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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 543/2015 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Cannizzo, presso il cui studio in Scordia, via Principessa di Piemonte n. 32, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPONENTE ED ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, p.i. , con sede in Scordia, via Vittorio Emanuele n. Controparte_1 P.IVA_1
121, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano
Tomagra, presso il cui studio in Scordia, via degli Orti n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 [...]
per contestare il decreto ingiuntivo n. 43/2015 del 16.02.2015, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltagirone, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
13.502,28, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in euro 600,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 1 di 7 Somma portata dalla fattura di pagamento n. 22/B del 30.10.2013 di euro 13.502,28, emessa per l'installazione di un impianto fotovoltaico in Scordia in via Moravia n. 9/c.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito l'infondatezza del credito vantato per aver estinto il debito mediante consegna di due assegni, uno avente n. 0838838336 di euro 10.000,00, corrisposto a titolo di acconto, e l'altro n. 0870919709 di euro 3.000,00, corrisposto a saldo.
La ha rappresentato, inoltre, che l'installazione dell'impianto fotovoltaico non sarebbe Parte_1
avvenuta in modo conforme al progetto, poiché, al momento del suo posizionamento, la ditta si era resa conto che non sarebbe bastato porre l'impianto su un'unica falda, ma che avrebbero dovuto posizionarlo anche sul terrazzo.
Ha argomentato, ancora, che se fosse stato edotto di tale circostanza durante le fasi di progettazione e di sopralluogo non avrebbe acconsentito a tale installazione che gli avrebbe poi precluso l'uso del terrazzo e, pertanto, ne avrebbe chiesto la modifica o il ridimensionamento. Ha affermato, infine, di aver subito dei danni dall'errato posizionamento delle piastre di ancoraggio che impedirebbero il normale deflusso delle acque, causando infiltrazioni all'immobile.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto della provvisoria esecutività in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito, “annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.
43/2015 del Tribunale di Caltagirone, e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo di € 13.000,00 di cui alla fattura n. 22/B del 30.10.2013, nonché lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, ed il danno subito dall'opponente nella misura di € 5.000,00 o nella maggiore
o minore misura che sarà determinata ed accertata in corso di causa. Con refusione di spese, diritti ed onorari. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ditta , ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_1 difetti nell'esecuzione del lavoro. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'opponente ha subito un danno economico e patrimoniale per aver dovuto rinunciare all'utilizzo del terrazzo, dalla necessità di provvedere alla realizzazione di un impianto di smaltimento e scolo delle acque piovane nonché l'eliminazione delle infiltrazioni causate da ristagno d'acqua, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 5.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha controdedotto che la somma di euro 13.000,00, portata dai due assegni, era stata corrisposta non a saldo del debito oggetto del presente giudizio, ma quale acconto, sulla maggior somma di euro 92.400,00, per l'altro debito sorto per l'installazione di un impianto pagina 2 di 7 fotovoltaico presso lo stabilimento della ditta Jolly Imballaggi di proprietà dello stesso opponente, sito in Scordia in c.da Rasoli.
Con riguardo alla domanda per il risarcimento dei danni, parte opposta ha contestato le singole voci eccependo: a) che l'impianto era stato realizzato conformemente al progetto esecutivo presentato al
Comune di Scordia in data 27.07.2012 e nell'area nello stesso individuata;
b) che l'opponente aveva accettato senza riserve l'opera realizzata, tant'è che aveva sottoscritto i verbali di Enel S.p.a. di connessione alla rete, d'installazione dei misuratori di energia scambiata ed incentivata, e le condizioni contrattuali della GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti dell'impianto fotovoltaico;
c)
l'insussistenza dei lamentati danni.
Ha concluso, quindi, chiedendo “rigettare la opposizione sollevata da e confermare Parte_1
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 43/15 reso da questo Giudice il 16.02.2015, stante la chiara infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate. Dichiarare e ritenere, quindi che, per aver incaricato la ditta della realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Controparte_1
propria casa di abitazione sita in Scordia, via A. Moravia n. 9/C, il sig. è rimasto Parte_1 inadempiente nel pagamento del corrispettivo indicato nella fattura n. 22/B, pari a € 13.502,28 o quella somma maggiore o minore che nel corso dell'istruttoria sarà determinata a seguito di C.T.U. che fin ora si chiede. Concedere, quindi, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante che la opposizione non è fondata su valida prova scritta. Oltre gli interessi legali e la rivalutazione. Con spese e compensi”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività e concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 12.09.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposi degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente deve chiarirsi che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, si apre un normale giudizio regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetterà all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito, mentre spetterà all'opponente – convenuto in senso sostanziale – contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
pagina 3 di 7 In merito al diritto di credito vantato dall'opposta occorre dire che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass.
13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n°
11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n°
14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato, ma può al massimo costituire un mero indizio (vedasi Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000;
Cass. n. 15383 del 28.06.2010; Cass. n. 17050 del 05.08.2011), per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di specie, parte opponente, sulla quale incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria, non ha contestato la prestazione eseguita presso la propria abitazione né l'importo della fattura, ma ha fondato l'opposizione sull'avvenuto pagamento dell'importo ingiuntogli tramite gli assegni n. 0838838336 di euro 10.000,00 e n. 0870919709 di euro
3.000,00, asseritamente corrisposti il primo quale acconto ed il secondo a saldo, oltre che sulla non corretta progettazione ed installazione dell'impianto fotovoltaico.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento trova applicazione la regola generale secondo cui allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni
pagina 4 di 7 necessarie per la dedotta diversa imputazione” (cfr. Cass. civ., sez VI, 3 novembre 2021, n. 31429).
Principio che non può trovare applicazione nel caso di pagamento effettuato tramite assegno, stante l'astrattezza del titolo, per cui la deduzione di imputabilità del pagamento effettuato a mezzo degli stessi al debito fatto valere dal creditore, comporta la dimostrazione della riferibilità di esso al debito che il debitore assume di aver estinto, spettando, dunque, al debitore l'onere di provare in modo preciso e puntuale il collegamento sussistente tra il debito azionato ed il debito cartolare, ove ciò sia contestato dal creditore (vedasi Cass. n. 26275 del 2017).
Nel caso di specie, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo fornito alcun elemento – nemmeno indiziario – idoneo a far ritenere in modo certo l'imputabilità dell'asserito pagamento, tramite i due assegni, al saldo della fattura emessa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la propria abitazione. Infatti, mentre l'importo della fattura azionata (n. 22/B, emessa in data 30.10.2013), porta un credito di euro 13.502,28, l'importo complessivo di entrambi gli assegni (uno dell'importo di euro 10.000,00, e l'altro di euro 3.000,00) non è sufficiente ad estinguere la pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dall'opponente, essendovi una discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo indicato in fattura di euro 502,28.
Di contro, sussistono elementi idonei a sostenere la fondatezza dell'eccezione della ditta opposta che imputa entrambi i pagamenti all'impianto fotovoltaico installato presso la sede della ditta di imballaggi dell'opponente, ossia la , sita in c.da Rasoli in Scordia. Controparte_2
Infatti, dal canto suo, la creditrice (parte opposta), dopo aver Controparte_1
compiutamente contestato l'imputabilità dei due assegni allegati in atti al credito portato dalla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, ha provato la sussistenza di un diverso debito (per un importo complessivo di euro 84.000,00), tramite la produzione in giudizio della proposta di contratto del 18.07.2012, delle relative fatture, dei verbali di intervento di connessione alla rete dell'Enel
Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti eseguito presso l'impianto fotovoltaico della Ditta Jolly.
Documenti sottoscritti dallo stesso opponente e non oggetto di contestazione. Inoltre, nel medesimo senso induce il decreto ingiuntivo n. 76/15 del 20.04.2015 di euro 7.031,74, allegato agli atti, comprovante la sussistenza di un diverso debito dell'odierno opponente sorto per il mancato pagamento della prestazione eseguita in c.da Rasoli.
Ciò posto le eccezioni di parte opponente vanno ritenute infondate.
pagina 5 di 7 Occorre analizzare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente concernente il risarcimento per i danni causati dai vizi progettuali e dalla cattiva esecuzione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1665 c.c. relativo alla verifica e al pagamento dell'opera, occorra distinguere i concetti di “consegna” e di “accettazione” dell'opera. “La consegna costituisce un atto meramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 19019/2017).
Nel caso in esame, dall'esame del compendio documentale non emerge che l'opponente abbia sollevato, in qualunque modo o con qualunque mezzo, alcuna contestazione in ordine ad eventuali difformità e vizi nell'esecuzione dei lavori, lamentando per la prima volta nel presente giudizio vizi di progettazione, danni arrecati dall'errato posizionamento delle piastre di ancoraggio che inibirebbero il normale deflusso delle acque piovane e infiltrazioni d'acqua.
Di contro, i documenti presenti in atti (vedasi verbale di intervento dell'ENEL, datato 26.11.2012 e dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali della GSE, datata 30.05.2013), controfirmati dall'opponente, comprovano la richiesta avanzata dallo stesso di messa in esercizio dell'impianto ed inducono, pertanto, a ritenere che l'opera sia stata accettata senza riserve.
Pertanto, anche la domanda riconvenzionale va ritenuta infondata non avendo la Parte_1
provato i lamentati vizi e danni (mancato utilizzato del terrazzo su cui è stato installato l'impianto fotovoltaico, difformità dell'opera rispetto al progetto originario, infiltrazioni).
Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 43/15 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 543/2015 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Cannizzo, presso il cui studio in Scordia, via Principessa di Piemonte n. 32, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPONENTE ED ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, p.i. , con sede in Scordia, via Vittorio Emanuele n. Controparte_1 P.IVA_1
121, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano
Tomagra, presso il cui studio in Scordia, via degli Orti n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 [...]
per contestare il decreto ingiuntivo n. 43/2015 del 16.02.2015, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltagirone, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
13.502,28, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in euro 600,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 1 di 7 Somma portata dalla fattura di pagamento n. 22/B del 30.10.2013 di euro 13.502,28, emessa per l'installazione di un impianto fotovoltaico in Scordia in via Moravia n. 9/c.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito l'infondatezza del credito vantato per aver estinto il debito mediante consegna di due assegni, uno avente n. 0838838336 di euro 10.000,00, corrisposto a titolo di acconto, e l'altro n. 0870919709 di euro 3.000,00, corrisposto a saldo.
La ha rappresentato, inoltre, che l'installazione dell'impianto fotovoltaico non sarebbe Parte_1
avvenuta in modo conforme al progetto, poiché, al momento del suo posizionamento, la ditta si era resa conto che non sarebbe bastato porre l'impianto su un'unica falda, ma che avrebbero dovuto posizionarlo anche sul terrazzo.
Ha argomentato, ancora, che se fosse stato edotto di tale circostanza durante le fasi di progettazione e di sopralluogo non avrebbe acconsentito a tale installazione che gli avrebbe poi precluso l'uso del terrazzo e, pertanto, ne avrebbe chiesto la modifica o il ridimensionamento. Ha affermato, infine, di aver subito dei danni dall'errato posizionamento delle piastre di ancoraggio che impedirebbero il normale deflusso delle acque, causando infiltrazioni all'immobile.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto della provvisoria esecutività in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito, “annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.
43/2015 del Tribunale di Caltagirone, e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo di € 13.000,00 di cui alla fattura n. 22/B del 30.10.2013, nonché lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, ed il danno subito dall'opponente nella misura di € 5.000,00 o nella maggiore
o minore misura che sarà determinata ed accertata in corso di causa. Con refusione di spese, diritti ed onorari. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ditta , ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_1 difetti nell'esecuzione del lavoro. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'opponente ha subito un danno economico e patrimoniale per aver dovuto rinunciare all'utilizzo del terrazzo, dalla necessità di provvedere alla realizzazione di un impianto di smaltimento e scolo delle acque piovane nonché l'eliminazione delle infiltrazioni causate da ristagno d'acqua, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 5.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha controdedotto che la somma di euro 13.000,00, portata dai due assegni, era stata corrisposta non a saldo del debito oggetto del presente giudizio, ma quale acconto, sulla maggior somma di euro 92.400,00, per l'altro debito sorto per l'installazione di un impianto pagina 2 di 7 fotovoltaico presso lo stabilimento della ditta Jolly Imballaggi di proprietà dello stesso opponente, sito in Scordia in c.da Rasoli.
Con riguardo alla domanda per il risarcimento dei danni, parte opposta ha contestato le singole voci eccependo: a) che l'impianto era stato realizzato conformemente al progetto esecutivo presentato al
Comune di Scordia in data 27.07.2012 e nell'area nello stesso individuata;
b) che l'opponente aveva accettato senza riserve l'opera realizzata, tant'è che aveva sottoscritto i verbali di Enel S.p.a. di connessione alla rete, d'installazione dei misuratori di energia scambiata ed incentivata, e le condizioni contrattuali della GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti dell'impianto fotovoltaico;
c)
l'insussistenza dei lamentati danni.
Ha concluso, quindi, chiedendo “rigettare la opposizione sollevata da e confermare Parte_1
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 43/15 reso da questo Giudice il 16.02.2015, stante la chiara infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate. Dichiarare e ritenere, quindi che, per aver incaricato la ditta della realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Controparte_1
propria casa di abitazione sita in Scordia, via A. Moravia n. 9/C, il sig. è rimasto Parte_1 inadempiente nel pagamento del corrispettivo indicato nella fattura n. 22/B, pari a € 13.502,28 o quella somma maggiore o minore che nel corso dell'istruttoria sarà determinata a seguito di C.T.U. che fin ora si chiede. Concedere, quindi, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante che la opposizione non è fondata su valida prova scritta. Oltre gli interessi legali e la rivalutazione. Con spese e compensi”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività e concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 12.09.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposi degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente deve chiarirsi che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, si apre un normale giudizio regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetterà all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito, mentre spetterà all'opponente – convenuto in senso sostanziale – contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
pagina 3 di 7 In merito al diritto di credito vantato dall'opposta occorre dire che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass.
13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n°
11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n°
14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato, ma può al massimo costituire un mero indizio (vedasi Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000;
Cass. n. 15383 del 28.06.2010; Cass. n. 17050 del 05.08.2011), per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di specie, parte opponente, sulla quale incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria, non ha contestato la prestazione eseguita presso la propria abitazione né l'importo della fattura, ma ha fondato l'opposizione sull'avvenuto pagamento dell'importo ingiuntogli tramite gli assegni n. 0838838336 di euro 10.000,00 e n. 0870919709 di euro
3.000,00, asseritamente corrisposti il primo quale acconto ed il secondo a saldo, oltre che sulla non corretta progettazione ed installazione dell'impianto fotovoltaico.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento trova applicazione la regola generale secondo cui allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni
pagina 4 di 7 necessarie per la dedotta diversa imputazione” (cfr. Cass. civ., sez VI, 3 novembre 2021, n. 31429).
Principio che non può trovare applicazione nel caso di pagamento effettuato tramite assegno, stante l'astrattezza del titolo, per cui la deduzione di imputabilità del pagamento effettuato a mezzo degli stessi al debito fatto valere dal creditore, comporta la dimostrazione della riferibilità di esso al debito che il debitore assume di aver estinto, spettando, dunque, al debitore l'onere di provare in modo preciso e puntuale il collegamento sussistente tra il debito azionato ed il debito cartolare, ove ciò sia contestato dal creditore (vedasi Cass. n. 26275 del 2017).
Nel caso di specie, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio non avendo fornito alcun elemento – nemmeno indiziario – idoneo a far ritenere in modo certo l'imputabilità dell'asserito pagamento, tramite i due assegni, al saldo della fattura emessa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la propria abitazione. Infatti, mentre l'importo della fattura azionata (n. 22/B, emessa in data 30.10.2013), porta un credito di euro 13.502,28, l'importo complessivo di entrambi gli assegni (uno dell'importo di euro 10.000,00, e l'altro di euro 3.000,00) non è sufficiente ad estinguere la pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dall'opponente, essendovi una discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo indicato in fattura di euro 502,28.
Di contro, sussistono elementi idonei a sostenere la fondatezza dell'eccezione della ditta opposta che imputa entrambi i pagamenti all'impianto fotovoltaico installato presso la sede della ditta di imballaggi dell'opponente, ossia la , sita in c.da Rasoli in Scordia. Controparte_2
Infatti, dal canto suo, la creditrice (parte opposta), dopo aver Controparte_1
compiutamente contestato l'imputabilità dei due assegni allegati in atti al credito portato dalla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, ha provato la sussistenza di un diverso debito (per un importo complessivo di euro 84.000,00), tramite la produzione in giudizio della proposta di contratto del 18.07.2012, delle relative fatture, dei verbali di intervento di connessione alla rete dell'Enel
Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti eseguito presso l'impianto fotovoltaico della Ditta Jolly.
Documenti sottoscritti dallo stesso opponente e non oggetto di contestazione. Inoltre, nel medesimo senso induce il decreto ingiuntivo n. 76/15 del 20.04.2015 di euro 7.031,74, allegato agli atti, comprovante la sussistenza di un diverso debito dell'odierno opponente sorto per il mancato pagamento della prestazione eseguita in c.da Rasoli.
Ciò posto le eccezioni di parte opponente vanno ritenute infondate.
pagina 5 di 7 Occorre analizzare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente concernente il risarcimento per i danni causati dai vizi progettuali e dalla cattiva esecuzione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1665 c.c. relativo alla verifica e al pagamento dell'opera, occorra distinguere i concetti di “consegna” e di “accettazione” dell'opera. “La consegna costituisce un atto meramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 19019/2017).
Nel caso in esame, dall'esame del compendio documentale non emerge che l'opponente abbia sollevato, in qualunque modo o con qualunque mezzo, alcuna contestazione in ordine ad eventuali difformità e vizi nell'esecuzione dei lavori, lamentando per la prima volta nel presente giudizio vizi di progettazione, danni arrecati dall'errato posizionamento delle piastre di ancoraggio che inibirebbero il normale deflusso delle acque piovane e infiltrazioni d'acqua.
Di contro, i documenti presenti in atti (vedasi verbale di intervento dell'ENEL, datato 26.11.2012 e dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali della GSE, datata 30.05.2013), controfirmati dall'opponente, comprovano la richiesta avanzata dallo stesso di messa in esercizio dell'impianto ed inducono, pertanto, a ritenere che l'opera sia stata accettata senza riserve.
Pertanto, anche la domanda riconvenzionale va ritenuta infondata non avendo la Parte_1
provato i lamentati vizi e danni (mancato utilizzato del terrazzo su cui è stato installato l'impianto fotovoltaico, difformità dell'opera rispetto al progetto originario, infiltrazioni).
Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 43/15 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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