sociale quale Per_1 soggetto terzo con compiti decisionali importanti in grado di supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento al fine di tutelare il minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori.
Tenuto conto della conflittualità dei genitori, deve essere mantenuta l'effettiva presa in carico del nucleo e confermati gli incarichi al Servizio Sociale di attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari e/o anche solo opportuni e di monitoraggio.
Nonostante infatti il quadro di grave pregiudizio descritto dai Servizi Sociali con la prima relazione inviata all'Ufficio (“caratterizzata per lo più da gravi accuse reciproche che i genitori non si astengono dal verbalizzare in presenza del minore, aggravata dal fatto che la condizione abitativa non ha trovato, ad oggi, una soluzione di senso per il minore”) risulti ad oggi migliorata grazie agli interventi disposti con decreto provvisorio dell'11 agosto 2023, la situazione complessiva del nucleo familiare ad oggi non pare risolta.
In particolare, con riguardo al minore, si evidenzia che “dimostra, a quasi un anno dal suo Per_1 inserimento, di essere stato assolutamente in grado di costruire un forte ingaggio con il progetto e delle relazioni positive sia con il gruppo dei pari che con le educatrici” (Relazione del 12/12/2024) : il suo percorso è valutato positivamente, mentre non è stato possibile iniziare un percorso di supporto psicologico finalizzato ad aiutarlo nell'elaborazione dei vissuti emotivi connessi al proprio rapporto con i genitori.
Con riguardo ai genitori, gli operatori dei Servizi hanno rilevato che la frequenta regolarmente Pt_1 gli incontri del percorso di sostegno alla genitorialità, ma necessiti ancora di supporto ad aver chiari i passaggi di crescita del figlio. Per il invece, emerge come egli sia fortemente persuaso di aver CP_1 subito un'ingiustizia da parte della verso la quale prova sentimenti di rabbia. In conclusione, Pt_1 dalle Relazioni emerge come la scarsa capacità di autocritica e di consapevolezza dei propri atteggiamenti riguardino entrambi i genitori e “si caratterizzano come elementi pregiudizievoli per un armonico sviluppo psico-evolutivo del minore” .
Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene necessario che il Comune di ZA in collaborazione Contr con la competente dovrà continuare ad offrire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità singolo e congiunto e mantenere un monitoraggio sulla situazione del minore e proseguire gli interventi già in atto, e/o di supporto psicologico e socio-educativo-scolastico nel solo interesse del minore, offrendo altresì ogni ulteriore misura di sostegno ritenuta necessaria o opportuna, per il tempo necessario.
Per quanto attiene alle frequentazioni tra i genitori e il figlio, le parti sono riuscite ad accordarsi grazie all'intervento del Curatore speciale del minore. Tale regolamentazione deve essere necessariamente condizionata al raggiungimento di una situazione abitativa del padre adeguata ad ospitare il minore. Resta comunque ferma la delega all'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, di modulare modalità e tempistiche di incontro del minore con i genitori nel modo meglio rispondente al suo interesse, anche tenuto conto della volontà e delle esigenze di un ragazzino di quasi tredici anni.
Sul mantenimento del figlio e sugli ulteriori accordi dei genitori. Per_1
Le intese economiche raggiunte dai genitori e trascritte in epigrafe devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Possono, infine, essere recepite le concordi determinazione dei genitori trascritte in epigrafe in quanto frutto di libere scelte delle parti e non contrarie a norme imperative.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione, così provvede su accordo delle parti:
1) Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di Per_1
ZA (luogo di attuale residenza del minore) con limitazione la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori attribuendola al Comune di ZA, quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla residenza anagrafica, Per_1 all'istruzione, alla salute, allo svolgimento di tutte le pratiche di natura amministrativa ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le decisioni verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale di;
Per_1
2) Dispone che il minore mantenga la propria residenza anagrafica presso la madre;
3) Conferma l'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, genitore collocatario prevalente di;
Per_1 Contr
4) Incarica i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con la competente e con i
Servizi Sociali del Comune di ZA (comune di residenza della madre e dove risulta ad oggi vivere il padre) in stretta collaborazione con i servizi specialistici sul territorio
(compreso il CPS): - di continuare a monitorare il nucleo familiare, la situazione e la crescita del minore nonché il rispetto del calendario di frequentazione genitori-figlio; - di continuare ad offrire ai due genitori un sostegno alla genitorialità; - di offrire al minore ed ai genitori ogni forma di sostegno ritenuta necessaria o anche solo opportuna;
- la prosecuzione per il minore della frequentazione del centro diurno che gli consenta di svolgere attività di istruzione e ludico ricreative in un contesto di pari
5) Dispone che i Servizi Sociali competenti del Comune di ZA, in caso di situazioni pregiudizievoli per il minore, trasmettano gli atti alla Procura della Repubblica di
Milano;
6) Recepisce gli accordi in punto regolamentazione padre-figlio raggiunti dalle parti e delega l'Ente Affidatario di procedere in futuro, ove ritenuto necessario o opportuno nell'interesse della minore, ad eventuali modifiche del calendario di frequentazione predetto, conformemente alle eventuali sopravvenute nuove esigenze di ed alla Per_1 situazione abitativa del padre;
7) Recepisce gli accordi in punto economico raggiunti dalle parti e per l'effetto: pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante CP_1 Per_1 versamento alla madre dell'importo di 150 euro al mese, importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al curatore speciale Avv. Barbara FEZZI e al Ente Affidatario del minore. Controparte_3
Così deciso in Milano, il 29.01.2025 Il Giudice Rel. Est. dott. Valentina Maderna
Il Presidente
Dott. Fulvia De Luca