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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1240/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Comune di Villapiana - Via Campo Della Libertà 1 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Fallimento Società_1 Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38782 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia conseguiva al ricorso proposto dalla società Società_1 s.r.l. , oggi, in seguito al fallimento, curatela che si opponeva all'avviso di accertamento emesso in materia di I.M.U. per l'anno di imposta 2015 e relativo all'omesso versamento della somma di Euro 17.961,00 oltre sanzioni del 30% pari ad euro 5.388,30 ed interessi di euro 285,88, dunque per una somma totale di euro 23.643,00 dal
Comune di Villapiana
Dopo la riassunzione conseguente all'interruzione del procedimento per il fallimento del contribuente , il giudizio si concludeva con l'accoglimento del ricorso per ritenuto difetto del presupposto impositivo.
Infatti, i Giudici conveniva che il contribuente non avesse un diritto reale sui beni La Corte di Giustizia
Tributaria di Primo grado di Cosenza, nell'accogliere il ricorso proposto, ha confermato come dalla
Convenzione stipulata fra il Comune e Società_1 non promani alcun diritto reale d'uso in favore di Resistente_1 RL (oggi il Fallimento) e, conseguentemente, come il pagamento dell'I.M.U. non gravi in capo a Parte Appellata. Infatti, la Corte ha chiaramente statuito che “non viene in rilievo alcuna deroga al principio fissato normativamente secondo il quale son tenuti al pagamento dell'imposta IMU solo i titolari di diritti reali su beni immobili” e, conseguentemente, ha accertato la non debenza delle somme richiesta con l'avviso di accertamento opposto.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il Comune .
Si è costituito il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
I terreni oggetto della pretesa erariale sono, di proprietà del Comune (in forza di atti di acquisto e di espropriazione posti in essere . Infatti, tramite la Convenzione stipulata fra il Comune e Parte appellata in data 12 febbraio 2013, a Parte appellata è stato solo demandato il compito di costruzione degli impianti fotovoltaici prima, e di gestione e manutenzione dopo, a seguito della loro ultimazione. Non viene in rilievo alcuna deroga al principio fissato normativamente secondo il quale son tenuti al pagamento dell'imposta IMU solo i titolari di diritti reali su beni immobili, non essendo applicabile al caso in esame l'ipotesi di imposizione prevista per i concessionari di beni demaniali, atteso che i cespiti in esame non possono essere annoverati tra i beni demaniali.” Del resto non puo' disconoscersi che dai bilanci allegati da Parte appellata nel ricorso originario (si veda Allegati n. 5 e n.10 al ricorso introduttivo di I grado) si evince che la stessa non detiene, e non deteneva all'epoca, alcun bene mobile o immobile di valore, ma solo beni immateriali, manifestando il suo diritto – di natura meramente obbligatoria – allo sfruttamento degli impianti concessi in affitto dal Comune. La formazione del bilancio di esercizio è stata posta in essere da Parte appellata sempre in ossequio ai principi contabili, i quali impongono che, in assenza di beni immobili di proprietà, come in questo caso, non si possano contabilizzare cespiti da ammortizzare perché manca appunto il presupposto del diritto reale di godimento che consenta di iscrivere tali beni nel proprio bilancio come immobilizzazioni., Del resto nel testo della convenzione stretta fra Comune e appellata non vi sia nessun riferimento da cui evincere la costituzione di diritto d'uso. Come già ribadito, ciò che i passaggi della Convenzione citati dalla controparte dimostrano è esclusivamente la natura concessionaria dell'atto stesso, come da oggetto, secondo la quale al soggetto Affidatario, ovvero Parte resistente, viene per l'appunto concesso l'utilizzo dei beni oggetto di accordo, al fine di poter eseguire i compiti demandati relativamente alla realizzazione, costruzione, ed eventuale gestione degli Impianti.
Quanto alla visure catastali dalle stesse non risulta alcuna trascrizione di diritto reale di godimento (nella fattispecie un diritto d'uso o usufrutto) a favore di Società_1
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conseguetemente conferma la sentenza impugnta, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.350,00 oltre oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1240/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Comune di Villapiana - Via Campo Della Libertà 1 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Fallimento Società_1 Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38782 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia conseguiva al ricorso proposto dalla società Società_1 s.r.l. , oggi, in seguito al fallimento, curatela che si opponeva all'avviso di accertamento emesso in materia di I.M.U. per l'anno di imposta 2015 e relativo all'omesso versamento della somma di Euro 17.961,00 oltre sanzioni del 30% pari ad euro 5.388,30 ed interessi di euro 285,88, dunque per una somma totale di euro 23.643,00 dal
Comune di Villapiana
Dopo la riassunzione conseguente all'interruzione del procedimento per il fallimento del contribuente , il giudizio si concludeva con l'accoglimento del ricorso per ritenuto difetto del presupposto impositivo.
Infatti, i Giudici conveniva che il contribuente non avesse un diritto reale sui beni La Corte di Giustizia
Tributaria di Primo grado di Cosenza, nell'accogliere il ricorso proposto, ha confermato come dalla
Convenzione stipulata fra il Comune e Società_1 non promani alcun diritto reale d'uso in favore di Resistente_1 RL (oggi il Fallimento) e, conseguentemente, come il pagamento dell'I.M.U. non gravi in capo a Parte Appellata. Infatti, la Corte ha chiaramente statuito che “non viene in rilievo alcuna deroga al principio fissato normativamente secondo il quale son tenuti al pagamento dell'imposta IMU solo i titolari di diritti reali su beni immobili” e, conseguentemente, ha accertato la non debenza delle somme richiesta con l'avviso di accertamento opposto.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il Comune .
Si è costituito il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
I terreni oggetto della pretesa erariale sono, di proprietà del Comune (in forza di atti di acquisto e di espropriazione posti in essere . Infatti, tramite la Convenzione stipulata fra il Comune e Parte appellata in data 12 febbraio 2013, a Parte appellata è stato solo demandato il compito di costruzione degli impianti fotovoltaici prima, e di gestione e manutenzione dopo, a seguito della loro ultimazione. Non viene in rilievo alcuna deroga al principio fissato normativamente secondo il quale son tenuti al pagamento dell'imposta IMU solo i titolari di diritti reali su beni immobili, non essendo applicabile al caso in esame l'ipotesi di imposizione prevista per i concessionari di beni demaniali, atteso che i cespiti in esame non possono essere annoverati tra i beni demaniali.” Del resto non puo' disconoscersi che dai bilanci allegati da Parte appellata nel ricorso originario (si veda Allegati n. 5 e n.10 al ricorso introduttivo di I grado) si evince che la stessa non detiene, e non deteneva all'epoca, alcun bene mobile o immobile di valore, ma solo beni immateriali, manifestando il suo diritto – di natura meramente obbligatoria – allo sfruttamento degli impianti concessi in affitto dal Comune. La formazione del bilancio di esercizio è stata posta in essere da Parte appellata sempre in ossequio ai principi contabili, i quali impongono che, in assenza di beni immobili di proprietà, come in questo caso, non si possano contabilizzare cespiti da ammortizzare perché manca appunto il presupposto del diritto reale di godimento che consenta di iscrivere tali beni nel proprio bilancio come immobilizzazioni., Del resto nel testo della convenzione stretta fra Comune e appellata non vi sia nessun riferimento da cui evincere la costituzione di diritto d'uso. Come già ribadito, ciò che i passaggi della Convenzione citati dalla controparte dimostrano è esclusivamente la natura concessionaria dell'atto stesso, come da oggetto, secondo la quale al soggetto Affidatario, ovvero Parte resistente, viene per l'appunto concesso l'utilizzo dei beni oggetto di accordo, al fine di poter eseguire i compiti demandati relativamente alla realizzazione, costruzione, ed eventuale gestione degli Impianti.
Quanto alla visure catastali dalle stesse non risulta alcuna trascrizione di diritto reale di godimento (nella fattispecie un diritto d'uso o usufrutto) a favore di Società_1
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conseguetemente conferma la sentenza impugnta, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.350,00 oltre oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.