Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 73
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto del presupposto impositivo

    La Corte ha confermato che la convenzione tra Comune e società non conferisce un diritto reale d'uso, ma solo un diritto di utilizzo per la costruzione e gestione degli impianti. Non sussiste la deroga per i beni demaniali, poiché i beni in questione non sono demaniali. Le visure catastali non riportano trascrizioni di diritti reali a favore della società. La società non detiene beni immobili di proprietà.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa erariale

    La Corte ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado, ritenendo che la società non abbia un diritto reale sui beni immobili, ma solo un diritto obbligatorio di utilizzo per la costruzione e gestione degli impianti fotovoltaici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 73
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo