Sentenza 6 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2003, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA .374 I PACEYME DEL POPOLO ITALIANO BOLLO N 1, E 21-11-199 E N R ISTRAZIO L. G D RE IN ICE 39 DA E IUD TE ESEN 4 G TT. TE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto N R T. A locato09 06 1 /03 (IS Danneggiamento SEZION autoveicolo Composta dagli Ill.mi S R.G.N. 23835/01 Dott. Michele VARRONE - Presidente 25987/01 Dott. Roberto PREDEN Consigliere 19377 Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 17/02/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR TH, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 155, presso lo studio legale VARDANEGA BERGAMINI, difeso dagli avvocati ENNIC DI MURO, MATTIA APREA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DAY RENT SRL;
intimata e sul 2° ricorso n° 25987/01 proposto da: DAY RENT SRL, corrente in Pesaro, in persona del legale 2003 rappresentante p.t. Sig.ra Bruna Di Luca, elettivamente 452 domiciliata in ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, 1 presso lo studio dell'avvocato VALERIA BISCARDI, difesa dall'avvocato GIACOMO CALDART, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GR TH;
intimato - 72/01 del Giudice di pace diavverso la sentenza n. PESARO, emessa 1'01/03/01 e depositata il 07/03/01 (R.G. 795/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Romano GRANOZIO (per delega Avv. Giacomo CALDART); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del In il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA SC ricorre per cassazione, affidan- dosi a due motivi, avverso la sentenza n. 72/2001 del giudice di pace di Pesaro che, in accoglimento della domanda della Day Rent s.r.l., lo aveva condannato al pagamento della somma di L. 1.280.000, oltre agli inte- ressi, per aver restituito l'autoveicolo (Fiat Ducato), 2 noleggiatogli dalla società attrice, con danni conse- guiti agli atti vandalici di cui il mezzo era stato og- getto mentre si trovava in parcheggio presso lo stadio, in occasione di una partita di calcio svoltasi a Roma. L'intimata Day Rent s.r.l. resiste con controricor- e propone ricorso incidentale basato su un unico mo- So tivo. Il SC ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Col primo motivo il ricorrente si duole de- ducendo «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.>> che il giudice di pace abbia erroneamente applicato le norme poste a fon- damento della responsabilità del debitore, ritenendo l'inadempimento dell'obbligazione di restituire che l'autovettura integra non fosse dipeso da impossibilità derivante da causa non imputabile al conduttore benché fosse emerso che i danni erano stati determinati dal comportamento doloso di terzi, né prevedibile né evita- bile.
2.2. La censura è inammissibile. La causa, di valore inferiore ai due milioni di lire, è stata necessariamente decisa secondo equità ai 3 sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., quand' anche il giudice di pace abbia fatto riferimento a norme di di- ritto, dovendo in tal caso ritenersi com'è stato re-. iteratamente affermato che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme a quella equitativa applicata. Ora, è noto che per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il ricorso per cassazione (ex art. 111 Cost.) è configurabile, per quanto concer- ne l'addotta violazione di norme di diritto sostanzia- le, solo in riferimento a quelle poste da una fonte di livello superiore alla legge ordinaria, e dunque da norme di rango costituzionale o comunitario, non essen- do prospettabile la violazione di regole sostanziali di livello pari a quello della norma che prevede il giudi- 15 ottobre 1999, zio equitativo (cfr. Cass., sez. un.. n. 716 e tutte le pronunce successive). Nella specie il ricorrente non prospetta vizi in procedendo, ma esclusivamente la violazione di regole di diritto sostanziale poste dalla legge ordinaria (artt. 1218 e 1588 c.c.), in realtà inammissibilmente censurando l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudi- ce del merito.
3.1. Col secondo motivo è denunciata «omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, 4 n.5, c.p.c.>>> per avere il giudice di pace, per un ver- so, ritenuto che non si poteva pretendere che il Gramo- scilli e gli altri tifosi, avendo noleggiato il veicolo per recarsi allo stadio, restassero a guardia dello stesso ovvero lo parcheggiassero a grande distanza dal per al- luogo dove si svolgeva la partita di calcio;
e, contraddittoriamente concluso che non fosse tro verso, stata data la prova della non imputabilità dell'inadempimento.
3.2. Il motivo è infondato. Il giudice di pace, pur avendo affermato quanto ri- ferito dal ricorrente, ha tuttavia ritenuto che gli atti vandalici fossero prevedibili in relazione al par- ticolare contesto ambientale e che potessero essere evitati mediante il parcheggio in area custodita, escludendo che sul punto fosse stata offerta la relati- va prova. La ratio decidendi dunque chiara e l'apprezzamento dei fatti è evidentemente incensurabile in questa sede.
4.1. Col ricorso incidentale dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 91 c.p.c. per ave- re il giudice di pace compensato le spese sulla scorta dei rilievi che il locatore, benché messo а conoscenza dell'uso che il conduttore andava a fare dell'auto no- 5 leggiata», aveva non correttamente taciuto che la CO- pertura assicurativa KO escludeva quegli atti vanda- lici frequenti soprattutto nei pressi di uno stadio»>, sicché il conduttore non era stato «agevolato nella esatta valutazione del rischio che andava ad assumere>>>. Assume che tanto era stato dal giudice ritenuto in base alle risultanze delle deposizioni dei testi Raga- gnini e IL, tifosi che, avendo interesse alla causa in quanto recatisi allo stadio di Roma con 10 se-stesso mezzo, apparivano incapaci di testimoniare, condo quanto dall'attrice «eccepito in memorie conclu- sionali».
4.2. La doglianza è infondata per l'assorbente ra- gione che la deposizione resa da persone incapaci ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo la disposizione dettata nell'interesse delle parti, dà luogo a nullità non de- relativa che rimane sanata per acquiescenza se tempestivamente dagli interessati in sede di dotta espletamento della prova, o nella prima difesa succes- siva se il procuratore della parte interessata non sia presente all'assunzione (cfr., ex permultis, stato Cass., nn. 7869/90, 1425/87, 3912/84, 2509/84). Nella specie la deduzione fu tardiva, essendo stato dallo stesso ricorrente affermato che fu effettuata solo in sede di memorie conclusionali. 6 5. Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente riget- tati. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spe- se. Roma, 17 febbraio 2003 Il presidente L'estensore Affeces Buвыраю Schoon E Dgissa Made Aiello Depositata in Cancell eria 0 -6 GIU, 2003 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria AlelloMaria 7